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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/09/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1112 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore dott. Teresa Guerrieri Giudice dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1112 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. TICCIATI Parte_1 C.F._1
SONIA
e
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. TICCIATI Controparte_1 CodiceFiscale_2
SONIA
Con l'intervento del PM in sede
Con ricorso depositato il 12/04/2024, le parti hanno richiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso.
Il PM così concludeva: nulla osta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio il 27 agosto 2018 a Zaghouan (Tunisia), trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Pomarance in data 12 settembre 2018, dalla cui unione non nascevano figli. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio, dato atto che tra le condizioni concordate era prevista l'assegnazione della casa familiare pur in assenza di figli minore o maggiorenni economicamente non autosufficienti, fissava udienza sostituita ex art-127 ter cpc con il deposito di note scritte, per la riformulazione dell'accordo.
Il Collegio, lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.10.2024, prendeva atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenisse omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
La separazione veniva omologata con la sentenza n. 285/2024, emessa dal Tribunale di Pisa in data
15/11/2024, pubblicata il 19/11/2024.
Con ordinanza del 15/11/2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. in funzione di sostituzione dell'udienza del
29/07/2025, confermavano le condizioni di cui al ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L.
74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa le condizioni concordate tra le parti e per l'effetto:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
e C.F. ), celebrato il C.F._1 Controparte_1 CodiceFiscale_2
27 agosto 2018 a Zaghouan (Tunisia), trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Pomarance in data 12 settembre 2018, al n15, Parte II, Serie C anno 2018;
2) DISPONE l'obbligo del SI. di corrispondere alla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), oltre rivalutazione ISTAT annuale ed automatica, entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ; Parte_1
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- la casa coniugale posta in Pomarance (PI) Via Paolo Mascagni n° 63 è di proprietà esclusiva della SI.ra ; il SI. potrà mantenervi la residenza per il tempo a lui Parte_1 Controparte_1 necessario;
tutti gli arredi e corredi della casa coniugale sono di esclusiva proprietà della SI.ra Pt_1
[...]
- l'autovettura BMW tg. CL 104 KM di proprietà della SI.ra rimane nella completa Parte_1 disponibilità del SI. ; Controparte_1
3) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
4) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomarance (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancellerie per la trasmissione all'Ufficio dello Stato civile del Comune di Pomarance
(PI) per le annotazioni e adempimenti di legge, ivi compresa quella di cui all'art.5 della L.898/1970.
Così deciso nella camera di conSIlio, a Pisa il 29/09/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore dott. Teresa Guerrieri Giudice dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1112 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. TICCIATI Parte_1 C.F._1
SONIA
e
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. TICCIATI Controparte_1 CodiceFiscale_2
SONIA
Con l'intervento del PM in sede
Con ricorso depositato il 12/04/2024, le parti hanno richiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso.
Il PM così concludeva: nulla osta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio il 27 agosto 2018 a Zaghouan (Tunisia), trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Pomarance in data 12 settembre 2018, dalla cui unione non nascevano figli. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio, dato atto che tra le condizioni concordate era prevista l'assegnazione della casa familiare pur in assenza di figli minore o maggiorenni economicamente non autosufficienti, fissava udienza sostituita ex art-127 ter cpc con il deposito di note scritte, per la riformulazione dell'accordo.
Il Collegio, lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.10.2024, prendeva atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenisse omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
La separazione veniva omologata con la sentenza n. 285/2024, emessa dal Tribunale di Pisa in data
15/11/2024, pubblicata il 19/11/2024.
Con ordinanza del 15/11/2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. in funzione di sostituzione dell'udienza del
29/07/2025, confermavano le condizioni di cui al ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L.
74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa le condizioni concordate tra le parti e per l'effetto:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
e C.F. ), celebrato il C.F._1 Controparte_1 CodiceFiscale_2
27 agosto 2018 a Zaghouan (Tunisia), trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Pomarance in data 12 settembre 2018, al n15, Parte II, Serie C anno 2018;
2) DISPONE l'obbligo del SI. di corrispondere alla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), oltre rivalutazione ISTAT annuale ed automatica, entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ; Parte_1
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- la casa coniugale posta in Pomarance (PI) Via Paolo Mascagni n° 63 è di proprietà esclusiva della SI.ra ; il SI. potrà mantenervi la residenza per il tempo a lui Parte_1 Controparte_1 necessario;
tutti gli arredi e corredi della casa coniugale sono di esclusiva proprietà della SI.ra Pt_1
[...]
- l'autovettura BMW tg. CL 104 KM di proprietà della SI.ra rimane nella completa Parte_1 disponibilità del SI. ; Controparte_1
3) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
4) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomarance (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancellerie per la trasmissione all'Ufficio dello Stato civile del Comune di Pomarance
(PI) per le annotazioni e adempimenti di legge, ivi compresa quella di cui all'art.5 della L.898/1970.
Così deciso nella camera di conSIlio, a Pisa il 29/09/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori