Sentenza 13 giugno 2025
Ordinanza collegiale 16 marzo 2026
Decreto cautelare 26 marzo 2026
Decreto presidenziale 30 marzo 2026
Decreto presidenziale 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01039/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00752/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Calogero Ingrillì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della sanzione disciplinare di esclusione definitiva dall'istituto irrogata a -OMISSIS--OMISSIS-, il -OMISSIS- dalla commissione disciplinare della Scuola Francese -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il minore -OMISSIS- -OMISSIS-ha frequentato, nel corso dell’a.s. 2024/2025, la -OMISSIS- della Scuola francese LF di Firenze, -OMISSIS- ; a seguito dell’instaurazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, il capo di Istituto, con determinazione -OMISSIS-, disponeva l’applicazione allo stesso della sanzione dell’esclusione definitiva dall’istituto (“ exclusion définitive de l’établissement ”) per aver proferito insulti a carattere sessista nei confronti di una compagna di classe su un gruppo WhatsApp ed aver introdotto nell’istituto degli oggetti pericolosi (petardi, poi fatti esplodere da un compagno di classe).
Il provvedimento disciplinare era impugnato, unitamente agli atti presupposti, dai legali rappresentanti del minore che articolavano censure di: 1) nullità del provvedimento per mancanza di elementi essenziali come l’enunciazione chiara del fatto, l’indicazione della norma violata, il dispositivo, la motivazione e la sottoscrizione; 2) invalidità del provvedimento impugnato per violazione, falsa ed errata applicazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddizione della manifestazione della volontà.
Si costituiva in giudizio l’ École française de Florence LF -OMISSIS- , controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. e di improcedibilità sopravvenuta del ricorso (essendo ormai terminato, nelle more della decisione del ricorso, l’anno scolastico).
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Sulla fattispecie dedotta in giudizio deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O.
Nella fattispecie che ci occupa, la verifica della giurisdizione risulta interessare un doppio livello, dovendo prima affrontarsi la problematica dei limiti esterni della giurisdizione (ovvero la questione preliminare relativa alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana in luogo di una giurisdizione straniera eventualmente competente, nel caso di specie, da individuarsi nella giurisdizione francese), per poi passare alla risoluzione dell’ulteriore problematica dei limiti interni di giurisdizione (ovvero, l’ulteriore punto problematico relativo alla giurisdizione in materia dell’A.G.O. oppure del Giudice amministrativo).
Con riferimento alla problematica dei limiti esterni di giurisdizione, merita sicuramente accoglimento la prospettazione di parte ricorrente tendente ad individuare in una chiara decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato il più sicuro ausilio per l’affermazione della giurisdizione del Giudice italiano nella fattispecie che ci occupa.
Decidendo una fattispecie con molti punti di contatto con quella che ci occupa (provvedimento di espulsione di una studentessa dalla Scuola Germanica di Genova), la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha, infatti, concluso per la giurisdizione del Giudice Italiano in proposito, secondo un percorso argomentativo che non può che essere richiamato anche in questa sede: “al fine di determinare l'ambito della giurisdizione italiana alla stregua delle due distinte previsioni di rinvio contenute nell'art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, occorre fare riferimento, per le materie non escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), nei confronti di soggetto convenuto non domiciliato, né residente, in Italia e non appartenente a uno Stato contraente, ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II di tale Convenzione, essendo il rinvio destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della medesima, mentre, per quelle escluse dal suo ambito applicativo, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per la competenza per territorio (così Cass., SS.UU., 2 dicembre 2013, n. 26937).
La legge 31 maggio 1995, n. 218 ( Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato ), all’art.3 ( Ambito della giurisdizione ) prevede che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del Codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. Secondo il comma 2 di questo art. 3, la giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie, la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. Secondo il Memorandum oggetto poi di ratifica ed esecuzione da parte della legge n.181 del 1975, l’Associazione Scuola Germanica in Italia è un organismo culturale straniero operante in Italia, riconosciuto dalla Conferenza permanente dei Ministri dell’istruzione dei Länder quale scuola tedesca all’estero. La detta legge n.181 del 1975 definisce l’Associazione della Scuola tedesca di Genova come associazione riconosciuta in Italia (dalla Parte italiana).
