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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 603/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Tindara Sinagra C.F._1
giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Di Blasi, C.F._2
giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 28.09.1993 con – trascritto nel Controparte_1
registro dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di S. Agata Militello, P.II,
S.B, n. 24, anno 1993 – che dall'unione erano nati due figli, ormai entrambi maggiorenni che, successivamente, a causa di reciproche incomprensioni le parti erano addivenute alla separazione consensuale omologata nel procedimento n.
1406/22 R.G., che dalla separazione la convivenza tra le parti non era più ripresa, che era stato condannato con sentenza penale Controparte_1
allegata in atti per i reati a lui ascritti, ha chiesto la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la corresponsione dell'assegno di mantenimento limitatamente alla figlia R_
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarandosi disponibile a versare un contributo mensile per il mantenimento della figlia R_
Nelle more del giudizio, le parti hanno affermato di avere raggiunto un accordo manifestando la volontà di trasformare il divorzio da giudiziale in consensuale.
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda sul vincolo avanzata dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
2 Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Ricorre pertanto il presupposto per accogliere la domanda di divorzio.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto di omologa emesso dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti nelle more del giudizio - per come meglio indicate nelle note congiuntamente depositate in data 14.1.2025 - non si pongono in contrasto con le norme imperative dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 603/24 R.G.
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e alle condizioni indicate nelle note Parte_1 Controparte_1
congiuntamente depositate in data 14.1.2025;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di S. Agata di Militello di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 5.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 603/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Tindara Sinagra C.F._1
giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Di Blasi, C.F._2
giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 28.09.1993 con – trascritto nel Controparte_1
registro dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di S. Agata Militello, P.II,
S.B, n. 24, anno 1993 – che dall'unione erano nati due figli, ormai entrambi maggiorenni che, successivamente, a causa di reciproche incomprensioni le parti erano addivenute alla separazione consensuale omologata nel procedimento n.
1406/22 R.G., che dalla separazione la convivenza tra le parti non era più ripresa, che era stato condannato con sentenza penale Controparte_1
allegata in atti per i reati a lui ascritti, ha chiesto la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la corresponsione dell'assegno di mantenimento limitatamente alla figlia R_
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarandosi disponibile a versare un contributo mensile per il mantenimento della figlia R_
Nelle more del giudizio, le parti hanno affermato di avere raggiunto un accordo manifestando la volontà di trasformare il divorzio da giudiziale in consensuale.
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda sul vincolo avanzata dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
2 Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Ricorre pertanto il presupposto per accogliere la domanda di divorzio.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto di omologa emesso dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti nelle more del giudizio - per come meglio indicate nelle note congiuntamente depositate in data 14.1.2025 - non si pongono in contrasto con le norme imperative dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 603/24 R.G.
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e alle condizioni indicate nelle note Parte_1 Controparte_1
congiuntamente depositate in data 14.1.2025;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di S. Agata di Militello di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 5.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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