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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/06/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 26 giugno 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7491/22 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Lembo, Parte_1 C.F._1 insieme elettivamente domiciliati in Capaccio-Paestum alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa nr. 17, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
- con sede legale in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell in uno al suo procuratore Avv. Francesco Bove, che CP_1 lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad litem del 23.1.23 n.37590 Rep. per notar
[...] di Fiumicino Per_1
Resistente
Avente ad oggetto: reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli come OTD
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno discusso la causa riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2022 la ricorrente in epigrafe esponeva che, negli anni
2015, 2016, 2017 e 2018 aveva lavorato, con contratto a tempo determinato, quale operaio agricolo addetto alla produzione ed alla lavorazione dei latticini con relativo imbustamento degli stessi, alle dipendenze del Sig. , titolare dell'omonima Azienda Agricola e con sede in Capaccio- Parte_2
Paestum alla via Getsemani;
che , in particolare, nell'anno 2015 esercitava l'attività lavorativa in favore della citata ditta dal 13.05.2015 al 31.12.2015, per 152 giornate di lavoro, nell'anno 2016 dal
25.01.2016 al 31.12.2016, per 151 giornate lavorative;
, nell'anno 2017 dal 05.01.2017 al 31.12.2017, effettuando 152 giornate di lavoro, nell'anno 2018 dal 04.01.2018 al 31.12.2018, per 152 giornate lavorative;
che proprio per questo presentava all la domanda per ottenere il trattamento di CP_1 disoccupazione involontaria per gli anni citati;
che tuttavia l di Salerno, con il provvedimento CP_1 assunto il 16.03.2022 e notificato il 24.03.2022 variava d'ufficio il rapporto di lavoro della stessa nei termini che seguono: anno 2015 disconoscimento 152 giornate OTD e riconoscimento 177 OTI, anno
2016 disconoscimento 151 e riconoscimento 311 OTI, anno 2017 disconoscimento 152 giornate OTD
e riconoscimento 309 giornate OTI ed anno 2018 disconoscimento 70 giornate OTD e riconoscimento
156 giornate OTI;
nell'anno 2017 52 giornate OTD, con riconoscimento invece di 170 giornate OTI;
disconoscendo invece per l'anno 2018 54 giornate OTD, con riconoscimento di 156 giornate OTI;
che avverso il citato provvedimento veniva inoltrato ricorso in prima istanza alla Commissione provinciale, cui l' non dava riscontro;
che le indennità di disoccupazione agricola presentate per CP_1 gli anni de quo erano state percepite dalla ricorrente;
tanto premesso la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni e chiedeva al giudice adito di: ““preliminarmente dichiarare estinto per l' CP_1 il diritto di disconoscere ed annullare il rapporto di lavoro a tempo determinato per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018 per le giornate già elencate in narrativa alle dipendenze della Ditta Torre Alberto;
nel merito accertare e dichiarare, in caso di contestazione, che negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 tra la ricorrente ed il Sig. , titolare dell'omonima Azienda Agricola, con sede in Parte_2
Capaccio-Paestum alla via Getsemani è intercorso ed esistito un valido rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato ovverosia che la Signora come innanzi Parte_1 generalizzata, ha espletato per la Ditta in narrativa l'attività di operaia, bracciante agricola a tempo determinato per l'anno 2015 nr. 152 giornate, il 2016 nr. 151, il 2017 nr. 152 giornate e per il 2018 nr. 152 giornate;
così per l'effetto, nel dichiarare l'illegittimità del provvedimento di variazione delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale per gli anni 2015, 2016, 2017 e
2018, ordinare all' e a tutti gli altri enti competenti, alla reiscrizione della ricorrente negli CP_1 elenchi nominativi dei braccianti agricoli (liste di collocamento tenute dalla sezione circoscrizionale per l'impiego) del Comune di Castel San Lorenzo per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e per le giornate indicate in narrativa così come espletate;
conseguentemente, confermare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni lavorative in agricoltura ai fini della tutela previdenziale e assistenziale e l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018; condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle suddette CP_1 prestazioni, nelle modalità e misura stabilite ex lege, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata, da calcolarsi sulle singole poste di credito a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino all'effettivo soddisfo, per i fatti e le causali innanzi dette;
condannare l' al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del CP_1 sottoscritto avvocato antistatario, oltre IVA e CNAP come per legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva eccependo innanzitutto l'intervenuta CP_1 decadenza dall'azione di parte ricorrente ai sensi di legge, essendo trascorsi oltre 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione dalle liste, ex art. 22, comma 1, L. N.83/70, come da sentenza N. 5942/01 e sent. N. 9595/97 della Corte di cassazione;
in subordine e nel merito concludeva per il rigetto del ricorso perché infondato.
