Versione
10 agosto 1966
10 agosto 1966
Art. 3.
In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto puo' affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunita', a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla Gazzetta Ufficiale, alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica e alla stampa delle cartevalori.
In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto puo' affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunita', a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla Gazzetta Ufficiale, alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica e alla stampa delle cartevalori.
Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15/01/2019, n. 371Provvedimento: […] L'art. 3 della Legge 559 del 1966, prevede inoltre che “In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, […] titolare del brevetto su tali macchine, consentiva la licenza d'uso solo agli operatori privati, ma non al Poligrafico); inoltre l'Istituto ha ricordato che l'art. 3 della legge 559/1966, nel prevedere, in caso di necessità, la possibilità per il Poligrafico di affidare all'esterno alcune delle attività allo stesso assegnate in esclusiva, […]Leggi di più...
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