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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
438/2025 R.G., promossa da:
, (C.F: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Claudio Defilippi e Gianna
Sammicheli del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso i relativi indirizzi PEC;
OPPONENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli
Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in
Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_1
medesimo;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 28.04.2025 e ritualmente notificato, Pt_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, presentando
[...]
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI - 001937576, emessa dall , CP_2
sede di Parma in data 06.03.2025 e notificata in data 26.03.2025, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
- accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dichiarare la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione n. OI -
001937576, pervenuta in data 23.05.2024 dall' di Parma CP_2
In via principale,
– accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertarne e dichiarare la nullità
e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che gli importi non siano dovuti per i motivi esposti in narrativa;
in subordine
– di voler ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale.
– In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.”.
- che, con memoria difensiva depositata in data 26.05.2025, si costituiva in giudizio
, dando atto dell'intervento annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e CP_2
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
- che, all'udienza del 10.06.2025, il procuratore di parte opponente aderiva alle conclusioni formulate dall , instando, tuttavia, affinché l Controparte_3 CP_1
convenuto venisse condannato alla rifusione delle spese di lite.
considerato che
– come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
rilevato che, proprio facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la condanna dell convenuto, CP_1
avendo l'Amministrazione procedente riconosciuto la pretesa dell'istante;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Condanna – alla stregua del principio della soccombenza virtuale – alla CP_2
rifusione, a favore di , delle spese di lite, che quantifica in euro Parte_1
1.769,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per anticipazioni, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge,
Così deciso in Parma, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
438/2025 R.G., promossa da:
, (C.F: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Claudio Defilippi e Gianna
Sammicheli del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso i relativi indirizzi PEC;
OPPONENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli
Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in
Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_1
medesimo;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 28.04.2025 e ritualmente notificato, Pt_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, presentando
[...]
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI - 001937576, emessa dall , CP_2
sede di Parma in data 06.03.2025 e notificata in data 26.03.2025, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
- accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dichiarare la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione n. OI -
001937576, pervenuta in data 23.05.2024 dall' di Parma CP_2
In via principale,
– accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertarne e dichiarare la nullità
e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che gli importi non siano dovuti per i motivi esposti in narrativa;
in subordine
– di voler ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale.
– In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.”.
- che, con memoria difensiva depositata in data 26.05.2025, si costituiva in giudizio
, dando atto dell'intervento annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e CP_2
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
- che, all'udienza del 10.06.2025, il procuratore di parte opponente aderiva alle conclusioni formulate dall , instando, tuttavia, affinché l Controparte_3 CP_1
convenuto venisse condannato alla rifusione delle spese di lite.
considerato che
– come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
rilevato che, proprio facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la condanna dell convenuto, CP_1
avendo l'Amministrazione procedente riconosciuto la pretesa dell'istante;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Condanna – alla stregua del principio della soccombenza virtuale – alla CP_2
rifusione, a favore di , delle spese di lite, che quantifica in euro Parte_1
1.769,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per anticipazioni, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge,
Così deciso in Parma, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)