Articolo 3 della Legge 13 luglio 1966, n. 559
Articolo 2Articolo 4
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10 agosto 1966
Art. 3.
In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto puo' affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunita', a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla Gazzetta Ufficiale, alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica e alla stampa delle cartevalori.
Entrata in vigore il 10 agosto 1966
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