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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1133/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1133/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILILLI MAURIZIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Piazza Porta Caldari, 26 66026 ORTONA presso il difensore avv.
MILILLI MAURIZIO
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALINI Controparte_1 P.IVA_2
EMANUELA, elettivamente domiciliato in C.DA S.ANTONIO149 63027 PETRITOLI presso il difensore avv. CATALINI EMANUELA
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 4 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 171/2023, emesso in data 31-1-2023 dal Tribunale di
Pescara.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 01.03.2023, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.171/2023, emesso dal Tribunale di Pescara il
31.1.2023, con il quale ad essa si ingiungeva il pagamento, in favore della , della somma di € CP_1
27.252,50, oltre interessi e spese della procedura, recata dalla fattura n. 7/2018/C del 22.3.2018, quale prezzo della fornitura di prodotti ortofrutticoli. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'intestato Tribunale, per quanto dedotto in premessa, 1. In via principale e nel merito: accertato e dichiarato che i beni descritti nei DDT n. 6/RUG del 11.04.17; n. 7/RUG del 19.04.17, n. 8/RUG del 22.4.2017 non sono mai stati ordinati dalla né a questa sono stati mai Parte_2 consegnati, accogliere l'opposizione per i motivi tutti indicati in premessa e, per l'effetto, rideterminata la ragione di credito dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo nella misura pari ad € 3.250,00, revocare il decreto ingiuntivo n. 171/2023 – R.G. 415/2023 emesso dal Tribunale ordinario di Pescara il 31.1.2023 e notificato il 1.2.2023. 2. Nel merito, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 171/2023 – R.G. 415/2023 emesso dal Tribunale ordinario di Pescara il 31.1.2023 e notificato il 1.2.2023. 3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi direttamente in favore del deducente procuratore, che si dichiara antistatario”.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva di non aver mai ordinato né ricevuto la merce di cui alla fattura azionata, ad eccezione di quella inerente il DDT n.9/RUG del 04.05.2017 per un valore di € 3.250,00.
2) Si costituiva in giudizio la contestando in fatto ed in diritto l'opposizione e Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: preliminarmente, dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto l'atto di citazione non rispetta i requisiti dell'art. 163 c.p.c. come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149 (c.d. Riforma civile Cartabia), quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di facile e pronta soluzione. Nel merito: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
3) Alla prima udienza, l'opponente offriva banco iudicis, mediante il deposito di un assegno bancario, l'importo di € 3.250,00. Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva infine trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 4 4) Deve in via preliminare essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall'opposta, per le stesse motivazioni già esplicitate nell'ordinanza del 21-6- 2023, che in questa sede si intendono confermare e che si riportano di seguito: “al fine di individuare il momento di instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve tener conto del disposto di cui al comma 3 dell'art. 643 c.p.c. (ai sensi del quale la notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite), come interpretato da Cass., sez. un., n. 20596/2007, secondo cui «la notificazione del ricorso e del decreto è condizione per il determinarsi della litispendenza, ma non coincide anche con il momento in cui si verifica» che, «secondo i principi generali che reggono i procedimenti su domanda di parte, è quello in cui è proposta domanda d'ingiunzione»: pertanto, «la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso»; considerato che il nuovo rito di cui al d.lgs. n. 149/2022 si applica alle sole opposizioni a decreto ingiuntivo in cui il ricorso monitorio sia stato depositato successivamente al 28 febbraio 2023 e che, nel caso di specie, il ricorso monitorio è stato depositato il
1.2.2023, il presente giudizio è assoggettato al rito anteriore a quello introdotto dal d.lgs. n. 149/2022”.
5) Quanto alla eccezione riguardante l'inesistenza del credito, l'opponente ha dedotto che i beni descritti nei Documenti Di Trasporto n. 6/RUG del 11.04.17, n. 7/RUG del 19.04.17, n. 8/RUG del
22.4.2017 non sarebbero mai stati ordinati dalla né a questa sarebbero stati mai Parte_2 consegnati, tanto è vero che detti DDT non conterrebbero né la firma del funzionario della Parte_1 addetto alla ricezione della merce né, tantomeno, quella del conducente del mezzo di trasporto,
[...] asserendo altresì che solo ed esclusivamente la merce contenuta nel DDT n. 9/RUG del 4.5.2017 sarebbe stata effettivamente ordinata dall' e alla stessa consegnata, offrendo Parte_3 il relativo importo, pari ad € 3.250,00, banco judicis nel corso della prima udienza.
