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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 698/2024 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Roberta Bandelli del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura agli CP_1 C.F._2 atti, dall'Avv. GIORGIA PERSOGLIA del Foro di Trieste ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_2
Resistente nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
Interventore ex lege CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Per_
“
1. Disporre che i figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso la madre;
2. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: (a) fine settimana alternati con il padre: i minori staranno con il padre dal venerdì dopo scuola fino alla domenica dopo cena, quando riaccompagnerà a casa della mamma i bambini nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e le 21:00. Durante la
1 settimana i minori staranno con il padre due pomeriggi alla settimana, da doposcuola fino a dopocena, quando il padre riaccompagnerà a casa della mamma i bambini nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e le 21:00, prevedendo un pernottamento presso il padre almeno una notte. I giorni saranno stabiliti concordemente dalle parti sulla base dei rispettivi turni di lavoro, che le parti si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso, entro le due settimane precedenti;
(b) Fine settimana con la madre: i minori staranno con il padre tre pomeriggi a settimana con pernottamento presso il padre almeno una notte a settimana, secondo gli orari già indicati. Quando avrà Per_2 raggiunto l'età di sette anni, i pernotti a settimana diventeranno due. I giorni saranno stabiliti concordemente dalle parti sulla base dei rispettivi turni di lavoro, che le parti si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso, entro le due settimane precedenti;
(c) Durante le vacanze Natalizie, atteso che il periodo è pesantemente condizionato dai turni lavorativi delle parti, i genitori, con congruo preavviso, si comunicheranno i rispettivi turni al fine di garantire Per_ a e periodo paritetico di frequentazione, fermo l'impegno di alternare annualmente le giornate di Per_2
Natale e Capodanno presso ciascun genitore. Garantiranno l'alternanza annua anche rispetto al giorno di Pasqua
e al Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo i minori potranno trascorrere, ferma restando la calendarizzazione ordinaria, entro tre settimane, anche non consecutive, presso ciascun genitore, da concordarsi con congruo anticipo entro il 31.05 di ogni anno. Il tutto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori;
CP_ 3. Disporre che il signor versi alla signora a titolo di mantenimento dei figli minori, un assegno Parte_1 mensile di €300,00 (150,00 a figlio), rivalutabile ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, così come regolate da Protocollo Locale;
4. Disporre che l'Assegno Unico Universale venga percepito al 100% dalla madre;
gli altri aiuti statali/regionali/comunali verranno invece divisi nella misura della metà tra i genitori;
5. Spese di lite compensate.”
Conclusione del P.M.:
Visto, nulla si oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 24/09/2024, , premesso di aver intrapreso una Parte_1 relazione nel corso della quale sono nati i figli il 06/06/2017 a Monfalcone e Persona_3 Per_4
il 21/07/2019 a Monfalcone, ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, provvedeva a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale articolava le sue difese nei propri atti difensivi;
CP_1
All'udienza di prima comparizione il giudice esperiva un tentativo di conciliazione e le parti chiedevano un rinvio al fine di valutare ipotesi conciliative, conseguentemente domandando di avvalersi della facoltà di sostituzione dell'udienza con deposito delle note scritte.
2 Con note scritte, sostitutive dell'udienza del 24/02/2025, le parti confermavano di voler addivenire alla regolamentazione concordata dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate in epigrafe, rinunciando inoltre all'impugnazione dell'emananda sentenza.
II) Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
Sussistono i presupposti di Legge per l'accoglimento del ricorso attesa la manifesta volontà delle parti di interrompere la convivenza, essendo la stessa divenuta insopportabile.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, alla luce delle capacità economiche e patrimoniali delle parti emergenti dalla documentazione prodotta, valuta tali condizioni corrispondenti all'interesse educativo, affettivo e materiale dei figli minori e e stima sussistenti i presupposti di legge per Persona_3 Persona_4
l'accoglimento delle concordi istanze.
Il Tribunale recepisce le ulteriori condizioni in quanto non contrastanti con alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 698/2024 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Roberta Bandelli del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura agli CP_1 C.F._2 atti, dall'Avv. GIORGIA PERSOGLIA del Foro di Trieste ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_2
Resistente nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
Interventore ex lege CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Per_
“
1. Disporre che i figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso la madre;
2. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: (a) fine settimana alternati con il padre: i minori staranno con il padre dal venerdì dopo scuola fino alla domenica dopo cena, quando riaccompagnerà a casa della mamma i bambini nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e le 21:00. Durante la
1 settimana i minori staranno con il padre due pomeriggi alla settimana, da doposcuola fino a dopocena, quando il padre riaccompagnerà a casa della mamma i bambini nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e le 21:00, prevedendo un pernottamento presso il padre almeno una notte. I giorni saranno stabiliti concordemente dalle parti sulla base dei rispettivi turni di lavoro, che le parti si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso, entro le due settimane precedenti;
(b) Fine settimana con la madre: i minori staranno con il padre tre pomeriggi a settimana con pernottamento presso il padre almeno una notte a settimana, secondo gli orari già indicati. Quando avrà Per_2 raggiunto l'età di sette anni, i pernotti a settimana diventeranno due. I giorni saranno stabiliti concordemente dalle parti sulla base dei rispettivi turni di lavoro, che le parti si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso, entro le due settimane precedenti;
(c) Durante le vacanze Natalizie, atteso che il periodo è pesantemente condizionato dai turni lavorativi delle parti, i genitori, con congruo preavviso, si comunicheranno i rispettivi turni al fine di garantire Per_ a e periodo paritetico di frequentazione, fermo l'impegno di alternare annualmente le giornate di Per_2
Natale e Capodanno presso ciascun genitore. Garantiranno l'alternanza annua anche rispetto al giorno di Pasqua
e al Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo i minori potranno trascorrere, ferma restando la calendarizzazione ordinaria, entro tre settimane, anche non consecutive, presso ciascun genitore, da concordarsi con congruo anticipo entro il 31.05 di ogni anno. Il tutto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori;
CP_ 3. Disporre che il signor versi alla signora a titolo di mantenimento dei figli minori, un assegno Parte_1 mensile di €300,00 (150,00 a figlio), rivalutabile ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, così come regolate da Protocollo Locale;
4. Disporre che l'Assegno Unico Universale venga percepito al 100% dalla madre;
gli altri aiuti statali/regionali/comunali verranno invece divisi nella misura della metà tra i genitori;
5. Spese di lite compensate.”
Conclusione del P.M.:
Visto, nulla si oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 24/09/2024, , premesso di aver intrapreso una Parte_1 relazione nel corso della quale sono nati i figli il 06/06/2017 a Monfalcone e Persona_3 Per_4
il 21/07/2019 a Monfalcone, ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, provvedeva a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale articolava le sue difese nei propri atti difensivi;
CP_1
All'udienza di prima comparizione il giudice esperiva un tentativo di conciliazione e le parti chiedevano un rinvio al fine di valutare ipotesi conciliative, conseguentemente domandando di avvalersi della facoltà di sostituzione dell'udienza con deposito delle note scritte.
2 Con note scritte, sostitutive dell'udienza del 24/02/2025, le parti confermavano di voler addivenire alla regolamentazione concordata dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate in epigrafe, rinunciando inoltre all'impugnazione dell'emananda sentenza.
II) Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
Sussistono i presupposti di Legge per l'accoglimento del ricorso attesa la manifesta volontà delle parti di interrompere la convivenza, essendo la stessa divenuta insopportabile.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, alla luce delle capacità economiche e patrimoniali delle parti emergenti dalla documentazione prodotta, valuta tali condizioni corrispondenti all'interesse educativo, affettivo e materiale dei figli minori e e stima sussistenti i presupposti di legge per Persona_3 Persona_4
l'accoglimento delle concordi istanze.
Il Tribunale recepisce le ulteriori condizioni in quanto non contrastanti con alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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