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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/06/2024, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
N. 1199/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1199/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. , rappresentate e difese dall'avv. CAMPUS Parte_3 C.F._3
PATRIZIA ANTONELLA, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“Si conclude affinché il giudice dichiari:
- nata a [...] il [...] c.f. proprietaria per intervenuta Parte_2 C.F._2
usucapione del fabbricato censito al NCEU del Comune di Siniscola al Fg. 29, Part. 567, Sub 4,6,7.
- nata a [...] il [...] c.f. resi-dente in San Giuliano Terme Parte_1 C.F._1
via C.b. Cavour Arena Metato (PI ) proprietaria per intervenuta usucapione del fabbricato censito al
NCEU del Comune di Sinisco-la al Fg. 29, Part. 567, Sub 11.
pagina 1 di 5 nata a [...] il [...] c.f. in Siniscola in Parte_3 CodiceFiscale_4
via Flumendosa n.12 proprietaria per intervenuta usucapione del fabbricato censito al NCEU del
Comune di Siniscola al Fg. 29, mappale 567, Sub 10 e sub 12”
Per parte convenuta: nessuna conclusione stante la contumacia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_2 Parte_3 Pt_1
chiedevano l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione delle unità
[...]
immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Siniscola, via Flumendosa n. 12, distinto in Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 29, map. 567, sub 4, sub 6, sub 7, sub 10, sub 11 e sub 12.
Più nel dettaglio, le attrici esponevano:
- di aver ricevuto i beni oggetto di causa in eredità dai loro genitori, ed Persona_1 Per_2
e, quest'ultima, a sua volta, li aveva ricevuti in eredità da sua madre,
[...] Persona_3
- di averli posseduti pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente da oltre vent'anni, essendosi suddivise gli appartamenti e avendo esercitato il possesso ciascuna su singole unità immobiliari: Pt_1
possedeva il sub 11; possedeva il sub 12 e il sub10;
[...] Parte_3 Parte_2
possedeva il sub 4, il sub 6 e il sub 7;
- aveva sempre utilizzato la propria unità come studio per svolgere la sua Parte_3
professione di architetto, anche eseguendo diversi lavori straordinari;
- aveva utilizzato l'appartamento come abitazione familiare, a partire dal 1997, e, dopo il Parte_1
suo trasferimento, l'aveva utilizzato per trascorrervi le vacanze estive;
- aveva posseduto l'appartamento sin dal 1998, provvedendo per suo conto e a sue Parte_2
spese allo svolgimento di lavori straordinari;
quanto ai sub 6 e 7, essi erano da lei utilizzati come magazzini;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
I convenuti non si costituivano e, accertata la regolarità della notifica, anche mediante pubblici proclami, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 26.6.2024, svolta con modalità cartolare, la parte attrice precisava le conclusioni e, stante la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
*
La domanda delle parti attrici è fondata e merita accoglimento.
pagina 2 di 5 L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dalle parti attrici, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parti attrici).
Inoltre, dalle risultanze testimoniali (cfr. verbale del 13.2.2024), veniva confermato che le parti attrici avevano pacificamente utilizzato – in via esclusiva per ciascuna – le unità immobiliari in questione, da più di vent'anni, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Entrambi i testimoni descrivevano con dettaglio e precisione i luoghi di causa, riferendo sulle attività svolte da ciascuna attrice sugli immobili, pacificamente e pubblicamente.
È, in dettaglio, emerso che le tre attrici erano nate e cresciute nel fabbricato oggetto di causa (teste
:“quella era la casa di famiglia: vi abitavano i genitori ma anche i loro nonni”) e che, oltre Tes_1
vent'anni fa, le parti avevano iniziato a possedere, ciascuna in via esclusiva e con esclusione pubblica delle altre, i fabbricati per cui si chiede l'acquisito.