Ebbene, pur se risulta corrispondente al vero la circostanza che i DDT non sono stati sottoscritti dal destinatario, tranne quello contraddistinto dal n. 9/RUG del 4-5-2017, deve ritenersi comunque raggiunta la prova dell'esistenza del credito vantato in fase monitoria.
Sono state prodotte in atti missive attestanti lo scambio di corrispondenza tra le parti in ordine alla fornitura in questione (docc. 2, 3 e 4 opponente e da 2 a 8 opposta), da cui si evince che, a seguito dell'invio da parte dell'opposta dei DDT, che l'odierna opponente aveva dichiarato di non conoscere in una prima generica contestazione, più nulla era stato eccepito dalla fino alla introduzione della Pt_1 presente opposizione.
pagina 3 di 4 L'avvenuta consegna della merce descritta nelle fatture e nei DDT è stata confermata in sede di escussione testimoniale, avendo il teste , dipendente di quale operaio Testimone_1 CP_1 specializzato (escusso all'udienza del 16 gennaio 2024) affermato di avere assistito alle telefonate con cui effettuava gli ordini della merce direttamente a legale Parte_4 Persona_1 rappresentante della di essere sempre stato presente alla consegna della merce, Controparte_1 effettuata solitamente senza far sottoscrivere il DDT e, pur dichiarando di non ricordare la data precisa né il numero esatto di buste, di essersi recato tre volte nel mese di aprile 2017 e una volta nel mese di maggio, insieme al a consegnare presso la sede dell'azienda buste di Per_1 Parte_1 semi di zucchine tipo “primula F1 Elitop”, dichiarando altresì che il , durante una Parte_4 telefonata con il aveva assicurato che avrebbe pagato, lamentando difficoltà economiche nel Per_1 periodo in questione. Il teste dipendente della quale impiegato Tes_2 Controparte_1 amministrativo e contabile dal 2006, ha pure confermato i rapporti commerciali di vecchia data tra le parti e la effettuazione degli ordini da parte del a mezzo telefono e direttamente al e Parte_4 Per_1 che il lamentava difficoltà economiche, asserendo di aver preparato egli stesso le bolle prima Parte_4 della partenza della merce, di aver visto il titolare andare in magazzino a prendere la merce e la bolla prima di partire per effettuare le consegne in questione, affermando altresì di aver inviato egli stesso i solleciti di pagamento senza ricevere riscontro né contestazioni nonché di aver preparato le bolle per le consegne dei semi di zucchine nel periodo aprile-maggio 2017.
Anche lo stesso , nel corso dell'interpello deferitogli, ha del resto dichiarato di non Parte_4 ricordare se fosse stato il ad effettuare la consegna della merce di cui alle fatture azionate o se Per_1 invece si fosse recato il proprio figlio a prendere la merce, e di non ricordare la quantità di merce consegnata, confermando così, in buona sostanza, l'avvenuta fornitura, pur parlando in maniera confusa dei rapporti con il e “altre ditte”, non meglio specificate né individuate, per conto Per_1 delle quali quest'ultimo avrebbe agito.
L'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture azionate e ai DDT prodotti in giudizio deve dunque ritenersi sufficientemente dimostrata.
6) La proposta opposizione deve pertanto essere respinta e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato in toto, dovendo darsi atto della avvenuta offerta banco iudicis della somma di € 3.250,00, accettata dall'opposta in conto del maggior avere.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1133/2023, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: respinge la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 171/2023, emesso in data 31-1-2023 dal
Tribunale di Pescara, confermandolo in toto e dando atto dell'avvenuta offerta banco iudicis della somma di € 3.250,00, accettata dall'opposta in conto del maggior avere;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Parte_1 favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1133/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILILLI MAURIZIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Piazza Porta Caldari, 26 66026 ORTONA presso il difensore avv.
