Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 20/07/2022, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00726/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 726 del 2022, proposto da
RL Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Montinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cavallino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Ennio Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Schito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa adozione delle misure cautelari ritenute più opportune:
- dell'ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 08/04/2022, notificata il 15/04/2022, a firma del Sindaco del Comune di Cavallino, con la quale - ex art. 50 T.U. n. 267/2000 - è stato fatto divieto a chiunque di <<emungimento e di ogni tipo d'uso di acque provenienti dai pozzi ricompresi nel raggio di 500 metri calcolati a partire dei confini esterni dell'intero complesso impiantistico sito in Loc. Guarini in Cavallino, ove insiste l'ex discarica>>;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi comprese, ove occorra, la nota A.S.L. Lecce, S.I.S.P. Area Nord, acquisita al protocollo del Comune di Cavallino al n. 6439 del 5 aprile 2022, e la ivi richiamata nota prot. n. 50592 del 28/03/2022 della Prefettura di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino, dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to D. Montinaro, avv.to D.E. Cioffi, e avv.to S. Schito;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, appaiono parzialmente condivisibili (anche alla stregua delle risultanze del rapporto di prova n. 3238/0522 del 06/06/2022 e della relazione tecnica del Dott. Geologo Stefano Liguori di luglio 2022 prodotte da parte ricorrente) le principali censure formulate nel ricorso, incentrate sulla carenza di adeguata istruttoria (“ in assenza di analisi delle acque di tali pozzi, si ritiene congruo un raggio non inferiore a 500 mt. ”), e di un termine di durata della gravata ordinanza sindacale contingibile e urgente.
Ritenuto, pertanto, di accogliere in tal senso l’istanza cautelare proposta, ai soli fini del riesame da parte della P.A. della impugnata ordinanza sindacale, ordinando al Comune di Cavallino e all’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , di effettuare immediatamente la campionatura e le successive analisi delle acque del pozzo autorizzato di parte ricorrente, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza cautelare, ferma restando nelle more l’efficacia dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente impugnata (anche nei confronti di parte ricorrente) e fatti salvi i successivi provvedimenti del Comune di Cavallino da adottare entro il predetto termine di 15 giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare di parte ricorrente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, ai soli fini del riesame da parte della P.A. della impugnata ordinanza sindacale, ordinando al Comune di Cavallino e all’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , di provvedere immediatamente agli adempimenti istruttori indicati in motivazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza cautelare, ferma restando nelle more l’efficacia dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente impugnata (anche nei confronti di parte ricorrente) e fatti salvi i successivi provvedimenti del Comune di Cavallino da adottare entro il predetto termine di 15 giorni.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10/01/2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO