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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50057/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice d.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50057 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
nato a [...] il [...], (CF Parte_1
) rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. C.F._1
Maria Rosa Marsiglia (C.F.: ); C.F._2
- ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento dello status di apolide
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 06/11/2023 il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo status di apolide. Esponeva che era nato a [...] il [...] ed era attualmente domiciliato a Roma presso il campo nomadi sito in Via dei Gordiani n.325; che aveva ottenuto il codice fiscale e la carta d'identità italiana, rilasciata dal Comune di Bari nel 2011, dove gli era stata erroneamente attribuita la cittadinanza serbo- montenegrina;
infatti la madre era originaria della Bosnia e non gli aveva trasmesso alcuna cittadinanza essendo apolide, come attestato dalla sua carta d'identità; che non aveva altresì la cittadinanza del Montenegro, come confermato dalla dichiarazione dell'Ambasciata del Montenegro, rilasciata in data 27/06/2013, nella quale si dava atto che il ricorrente non era iscritto nei registri dei cittadini del Montenegro;
che non aveva alcun legame con altri paesi e non poteva neanche acquisire la cittadinanza italiana, non avendo presentato la relativa dichiarazione al compimento della maggiore età. Il si è costituito in giudizio non opponendosi nel merito al Controparte_1 riconoscimento della pretesa attorea, ma evidenziando l'insufficienza della documentazione in atti e la necessità di ulteriore attività istruttoria. A seguito del rinvio disposto con ordinanza del 14/05/2024 per l'acquisizione di ulteriore documentazione, il aveva depositato l'estratto integrale di CP_1 nascita del ricorrente, dal quale risultavano le generalità della madre, la Sig.ra nata a [...] (attuale Croazia e non come indicato nel ricorso Persona_1 nata a [...]) il 24 maggio 1980, e quelle del padre (non evidenziate nel ricorso), ovvero nato in [...] (attuale Montenegro), il 19 agosto Persona_2
1976.
***
La domanda è fondata. L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne alcun'altra). In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.
Come è noto, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla
Convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla
Organizzazione delle Nazioni Unite. Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita “diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento della status di apolide, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza. Il richiedente lo status di apolide, pertanto, non deve anche dimostrare “con riferimento alla normativa attualmente in vigore nei paesi con cui egli stesso dichiara di avere legami di appartenenza, di non essere in possesso e di non poter acquistare la cittadinanza di quegli Stati”, altrimenti si introdurrebbe un regime probatorio particolarmente gravoso per una persona che, da tempo , non ha più legami con il paese di origine e che richiede il riconoscimento dello status di apolide in ragione di eventi quali la successione, lo smembramento o la scissione dello Stato di originaria appartenenza. In sostanza, proprio in ragione delle tipologie di procedimenti concernenti l'accertamento di status personali per il riconoscimento di diritti civili e politici (come quello in oggetto), il regime probatorio richiesto non deve essere particolarmente gravoso ed oneroso, sì da poter rendere più agevole ed accessibile lo strumento di tutela. In tale contesto deve ritenersi che l'onere della prova di cui è onerato il richiedente debba poter essere circoscritto alla allegazione e conseguente prova della stabile residenza nel territorio dello stato cui si inoltra l'istanza e alle circostanze di fatto che, secondo la legge dello stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita della prima cittadinanza od il suo mancato acquisto. Nel caso in esame il ricorrente ha dato prova, attraverso la documentazione prodotta in giudizio, di essere nato e avere sempre vissuto in Italia, come attestato dal certificato di nascita e dall'ulteriore documentazione idonea a provare la stabile residenza sul territorio nazionale (v. carta d'identità rilasciata nel 2011; permesso di soggiorno rilasciato nel 2011; tessera sanitaria con scadenza nel 2017; certificato di nascita della figlia, nata a [...] nel 2021); ha inoltre depositato copia della carta d'identità della madre, da cui la stessa risulta apolide, e copia della dichiarazione dell'Ambasciata del Montenegro, da cui risulta che egli non è iscritto nel registro dei cittadini del paese in cui è attualmente collocata le città natale del padre, originario della Ex Jugoslavia.
Alla luce della normativa vigente il ricorrente non potrebbe in ogni caso acquisire la cittadinanza montenegrina, unico paese con il quale è possibile individuare un collegamento in forza delle origini del padre, nato a [...], posto che la madre risulta apolide.
Infatti, malgrado l'assenza di ulteriori informazioni sullo status del padre del ricorrente, deve rilevarsi che il Montenegro, divenuto Stato indipendente dal 3 giugno 2006, ha approvato una legge sulla cittadinanza (pubblicata sulla G.U. del
Montenegro n.13/2008, 40/2010, 28/2011, 46/2011 e 20/2014) che prevede l'acquisto della cittadinanza: 1) per discendenza, a condizione che almeno uno dei genitori avesse cittadinanza montenegrina al momento della nascita del figlio;
2) per nascita sul territorio;
3) per accettazione, sempre che, tra le altre Parte_2 condizioni, vi fossero 10 anni di residenza legale ed ininterrotta in Montenegro;
4) in base ad accordi internazionali.
Le disposizioni transitorie di cui agli artt.39 e ss. della già menzionata legge prevedono la possibilità di acquisire la cittadinanza sempre alla condizione di risiedere su tale territorio o di avervi risieduto prima della costituzione dello Stato indipendente del Montenegro.
Appare chiaro che il ricorrente, essendo nato nel 2002, dunque prima della costituzione della Repubblica del Montenegro e non avendo mai risieduto nello stato, non ha stabilito alcun rapporto con quel Paese e, non avendo il genitore il possesso della cittadinanza al momento della sua nascita, quando la Repubblica del Montenegro non si era ancora costituita, non avrebbe titolo per rivendicare la cittadinanza di quello Stato.
Ne consegue che dovendo ritenersi il ricorrente privo di qualunque cittadinanza
(non potendo, evidentemente, fornirne una prova negativa con riferimento a qualunque Stato) e della conseguente protezione statale e non risultando avere commesso crimini ai sensi dell'art.12 par.iii, Conv. di New York del 28 settembre 1954 (L. 1° febbraio 1962, n.306), la sua domanda deve essere accolta.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della mancata opposizione del
, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale,
- dichiara che , nato a [...] il Parte_1
3.9.2002, (CF ), deve considerarsi apolide;
C.F._1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 17/03/2025
La Giudice
d.ssa Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice d.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50057 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
nato a [...] il [...], (CF Parte_1
) rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. C.F._1
Maria Rosa Marsiglia (C.F.: ); C.F._2
- ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento dello status di apolide
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 06/11/2023 il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo status di apolide. Esponeva che era nato a [...] il [...] ed era attualmente domiciliato a Roma presso il campo nomadi sito in Via dei Gordiani n.325; che aveva ottenuto il codice fiscale e la carta d'identità italiana, rilasciata dal Comune di Bari nel 2011, dove gli era stata erroneamente attribuita la cittadinanza serbo- montenegrina;
infatti la madre era originaria della Bosnia e non gli aveva trasmesso alcuna cittadinanza essendo apolide, come attestato dalla sua carta d'identità; che non aveva altresì la cittadinanza del Montenegro, come confermato dalla dichiarazione dell'Ambasciata del Montenegro, rilasciata in data 27/06/2013, nella quale si dava atto che il ricorrente non era iscritto nei registri dei cittadini del Montenegro;
che non aveva alcun legame con altri paesi e non poteva neanche acquisire la cittadinanza italiana, non avendo presentato la relativa dichiarazione al compimento della maggiore età. Il si è costituito in giudizio non opponendosi nel merito al Controparte_1 riconoscimento della pretesa attorea, ma evidenziando l'insufficienza della documentazione in atti e la necessità di ulteriore attività istruttoria. A seguito del rinvio disposto con ordinanza del 14/05/2024 per l'acquisizione di ulteriore documentazione, il aveva depositato l'estratto integrale di CP_1 nascita del ricorrente, dal quale risultavano le generalità della madre, la Sig.ra nata a [...] (attuale Croazia e non come indicato nel ricorso Persona_1 nata a [...]) il 24 maggio 1980, e quelle del padre (non evidenziate nel ricorso), ovvero nato in [...] (attuale Montenegro), il 19 agosto Persona_2
1976.
***
La domanda è fondata. L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne alcun'altra). In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.
Come è noto, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla
Convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla
Organizzazione delle Nazioni Unite. Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita “diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento della status di apolide, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza. Il richiedente lo status di apolide, pertanto, non deve anche dimostrare “con riferimento alla normativa attualmente in vigore nei paesi con cui egli stesso dichiara di avere legami di appartenenza, di non essere in possesso e di non poter acquistare la cittadinanza di quegli Stati”, altrimenti si introdurrebbe un regime probatorio particolarmente gravoso per una persona che, da tempo , non ha più legami con il paese di origine e che richiede il riconoscimento dello status di apolide in ragione di eventi quali la successione, lo smembramento o la scissione dello Stato di originaria appartenenza. In sostanza, proprio in ragione delle tipologie di procedimenti concernenti l'accertamento di status personali per il riconoscimento di diritti civili e politici (come quello in oggetto), il regime probatorio richiesto non deve essere particolarmente gravoso ed oneroso, sì da poter rendere più agevole ed accessibile lo strumento di tutela. In tale contesto deve ritenersi che l'onere della prova di cui è onerato il richiedente debba poter essere circoscritto alla allegazione e conseguente prova della stabile residenza nel territorio dello stato cui si inoltra l'istanza e alle circostanze di fatto che, secondo la legge dello stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita della prima cittadinanza od il suo mancato acquisto. Nel caso in esame il ricorrente ha dato prova, attraverso la documentazione prodotta in giudizio, di essere nato e avere sempre vissuto in Italia, come attestato dal certificato di nascita e dall'ulteriore documentazione idonea a provare la stabile residenza sul territorio nazionale (v. carta d'identità rilasciata nel 2011; permesso di soggiorno rilasciato nel 2011; tessera sanitaria con scadenza nel 2017; certificato di nascita della figlia, nata a [...] nel 2021); ha inoltre depositato copia della carta d'identità della madre, da cui la stessa risulta apolide, e copia della dichiarazione dell'Ambasciata del Montenegro, da cui risulta che egli non è iscritto nel registro dei cittadini del paese in cui è attualmente collocata le città natale del padre, originario della Ex Jugoslavia.
Alla luce della normativa vigente il ricorrente non potrebbe in ogni caso acquisire la cittadinanza montenegrina, unico paese con il quale è possibile individuare un collegamento in forza delle origini del padre, nato a [...], posto che la madre risulta apolide.
Infatti, malgrado l'assenza di ulteriori informazioni sullo status del padre del ricorrente, deve rilevarsi che il Montenegro, divenuto Stato indipendente dal 3 giugno 2006, ha approvato una legge sulla cittadinanza (pubblicata sulla G.U. del
Montenegro n.13/2008, 40/2010, 28/2011, 46/2011 e 20/2014) che prevede l'acquisto della cittadinanza: 1) per discendenza, a condizione che almeno uno dei genitori avesse cittadinanza montenegrina al momento della nascita del figlio;
2) per nascita sul territorio;
3) per accettazione, sempre che, tra le altre Parte_2 condizioni, vi fossero 10 anni di residenza legale ed ininterrotta in Montenegro;
4) in base ad accordi internazionali.
Le disposizioni transitorie di cui agli artt.39 e ss. della già menzionata legge prevedono la possibilità di acquisire la cittadinanza sempre alla condizione di risiedere su tale territorio o di avervi risieduto prima della costituzione dello Stato indipendente del Montenegro.
Appare chiaro che il ricorrente, essendo nato nel 2002, dunque prima della costituzione della Repubblica del Montenegro e non avendo mai risieduto nello stato, non ha stabilito alcun rapporto con quel Paese e, non avendo il genitore il possesso della cittadinanza al momento della sua nascita, quando la Repubblica del Montenegro non si era ancora costituita, non avrebbe titolo per rivendicare la cittadinanza di quello Stato.
Ne consegue che dovendo ritenersi il ricorrente privo di qualunque cittadinanza
(non potendo, evidentemente, fornirne una prova negativa con riferimento a qualunque Stato) e della conseguente protezione statale e non risultando avere commesso crimini ai sensi dell'art.12 par.iii, Conv. di New York del 28 settembre 1954 (L. 1° febbraio 1962, n.306), la sua domanda deve essere accolta.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della mancata opposizione del
, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale,
- dichiara che , nato a [...] il Parte_1
3.9.2002, (CF ), deve considerarsi apolide;
C.F._1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 17/03/2025
La Giudice
d.ssa Silvia Albano