Articolo 17 della Legge 12 agosto 1962, n. 1391
Articolo 16Articolo 18
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12 ottobre 1962
Art. 17.
In attesa, del perfezionamento degli atti richiesti dalla legge 23 giugno 1961, n. 520 , ai fini dell'assunzione di personale a contratto al termine rinnovabile per le esigenze dell'attivita' specializzata relativa, ai servizi delle informazioni e della proprieta' intellettuale, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a, trasferire, con propri decreti, fondi iscritti al capitolo n. 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 ai capitoli 145, 161, 162, 163, 165, 166 e 169 del medesimo stato di previsione dai quali e' stata tratta, ai sensi della succitata legge, la dotazione dei suindicato capitolo.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1962