Ordinanza collegiale 28 maggio 2024
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 27/03/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00599/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2022, proposto da
Federazione LE Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Croce e Roberto Dezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariarosaria Di Trolio e Marco Mariano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
del bando pubblicato in data 11.10.2021 dall’A.S.L. di Avellino recante "CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER LA COPERTURA DI VARI POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – CATEGORIA “D, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché sconosciuto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il dott. Marcello Polimeno, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione formulata dall’A.S.L. e udito per la Federazione ricorrente il difensore comparso come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato in data 11.10.2021 (sul B.U.R.C. n. 98) l’A.S.L. di Avellino ha indetto un concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura dei seguenti posti di collaboratore professionale sanitario – categoria D: n. 1 posto di CPS – Educatore Professionale, n. 1 posto di CPS - Tecnico Audiometrista e n. 1 posto di CPS - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. In particolare, di interesse ai fini del presente giudizio è la posizione di n. 1 posto di CPS – Educatore Professionale.
Quali requisiti specifici per tale figura il bando ha previsto quanto segue:
“ - Diploma di Laurea in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale) appartenente alla classe L/SNTN2 Professioni Sanitarie della Riabilitazione ovvero Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe L-19) ovvero Diploma Universitario di “Educatore Professionale”, conseguito ai sensi del DMS 520/98 ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio della professione e dell’accesso ai pubblici concorsi (DMA 22/06/2016);
- Iscrizione all’Albo professionale;
- Conoscenza informatica di base e conoscenza della lingua inglese ”.
2. Con l’odierno ricorso la Federazione LE degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, premessa la sussistenza della propria legittimazione ad agire, ha impugnato questo bando e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ Violazione e falsa applicazione l. 3/2018; decreto ministeriale n. 520/2018; erroneità dei presupposti di fatto e diritto; irragionevolezza manifesta ”;
la figura dell’Educatore Professionale troverebbe la sua disciplina nel Decreto del Ministero della Sanità n. 520 dell’8.10.1998, recante “Regolamento recante norme per l¹individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
la figura professionale sanitaria e socio-sanitaria dell’Educatore Professionale, quale professionista sanitario munito di titolo di laurea abilitante - ovvero titolo equipollente ai sensi del D.M. 27.7.2000 specificamente integrato dal Decreto ministeriale del 22.6.2016 o “equivalente” - farebbe parte dell’Area della Riabilitazione ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.3.2001, con classe di laurea 7 L/SNT/2 e con specifica autonomia professionale e relativa responsabilità ai sensi della Legge n. 42/1999, nonché delle successive norme introdotte dalle Leggi n. 251/2000, n. 43/2006, n. 24/2017 (Legge sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità sanitaria) e n. 3/2018 (Legge istitutiva degli Ordini e Albi di ciascuna delle Professioni sanitarie contemplate dall’ordinamento vigente);
la materia delle professioni in ambito sanitario avrebbe subìto importanti modifiche negli ultimi anni: prima la L. 3/2018 e la relativa normativa di attuazione hanno istituito ex novo determinati albi relativamente alle professioni sanitarie in precedenza non ordinate; quindi, la L. 145/2018 ha istituito alcuni elenchi speciali ad esaurimento relativi a quelle figure nell’ambito sanitario che, pur non rientrando in alcuno degli albi professionali previsti dalla L. 3/2018 (non avendone i requisiti), abbiano esercitato negli ultimi 10 anni e per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non continuativi quella determinata professione;
il profilo di Educatore Professionale sarebbe senza dubbio individuato dal D.M. 520/1998; la L. 205/2017 espressamente richiamando tale D.M. avrebbe chiarito che in ambito sanitario l’Educatore Professionale sarebbe unicamente quello socio-sanitario, in forza del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione;
quindi, non sarebbe comprensibile per quale motivo l’A.S.L. abbia previsto come requisito di ammissione anche il possesso del titolo di laurea in scienze dell’educazione e della formazione (classe L- 19);
quest’ultimo sarebbe titolo che non forma in alcun modo l’educatore professionale in ambito sanitario;
sarebbe scorretto l’assunto dell’A.S.L. relativo all’equiparazione da parte del Decreto Interministeriale dell’11.11.2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, tra il diploma universitario Educatore professionale e quello in scienze dell’Educazione e della formazione;
in effetti, l’A.S.L. non avrebbe considerato che il predetto D.I. sarebbe stato sul punto superato dalla riforma della normativa in ambito sanitario, con inquadramento dell’Educatore Professionale nell’ambito di un preciso ordine professionale;
essendo corretta la distinzione fatta dall’A.S.L. tra la figura di educatore professionale socio pedagogico ed educatore socio sanitario (essendo prevista per il primo la laurea in scienze della formazione senza necessità di iscrizione all’albo e per il secondo la laurea nella classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione e l’obbligatorietà dell’iscrizione a far data dalla L. 3/2018) l’A.S.L. non avrebbe potuto prevedere ai fini del bando in discussione l’equiparazione tra tali due figure;
il requisito specifico richiesto dall’A.S.L. con riferimento all’iscrizione all’albo, lungi dal riferirsi all’albo professionale TSRM – PSTRP, sembrerebbe porsi in aperta contraddizione con la previsione del requisito della laurea in scienze dell’Educazione e Formazione (classe L-19):
l’aver inserito entrambi i requisiti specifici e aver previsto le due classi di laurea (L/SNT2 e L – 19) per una professione strettamente sanitaria sarebbe del tutto illogico ed irragionevole e potrebbe veicolare il messaggio che anche educatori professionali in ambito pedagogico possano andare ad esercitare mansioni proprie degli educatori professionali in ambito sanitario;
del resto, il posto per il quale è stato bandito il concorso sarebbe di tipo sanitario, rispetto al quale non possono concorrere candidati dotati di profili del tutto diversi.
3. Si è costituita l’A.S.L. di Avellino, la quale ha chiesto la reiezione del ricorso ed ha dedotto:
l’incompetenza a decidere il presente ricorso in capo alla sede di Napoli di questo T.A.R. e la competenza della Sezione staccata di Salerno;
l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse ad agire della Federazione ricorrente;
l’infondatezza nel merito del ricorso, poiché:
- il diploma di laurea indicato nel bando di concorso (L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione di cui al D.M. 270/2004) sarebbe equiparato al Diploma Universitario di Educatore Professionale (L. 341/1990) ai sensi del D.I. dell’11.11.2011;
- il Diploma Universitario di Educatore Professionale sarebbe titolo equipollente al Diploma Universitario di Educatore Professionale D.M.S. 8.10.1998 n. 520, giusta Decreto del 22.6.2016; inoltre, il comma 59 dell’art. 1 della L. 205/2017 avrebbe fatto salvo quanto previsto dal D.M. 520/1998;
- la tabella 2 allegata al suddetto D.I. dell’11.11.2011 evidenzierebbe l'equiparazione tra Diploma Universitario (L. 341/1990) "Educatore Professionale", Laurea della Classe (D.M. 509/1999) e Laurea della Classe (D.M. 270/2004) "L-19 Scienze dell'Educazione e della formazione”;
- le qualifiche di Educatore Professionale socio pedagogico e di pedagogista, previste dall'art. 1, comma 594, della L. 205/2017, sarebbero diverse rispetto al profilo di educatore così come definito dal D.M. 520/1998 e confermato dal comma 596 della suddetta Legge;
- le qualifiche di Educatore Professionale socio pedagogico e di pedagogista non potrebbero svolgere le stesse funzioni e attività dell’Educatore Professionale; inoltre, la professione di quest’ultimo sarebbe legata all’iscrizione al relativo albo professionale;
- in definitiva, i requisiti previsti dall’impugnato bando di concorso sarebbero stati coerenti con le disposizioni che disciplinano l’accesso al profilo professionale.