Il piano terra (sub 4) è utilizzato da “lei da circa il 1996/1997 ha occupato in via Parte_2 esclusiva l'appartamento. Io lo so perché, dopo essere tornata da Milano, si è stabilita Pt_2 definitivamente in Sardegna e ha abitato per alcuni anni proprio nell'appartamento del piano terra. È stata lì per diversi anni, poi si è sposata ed è andata a vivere da un'altra parte. Però ha continuato a gestire l'appartamento (…) quanto è grande l'appartamento al piano terra? Penso circa 60 mq, non saprei dire con esattezza: oltre al salotto e all'angolo cottura, vi sono due stanze e un bagno” (teste
). Tes_1
In ordine ai lavori, la teste riferiva che si era occupata della ristrutturazione Parte_2 dell'appartamento, rifacendo il pavimento, eliminando un tramezzo e rifacendo gli infissi;
riferiva che, attualmente, l'appartamento era stato concesso in locazione a terzi e che i canoni erano percepiti esclusivamente da lei. Riferiva, peraltro, che utilizzava in via esclusiva anche un Parte_2
deposito/magazzino (sub 6 e 7), di cui aveva curato la ristrutturazione.
pagina 3 di 5 Il teste dichiarava: “dopo qualche anno, nel 1998, ho notato che era subentrata Tes_2 Pt_2 nell'appartamento. di era sposata e ha cominciato ad occupare l'appartamento. Questo lo so Pt_2 perché ho cominciato a notare la presenza di . Stava lì come abitazione stabile (…) io so che Pt_2
al piano terra vi è un magazzino attivo, non saprei dire quanto grande. Vedo che ricovera Pt_2 del materiale”.
Il primo piano (sub 10 e 12) è utilizzato da “preciso che al primo piano si Parte_3
raggiunge un pianerottolo, dove vi sono due porte corrispondenti a due appartamenti autonomi. La porta esattamente di fronte alla scala è la porta dell'appartamento di (Sig.ra ), Pt_4 Parte_3
l'altra porta è dell'appartamento del cugino, che non è nella disponibilità di (…) Da quando la Pt_4
SI.ra utilizza questo appartamento? Da quando lei è tornata a stabilirsi definitivamente in Pt_4
Sardegna. Questo è avvenuto circa 23 anni fa, circa dal 1998. Lei utilizza l'appartamento come studio professionale. Lei è architetto e ha fissato lì lo studio”.
Anche in questo caso l'attrice aveva eseguito diversi lavori straordinari.
Riportava che utilizzava anche la porzione di stabile posta al secondo piano come Parte_3
magazzino, le cui chiavi di accesso le aveva solo lei.
Il secondo piano (sub 11) è utilizzato da “questo era l'appartamento dove abitava la Parte_1
madre, la SI.ra , la quale è deceduta 7 anni fa. La SI.ra quando tornava in Sardegna per Per_4 Pt_1 le vacanze stava e abitava insieme alla madre, proprio nell'appartamento del secondo piano”.
Riferiva che si era occupata dell'ampliamento del bagno e della redistribuzione delle Parte_1
camere nonché si era sempre occupata della manutenzione dell'unità immobiliare.
Anche il teste dichiarava che utilizzava l'appartamento posto al secondo piano Tes_2 Parte_1
tutte le volte che tornava in Sardegna, stabilizzandosi in via esclusiva in quell'appartamento.
In conclusione, entrambi i testimoni riferivano in merito al godimento continuo e pacifico del bene da parte delle attrici.
Considerata la natura immobiliare in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva degli immobili – con le titolarità meglio sopra descritte – per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
pagina 4 di 5 Compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
, degli immobili siti in Siniscola, via Flumendosa n. 12, distinto in Catasto Parte_2
fabbricati del medesimo Comune al foglio 29, map. 567, sub 4, sub 6, sub 7;
2) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di degli immobili siti in Siniscola, via Flumendosa n. 12, distinto in Catasto Parte_3
fabbricati del medesimo Comune al foglio 29, map. 567, sub 10 e sub 12;
3) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di degli immobili siti in Siniscola, via Flumendosa n. 12, distinto in Catasto fabbricati Parte_1
del medesimo Comune al foglio 29, map. 567, sub 11;
4) dichiara la presente ordinanza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competente ex art. 2651 c.c.;
5) compensa integralmente le spese di lite
Sassari, 28.6.2024
Il Giudice
dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1199/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. , rappresentate e difese dall'avv. CAMPUS Parte_3 C.F._3
PATRIZIA ANTONELLA, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“Si conclude affinché il giudice dichiari:
- nata a [...] il [...] c.f. proprietaria per intervenuta Parte_2 C.F._2
usucapione del fabbricato censito al NCEU del Comune di Siniscola al Fg. 29, Part. 567, Sub 4,6,7.
- nata a [...] il [...] c.f. resi-dente in San Giuliano Terme Parte_1 C.F._1
via C.b. Cavour Arena Metato (PI ) proprietaria per intervenuta usucapione del fabbricato censito al
NCEU del Comune di Sinisco-la al Fg. 29, Part. 567, Sub 11.
pagina 1 di 5 nata a [...] il [...] c.f. in Siniscola in Parte_3 CodiceFiscale_4
via Flumendosa n.12 proprietaria per intervenuta usucapione del fabbricato censito al NCEU del
Comune di Siniscola al Fg. 29, mappale 567, Sub 10 e sub 12”
Per parte convenuta: nessuna conclusione stante la contumacia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_2 Parte_3 Pt_1
chiedevano l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione delle unità
[...]
immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Siniscola, via Flumendosa n. 12, distinto in Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 29, map. 567, sub 4, sub 6, sub 7, sub 10, sub 11 e sub 12.
Più nel dettaglio, le attrici esponevano:
- di aver ricevuto i beni oggetto di causa in eredità dai loro genitori, ed Persona_1 Per_2
e, quest'ultima, a sua volta, li aveva ricevuti in eredità da sua madre,
[...] Persona_3
- di averli posseduti pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente da oltre vent'anni, essendosi suddivise gli appartamenti e avendo esercitato il possesso ciascuna su singole unità immobiliari: Pt_1
possedeva il sub 11; possedeva il sub 12 e il sub10;
[...] Parte_3 Parte_2
possedeva il sub 4, il sub 6 e il sub 7;
- aveva sempre utilizzato la propria unità come studio per svolgere la sua Parte_3
professione di architetto, anche eseguendo diversi lavori straordinari;
- aveva utilizzato l'appartamento come abitazione familiare, a partire dal 1997, e, dopo il Parte_1
suo trasferimento, l'aveva utilizzato per trascorrervi le vacanze estive;
- aveva posseduto l'appartamento sin dal 1998, provvedendo per suo conto e a sue Parte_2
spese allo svolgimento di lavori straordinari;
quanto ai sub 6 e 7, essi erano da lei utilizzati come magazzini;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
I convenuti non si costituivano e, accertata la regolarità della notifica, anche mediante pubblici proclami, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 26.6.2024, svolta con modalità cartolare, la parte attrice precisava le conclusioni e, stante la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
*
La domanda delle parti attrici è fondata e merita accoglimento.
pagina 2 di 5 L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dalle parti attrici, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parti attrici).
Inoltre, dalle risultanze testimoniali (cfr. verbale del 13.2.2024), veniva confermato che le parti attrici avevano pacificamente utilizzato – in via esclusiva per ciascuna – le unità immobiliari in questione, da più di vent'anni, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Entrambi i testimoni descrivevano con dettaglio e precisione i luoghi di causa, riferendo sulle attività svolte da ciascuna attrice sugli immobili, pacificamente e pubblicamente.
È, in dettaglio, emerso che le tre attrici erano nate e cresciute nel fabbricato oggetto di causa (teste
:“quella era la casa di famiglia: vi abitavano i genitori ma anche i loro nonni”) e che, oltre Tes_1
vent'anni fa, le parti avevano iniziato a possedere, ciascuna in via esclusiva e con esclusione pubblica delle altre, i fabbricati per cui si chiede l'acquisito.