MILILLI MAURIZIO
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALINI Controparte_1 P.IVA_2
EMANUELA, elettivamente domiciliato in C.DA S.ANTONIO149 63027 PETRITOLI presso il difensore avv. CATALINI EMANUELA
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 4 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 171/2023, emesso in data 31-1-2023 dal Tribunale di
Pescara.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 01.03.2023, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.171/2023, emesso dal Tribunale di Pescara il
31.1.2023, con il quale ad essa si ingiungeva il pagamento, in favore della , della somma di € CP_1
27.252,50, oltre interessi e spese della procedura, recata dalla fattura n. 7/2018/C del 22.3.2018, quale prezzo della fornitura di prodotti ortofrutticoli. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'intestato Tribunale, per quanto dedotto in premessa, 1. In via principale e nel merito: accertato e dichiarato che i beni descritti nei DDT n. 6/RUG del 11.04.17; n. 7/RUG del 19.04.17, n. 8/RUG del 22.4.2017 non sono mai stati ordinati dalla né a questa sono stati mai Parte_2 consegnati, accogliere l'opposizione per i motivi tutti indicati in premessa e, per l'effetto, rideterminata la ragione di credito dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo nella misura pari ad € 3.250,00, revocare il decreto ingiuntivo n. 171/2023 – R.G. 415/2023 emesso dal Tribunale ordinario di Pescara il 31.1.2023 e notificato il 1.2.2023. 2. Nel merito, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 171/2023 – R.G. 415/2023 emesso dal Tribunale ordinario di Pescara il 31.1.2023 e notificato il 1.2.2023. 3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi direttamente in favore del deducente procuratore, che si dichiara antistatario”.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva di non aver mai ordinato né ricevuto la merce di cui alla fattura azionata, ad eccezione di quella inerente il DDT n.9/RUG del 04.05.2017 per un valore di € 3.250,00.
2) Si costituiva in giudizio la contestando in fatto ed in diritto l'opposizione e Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: preliminarmente, dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto l'atto di citazione non rispetta i requisiti dell'art. 163 c.p.c. come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149 (c.d. Riforma civile Cartabia), quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di facile e pronta soluzione. Nel merito: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
3) Alla prima udienza, l'opponente offriva banco iudicis, mediante il deposito di un assegno bancario, l'importo di € 3.250,00. Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva infine trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 4 4) Deve in via preliminare essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall'opposta, per le stesse motivazioni già esplicitate nell'ordinanza del 21-6- 2023, che in questa sede si intendono confermare e che si riportano di seguito: “al fine di individuare il momento di instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve tener conto del disposto di cui al comma 3 dell'art. 643 c.p.c. (ai sensi del quale la notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite), come interpretato da Cass., sez. un., n. 20596/2007, secondo cui «la notificazione del ricorso e del decreto è condizione per il determinarsi della litispendenza, ma non coincide anche con il momento in cui si verifica» che, «secondo i principi generali che reggono i procedimenti su domanda di parte, è quello in cui è proposta domanda d'ingiunzione»: pertanto, «la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso»; considerato che il nuovo rito di cui al d.lgs. n. 149/2022 si applica alle sole opposizioni a decreto ingiuntivo in cui il ricorso monitorio sia stato depositato successivamente al 28 febbraio 2023 e che, nel caso di specie, il ricorso monitorio è stato depositato il
1.2.2023, il presente giudizio è assoggettato al rito anteriore a quello introdotto dal d.lgs. n. 149/2022”.
5) Quanto alla eccezione riguardante l'inesistenza del credito, l'opponente ha dedotto che i beni descritti nei Documenti Di Trasporto n. 6/RUG del 11.04.17, n. 7/RUG del 19.04.17, n. 8/RUG del
22.4.2017 non sarebbero mai stati ordinati dalla né a questa sarebbero stati mai Parte_2 consegnati, tanto è vero che detti DDT non conterrebbero né la firma del funzionario della Parte_1 addetto alla ricezione della merce né, tantomeno, quella del conducente del mezzo di trasporto,
[...] asserendo altresì che solo ed esclusivamente la merce contenuta nel DDT n. 9/RUG del 4.5.2017 sarebbe stata effettivamente ordinata dall' e alla stessa consegnata, offrendo Parte_3 il relativo importo, pari ad € 3.250,00, banco judicis nel corso della prima udienza.