È chiaro dunque che non sussistono ragioni per ritenere che la Scuola tedesca in Italia sia sottratta alla naturale giurisdizione del giudice italiano, non potendosi ritenere l’insussistenza della giurisdizione italiana. Al di là del criterio di collegamento costituito dalla sede in Italia della Scuola germanica, non si ravvedono gli estremi per ritenere che si tratti di funzione sovrana dello Stato straniero in Italia o di funzione quantomeno diretta alla realizzazione di fini istituzionali” (Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2014, n. 1721; nello stesso senso, anche se con motivazione molto più stringata, si veda la confermata T.A.R. Liguria, sez. II, 23 settembre 2010, n. 7709)”.
Nel caso di specie, le parti sostanzialmente concordano sul fatto che la resistente sia un’”associazione di diritto privato, con sede in Italia a Firenze”, pur non indicandone espressamente la veste giuridica e tale circostanza può essere data per incontestata tra le parti ed utilizzabile dal Collegio ex art. 64, 2° comma c.p.a., non sussistendo peraltro negli atti di giudizio un qualche elemento che possa portare a ritenere che il -OMISSIS- di Firenze eserciti “funzion(i) sovran(e) dello Stato straniero in Italia o funzion(i) quantomeno dirett(e) alla realizzazione di fini istituzionali” (Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2014, n. 1721) dello stesso.
Quanto sopra rilevato in ordine al riconoscimento della giurisdizione italiana rende poi del tutto inutile il riferimento operato da parte ricorrente alla giurisprudenza francese (CE, sect. contentieux, 26 maggio 2004, n. 259682) che ha certamente concluso per il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo (non rientrando l’esercizio della potestà disciplinare degli alunni nell’ambito delle attribuzioni pubblicistiche attribuite ad un liceo francese all’estero che sembra essere in posizione non dissimile da quella del -OMISSIS- di Firenze), ma in un quadro generale che sembra confermare l’attribuzione della competenza ai Giudici francesi piuttosto che ai Giudici della sede dell’Istituto (in quel caso, la Polonia).
Ai sensi della previsione di cui all’art. 3 della l. 31 maggio 1995 n. 218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) e degli atti collegati, la problematica relativa ai limiti esterni della giurisdizione deve pertanto essere risolta nel senso della giurisdizione dello Stato italiano.
2.1. Rimane però da affrontare la problematica ulteriore relativa ai limiti interni della giurisdizione, ovvero la problematica relativa alla giurisdizione del Giudice amministrativo oppure dell’A.G.O. e si tratta di una problematica di sicuro rilievo, trattandosi di atto adottato da un’associazione di diritto privato e non da una pubblica amministrazione.
Si tratta peraltro di una problematica che non è neanche affrontata dall’atto introduttivo del giudizio e che non risulta essere stata sostanzialmente approfondita dalla giurisprudenza, essendosi limitata la già citata Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2014, n. 1721 a prendere atto della formazione sul punto di un giudicato interno (e della conseguenziale impossibilità di affrontare un’ulteriore questione di giurisdizione che il Collegio si era posto d’ufficio) ed avendo T.A.R. Liguria, sez. II, 23 settembre 2010, n. 7709 affermato solo implicitamente la propria giurisdizione, senza affrontare in maniera espressa la questione.
A questo proposito, un sicuro ausilio alla decisione è offerto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, a vari fini (soprattutto, per quello che riguarda l’accertamento della natura privata del rapporto di lavoro), ha concluso per la giurisdizione dell’A.G.O. e non del Giudice amministrativo, in ragione dell’autonomia della struttura organizzativa della scuola privata rispetto all’organizzazione pubblicistica dell’istruzione: “con riferimento all'attività di insegnamento e di istruzione svolta in regime di subordinazione nei confronti di un ente pubblico non economico occorre - per escludere che tale attività rientri negli scopi pubblicistici dell'ente e per sostenere la natura privata dei rapporti di lavoro - accertare nella scuola gestita dall'ente pubblico un’autonoma struttura, con una distinta organizzazione, con proprio personale e specifici mezzi e con autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale; si ha invece un'attività di natura pubblicistica allorché l'attività di gestione della scuola si svolga nell’ambito dell'organizzazione tipica e fondamentale dell'ente medesimo, con gli strumenti propri dell'azione amministrativa, e, per conseguenza, non dia vita ad un’autonoma struttura di tipo imprenditoriale” (Cass. civ., sez un., 28 ottobre 1998, n. 10728; 4 marzo 1988, n. 2266; 16 gennaio 1987, n. 314; 17 maggio 1984, n. 3022; 10 novembre 1982, n. 5926).
Il riferimento essenziale alla potestà organizzativa autonoma della scuola privata è poi spesso accompagnato dal chiarimento relativo alla sostanziale irrilevanza dei “controlli di tipo pubblicistico, in relazione agli interessi generali” riconosciuti all’Amministrazione pubblica scolastica sull’attività della scuola (Cass. civ. sez un. 4 marzo 1988, n. 2266; 16 gennaio 1987, n. 314) o degli atti “di parificazione o pareggiamento di scuola privata, che non val(gono) ad assegnare natura pubblica al suddetto istituto” (Cass. civ. sez. un., 17 maggio 1984, n. 3022).
Manifestamente irrilevante, ai fini di un sostanziale “radicamento” della Giurisdizione del Giudice amministrativo piuttosto che dell’A.G.O., risulta pertanto il fatto che l’art. 366 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) sottoponga ad autorizzazione e controlli le scuole private straniere operanti in Italia, trattandosi, appunto, di un sistema di controlli che non incide sulla sostanziale autonomia organizzativa della scuola, che risulta rilevante ai fini del riparto di giurisdizione.
Trattandosi di atto adottato da una scuola gestita da un’associazione privata e non da un’amministrazione pubblica non può pertanto non concludersi, in termini generali ed anche con riferimento alla contestazione giurisdizionale del provvedimento di espulsione dall’Istituto scolastico, per la giurisdizione dell’A.G.O. piuttosto che del Giudice amministrativo.
2.2. Del resto, nella vicenda che ci occupa ed a differenza della vicenda giurisprudenziale relativa alla Scuola Germanica di Genova, non può neanche trovare applicazione la previsione “cornice” di cui all’art. 336, 5° comma del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (“le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a seguito di accordi internazionali, svolgono la propria attività nel modo indicato nei detti accordi. Sono tuttavia tenuti a fornire al Ministero della pubblica istruzione tutte le notizie che da questo siano ad essi eventualmente richieste”) che, unitamente alle previsioni di accordi internazionali di mutuo riconoscimento, può costituire la base normativa per il riconoscimento di una particolare valenza pubblicistica dell’attività svolta dalla scuola straniera sul territorio italiano: “la Scuola Germanica di Genova è un organismo culturale straniero operante in Italia riconosciuto dalla Conferenza permanente dei Ministri dell’Istruzione dei Länder germanici quale scuola tedesca all’estero. In tale ruolo, la scuola è compresa tra le quattro scuole germaniche funzionanti in Italia alle quali, in base al Memorandum sottoscritto a Roma il 2 aprile 1974 tra Italia e Germania, ratificato con la l. 19 maggio 1975, n. 181, l’Italia ha riconosciuto la validità degli studi impartiti e dei diplomi finali rilasciati agli alunni…….I profili organizzativi e di funzionamento sono quindi espressamente sottratti alla normativa nazionale di settore e al conseguente controllo da parte delle autorità scolastiche italiane, e sono disciplinati dagli specifici regolamenti interni delle scuole, soggetti ad approvazione amministrativa in Germania” (Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2014, n. 1721).
A differenza della Scuola Germanica di Genova, il -OMISSIS- di Firenze non risulta però essere assistito dalla “copertura” di un qualche accordo di cooperazione scolastica internazionale che legittimi una possibile considerazione in termini differenti rispetto alle altre scuole private.
Manifestamente irrilevante a questi fini risulta, infatti, il riferimento operato da parte ricorrente alla l. 25 aprile 1957 n. 357 (“approvazione ed esecuzione dell’Annesso 1 all’Accordo culturale tra l’Italia e la Francia del 4 novembre 1949, concluso a Parigi il 14 febbraio 1956”) trattandosi di accordo internazionale che contempla il solo IC HA di Roma (si veda, al proposito, l’allegato alla detta legge) e non l’interezza della scuole francesi operanti in Italia; a differenza di quanto prospettato da parte ricorrente non si può pertanto “automaticamente” estendere la particolare qualificazione del IC HA di Roma a tutte le scuole francesi operanti sul territorio nazionale.
Del pari irrilevante è poi il riferimento ai due accordi sottoscritti da Italia e Francia nel 2009 e nel 2016 relativi al cd. percorso SA (che permette di conseguire simultaneamente il diploma di esame di Stato e il baccalauréat ); a ben guardare, si tratta, infatti, di accordi internazionali relativi al riconoscimento di un percorso di studi (che non è dato di capire se sia seguito o meno dall’Istituto resistente) e non di accordi che attribuiscano particolari riconoscimenti a determinati Istituti, piuttosto che ad altri.
La fattispecie che oggi ci occupa risulta pertanto essere sostanzialmente differente dalla vicenda relativa alla Scuola Germanica di Genova e non sembrano sussistere accordi internazionali specifici che possano modificare la soluzione della problematica di giurisdizione già richiamata al punto 2.1 della sentenza.
2.3. La soluzione della problematica di giurisdizione non è poi modificata neanche dalla qualificazione dell’attività di insegnamento operata dalle fonti normative italiane in materia.
Anche a questo proposito, le parti sostanzialmente concordano in ordine alla natura non paritaria dell’Istituto scolastico resistente e quindi per la conseguenziale irrilevanza della l. 10 marzo 2000, n. 62 (norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ai fini che ci occupano.
In ogni caso, si tratterebbe di una qualificazione ininfluente ai fini della verifica di giurisdizione; superando più risalenti orientamenti (T.A.R. Lombardia, Milano, 17 febbraio 1987, n. 123) ed in sostanziale accordo con la qualificazione della fattispecie operata da alcune delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione sopra richiamate Cass. civ. sez. un., 17 maggio 1984, n. 3022), la giurisprudenza più recente (pienamente condivisa dalla Sezione) ha, infatti, rilevato come “il riconoscimento legale di cui all'art. 355 d.lg. n. 297 del 1994 ….. non comporta l'ingresso della scuola privata riconosciuta nell'organizzazione scolastica pubblica né l'acquisto della qualifica soggettiva necessaria a fondare la giurisdizione generale del giudice amministrativo, come risulta dal sistema normativo e dal comma 3 della stessa disposizione ("la concessione del riconoscimento legale comporta la piena validità a tutti gli effetti, degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola non statale che abbia ottenuto il detto beneficio")” (Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2007, n. 6250) e tale soluzione è stata applicata anche ai provvedimenti adottati dalle scuole parificate ai fini della normativa attualmente vigente (T.A.R. Piemonte, sez. II, 1° dicembre 2008, n. 3064).
Anche la particolare disciplina delle scuole non paritarie (tipologia che sembra poter ricomprendere anche l’Istituto resistente) di cui all’art. 1- bis , commi 4 e 5 del d.l. 5 dicembre 2005, n. 250 (conv. in l. 3 febbraio 2006, n. 27) conferma poi la soluzione della questione di giurisdizione di cui al punto 2.1. della sentenza, escludendo che dette scuole “poss(a)no rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. …(o) comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione” (così il 5° comma della previsione) e quindi non prevedendo l’attribuzione alle stesse di funzioni pubblicistiche suscettibili di considerazione ai fini della verifica di giurisdizione.
Anche sotto questo profilo, risulta pertanto esclusa ogni possibilità di considerare l’Istituto in discorso in termini di Istituzione scolastica inserita nell’organizzazione pubblicistica di settore italiana.
3. In definitiva, deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O.; in virtù dell’art. 11, 2° comma del c.p.a. restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Trattandosi di questione controversa e caratterizzata da ampi profili di novità sussistono certamente motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O., come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.