Espletata le prova testimoniale richiesta dal ricorrente, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
***************
Preliminarmente va superata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
E' noto che l'art. 43 co. 7 del D.L. del 16 luglio 2020 n. 76, entrato in vigore dal 17/07/2020, ha modificato le disposizioni di cui all'art. 38 co. 7 del D.L. N. 98 del 2011, ripristinando l'obbligo a CP_ circo dell di notificare agli interessati mediante comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la variazione delle giornate agricole individuali per i lavoratori agricoli a tempo determinato intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale.
E , nel caso di specie, l , in ottemperanza al nuovo dettato normativo , ha comunicato alla CP_1 ricorrente la variazione delle giornate agricole per gli anni dal 2015 al 2018 con provvedimento notificatole in data 24 marzo 2022. Avverso siffatto provvedimento la signora proponeva Pt_1 tempestivamente ricorso amministrativo in data 22 aprile 2022 , ricorso che non veniva riscontrato dall' CP_1
Ma se il silenzio rigetto si compie allo scadere dei 90 giorni dall'inoltro del ricorso amministrativo ,
e quindi in data 21 luglio 2022 , dalla predetta data la ricorrente aveva tempo 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario e poiché , nella specie , il ricorso è stato depositato in data 18 novembre 2022
, a tale data non era maturata alcuna decadenza .
Nel merito , invece , il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Tale conclusione si impone nonostante le prove raccolte nel corso del presente giudizio sembrino confermare le deduzioni attoree circa l'avvenuta instaurazione , negli anni 2017 e 2018 , di rapporti di lavoro a tempo determinato in luogo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato affermato dall' . CP_1
Le dichiarazioni testimoniali raccolte , infatti , vuoi perché provenienti da ricorrenti in causa analoga
, vuoi perché provenienti da persona legata da vincolo affettivo con la ricorrente , non appaiono idonee a superare le risultanze acquisite nel corso delle indagini ispettive a carico dell' . Parte_3
Le indagini effettuate in sede ispettiva rappresentano infatti un'azienda con attività produttiva a ciclo continuo ,che richiedeva la presenza costante di almeno dieci dipendenti, laddove dalle denunce trimestrali presentate dall'azienda , nonché dal libro unico del lavoro , tutto il personale , sia addetto alla produzione , sia alla vendita , sia alla mungitura ed al trasporto , risulta formalmente assunto ogni anno con contratti a tempo determinato ( OTD ) .
Da detta documentazione sembrerebbe emergere addirittura che per i primi giorni dell'anno nessun lavoratore dipendente avrebbe lavorato per la ditta , nonostante questa abbia svolto regolarmente attività di produzione e vendita , E lo stesso è a dirsi per alcune giornate durante l'anno , soprattutto coincidenti con la domenica , in cui il Libro unico sembrerebbe attestare l'assenza di qualsiasi lavoratore o la presenza al massimo di un solo lavoratore per tutti gli ambiti produttivi .
Sennonché le stesse dichiarazioni rese dal titolare dell'Azienda smentiscono i predetti dati documentali .
