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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 988/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 988/2023 promossa da
- (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
- (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 23.06.1957,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
VERDAT SABRINA del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in
Roma, Via Giulia n. 16;
- parte attrice -
contro
- (Società per azioni di diritto tedesco) (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Hameln (D), Lubahnstr. Nr. 2, e succursale in Bolzano, Galleria Stella n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa il procuratore speciale
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_3 C.F._3
procura depositata telematicamente, dall'avv. DE ANGELIS CARMEN TIZIANA e
1 dall'avv. DE BENEDETTI FRANCESCO, entrambi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, Via G. Paisiello n. 49;
- parte convenuta -
con oggetto: contratto di mutuo;
contratto di risparmio edilizio.
***
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice:
come da note scritte d.d. 19.11.2024
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza ed
eccezione.
IN VIA PRINCIPALE
• Accertata e riconosciuta la nullità anche parziale del contratto di mutuo fondiario n. 3
222 636 7 51 sottoscritto con la , per i motivi esposti in citazione e Controparte_1
nella consulenza di parte e per la indeterminatezza della prestazione e, conseguentemente,
del contratto di risparmio edilizio n. 3 222 636 7 01 , e del relativo tasso applicato in
capitalizzazione composta e delle spese legali notarili di recupero crediti come quantificate
in atti o rideterminate dalla CTU, sia per l'effetto rideterminato il saldo del finanziamento
applicando i correttivi ex art. 117 c. 7 lettera a) T.U.B. ricalcolandolo quindi al tasso BOT
o a quello in capitalizzazione semplice;
condannare la alla restituzione delle somme CP_2
indebitamente versate e pari alla data del 30.04.2021 ad Euro 178.347,60 oltre ad Euro
11.619,78, salvo la somma maggiore o minore che verrà calcolata all'esito della CTU.
IN VIA SUBORDINATA
• nella denegata ipotesi in cui si ritenessero legittime le spese legali notarili di 2 recupero
crediti addebitate, accertata e riconosciuta la nullità anche parziale del contratto di mutuo
fondiario n. 3 222 636 7 51 sottoscritto con la , per i motivi sovra Controparte_1
2 esposti e per la indeterminatezza della prestazione e, conseguentemente, del contratto di
risparmio edilizio n. 3 222 636 7 01 , e del relativo tasso applicato in capitalizzazione
composta, sia per l'effetto rideterminato il saldo del finanziamento applicando i correttivi
ex art. 117 c. 7 lettera a) T.U.B. ricalcolandolo quindi al tasso BOT o a quello in
capitalizzazione semplice e condannare la alla restituzione delle somme CP_2
indebitamente versate.
IN VIA PRINCIPALE
• Accertata e riconosciuta la nullità anche parziale del contratto di mutuo fondiario n. 3
222 636 7 52 sottoscritto con la per i motivi sovra esposti in Controparte_1
citazione e nella consulenza di parte e per la indeterminatezza della prestazione e,
conseguentemente, del contratto di risparmio edilizio n. 3 222 636 7 02 e del relativo tasso
applicato in capitalizzazione composta e delle spese legali notarili di recupero crediti come
quantificate in atti o rideterminate da CTU, sia per l'effetto rideterminato il saldo del
finanziamento applicando i correttivi ex art. 117 c. 7 lettera a) T.U.B. ricalcolandolo
quindi al tasso BOT o in capitalizzazione semplice;
condannare la alla restituzione CP_2
delle somme indebitamente versate e pari al alla data del 30.04.2021 nella somma di Euro
18.793,29 oltre alla somma di Euro 3.338,98 salvo la somma maggiore o minore che verrà
calcolata all'esito della CTU.
IN VIA SUBORDINATA
• Nella denegata ipotesi in cui si ritenessero legittime le spese legali notarili di recupero
crediti addebitati, accertata e riconosciuta la nullità anche parziale del contratto di mutuo
fondiario n. 3 222 636 7 52 sottoscritto con la per i motivi sovra Controparte_1
esposti e per la indeterminatezza della prestazione e, conseguentemente, del contratto di
risparmio edilizio n. 3 222 636 7 02 e del relativo tasso applicato in capitalizzazione
composta, sia per l'effetto rideterminato il saldo del finanziamento applicando i correttivi
3 ex art. 117 c. 7 lettera a) ricalcolandolo quindi al tasso BOT o a quello in Pt_4
capitalizzazione semplice;
condannare la alla restituzione delle somme CP_2
indebitamente versate.
ANCORA IN VIA PRINCIPALE
• Accertata e riconosciuta per entrambi i contratti la discrasia tra il tasso (TAN) indicato
nella parte letterale dei contratti di mutuo di cui è causa e il tasso maggiore effettivamente
applicato del piano di ammortamento in capitalizzazione composta, ferma la durata e le
cadenze delle rate negozialmente previste, rideterminare il piano di ammortamento al tasso
legale, e alla luce della illegittimità del comportamento della nonché della CP_2
capitalizzazione composta, calcolare la differenza tra le rate sinora scadute e pagate al
tasso convenzionale indeterminato e quelle ricalcolate al tasso sostitutivo dovuto, nonché
calcolare quanto ancora dovuto alla banca convenuta per le rate a scadere sempre
applicando il tasso sostitutivo dovuto e condannare la banca alla restituzione
dell'eccedenza da restituire a parte attorea.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
• nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere corretta l'applicazione della capitalizzazione composta da parte della accertare e dichiarare l'illegittimità del CP_2
comportamento tenuto dalla per violazione dei principi di buona fede CP_3
Contr nell'esecuzione del contratto e per l'effetto condannare la al risarcimento del danno
in favore degli attori nella misura di euro 76.437,02 o in quella minore o maggiore come
risulterà in sede di causa e pari alla differenza tra il totale degli interessi corrisposti e
quelli dovuti, o, in via subordinata anche in via equitativa.
IN VIA ULTERIORMENTE PRINCIPALE
• ad ogni modo, previa determinazione del saldo debitore, condannare la banca mutuataria
Contr
alla restituzione delle somme indebitamente versate dagli attori (che verranno
4 quantificate in sede di CTU )
• Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA, (…).”
dei procuratori di parte convenuta:
come da note scritte d.d. 19.11.2024
“in via preliminare e nel merito rigettare tutte le domande perché inammissibili, stante
l'assoluta carenza dei requisiti processuali per legge previsti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. risultando l'azione assolutamente generica frutto di una errata e
superficiale interpretazione delle norme di diritto e degli insegnamenti giurisprudenziali
dettati in materia,
oltre che per mancanza di interesse ad agire per tutti i motivi esposti;
in via principale e nel merito rigettare tutte le domande come formulate dalla parte
attrice, anche in via istruttoria, perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023 gli attori e Parte_1 Parte_2
hanno evocato in giudizio la convenuta (breviter
[...] Controparte_1
Contr
), chiedendo l'accertamento della nullità, anche parziale, dei contratti di mutuo e di risparmio edilizio sottoscritti con la convenuta, l'accertamento della discrasia tra i tassi convenuti e quelli di cui al piano di ammortamento e l'accertamento della contrarietà a buona fede del comportamento della convenuta, con conseguente determinazione di quanto ancora dovuto per rate a scadere e condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate e al risarcimento del danno.
Gli attori hanno esposto in particolare quanto segue:
Contr
- in data 10.11.2003 il sig. avrebbe stipulato con il contratto di mutuo Parte_1
5 fondiario n. 3 222 636 7 51, avente ad oggetto l'erogazione della somma di € 250.000,00 e fondato sulla precedente sottoscrizione del contratto di risparmio edilizio n. 3 222 636 7 01;
Contr
- in data 22.04.2004 il sig. avrebbe poi stipulato con il contratto di Parte_1
mutuo fondiario n. 3 222 636 7 52, avente ad oggetto l'erogazione della somma di €
30.000,00 fondato sulla precedente sottoscrizione del contratto di risparmio edilizio n. 3
222 636 7 02;
- i predetti contratti sarebbero stati sottoscritti per l'acquisto di un immobile e di una cantina e in entrambi la signora sarebbe intervenuta quale garante;
Parte_2
- in entrambi i casi gli odierni attori si sarebbero impegnati ad effettuare versamenti mensili per il periodo stabilito nei contratti, con l'obiettivo di cumulare risparmi finalizzati all'acquisto di un immobile residenziale e annesse pertinenze;
su tali importi sarebbero maturati interessi attivi, confluiti in un conto corrente aperto presso la convenuta ed intestato ai clienti, con l'impegno degli stessi di non utilizzarlo sino al termine della fase di accumulo per poi accedere alla fase di assegnazione del mutuo;
- nello specifico, i rapporti contrattuali sarebbero articolati in due distinte fasi: fase 1), c.d.
