Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5744 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 12345/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12345.23 R.G. e vertente tra con sede in Napoli al c.so Meridionale, 7 (P IVA in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo amministratore e legale rappresentante sig. Parte_2
nonché i sigg. (C.F. ) e Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
(C.F. in proprio, tutti rappresentati e di-
[...] CodiceFiscale_2
fesi dall'Avv. Ciro Gagliardi come in atti;
Opponenti
Contro
, con sede in Piaz- Controparte_1 CP_1
za Salimbeni n. 3, Cap. soc. € 7.453.450.788,44 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. , stesso numero di codi- CP_1 P.IVA_2
ce fiscale – banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, co- dice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona dell'avv. Angela Spinel- li , nella qualità di Deliberante con funzione di “Credito Problematico” della suddetta giusta attestato di ruolo con Controparte_1
livello di procura E5, rappresentante della medesima giusta procura del
17.04.2023 ai rogiti Dott. Notaio in (Rep. n. 42.423 Racc. Persona_1 CP_1
1
n.55/5, presso lo studio dell'avv. Carmine Liguori ( CF C.F._3
) dal quale è rappresentato e difeso come in atti
[...]
Opposta
E
società per azioni, con sede legale in Mila-no, Ba- Controparte_2
stioni di Porta Nuova n. 19, numero di iscrizione presso il Registro delle Im- prese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita iva
, titolare della licenza di agenzia di recupero dei crediti per conto P.IVA_3
di terzi ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773, non in pro- prio ma in nome e per conto della , società unipersonale, Controparte_3
con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, ., capitale sociale
€.10.000,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso- Belluno al n.
, stesso numero di codice fiscale e partita iva -iscritta nell'elenco P.IVA_4
delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della banca d'Italia del 07.06.2017 al numero
48568.0, giusto atto per notaio dott. di Pordenone del Persona_2
30.07.2024 rep.3161741 racc.45111, registrato in Pordenone in data
31.07.2024 al n. 10475 serie 1T, in persona del procuratore Dott. CP_4
, in forza dei poteri conferitigli con procura autenticata Parte_4
dal Notaio Dott. di Milano del 02.08.2023, repertorio numero Persona_3
10860, raccolta numero 6173, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Mi- lan0o 2, il 09.08.2023 al numero 83073 Se-rie 1Trappre-sentata, assistita e di- fesa, in virtù del mandato in calce al presente atto, dall'avv. An-tonio Ferrara (
CF ) del foro di Napoli con studio in Napoli alla CodiceFiscale_4
Via M. Cervantes n.55/5.
Interventore
CONCLUSIONI come da verbale del 6.6.25 che si trascrive
2
E' presente per la società l'avv. assunta Ciaramella Controparte_2
per delega dell'avv. Antonio Ferrara la quale a seguito dell' Ordinanza di ri- messione istruttoria n. cronol. 5630/2025 del 08/05/2025 evidenzia quanto se- gue: con il primo termine 171 ter si è già precisato che a fronte della escussio- ne della garanzia prestata dal Fondo pubblico ex L. 662/96, ha li- Pt_5
quidato in favore di la complessiva somma di € 210.000,00, così CP_5
ripartita:
-. € 120.000,00 sul finanziamento chirografario n. 994093666, con data valuta
14 luglio 2023;
-. € 90.000,00, sul finanziamento chirografario n. 994093703, con data valuta
29. Settembre 2023.
Per entrambe le partite di credito l'imputazione dei pagamenti è avvenuta in pagamento delle rate di mutuo insolute alla data della risoluzione del
31.1.2023 e per il residuo in pagamento del capitale scaduto.
Il credito indicato in ricorso monitorio nella complessiva somma di €
386.312,58, si è pertanto ridotto alla minor somma di € 176.312,58 oltre inte- ressi legali dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo.
Circa la posizione del sig. e l'eventuale applicabilità della Parte_3
disciplina consumeristica in relazione alle clausole dei contratti e garanzie azionate la scrivente difesa precisa che tale questione eventuale di nullità alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SU n.
26242/2014) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo purché i fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti.
Nel caso di specie controparte nel corso dell'intero giudizio si è limitato a di- sconoscere le firme apposte alla fideiussione , poi confermate autografe dalla consulenza grafica di ufficio.
Si insiste affinchè la causa sia introitata a sentenza. È altresì presente l'avvoca- to Fabio Zuccaro per delega dell'avvocato Gagliardi il quale si riporta a tutte le proprie eccezioni e difese di cui all'atto di opposizione e successivi atti e verbali di causa e impugna tutte le avverse deduzioni e difese chiedendo deci-
3
dersi la causa come da conclusioni già rassegnate e con vittoria di spese e compensi con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti adivano il tribunale per sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 3069/2023 del 12.04.2023 emesso dal tribunale di Napoli per la somma di € 386.312,58.
Il ricorso per decreto ingiuntivo. allegava di esser creditrice della Controparte_1 [...]
con sede legale in Pozzilli (IS), (Codice Pt_1 Controparte_6
Fiscale/Partita IVA n.
della complessiva somma di € 386.312,58, derivante dalle se- P.IVA_1
guenti partite di credito:
A) € 26.008,49 per saldo debitore del contratto di conto corrente n. 635160 acceso in data 10/02/2016 presso l'Ag. n. 3 di Napoli della , e chiuso in data CP_5
20.2.2023, saldo comprensivo delle spese di conto e degli interessi conven- zionali maturati oltre i successivi, al tasso convenzionale e sempre nei limiti della l.108/96 sino al soddisfo.
B) € 95.741,84 per saldo debitore del rapporto anticipi su fattura n.
10753201950 acceso presso l'Ag. n. 8 di Napoli della e chiuso in data 20.2.2023, oltre CP_5
interessi al tasso legale dalla chiusura al saldo sempre nei limiti della l.108/96.
C) € 161.091,63 per saldo debitore del contratto di finanziamento chirografa- rio n. 994093666 per originari € 150.000,00 acceso in data 22/07/2008 presso Contro l'Ag. 8 della banca e chiuso in data 10.2.2023, oltre interessi al tasso le- gale dalla scadenza delle singole obbligazioni fino al saldo. Tale operazione di finanziamento è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96.
4
D) € 103.470,62 per saldo debitore del contratto di finanziamento chirografa- rio n.994093703 per originari € 100.000,00 acceso in data 22/07/2020 presso l'Ag. 8 della Contro banca e chiuso in data 20.2.2023, oltre interessi al tasso legale dalla sca- denza delle singole obbligazioni fino al saldo. Tale operazione di finanzia- mento è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96.
Che le esposizioni di cui sopra sono garantite da fideiussione concessa da:
1) nato a [...] il [...] Codice Fiscale Parte_2
; C.F._5
2) nato a [...] il [...] Codice Fiscale Parte_3
i quali rilasciavano fideiussione omnibus fino C.F._6
all'importo di € 160.000,00, nonché fideiussioni specifiche fino all'importo di
€ 150.000,00 per il contratto di finanziamento chirografario n. 994093666 ed
€ 200.000,00 per contratto di finanziamento chirografario n. 994093703.
In ragione del credito depositava innanzi a codesto Tribunale, Ri- CP_5
corso per decreto ingiuntivo ex art. 633 e segg. cpc, rubricato con n.r.g.
7664/2023 in danno degli odierni opponenti, richiedendo l'emissione di in- giunzione di pagamento per euro 386.312,58.
Le ragioni dell'opposizione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in perso- Parte_6
na del suo amministratore e legale rappresentante sig. , non- Parte_2
ché i sigg. e in proprio, hanno proposto Parte_2 Parte_3
opposizione avverso detto decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:
1) difetto di giurisdizione;
2) improcedibilità dell'azione; 3) carenza di prova;
4) carenza di prova in relazione al rapporto di factoring;
5) disconoscimento della obbligazione fideiussoria di;
6) Parte_3
limitata valenza delle fideiussioni; 7) Carenza di prova del diritto di surroga.
5
Per tali motivi, chiedeva nelle conclusioni dell'atto di opposizione, revocarsi il decreto opposto.
Costituitasi parte opposta chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto.
Nel giudizio, in data 17.2.25, si costituiva la cessionaria del credito allegando quanto segue:
La societa' (anche il "Cessionario"), societa' unipersonale Controparte_3
con sede legale in via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), Italia, comunica che, nell'am-bito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1, commi della Legge 130 sottoscritto in data 8 novembre 2024 (il "Contratto di
Cessione"), con efficacia giuridica a decorrere dalle ore 00:01 del 16 dicembre
2024 ha acquistato pro-soluto dalle cedenti Controparte_1
e (le "Cedenti" e, singolarmente, la "Cedente"),
[...] Controparte_7
con, rispettivamente, sede legale in Piazza Salimbeni 3, 53100 e Via CP_1
Messina, 38, Torre D, 20154, Milano, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Arezzo - Siena , e Milano P.IVA_5
, i crediti (unitamente a tutte le garanzie, i pri-vilegi, le cause di P.IVA_6
prelazione che li assistono, nonche' a ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziale e processuale) delle Cedenti, (i) i cui debitori sono stati classificati, alla Data di Riferimento (come definita nel
Contratto di Cessione), "a sofferenza" ai sensi delle Circolari della Banca d'I- talia n. 139/1991 e 272/2008 (Matrice dei Conti), e (ii) specificatamen-te indi- viduati nel sopra menzionato Contratto di Cessione, come risultanti da apposi- ta lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dalla rispettiva Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista e' pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet www.securitisa-tion-services.com/it/cessioni fino all'estinzione dei crediti ce- duti.
6
Della cessione è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21.12.2024, parte II, foglio delle inserzioni n.150.
In virtu' della cessione di crediti intervenuta in data 16 dicembre 2024 tra e in qualita' di Controparte_1 Controparte_7
cedenti da un lato (in seguito le "Cedenti"), e in qualita' Controparte_3
di cessionaria dall'altro lato, (in seguito, il "Cessionario"), il Cessionario, ac- quistando a titolo one-roso e pro soluto dalle Cedenti taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge 130 (i "Crediti"), e' divenuto titolare (il "Titolare") autono- mo del trattamento dei dati per-sonali, anagrafici, patrimoniali e reddituali, contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, dei debitori ceduti e dei rispettivi garanti, successori ed aventi causa, (d'ora in poi anche solo gli "Interessati") per effetto della predetta cessione, CP_3
è subentrata nella titolarità del credito già vantato dalle
[...] [...]
nei confronti della (P IVA Controparte_1 Controparte_8
nonché dei sig.ri (C.F. P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
) e .
[...] Parte_3 CodiceFiscale_7
Tutto ciò premesso chiedeva accogliersi le medesime richieste come formula- te dalla banca opposta.
Acquisita la documentazione, negativo l'esito della procedura di mediazione, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto per euro 176.312,58 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al soddisfo limitatamente alla posizione del debitore principale di- Parte_1
sposta la consulenza tecnica sulle sottoscrizione di si os- Parte_3
serva quanto segue.
Sul difetto di giurisdizione dell' Autorità Giudiziaria adita in favore dell'Arbitro Bancario Finanziario.
Non vi è nella documentazione contrattuale in atti alcuna clausola che escluda la giurisdizione dell'autorità giudiziaria in favore dell'Arbitro Bancario.
7
Altro è l'indicazione, presente in atti, del ricorso all'Arbitro bancario finan- ziario (all'art. 16 n. 3 del contratto di finanziamento n. 994093666, nonché all'art. 11 del contratto n. 994093703) ai fini di eventuale procedura precon- tenzioso risolutiva della controversia.
Sulla prova del credito.
Risultano in atti i documenti contrattuali a fonte delle pretese azionate, e per quanto riguarda i conti correnti, anche gli estratti conto senza interruzione dal- la costituzione alla chiusura del rapporto. Tali documenti, sono analiticamente elencati alla pagina 6,7,8 della comparsa di costituzione dell'opposta e sono presenti in sede monitoria e sono state ridepositate nel presente giudizio uni- tamente alla comparsa.
A ciò si aggiunga che, in ordine ai finanziamenti, è sufficiente per il creditore che agisca per il recupero del credito, oltre al contratto in atti, la sola allega- zione delle rate inadempiute.
Anche il contratto di anticipazione delle fatture, oltre ad essere in atti, reca le singole richieste di anticipazione inoltrate dal cliente alla banca con allegate le singole fatture la cui anticipazione viene chiesta (cfr. documentazione del mo- nitorio parte I ).
Il disconoscimento delle sottoscrizioni operato da . Parte_3
Banca MPS S.p.A. a fronte del disconoscimento del delle Parte_3
sottoscrizioni in calce alla estensione della fideiussione omnibus in data
8.7.2020 e alla fideiussione specifica rilasciata in data 8.7.2020, ha formulato tempestivamente istanza di verificazione ex art 216 c.p.c. (fideiussione dell'8.7.2020 fino ad un massimo di € 200.000;
2) fideiussione dell'8.7.2020 fino ad un massimo di € 160.000).
Il ctu, che ha esaminato gli originali dei documenti, le cui conclusioni sono condivise perché esenti da vizi logico giuridici, ha accertato l'autenticità delle sottoscrizioni, disconosciute.
Occorre inoltre precisare che ha rilasciato anche una fi- Parte_3
deiussione omnibus fino all'importo di € 400.000,00 non oggetto di disconoscimento. 8
Il diritto di surroga azionato.
Parte opposta allega che, quanto al contratto di finanziamento chirografario n.
994093666 per originari € 150.000,00 e il contratto di finanziamento chirogra- fario n. 994093703 per originari € 100.000,00, essi sono assistiti dalla garan- zia del Fondo pubblico ex L. 662/96.
A seguito dell'escussione della garanzia, ad oggi non ancora liquidata da
[...]
il Fondo acquisisce auto- Controparte_9
maticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'art.2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonoma istanza.
Il credito vantato dal Fondo è assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell'art.
8-bis del decreto legge
24/1/2015 n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015, n. 33.
La posizione di ai fini della disciplina consumeristica. Parte_3
Risulta dalla visura camerale in atti di parte opposta, che il predetto non rive- ste la qualifica di socio della società debitrice principale. Risulta anche,
l'assenza di clausole vessatorie che provochino un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi delle parti, in particolare, quanto al tasso moratorio esso è maggiorato rispetto il corrispettivo di solo 3 punti percentuali, con ciò in linea con la maggiorazione solitamente rilevata dai DM in tema di tasso soglia soli- tamente del 2,1 - 3 %.
La deroga all'art. 1957 c.c.
Il tribunale intende conformarsi all'ìarresto di cui a Cass. Civ., Sez. III, 28 set- tembre 2023, n. 27558, seconod cui:” nel derogare in termini più ampi il ter- mine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale, previsto all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo CP_5
verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita In tal guisa, una siffatta clausola CP_5
si appalesa senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore a una 9
disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469bis c.c., spettando, peraltro, al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola ri- sulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente ri- fluita nel Codice del consumo ( d. lgs 6 settembre 2005, n. 206 ) Occorre quindi dichiarare la deroga al 1957 c.c. come vessatoria.
Tuttavia, una volta risespanso il contenuto dell'art. 1957 c.c., deve evidenziar- si l'assenza di eccezione (di merito e propria nella disponibilità della parte) di decadenza tempestivamente sollevata da parte opponente atteso che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiutnivo ne è privo.
Il credito residuo.
Anche a seguito di invito del giudice alla parte opposta circa il credito aziona- to residuo alla luce di parziali escussioni di garanzie a fronte della escussione della garanzia prestata dal Fondo pubblico ex L. 662/96, risulta che CP_5
abbia incassato la complessiva somma di € 210.000,00, così ripartita:
[...]
-. € 120.000,00 sul finanziamento chirografario n. 994093666, con data valuta
14 luglio 2023;
-. € 90.000,00, sul finanziamento chirografario n. 994093703, con data valuta
29 Settembre 2023.
Per entrambe le partite di credito l'imputazione dei pagamenti è avvenuta in pagamento delle rate di mutuo insolute alla data della risoluzione del
31.1.2023 e per il residuo in pagamento del capitale scaduto. Il credito indica- to in ricorso monitorio nella complessiva somma di € 386.312,58, si è pertanto ridotto alla minor somma di € 176.312,58 oltre interessi legali dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo. della complessiva somma di € 386.312,58, derivante dalle seguenti partite di credito:
A) € 26.008,49 per saldo debitore del contratto di conto corrente n. 635160 acceso in data 10/02/2016 presso l'Ag. n. 3 di Napoli della , e CP_5
10
chiuso in data 20.2.2023, saldo comprensivo delle spese di conto e degli inte- ressi convenzionali maturati oltre i successivi, al tasso convenzionale e sem- pre nei limiti della l.108/96 sino al soddisfo.
B) € 95.741,84 per saldo debitore del rapporto anticipi su fattura n.
10753201950 acceso presso l'Ag. n. 8 di Napoli della e chiuso in data 20.2.2023, oltre CP_5
interessi al tasso legale dalla chiusura al saldo.
C) € 41091,63 (161.091,63 – 120000,00) per saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario n. 994093666 per originari € 150.000,00 acceso Contro in data 22/07/2008 presso l'Ag. 8 della banca e chiuso in data 10.2.2023, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole obbligazioni fino al saldo.
D) € 13470,62 (103.470,62 – 90000,00) per saldo debitore del contratto di fi- nanziamento chirografario n.994093703 per originari € 100.000,00 acceso in Contro data 22/07/2020 presso l'Ag. 8 della banca e chiuso in data 20.2.2023, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole obbligazioni fino al saldo.
In sede di ricorso monitorio, come anche in sede di comparsa di costituzione,
l'opposta – che non è stata estomessa nonostante l'0interevnto della cessiona- ria - ha chiesto oltre al capitale gli interessi legali dalle scadenza, per tutte le somme.
In atti, infine, vi è almeno una fideiussione valida e relativa a tutte el obbliga- Contro zioni contratte dalla società debitrice principale nei confronti della con ciò risultando infondato quanto sostenuto dai garanti. Attesi i pagamenti par- ziali, non imputabili agli opponenti e comunque sopravvenuti, le spese seguo- no la soccombenza e si liquidano sulla base dell'importo azionato in monito- rio. Saranno calcolati al di sotto dei valori medi attesa la natura documantale della causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de: 11
- rigetta l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore
[...]
, delle seguenti somme: € Controparte_1
26.008,49 oltre interessi legali dal 20.2.2023 al saldo;
€ 95.741,84 oltre interessi dal 20.2.2023 al saldo;
€ 41.091,63 dal 10.2.2023, oltre interessi al tasso legale fino al saldo;
€ 13470,62 oltre interessi dal
20.2.2023 fino al saldo;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore
[...]
, e di Controparte_1 Controparte_2
delle somme di euro 15000,00 ciascuna, oltre iva cassa e spoese generali, quali spese di lite;
- Napoli 9.6.25
Il giudice
Diego Ragozini
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