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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/11/2025, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 595/2022 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Nicola Guariglia,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
XI SS e dall'avv. Ciro Apicella;
APPELLATO nonché contro
(C.F. ) in persona del suo legale rapp.te p.t. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Parte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e della
[...] Controparte_1 CP_2 con riferimento alla sentenza n. 1157/2021 (r.g. n. 1091/2021) del Giudice di
[...]
Pace di Cava de' Tirreni depositata in data 27.07.2021.
In primo grado aveva impugnato l'estratto di ruolo di cui alla Controparte_1 cartella di pagamento n. 10020120009167424000 di euro 273,22 notificata il 17.06.2013 relativa al mancato pagamento di un credito avente natura tributaria (in particolare per omesso pagamento tassa automobilistica spettante alla per l'anno Controparte_2
2007) chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
Ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e non già quella tributaria e riconosciuto l'interesse dell'attore a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito tributario, il Giudice di pace ha accolto la domanda e condannato l al CP_3 pagamento delle spese di lite.
Con l'atto di appello il ha in via pregiudiziale Parte_2 eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice di primo grado a favore del Giudice Tributario ed in ogni caso l'inammissibilità dell'azione proposta dall'odierno appellato, e/o comunque della carenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia minaccia di atti esecutivi da parte dell' CP_3
Si costituiva l'appellato e sosteneva in via preliminare e assorbente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per decorrenza dei termini di impugnazione, con documentazione allegata agli atti, concludendo per il rigetto dello stesso.
L'ente impositore rimaneva contumace. Controparte_2
Tanto premesso, l'appello è inammissibile poiché proposto oltre il termine breve di
30 giorni dalla notifica della sentenza. Nel caso di specie la sentenza n. 1157/2021 è stata depositata in data 27.07.2021 e notificata all' in data 01.09.2021 sicchè, ai fini CP_3 dell'ammissibilità del gravame, l'atto di appello andava notificato entro il 01.10.2021.
Viceversa, nel caso di specie l'atto di citazione di secondo grado è stato notificato il
24.01.2022, dunque tardivamente.
Alla luce di quanto illustrato l'appello è inammissibile.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2) dichiara inammissibile l'appello proposto dall' ; Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
06.11.2025. Il Giudice
Dott.ssa AR Troisi