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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/11/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3294/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER IN Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/7/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ELISA SALVONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Lunata, via Pesciatina n. 166/B, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i coniugi saranno liberi di vivere separati portandosi reciproco rispetto, libero ognuno di porre la propria residenza ove riterrà più opportuno;
b) la sig.ra e il sig. dichiarano di essere economicamente indipendenti, poiché dotati Pt_1 Pt_2 di un proprio reddito autonomo, così come risulta dalle rispettive dichiarazioni dei redditi versate in atti, nonché nella disponibilità esclusiva dell'immobile in cui vivono, talché non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento e/o divorzile;
c) il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza Per_1 anagrafica presso l'abitazione familiare. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il bambino relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e/o domicilio prevalente
1 del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
d) il padre si impegna a trascorrere personalmente con il figlio i periodi di seguito indicati, mantenendo una condotta adeguata ed intrattenendosi con il bambino in attività consone ed indicate alla sua età. Potrà vedere e tener con sé il figlio con le seguenti modalità:
- 1° settimana, un pomeriggio ed il fine settimana, dalla mattina del sabato alla sera della domenica, con incluso il pernottamento;
- 2° settimana, due pomeriggi con almeno un pernottamento. I pomeriggi infrasettimanali, i pernotti e gli orari del fine settimana verranno decisi dai genitori in base alle esigenze lavorative proprie ed a quelle del figlio, di settimana in settimana, e comunque entro il sabato precedente. Se il padre, per motivi di lavoro non potrà tenere il figlio nei pomeriggi concordati, potrà recuperarli previo accordo con la madre. Qualora la madre per motivi di lavoro abbia necessità di lasciare il figlio, il padre si impegna, qualora sia libero da impegni a rendersi disponibile per accudire il bambino;
- durante l'estate il bambino trascorrerà due settimane non consecutive con il padre ed il pernottamento verrà gradualmente inserito;
- durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori si divideranno di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza le singole “feste rosse”, ovvero i giorni di: vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, 1° e 6 gennaio, Pasqua e lunedì successivo;
- frequenta la scuola materna privata presso l'istituto Maria Ausiliatrice di Chiesina Uzzanese Per_1 restandovi il pomeriggio fino alle 16:00. I genitori sono concordi nel far fronte al pagamento della relativa retta nonché dei buoni pasto ciascuno al 50%; e) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di Euro 400,00 soggetto all'aggiornamento annuale secondo l'indice Istat, per 12 mensilità ed entro il giorno 5 di ogni mese;
f) le spese straordinarie per il figlio sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che le ha sostenute avrà diritto ad essere rimborsato del relativo 50% dall'altro genitore, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. Per la loro individuazione si fa riferimento al Protocollo 7 ottobre 2020 osservato dal Tribunale di Lucca di cui viene qui riportato l'estratto per l'individuazione delle più ricorrenti spese straordinarie distinte secondo la necessità o meno del previo accordo dei genitori. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
2 Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuoleguida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”. I genitori si richiamano all'indicato protocollo, che viene allegato (doc. 14) anche in ordine alle modalità di richiesta, documentazione e corresponsione reciproca delle dette spese straordinarie. Ad integrazione del protocollo suddetto i genitori concordano in ogni caso che, se quando la madre rientrerà al lavoro e si renderà necessaria una babysitter per l'accudimento del figlio e non Per_1 saranno disponibili alternative gratuite, i relativi costi saranno posti a carico dei genitori medesimi al 50% ciascuno;
g) i genitori concordano che l'assegno unico per il figlio continui ad essere percepito integralmente dalla madre, come attualmente stanno facendo;
h) per quanto occorrer possa, l'abitazione familiare, posta in Altopascio, via Mazzini n. 10, viene assegnata alla signora che ne è proprietaria esclusiva;
Pt_1
i) i ricorrenti prestano sin da ora il loro consenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità, anche validi per l'espatrio, con riferimento sia ai loro documenti personali che a quelli del figlio minore;
l) i genitori si obbligano al rispetto di quanto contenuto nel presente ricorso, sin dal momento della relativa sottoscrizione».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Altopascio (LU) il 21/11/2020, dal quale è nato il figlio (nato Persona_2 il 22/6/2021), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Altopascio (LU) in data 21/11/2020, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 16, Parte I, dell'Anno 2020; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore
ER IN
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER IN Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/7/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ELISA SALVONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Lunata, via Pesciatina n. 166/B, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i coniugi saranno liberi di vivere separati portandosi reciproco rispetto, libero ognuno di porre la propria residenza ove riterrà più opportuno;
b) la sig.ra e il sig. dichiarano di essere economicamente indipendenti, poiché dotati Pt_1 Pt_2 di un proprio reddito autonomo, così come risulta dalle rispettive dichiarazioni dei redditi versate in atti, nonché nella disponibilità esclusiva dell'immobile in cui vivono, talché non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento e/o divorzile;
c) il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza Per_1 anagrafica presso l'abitazione familiare. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il bambino relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e/o domicilio prevalente
1 del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
d) il padre si impegna a trascorrere personalmente con il figlio i periodi di seguito indicati, mantenendo una condotta adeguata ed intrattenendosi con il bambino in attività consone ed indicate alla sua età. Potrà vedere e tener con sé il figlio con le seguenti modalità:
- 1° settimana, un pomeriggio ed il fine settimana, dalla mattina del sabato alla sera della domenica, con incluso il pernottamento;
- 2° settimana, due pomeriggi con almeno un pernottamento. I pomeriggi infrasettimanali, i pernotti e gli orari del fine settimana verranno decisi dai genitori in base alle esigenze lavorative proprie ed a quelle del figlio, di settimana in settimana, e comunque entro il sabato precedente. Se il padre, per motivi di lavoro non potrà tenere il figlio nei pomeriggi concordati, potrà recuperarli previo accordo con la madre. Qualora la madre per motivi di lavoro abbia necessità di lasciare il figlio, il padre si impegna, qualora sia libero da impegni a rendersi disponibile per accudire il bambino;
- durante l'estate il bambino trascorrerà due settimane non consecutive con il padre ed il pernottamento verrà gradualmente inserito;
- durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori si divideranno di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza le singole “feste rosse”, ovvero i giorni di: vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, 1° e 6 gennaio, Pasqua e lunedì successivo;
- frequenta la scuola materna privata presso l'istituto Maria Ausiliatrice di Chiesina Uzzanese Per_1 restandovi il pomeriggio fino alle 16:00. I genitori sono concordi nel far fronte al pagamento della relativa retta nonché dei buoni pasto ciascuno al 50%; e) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di Euro 400,00 soggetto all'aggiornamento annuale secondo l'indice Istat, per 12 mensilità ed entro il giorno 5 di ogni mese;
f) le spese straordinarie per il figlio sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che le ha sostenute avrà diritto ad essere rimborsato del relativo 50% dall'altro genitore, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. Per la loro individuazione si fa riferimento al Protocollo 7 ottobre 2020 osservato dal Tribunale di Lucca di cui viene qui riportato l'estratto per l'individuazione delle più ricorrenti spese straordinarie distinte secondo la necessità o meno del previo accordo dei genitori. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
2 Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuoleguida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”. I genitori si richiamano all'indicato protocollo, che viene allegato (doc. 14) anche in ordine alle modalità di richiesta, documentazione e corresponsione reciproca delle dette spese straordinarie. Ad integrazione del protocollo suddetto i genitori concordano in ogni caso che, se quando la madre rientrerà al lavoro e si renderà necessaria una babysitter per l'accudimento del figlio e non Per_1 saranno disponibili alternative gratuite, i relativi costi saranno posti a carico dei genitori medesimi al 50% ciascuno;
g) i genitori concordano che l'assegno unico per il figlio continui ad essere percepito integralmente dalla madre, come attualmente stanno facendo;
h) per quanto occorrer possa, l'abitazione familiare, posta in Altopascio, via Mazzini n. 10, viene assegnata alla signora che ne è proprietaria esclusiva;
Pt_1
i) i ricorrenti prestano sin da ora il loro consenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità, anche validi per l'espatrio, con riferimento sia ai loro documenti personali che a quelli del figlio minore;
l) i genitori si obbligano al rispetto di quanto contenuto nel presente ricorso, sin dal momento della relativa sottoscrizione».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Altopascio (LU) il 21/11/2020, dal quale è nato il figlio (nato Persona_2 il 22/6/2021), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Altopascio (LU) in data 21/11/2020, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 16, Parte I, dell'Anno 2020; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore
ER IN
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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