Ebbene, pur se risulta corrispondente al vero la circostanza che i DDT non sono stati sottoscritti dal destinatario, tranne quello contraddistinto dal n. 9/RUG del 4-5-2017, deve ritenersi comunque raggiunta la prova dell'esistenza del credito vantato in fase monitoria.
Sono state prodotte in atti missive attestanti lo scambio di corrispondenza tra le parti in ordine alla fornitura in questione (docc. 2, 3 e 4 opponente e da 2 a 8 opposta), da cui si evince che, a seguito dell'invio da parte dell'opposta dei DDT, che l'odierna opponente aveva dichiarato di non conoscere in una prima generica contestazione, più nulla era stato eccepito dalla fino alla introduzione della Pt_1 presente opposizione.
pagina 3 di 4 L'avvenuta consegna della merce descritta nelle fatture e nei DDT è stata confermata in sede di escussione testimoniale, avendo il teste , dipendente di quale operaio Testimone_1 CP_1 specializzato (escusso all'udienza del 16 gennaio 2024) affermato di avere assistito alle telefonate con cui effettuava gli ordini della merce direttamente a legale Parte_4 Persona_1 rappresentante della di essere sempre stato presente alla consegna della merce, Controparte_1 effettuata solitamente senza far sottoscrivere il DDT e, pur dichiarando di non ricordare la data precisa né il numero esatto di buste, di essersi recato tre volte nel mese di aprile 2017 e una volta nel mese di maggio, insieme al a consegnare presso la sede dell'azienda buste di Per_1 Parte_1 semi di zucchine tipo “primula F1 Elitop”, dichiarando altresì che il , durante una Parte_4 telefonata con il aveva assicurato che avrebbe pagato, lamentando difficoltà economiche nel Per_1 periodo in questione. Il teste dipendente della quale impiegato Tes_2 Controparte_1 amministrativo e contabile dal 2006, ha pure confermato i rapporti commerciali di vecchia data tra le parti e la effettuazione degli ordini da parte del a mezzo telefono e direttamente al e Parte_4 Per_1 che il lamentava difficoltà economiche, asserendo di aver preparato egli stesso le bolle prima Parte_4 della partenza della merce, di aver visto il titolare andare in magazzino a prendere la merce e la bolla prima di partire per effettuare le consegne in questione, affermando altresì di aver inviato egli stesso i solleciti di pagamento senza ricevere riscontro né contestazioni nonché di aver preparato le bolle per le consegne dei semi di zucchine nel periodo aprile-maggio 2017.
Anche lo stesso , nel corso dell'interpello deferitogli, ha del resto dichiarato di non Parte_4 ricordare se fosse stato il ad effettuare la consegna della merce di cui alle fatture azionate o se Per_1 invece si fosse recato il proprio figlio a prendere la merce, e di non ricordare la quantità di merce consegnata, confermando così, in buona sostanza, l'avvenuta fornitura, pur parlando in maniera confusa dei rapporti con il e “altre ditte”, non meglio specificate né individuate, per conto Per_1 delle quali quest'ultimo avrebbe agito.
L'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture azionate e ai DDT prodotti in giudizio deve dunque ritenersi sufficientemente dimostrata.
6) La proposta opposizione deve pertanto essere respinta e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato in toto, dovendo darsi atto della avvenuta offerta banco iudicis della somma di € 3.250,00, accettata dall'opposta in conto del maggior avere.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1133/2023, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: respinge la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 171/2023, emesso in data 31-1-2023 dal
Tribunale di Pescara, confermandolo in toto e dando atto dell'avvenuta offerta banco iudicis della somma di € 3.250,00, accettata dall'opposta in conto del maggior avere;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Parte_1 favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 4 di 4