Sentenza 18 gennaio 1979
Massime • 3
L'entrata in vigore della legge n 533 del 1973 non ha devoluto al giudice del lavoro le controversie che, pur avendo per oggetto rapporti di lavoro, erano in epoca anteriore a lui sottratte per il loro collegamento con la materia fallimentare. Ne consegue che, anche nel caso in cui la causa sia stata trattata in Sede di appello secondo il rito speciale del lavoro, il relativo ricorso per Cassazione e correttamente assegnato alla Sezione ordinaria, perche a quest'effetto si deve tener conto della materia del contendere. ( Conf 4190/77, mass n 387829; ( Conf 2264/76, mass n 381061; ( Conf 3603/76, mass n 382346).*
Ai sensi dell'art 429 terzo comma cod proc civ, nelle procedure concorsuali i crediti di lavoro vanno ammessi al passivo nello importo corrispondente alla rivalutazione operatasi e fino al momento della ammissione definitiva e con il privilegio generale per l'intero ammontare che ne risulta, perche il quid pluris monetario, in cui la rivalutazione si traduce, e pur sempre "retribuzione", anche se la lettera della legge, riferendosi al pregiudizio in senso economico che il lavoratore diversamente risentirebbe, parla di "maggior danno".*
L'art 55 della legge fallimentare, operante tanto per il fallimento quanto per la liquidazione coatta amministrativa, nello stabilire che l'apertura della procedura concorsuale non sospende il corso degli interessi, oltre che per i crediti garantiti da pegno o da ipoteca, anche per i crediti garantiti da privilegio, si riferisce sia ai privilegi speciali che a quelli generali (nella specie, per credito di lavoro). Nel caso di privilegio generale, il corso degli interessi cessa integralmente con la liquidazione delle attivita mobiliari del debitore, se questa si verifichi in unico contesto, ovvero gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive. ( Conf 952/77, mass n 384574).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/1979, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1979 |
Testo completo
L'entrata in vigore della legge n 533 del 1973 non ha devoluto al giudice del lavoro le controversie che, pur avendo per oggetto rapporti di lavoro, erano in epoca anteriore a lui sottratte per il loro collegamento con la materia fallimentare. Ne consegue che, anche nel caso in cui la causa sia stata trattata in Sede di appello secondo il rito speciale del lavoro, il relativo ricorso per Cassazione e correttamente assegnato alla Sezione ordinaria, perche a quest'effetto si deve tener conto della materia del contendere. ( Conf 4190/77, mass n 387829; ( Conf 2264/76, mass n 381061; ( Conf 3603/76, mass n 382346).*