Art. 3.
In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto puo' affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunita', a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla Gazzetta Ufficiale, alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica e alla stampa delle cartevalori.
In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto puo' affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunita', a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla Gazzetta Ufficiale, alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica e alla stampa delle cartevalori.