Dalle dichiarazioni rese dal , coerentemente con quanto dichiarato da altri lavoratori , emerge Pt_2 che la forza lavoro operante nell'azienda è sempre stata numericamente costante nell'arco degli anni:due persone addette quotidianamente alla vendita , che si alternavano negli orari di apertura del punto vendita ( aperto ogni giorni per sette giorni a settimana dalle ore 7,30 alle ore 20,30 ) , con turni ciascuno di sei ore e trenta al giorno per sei giorni alla settimana;
tre persone addette quotidianamente alla produzione e , in particolare , alla prima trasformazione del latto , ovvero il casaro e due aiutanti che lavoravano insieme su turni notturni di non meno di sei ore e trenta su sei giorni a settimana , con un giorno di riposo a settimana fruito a rotazione tra gli stessi;
due persone addette al confezionamento e spedizione che , in concomitanza con l'aumento della domanda di prodotto corrispondente all'aumento del volume di affari , evidente dall'esame delle fatture e dal registro corrispettivi , sono diventate tre a far data dal 2016 e quattro dalla seconda metà dell'anno 2017 ; due persone addette alla mungitura in forma meccanica delle bufale , nonché alla cura generale delle bufale , di regola di etnia indiana , diventate tre a fine 2016 in concomitanza con l'aumento delle bufale;
una persona addetta all'autotrasporto del prodotto presso vari clienti .
Tale personale è stato impiegato in modo continuativo , spesso senza soluzione di continuità per diversi anni , per rispondere ad esigenze ordinarie e non stagionali , atteso che l'azienda opera con le stesse modalità e produce gli stessi fatturati per tutto l'anno solare , sebbene con picchi stagionali leggermente variabili , per far fronte ai quali viene assunto personale a tempo determinato . Al contrario , il nucleo essenziale del personale impiegato dall'azienda per l'intero anno solare deve considerarsi a tempo indeterminato .
In tal senso le dichiarazioni acquisite dalla maggior parte dei lavoratori assunta dalla ditta negli anni dal 2013 al 2018 , con particolare riferimento al personale cessato attesa la particolare posizione di inferiorità socio economica in cui versano in generale tutti i lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro . Occorre inoltre tener conto della circostanza che molti lavoratori , pur avendo lavorato senza soluzione di continuità in concerto , hanno chiesto ed ottenuto la indennità di disoccupazione dopo il licenziamento solo formale intimato dal alla fine di ogni anno. Parte_2
In ogni caso , alcuni dei lavoratori sentiti in fase ispettiva , forse proprio a causa della intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro , non hanno mancato di riferire della continuità dell'attività lavorativa resa da tutto il personale dipendente dell'azienda . In tal senso , infatti , sono le dichiarazioni di , , , , , , , Tes_1 Per_2 Tes_2 Per_3 Tes_3 Per_4 Tes_4 Persona_5
. E la veridicità di tali ultime dichiarazioni è peraltro confermata dai cospicui fatturati
[...] giornalieri derivanti dalla vendita di costanti quantitativi di mozzarella prodotta quotidianamente .
E , per quanto riguarda più specificamente la presenza continuativa della ricorrente , riferiscono in tal Tes_ senso i signori , , e . Per_6 Tes_1 Per_2 Pt_4
Ma sono soprattutto le dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda a confermare la presenza continuativa della ricorrente al lavoro nel periodo oggetto di causa . Lo stesso ,nella dichiarazione resa agli ispettori in data 5.11.2018 , alla presenza del Parte_2
Consulenza del Lavoro , dichiara : In aggiunta e ad integrazione di quanto già dichiarato il giorno
27.7.2018 , preciso e ribadisco che ogni giorno mediamente la presenza al lavoro è di una persona al banco vendita , due operai alle stalle , quattro o cinque operai alla produzione casearia , inoltre ogni giorno c'è un autista . Preciso , dunque , che da agosto a dicembre 2013 il casaro era il signor
e in aiuto c'era la signora e il signor RZ RD . Al Banco Pt_5 Persona_7 vendita si alternavano le signore e . Alle stalle c'erano i signori Parte_6 Parte_7
e . Il personale indicato era impegnato in maniera continua. IL Persona_8 Persona_9 signor RZ , a seguito di un incidente si assentò per alcuni medi a partire da ottobre credo . Nel periodo di assenza di occupato in maniera continuativa il signor . Per_10 Parte_8
Nel corso del 2014 la produzione è cresciuta , in quell'anno sono state occupate in maniera continuativa , sempre , e fino al rientro in Persona_7 Persona_11 Persona_5 attività del signor RZ . Come imbustatrici erano occupate e Persona_12 Persona_13
, al banco le signore e;
alle stalle gli stessi operai che ho nominato . Tes_4 CP_2 Per_8
Nel 2015 in maniera continuativa ho occupato il signor , al posto di , Parte_9 Per_11 come cosaro , con lui lavorato e bavoso , quest'ultimo successivamente sostituito Persona_14 da . All'imbustamento e alle stalle le stesse persone già nominate , mentre al banco Parte_1 da settementre è stata occupata la signora . Tes_3
Nel corso del 2016 è stato occupato in maniera continuativa il casaro , sostituito nel corso Tes_1 dell'anno da . Inoltre erano occupati in produzione , sempre in maniera continuativa Persona_15
, e . Come imbustatrici c'erano sempre la e la Persona_14 Persona_16 Per_12
insieme alla signora . Alla vendita sempre la signora e Per_13 CP_3 CP_2 Tes_3
, gli stesi operai invece alle stalle . Nel 2016 ho cominciato anche ad occupare in maniera continuativa alcun un autista , . Controparte_4
Nel corso dell'anno 2017 , in maniera continuativa sono stati occupati : e Parte_10 Per_14
come Aiuti casari , come casaro;
, e
[...] Persona_15 Parte_1 Persona_12
alla produzione ( imbustamento = ; al banco la signora e CP_5 Persona_17
; alle stalle sempre due indiani;
come autista principale sempre . CP_6 Controparte_4
Nel corso di questo anno in maniera continuativa hanno lavorato : come casaro , Persona_14
aiuto casaro , costituito da , aiuto casaro . Persona_15 Parte_11 Parte_10
All'imbustamento le signore , e . Al banco le signore , Pt_1 Per_12 CP_5 Tes_3 Per_18
e .
[...] Tes_5 Alla fine del 2017 è stato aperto punto vendita a IP . Al banco è presente in maniera continuativa la signora , sostituita all'occorrenza dalla signora . Parte_12 Persona_18
Da marzo 2018 la signora è stata sostituita dalla signora . Alle stalle sempre CP_6 Parte_13 due indiani in maniera continuativa . L'autista principale fino ad agosto è sempre stato
[...]
“. CP_4
E se è vero che con successiva comunicazione il ha invece inteso confermare il contenuto delle Pt_2 dichiarazioni trimestrali tale ravvedimento non appare idoneo ad invalidare la veridicità delle prime dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda , peraltro confermate dai fatturati realizzati giornalmente dall'azienda “.
In conclusione e tenuto conto delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell'accesso ispettivo, vanno ritenute legittime le conclusioni degli ispettori verbalizzanti circa la insussistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato denunciato dall'Azienda con riferimento alla signora Parte_1
.
Va infatti considerato , a conferma del carattere continuativo dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente , che il personale assunto stagionalmente dall'azienda non avrebbe consentito lo svolgimento dell'attività produttiva secondo le modalità descritte dai testi . Se infatti , all'attività di imbustamento si dedicavano due o tre persone contemporaneamente , è evidente che il ridotto numero di giornate lavorative registrato con riferimento a ciascuna dipendente non avrebbe consentito l'espletamento della normale attività lavorativa .
Il ricorso , per come proposto , va pertanto interamente rigettato .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi
€ 1.050,00 .
Salerno 26 giugno 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio