Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 1
Presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, che va considerata in relazione all'esito del giudizio di appello, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 cod. proc. civ., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio; tale esito non muta per il fatto che sia stata ritenuta infondata un'eccezione processuale opposta dalla parte vittoriosa sul merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11917 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIIE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato VITALONE WILFREDO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO.TRA.L. - Consorzio Trasporti Lazio, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale Ing. Roberto Cavalieri, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E DEI CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato LANA MARIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 219/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 23/12/97 e depositata il 27/01/98 (R.G. 1831/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Wilfredo VITALONE;
udito l'Avvocato Ennio Maria CICCONI (per delega Avv. Mario LANA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 5 marzo 1990 AN ON conveniva davanti al Tribunale di Roma l'Azienda Consortile Trasporti Laziali (A.COARA-L.) per ottenere il risarcimento dei danni alla persona da lei subiti il 27 giugno 1989 mentre viaggiava, quale trasportata, a bordo di un autobus della linea Roma-Antrodoco. Costituitasi l'Azienda convenuta, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 12 marzo 1994, accoglieva in parte la domanda della ON, condannando l'A.CO.TRA.L. al pagamento della somma complessiva di L. 1.119.954, oltre gli interessi legali. In particolare, il Tribunale accertava una inabilità temporanea assoluta dell'attrice protrattasi per 15 giorni ed una inabilità relativa nella misura del 50% per altri 15 giorni;
escludeva l'esistenza di postumi di natura permanente e rigettava la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, essendo stata affermata la responsabilità della Azienda convenuta sulla base di presunzioni. Proposto appello dalla ON, la Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 27 gennaio 1998, per ciò che rileva in questa sede: a) ha dichiarato inammissibile l'appello per quanto attiene alla richiesta dei danni non patrimoniali, per assenza di uno specifico motivo;
b) ha confermato l'inesistenza, a carico della ON di postumi permanenti, rigettando la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio;
c) ha rigettato la domanda dell'appellante di condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (in relazione all'eccezione di nullità dell'atto di appello, opposta dall'appellata e ritenuta infondata dalla Corte di appello), per esclusione della soccombenza della parte appellata e per mancata allegazione del danno subito dall'appellante a causa della eccezione di nullità dichiarata infondata.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma AN ON ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi, a cui il Consorzio Trasporti Lazio (CO.TRA.L.) ha resistito con controricorso e con memoria.
Motivi della decisione
1 - Va rilevato che il controricorso del Consorzio Trasporti Lazio è inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall'art.370 c.p.c.. Ed infatti il ricorso della ON è stato notificato a detta parte intimata il 1^ febbraio 1999, mentre il controricorso è stato notificato al difensore della ricorrente soltanto il 16 marzo 1999, e quindi oltre il termine di quaranta giorni decorrente dal 1^ febbraio 1999. La tardività del controricorso comporta l'inammissibilità anche della memoria, che serve ad illustrare le tesi esposte nel precedente atto difensivo. L'avvenuto deposito della procura ad litem consente, invece, la partecipazione alla discussione orale, alla quale la difesa del Consorzio intimato ha preso parte.
2 - Con il primo motivo la ricorrente deduce la "violazione ed erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c., dell'art. 2059 c.c. e degli artt. 42 e 43 c.p. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per quanto concerne il risarcimento dei danni non patrimoniali per non avere l'appellante articolato alcuno specifico motivo nell'atto di appello. La ricorrente osserva che nell'atto di appello è stata lamentata la "erronea liquidazione delle varie voci di danni e si è chiesto che l'azienda convenuta fosse condannata a risarcire "i danni tutti patrimoniali, e non patrimoniali" subiti dall'appellante e che nelle note di replica si è sviluppata l'argomentazione relativa alla spettanza del danno morale, a cui era rivolta anche la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica. Soggiunge che la sentenza di primo grado è stata impugnata "in toto" e che perciò l'onere di specificazione dei motivi, che non comporta l'uso di particolari formalità, "è meno intenso".
Il motivo di ricorso è infondato.
L'atto di appello proposto dalla ON (che questa Corte può direttamente esaminare, poiché si deduce un error in procedendo) si fonda su due motivi: nel primo si censura il mancato riconoscimento dei postumi permanenti conseguenti alle lesioni subite nell'incidente, nel secondo, pur intitolato in modo ampio "erronea liquidazione delle varie voci di danno", si formulano critiche specifiche solo in ordine alla liquidazione del danno da inabilità temporanea relativa. Nelle conclusioni dell'atto di appello si chiede la condanna della controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ma tale domanda non è preceduta da alcuna considerazione critica rivolta alla sentenza di primo grado nella parte in cui aveva motivatamente ritenuto non sussistente il reato, che è il presupposto necessario per il risarcimento del danno non patrimoniale.
L'art. 342 c.p.c impone all'appellante l'onere di formulare "i motivi specifici dell'impugnazione", onde vanno ritenuti inammissibili i motivi che non siano specifici, nel senso che non contengano alcuna critica alla decisione appellata. È corretta, pertanto, la sentenza impugnata la quale, pur ritenendo che l'appello abbia investito il diniego alla ON dei danni non patrimoniali, ha giudicato inammissibile tale parte dell'impugnazione per l'assenza di una censura specifica che infatti non si rinviene in alcun modo nell'atto di appello, non potendo tale censura essere concretizzata dalla mera richiesta dei danni non patrimoniali.
L'inammissibilità dell'impugnazione non può essere sanata dalle censure che l'appellante abbia formulato successivamente, nel corso del giudizio di appello.
3 - Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che le spettava il risarcimento del danno non patrimoniale, confutando le ragioni esposte nella sentenza di primo grado per negarlo.
Il motivo di ricorso è inammissibile perché, a seguito della pronunzia di inammissibilità dell'appello avverso il diniego del danno non patrimoniale, tale parte della sentenza di primo grado è passata in giudicato.
4 - Con il terzo motivo la ricorrente deduce la "violazione degli artt. 61 e 359 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.", censurando la sentenza impugnata nella parte relativa all'esclusione dei postumi permanenti delle lesioni subite dalla ON. Nel ricorso si osserva che l'esistenza di tali postumi è stata accertata nella misura del 3% dal consulente di ufficio nominato ma non seguito dal Tribunale, con una valutazione apoditticamente confermata dalla Corte di appello, la quale ha illogicamente rigettato la richiesta dell'appellante di rinnovo della consulenza tecnica. Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non seguire le conclusioni del consulente di ufficio sull'esistenza, a carico della ON, di postumi permanenti, rilevando in particolare che non era provato il "nesso causale tra il trauma contusivo subito dalla ON e la riscontrata depressione del tono dell'umore" e che dell'esistenza del postumo rilevato dal consulente "non vi era traccia ne' in citazione....nè nella documentazione medica prodotta in allegato all'atto introduttivo". Una volta confermata la valutazione del giudice di primo grado, la Corte è passata ad esaminare la richiesta dell'appellante di rinnovo della consulenza tecnica, respingendola sulla base della considerazione che tale rinnovo "non avrebbe il carattere di mezzo istruttorio volto a verificare la sussistenza e la gravità di postumi oggetto di una adeguata attività di allegazione della parte, ma assumerebbe un oggettivo ed inammissibile carattere esplorativo, tenuto anche conto della distanza temporale dall'incidente avvenuto nel giugno 1989.
Il rinnovo o meno della consulenza tecnica rientra nei poteri del giudice del merito, il cui esercizio non può essere censurato in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Nel caso di specie, la motivazione sul punto della sentenza impugnata esiste, è sufficiente ed è corretta sotto l'aspetto logico-giuridico, perché il giudice del merito ha escluso che la sindrome depressiva, pur se fosse stata confermata in nuovo consulente tecnico, sia riconducibile causalmente all'incidente subito dalla ON.
5 - Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 96 c.p.c., censura il rigetto della domanda al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, proposta dall'appellante nei confronti del CO.TRA.L. e della dott.ssa Muglia per avere eccepito la nullità dell'atto di appello perché sottoscritto da difensore privo di procura. La ricorrente osserva che, essendo stata detta eccezione ritenuta infondata dalla Corte di appello, sussisteva la soccombenza della CO.TRA.L. e che, contrariamente all'affermazione della sentenza impugnata, dalla stessa eccezione è derivato un danno all'appellante ed al suo difensore.
Il motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che, non essendo stato il ricorso notificato anche alla dott.ssa Muglia, la censura della sentenza impugnata deve intendersi limitata al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta nei confronti del CO.TRA.L..
A fondamento del rigetto di detta domanda la Corte di appello ha osservato che il CO.TRA.L. è rimasto vincitore nel giudizio di appello, onde non sussiste la sua soccombenza prevista come presupposto per la responsabilità aggravata di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c.. L'osservazione è corretta perché la soccombenza va considerata in relazione all'esito del giudizio di appello, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento dei danni si aggiunge, secondo la previsione del citato art. 96, alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio. Tale esito non muta per il fatto che sia stata ritenuta infondata un'eccezione processuale opposta dalla parte vittoriosa sul merito della causa. È irrilevante, quindi, ai fini della responsabilità aggravata, che il CO.TRA.L., vittorioso, nel giudizio di appello, abbia opposto una eccezione processuale dichiarata infondata dalla Corte di appello.
Resta, di conseguenza, assorbita la questione, posta nel ricorso, relativa alla sussistenza del danno in capo all'appellante ed al suo difensore.
6 - Nella discussione orale il difensore della parte intimata non ha proposto le domande, contenute nel controricorso (che, come si è detto retro, nel p. 1, è però inammissibile), di cancellazione di espressioni offensive che si assumono contenute nel ricorso e di accertamento della responsabilità aggravata della ricorrente ex art. 96 c.p.c.. Tali domande, pertanto, devono intendersi non proposte.
7 - In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo in relazione alla sola partecipazione alla discussione del ricorso ed alle correlate voci di "studio della controversia" e di "consultazioni con il cliente".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 594,82, dei quali curo 500 per onorari. Così deciso a Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002