4. Con ordinanza presidenziale n. 67/2022 il Presidente del T.A.R. Campania ha attribuito il ricorso alla competenza della Sezione staccata di Salerno, accogliendo l’eccezione che sul punto era stata proposta dall’A.S.L..
5. Con ordinanza collegiale pubblicata in data 28.5.2024 questa Sezione: ha invitato la Federazione ricorrente “ a manifestare espressamente il suo persistente interesse alla causa, tenuto conto della rinuncia alla domanda cautelare, avanzata in data 22.02.2022, della immotivata istanza di rinvio formulata in data 20.05.2024 e dell’assenza all’udienza pubblica celebrata in data 21.05.2024 ”; ha disposto istruttoria nel senso di deposito di relazione da parte dell’amministrazione “ in ordine allo stato della procedura concorsuale in oggetto, specificando, in particolare: 1. se il bando in contestazione, nelle more, sia stato bandito e se sia intervenuta l’approvazione della relativa graduatoria; 2. qualora la procedura concorsuale non abbia avuto ulteriore impulso, quali siano state le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione rispetto al bando stesso, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande ”; ha fissato per il prosieguo l’udienza pubblica dell’11.3.2025.
Con memoria depositata in data 31.1.2025 l’A.S.L. ha chiarito che la procedura concorsuale non ha avuto ulteriore impulso e che l’A.S.L. sta valutando l’eventuale revoca del bando di concorso, pur insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Con memoria depositata in data 6.2.2025 la ricorrente ha dichiarato la persistenza del proprio interesse alla decisione del ricorso ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
6. All’udienza pubblica dell’11.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, va prima di tutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’A.S.L..
Al riguardo, anche di recente il Consiglio di Stato ha ribadito la legittimazione degli ordini professionali all’impugnazione di bandi / avvisi pubblici secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa prevalente (v. Consiglio di Stato, V Sez., 17 settembre 2024, n. 7606).
Nel caso di specie la Federazione ricorrente ha assunto la denominazione di Federazione LE degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione in seguito alla L. 3/2018. Tale Federazione LE (unitamente alle altre disciplinate dalla predetta Legge) ha “ la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali ” (v. art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come novellato dall’art. 4 della L. 3/2018 dedicato al riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie).
Quanto poi al merito del ricorso proposto questo Collegio ritiene di aderire e fare proprio l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 139/2022 laddove è stato osservato quanto segue:
“ 2. La legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), ha disposto il Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie (art. 4) prevedendo, tra l’altro, la costituzione dell’Ordine delle professioni dei “tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”. La legge di bilancio per l’anno 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), nel comma 596 dell’art. 1, ha stabilito che “La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520”. La stessa legge di bilancio, nei precedenti commi 594 e 595, ha altresì stabilito che (comma 594) “L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi”; e che (comma 595) “La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. ... La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale”.
3. Emerge chiaramente dal riportato quadro normativo di riferimento che sussiste una netta distinzione tra la figura dell’educatore professionale socio-sanitario (per il quale è richiesta la laurea della classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione e che rientra nel sistema degli ordini delle professioni sanitarie, di cui alla legge n. 3 del 2018 di riforma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e del d.m. 8 ottobre 1998, n. 520, che definisce il profilo, le competenze e i requisiti dell'educatore professionale socio-sanitario) e la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico (per il quale è richiesta la laurea della classe L19 e che rientra nel diverso sistema del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, e dunque nell’ambito di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi). Inoltre, come correttamente evidenziato in ricorso e condiviso dal competente Ministero della salute, “Sebbene l'educatore professionale socio pedagogico ed i pedagogisti operino anche nei servizi e presidi socio-sanitari, possono farlo "limitatamente" agli aspetti socio-educativi, come si legge espressamente nella disposizione normativa richiamata”.
4. La netta distinzione tra le due figure professionali è altresì ribadita dalla contrattazione collettiva di riferimento, poiché, come ricordato nella relazione ministeriale, “Nell'ambito delle disposizioni contrattuali del Comparto Sanità, il profilo professionale dell'Educatore professionale è riportato infatti tra i collaboratori professionali sanitari della declaratoria, tuttora vigente, di cui all'Allegato I al CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999. Inoltre ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, e s.m. infatti le professioni sanitarie sono svolte esclusivamente dai professionisti in possesso del relativo diploma universitario, oggi laurea triennale, con valore abilitante all'esercizio della professione, rilasciato dalle facoltà di Medicina e Chirurgia”.
5. Si appalesa di conseguenza illegittima la contestata previsione del bando in questa sede impugnato, nella parte in cui, pur mirando al reclutamento, presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, di tredici Collaboratori sanitari educatori professionali, categoria D, pone sullo stesso piano i due requisiti della laurea in “Scienze della Educazione e Formazione, classe di laurea L19” e della laurea “di primo livello in Educazione Professionale appartenente alla classe L/SNT02 - Professioni Sanitarie della Riabilitazione”, essendo invece necessario e sufficiente il solo requisito specifico della laurea in Educazione professionale appartenente alla classe L/SNT02 - Professioni Sanitarie della Riabilitazione (indispensabile, peraltro, ai fini del possesso dell’ulteriore requisito specifico richiesto dalla lettera b), della “Iscrizione al relativo Albo Professionale, ai sensi e per gli effetti della legge 3/2018 che ha istituito l'obbligatorietà di iscrizione nell'albo”).
6. Le conclusioni sopra raggiunte coincidono inoltre con le acquisizioni della più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Nella sentenza della Sez. V 14 aprile 2020, n. 2382 si è ad esempio chiarito che “lungi dal costituire una categoria unitaria, sono individuabili due diverse tipologie di “educatori professionali”, per una sola delle quali è però prevista l’iscrizione in apposito albo della professione sanitaria . . . : in particolare, il d.m. n. 1530 del 2018, richiamato in sentenza, ha effettivamente istituito un albo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in cui fa rientrare la figura di educatore professionale socio-sanitario. Va però detto che la normativa di settore distingue due figure di “educatori professionali”, ossia gli educatori professionali socio-sanitari e gli educatori professionali socio-pedagogici, laddove solo per i primi è prevista la necessaria iscrizione all’albo di cui sopra” ”.
Ne consegue che facendo piena applicazione dei principi enunciati dal Consiglio di Stato al caso di specie le doglianze dei ricorrenti relative all’indebita equiparazione del diploma di laurea in scienze dell’educazione e formazione (L-19) al diploma di laurea in educazione professionale (appartenente alla classe L/SNTN2) risultano pienamente meritevoli di condivisione anche alla stregua del quadro risultante dalla contrattazione collettiva di riferimento (come sopra richiamato dal Consiglio di Stato).
Del resto, depone nel senso dell’accoglimento del ricorso anche l’argomento relativo all’illogicità e contraddittorietà del bando nel momento in cui pur equiparando i due suddetti titoli richiede quale requisito specifico per l’accesso alla posizione di CPS – Educatore Professionale anche l’iscrizione all’albo, la quale è possibile e necessaria ai fini dell’esercizio della professione (ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministero della Salute del 13.3.2018) esclusivamente per coloro che siano educatori professionali (vale a dire coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in educazione professionale appartenente alla classe L/SNTN2).
In conclusione, il ricorso proposto va accolto con conseguente annullamento dell’impugnato bando in parte qua (vale a nella parte relativa al posto di CPS – Educatore Professionale) e nei limiti dell’interesse della parte ricorrente.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’A.S.L. nei confronti della Federazione ricorrente e sono liquidate come da dispositivo. Nulla va disposto quanto alle spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e la Regione, tenuto conto della mancata impugnazione di atti promananti dalla stessa e della sua mancata costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il bando impugnato in parte qua e nei limiti dell’interesse della parte ricorrente.
Condanna l’A.S.L. di Avellino al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre al rimborso del contributo unificato se versato.
Nulla sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e la Regione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO