Articolo 414 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 413Articolo 415
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9 ottobre 2010
Art. 414. Commissioni di requisizione 1. Le requisizioni sono ordinate dagli organi direttivi dei servizi d'armata ed eseguite per mezzo di commissioni da essi costituite. 2. Dette commissioni, per la redazione dei verbali di consegna e riconsegna d'immobili, aziende o stabilimenti, nonche' per la determinazione delle relative indennita' conseguenti alle effettuate requisizioni, sono coadiuvate da personale tecnico dell'Agenzia del territorio e del Genio militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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