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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERAGO CARMELA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3061/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Roma - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240107076574000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Ricorrente_1 Ricorrente_1, come difeso e rappresentato in atti, impugna la cartella di pagamento in epigrafe portante somma di € 209, 88 citando in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SI EC ed il Consorzio di bonifica Ugento e Consorzio_2, oggi sostituito dal Consorzio_1. La predetta cartella veniva notificata il 04.09.2024 a seguito di ruolo n. 2024/003889 e reso esecutivo in data 05.03.2024 dal Consorzio_1 e Consorzio_2. Con la predetta cartella veniva richiesto il pagamento del contributo di bonifica e miglioramento fondiario, cod. 0630, relativo all'anno 2023 in relazione alla proprietà di una serie di terreni agricoli ivi indicati.
2.Il ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni deduce i seguenti motivi: a) violazione del procedimento di formazione del ruolo;
b) illegittimità della pretesa contributiva per non avere il Consorzio realizzato le opere di bonifica con conseguente assenza del beneficio fondiario diretto e specifico;
c) difetto di motivazione. Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese. Con vittoria di spese.
3. Risulta ritualmente costituita in giudizio l'Agente della SI che rileva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa poiché i motivi eccepiti attengono all'attività dell'ente creditore. E' costituito anche il Consorzio che afferma la legittimità del proprio operato e insiste per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
4. All'udienza, trattenuta la causa, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Il Consorzio_1 è subentrato ex lege nelle funzioni, nella titolarità di tutti i rapporti giuridici in essere e nelle posizioni economico finanziarie del Consorzio_3 per la Bonifica dell'Arneo e del Consorzio di Bonifica “Consorzio_2” a decorrere dal 1.1.2024, in forza delle disposizioni contenute nella L. R. n. 1/2017ss.mm.ii. ed a seguito dell'approvazione della sua operatività avvenuta con Delibera di G.R. Puglia n. 1100 del 31.7.2023.
Invero, dalla lettura dei dati presenti all'interno della stessa cartella di pagamento impugnata si evince che il ruolo (n. 2024/003889), che ha dato impulso alla cartella di pagamento in argomento, è stato emesso e reso esecutivo dal Consorziodi Bonifica “Consorzio_2”in data 05.03.2024, ossia in un momento in cui tale ente non era più esistente in quanto soppresso. Ne consegue che il ruolo emesso e reso esecutivo da soggetto giuridicamente inesistente - quale era il Consorzio in data 05.03.2024 - è, di per sé, improduttivo di effetti. Né il trasferimento delle funzioni del soppresso consorzio al nuovo consorzio oggi costituito può incidere in alcun modo sulla vicenda, restando del tutto estraneo alla formazione del ruolo cui si ricollega l'atto impugnato in questa sede.
Per quanto sopra esposto, la Corte accoglie il ricorso, restando assorbita l'analisi delle altre eccezioni. In considerazione della novità della questione giuridica e delle risultanze processuali è giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 03, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERAGO CARMELA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3061/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Roma - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240107076574000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Ricorrente_1 Ricorrente_1, come difeso e rappresentato in atti, impugna la cartella di pagamento in epigrafe portante somma di € 209, 88 citando in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SI EC ed il Consorzio di bonifica Ugento e Consorzio_2, oggi sostituito dal Consorzio_1. La predetta cartella veniva notificata il 04.09.2024 a seguito di ruolo n. 2024/003889 e reso esecutivo in data 05.03.2024 dal Consorzio_1 e Consorzio_2. Con la predetta cartella veniva richiesto il pagamento del contributo di bonifica e miglioramento fondiario, cod. 0630, relativo all'anno 2023 in relazione alla proprietà di una serie di terreni agricoli ivi indicati.
2.Il ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni deduce i seguenti motivi: a) violazione del procedimento di formazione del ruolo;
b) illegittimità della pretesa contributiva per non avere il Consorzio realizzato le opere di bonifica con conseguente assenza del beneficio fondiario diretto e specifico;
c) difetto di motivazione. Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese. Con vittoria di spese.
3. Risulta ritualmente costituita in giudizio l'Agente della SI che rileva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa poiché i motivi eccepiti attengono all'attività dell'ente creditore. E' costituito anche il Consorzio che afferma la legittimità del proprio operato e insiste per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
4. All'udienza, trattenuta la causa, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Il Consorzio_1 è subentrato ex lege nelle funzioni, nella titolarità di tutti i rapporti giuridici in essere e nelle posizioni economico finanziarie del Consorzio_3 per la Bonifica dell'Arneo e del Consorzio di Bonifica “Consorzio_2” a decorrere dal 1.1.2024, in forza delle disposizioni contenute nella L. R. n. 1/2017ss.mm.ii. ed a seguito dell'approvazione della sua operatività avvenuta con Delibera di G.R. Puglia n. 1100 del 31.7.2023.
Invero, dalla lettura dei dati presenti all'interno della stessa cartella di pagamento impugnata si evince che il ruolo (n. 2024/003889), che ha dato impulso alla cartella di pagamento in argomento, è stato emesso e reso esecutivo dal Consorziodi Bonifica “Consorzio_2”in data 05.03.2024, ossia in un momento in cui tale ente non era più esistente in quanto soppresso. Ne consegue che il ruolo emesso e reso esecutivo da soggetto giuridicamente inesistente - quale era il Consorzio in data 05.03.2024 - è, di per sé, improduttivo di effetti. Né il trasferimento delle funzioni del soppresso consorzio al nuovo consorzio oggi costituito può incidere in alcun modo sulla vicenda, restando del tutto estraneo alla formazione del ruolo cui si ricollega l'atto impugnato in questa sede.
Per quanto sopra esposto, la Corte accoglie il ricorso, restando assorbita l'analisi delle altre eccezioni. In considerazione della novità della questione giuridica e delle risultanze processuali è giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 03, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.