Il piano terra (sub 4) è utilizzato da “lei da circa il 1996/1997 ha occupato in via Parte_2 esclusiva l'appartamento. Io lo so perché, dopo essere tornata da Milano, si è stabilita Pt_2 definitivamente in Sardegna e ha abitato per alcuni anni proprio nell'appartamento del piano terra. È stata lì per diversi anni, poi si è sposata ed è andata a vivere da un'altra parte. Però ha continuato a gestire l'appartamento (…) quanto è grande l'appartamento al piano terra? Penso circa 60 mq, non saprei dire con esattezza: oltre al salotto e all'angolo cottura, vi sono due stanze e un bagno” (teste
). Tes_1
In ordine ai lavori, la teste riferiva che si era occupata della ristrutturazione Parte_2 dell'appartamento, rifacendo il pavimento, eliminando un tramezzo e rifacendo gli infissi;
riferiva che, attualmente, l'appartamento era stato concesso in locazione a terzi e che i canoni erano percepiti esclusivamente da lei. Riferiva, peraltro, che utilizzava in via esclusiva anche un Parte_2
deposito/magazzino (sub 6 e 7), di cui aveva curato la ristrutturazione.
pagina 3 di 5 Il teste dichiarava: “dopo qualche anno, nel 1998, ho notato che era subentrata Tes_2 Pt_2 nell'appartamento. di era sposata e ha cominciato ad occupare l'appartamento. Questo lo so Pt_2 perché ho cominciato a notare la presenza di . Stava lì come abitazione stabile (…) io so che Pt_2
al piano terra vi è un magazzino attivo, non saprei dire quanto grande. Vedo che ricovera Pt_2 del materiale”.
Il primo piano (sub 10 e 12) è utilizzato da “preciso che al primo piano si Parte_3
raggiunge un pianerottolo, dove vi sono due porte corrispondenti a due appartamenti autonomi. La porta esattamente di fronte alla scala è la porta dell'appartamento di (Sig.ra ), Pt_4 Parte_3
l'altra porta è dell'appartamento del cugino, che non è nella disponibilità di (…) Da quando la Pt_4
SI.ra utilizza questo appartamento? Da quando lei è tornata a stabilirsi definitivamente in Pt_4
Sardegna. Questo è avvenuto circa 23 anni fa, circa dal 1998. Lei utilizza l'appartamento come studio professionale. Lei è architetto e ha fissato lì lo studio”.
Anche in questo caso l'attrice aveva eseguito diversi lavori straordinari.
Riportava che utilizzava anche la porzione di stabile posta al secondo piano come Parte_3
magazzino, le cui chiavi di accesso le aveva solo lei.
Il secondo piano (sub 11) è utilizzato da “questo era l'appartamento dove abitava la Parte_1
madre, la SI.ra , la quale è deceduta 7 anni fa. La SI.ra quando tornava in Sardegna per Per_4 Pt_1 le vacanze stava e abitava insieme alla madre, proprio nell'appartamento del secondo piano”.
Riferiva che si era occupata dell'ampliamento del bagno e della redistribuzione delle Parte_1
camere nonché si era sempre occupata della manutenzione dell'unità immobiliare.
Anche il teste dichiarava che utilizzava l'appartamento posto al secondo piano Tes_2 Parte_1
tutte le volte che tornava in Sardegna, stabilizzandosi in via esclusiva in quell'appartamento.
In conclusione, entrambi i testimoni riferivano in merito al godimento continuo e pacifico del bene da parte delle attrici.
Considerata la natura immobiliare in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva degli immobili – con le titolarità meglio sopra descritte – per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
pagina 4 di 5 Compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
, degli immobili siti in Siniscola, via Flumendosa n. 12, distinto in Catasto Parte_2
fabbricati del medesimo Comune al foglio 29, map. 567, sub 4, sub 6, sub 7;
2) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di degli immobili siti in Siniscola, via Flumendosa n. 12, distinto in Catasto Parte_3
fabbricati del medesimo Comune al foglio 29, map. 567, sub 10 e sub 12;
3) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di degli immobili siti in Siniscola, via Flumendosa n. 12, distinto in Catasto fabbricati Parte_1
del medesimo Comune al foglio 29, map. 567, sub 11;
4) dichiara la presente ordinanza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competente ex art. 2651 c.c.;
5) compensa integralmente le spese di lite
Sassari, 28.6.2024
Il Giudice
dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5