di accumulo, ove l'ammortamento è escluso, durante la quale il cliente, da un lato, effettua versamenti rateali di importo predeterminato, remunerati al tasso d'interesse attivo pattuito nel contratto di risparmio edilizio;
dall'altro, corrisponde quote periodiche d'interessi,
sostanzialmente di preammortamento, al tasso passivo previsto dal contratto di mutuo,
commisurate all'importo sottoscritto in sede di stipula;
fase 2), c.d. di assegnazione, che si realizza al raggiungimento di un congruo ammontare della c.d. cifra di valutazione e che segna l'inizio dell'ammortamento del mutuo, nel quale il capitale è pari alla differenza tra l'importo sottoscritto in sede di stipula del contratto e l'ammontare del risparmio accumulato;
il tasso d'interesse è generalmente inferiore a quello applicato nella fase di accumulo (di preammortamento);
6 - i contratti in oggetto, tra loro collegati, sarebbero nulli per indeterminatezza della durata e dell'oggetto, mancanza di trasparenza, omessa indicazione delle modalità di ammortamento, indicazione di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivamente applicato e violazione dell'obbligo di buona fede.
Contr Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 15.05.2023 ha contestato le deduzioni avversarie e chiesto la reiezione delle domande attoree per le ragioni di seguito specificate:
- l'oggetto dei contratti sarebbe determinato, come evincibile dai documenti contrattuali sottoscritti dagli attori e agli stessi comunicati;
- quanto all'omessa indicazione del regime di ammortamento, nel contratto concluso dagli attori sarebbe indicato l'importo esatto da pagare sia per gli interessi sul mutuo immediato sia per le rate di ammortamento sul mutuo di assegnazione;
- l'asserita difformità del TAEG/ISC applicato rispetto a quello indicato non inciderebbe in alcun modo sulla validità del contratto;
la doglianza attorea si fonderebbe inoltre sull'erronea elaborazione di un TAEG unitario per due distinti contratti;
- non vi sarebbe stata alcuna violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte di
Contr ;
- la domanda relativa al rimborso delle spese legali e notarili di recupero crediti addebitate sarebbe del tutto generica.
La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, all'esito della fase di trattazione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 21.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte entro il 21.11.2024.
Con ordinanza d.d. 22.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti in data 10.02.2025.
2. Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
7 2.1. A detta di parte attrice i contratti conclusi con la convenuta sarebbero nulli per indeterminatezza dell'oggetto.
Dalla documentazione in atti si evince come le parti abbiano posto in essere due operazioni distinte, ognuna delle quali articolata in una pluralità di negozi tra loro funzionalmente collegati. Nello specifico, le parti hanno concluso i seguenti atti:
i) il contratto di risparmio edilizio con promessa di mutuo di assegnazione n. 32226367 01
dell'importo di € 250.000,00, concluso in data 11.11.2003 e regolato dalle Condizioni
Generali per contratti di Risparmio Edilizio (doc. b, b.1 e c fasc. di parte convenuta);
ii) il contratto di finanziamento, denominato mutuo immediato, recante n. 32226367 51,
dell'importo di € 250.000,00, concluso in data 11.11.2003, per la concessione di un prestito personale, garantito da ipoteca con l'intervento della signora quale Parte_2
fideiussore (cfr. doc. d fasc. di parte convenuta);
iii) l'atto di assenso unilaterale ad iscrizione di ipoteca a garanzia del finanziamento, a rogito del Notaio dott. del 17.11.2003 (cfr. doc. e fasc. di parte convenuta); Persona_1
iv) il contratto di risparmio edilizio con promessa di mutuo di assegnazione n. 32226367 02
dell'importo di € 30.000,00, concluso in data 20.04.2004, regolato dalle Condizioni
Generali per contratti di Risparmio Edilizio (cfr. doc. j, j.1e k fasc. di parte convenuta);
v) il contratto di finanziamento, denominato mutuo immediato, recante n. 32226367 52
dell'importo di € 30.000,00, concluso in data 22.11.2004, per la concessione di un prestito personale, garantito da ipoteca e con l'intervento della signora quale Parte_2
fideiussore (cfr. doc. l fasc. di parte convenuta);
vi) l'atto di assenso unilaterale ad iscrizione di ipoteca a garanzia del finanziamento, a rogito del Notaio dott. del 10.05.2004 (cfr. doc. m fasc. di parte Persona_2
convenuta).
Le operazioni risultano pertanto così suddivise: in una prima fase, definita di accumulo, in
8 cui il cliente deposita, tramite versamenti rateali, un capitale remunerato ad un tasso di interesse prefissato, al fine di ottenere un mutuo di un determinato importo e ad un dato interesse;
in una seconda fase, definita di assegnazione, nell'ambito della quale, al raggiungimento di un importo minimo di risparmio, l'intermediario finanziario mette la somma depositata a disposizione del cliente, concedendogli un mutuo per l'acquisto di un'immobile, per un importo pari alla differenza tra l'importo complessivo contrattualmente definito ed il risparmio accumulato. L'erogazione del mutuo, detto di assegnazione, è quindi subordinata alla condizione dell'accumulo di un ammontare di risparmio prestabilito, vale a dire al raggiungimento della c.d. cifra di valutazione minima.
Ai citati negozi si affianca la messa a disposizione, sin dall'inizio, della somma necessaria per l'acquisto immobiliare, c.d. mutuo immediato, destinato ad essere estinto per mezzo della provvista derivante dal mutuo di assegnazione.
Le parti, in tal modo, hanno voluto combinare la causa tipica del contratto di deposito con quella del contratto di mutuo. Nello specifico, hanno inteso consentire ad una parte di accumulare senza vincoli di tempo un capitale, ottenendo altresì un finanziamento ad un tasso prefissato, da cui detrarre le somme accumulate, una volta che le stesse abbiano raggiunto un ammontare minimo.
L'interesse complessivamente perseguito, risultante dal collegamento della causa dei contratti tipici di deposito e di mutuo, risulta pertanto indubbiamente lecito e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.
Tanto premesso, le censure di indeterminatezza formulate da parte attrice risultano prive di pregio. L'oggetto dei contratti per cui è causa è invero determinato ovvero determinabile in tutti i suoi elementi.
Nello specifico, la data di assegnazione, vale a dire la data di erogazione del mutuo di assegnazione e di inizio dell'ammortamento, è regolata dall'art. 4 delle Condizioni generali
9 (cfr. doc. b.1 e j.1 fasc. di parte convenuta). Con tale pattuizione non viene indicata una data precisa, ma si esplicitano con chiarezza le condizioni al cui verificarsi avrà luogo l'assegnazione, vale a dire il raggiungimento della cifra di valutazione. Quest'ultima, a sua volta, viene calcolata mediante la seguente formula:
Il fattore di valutazione è stabilito nel medesimo articolo in misura variabile a seconda dell'interesse nominale del mutuo, come determinato nel contratto di mutuo (cfr. doc. d e l fasc. di parte convenuta).
Il menzionato articolo precisa poi le condizioni in presenza delle quali il cliente può
anticipare o posticipare l'assegnazione.
Per quanto non determinata, la data di assegnazione è dunque determinabile.
Allo stesso modo la durata del finanziamento, non determinata in un periodo fisso ed invariabile, è determinabile sulla base del rapporto tra il capitale mutuato e l'ammontare delle rate fissato nel contratto di mutuo. L'entità del capitale da restituire muta, a sua volta, in base all'importo accumulato al momento dell'assegnazione, da detrarre dall'importo del finanziamento indicato in contratto.
L'oggetto dei contratti soddisfa, in definitiva, il requisito di determinabilità prescritto dall'art. 1346 c.c.
La mera determinabilità dei menzionati elementi risponde del resto al proprium delle operazioni di risparmio edilizio, quale quella in esame. Con le stesse le parti intendono invero convenire l'importo e il tasso di un mutuo fondiario, individuando quale condizione l'accumulo di un determinato risparmio. I tempi per il raggiungimento dell'importo minimo di risparmio sono rimessi al cliente. Allo stesso è rimessa altresì la facoltà di posticipare
10 l'assegnazione, accrescendo gli importi accumulati e così riducendo l'importo del futuro mutuo di assegnazione. La presenza di simili profili di flessibilità non refluisce peraltro sulla determinatezza dell'oggetto contrattuale, stante la precisa definizione della loro disciplina.
Posto che le clausole de quibus, conformemente agli artt. 117 TUB (d.lgs. n. 385/1993) e
35 cod. cons. (d.lgs. n. 206/2005), sono formulate in termini chiari e trasparenti e,
attenendo all'oggetto contrattuale, ex art. 34 cod. cons. non soggiacciono alla valutazione di vessatorietà, la sussistenza di uno squilibrio deve essere in ogni caso esclusa in ragione della loro conformità ad uno specifico interesse del cliente.
Alla luce degli artt. 3 e 5 dei contratti di mutuo deve poi concludersi nel senso della determinatezza tanto degli interessi convenzionali e di mora dovuti dal mutuatario, quanto delle modalità di determinazione degli interessi e di ammortamento.
Non sussiste pertanto la dedotta nullità dei contratti per cui è causa.
2.2. Con specifico riguardo all'ammortamento, parte attrice si duole della mancata indicazione delle modalità dello stesso e dell'adozione del c.d. sistema alla francese, da cui conseguirebbe un regime di capitalizzazione composta e un'occulta maggiorazione dei costi del finanziamento.
Sul punto giova richiamare la recente sentenza n. 15130 del 29.05.2024, con cui la Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo
bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di
ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione
della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi
debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di
trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
11 Come statuito dalla Suprema Corte non può invero discorrersi di indeterminatezza qualora il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè
la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Nella fattispecie in esame risultano determinati ovvero determinabili l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso di interesse. In particolare, l'art. 6 dei contratti di mutuo indica l'importo esatto delle rate da pagare in ciascuna delle fasi del rapporto contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità ha d'altra parte evidenziato che, nell'ammortamento alla francese, la capitalizzazione composta implica che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, dovendosi dunque escludere qualsivoglia fenomeno di anatocismo o di maggiorazione dei costi (cfr. anche Cass. civ., Sez. V, ord. 02.10.2023,
n. 27823).
Deve quindi escludersi, anche in relazione ai predetti profili, un'invalidità dei contratti conclusi, così come la sussistenza di pagamenti indebiti.
2.3. Parte attrice lamenta che nella documentazione contrattuale sarebbe stato indicato un
TAEG/ISC inferiore rispetto a quello effettivo, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto contrattuale e necessaria applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284
c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è
solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che
comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero
dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385
12 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia,
determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità
contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.” (Cass. civ., Sez. I, ord. 14.02.2023, n.
4597; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 09.12.2021, n. 39169).
L'asserita difformità del TAEG/ISC non è pertanto in alcun modo suscettibile di determinare la nullità del contratto e l'applicazione del tasso di cui all'art. 1284 c.c., ma può, al più, dare luogo al risarcimento del danno subito dal cliente.
Vertendosi in materia di omissione di informazioni ovvero di comunicazione di informazioni inesatte, grava peraltro sulla parte che assume di aver subito un danno la prova della diversa conformazione che avrebbe assunto il contratto in caso di adempimento degli obblighi informativi (cfr. Cass. civ., Sez. I, 01.06.2017, n. 13884). Il danno risarcibile corrisponde infatti al minor vantaggio o al maggior aggravio economico subito in ragione della condotta omissiva o scorretta (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 29.02.2024, n. 5380; Cass.
civ., Sez. II, 14.02.2022, n. 4715; Cass. civ., Sez. I, 23.03.2016, n. 5762).
Nel caso di specie parte attrice, pur avendo avanzato, in via subordinata, richiesta di risarcimento del danno, nulla ha allegato in ordine al danno asseritamente occorso e al suo collegamento causale con la condotta di controparte. Non può pertanto considerarsi provato che una diversa indicazione del TAEG/ISC avrebbe indotto gli attori a non concludere i contratti o a pattuire condizioni diverse. D'altra parte, la specificazione dell'ammontare delle rate da versare, da considerarsi elemento fondante nella formazione del consenso del cliente, non consente di presumere che un diverso TAEG/ISC avrebbe avuto come conseguenza una diversa conformazione del contratto.
Considerazioni analoghe devono svolgersi in relazione alla dedotta violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza.
Come testé osservato, i contratti in atti risultano completi e conformi alle disposizioni in
13 materia di trasparenza. La documentazione contrattuale, in particolare, risulta idonea a fornire un'adeguata informazione al cliente, onde non risulta addebitabile alla convenuta alcuna violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.
Alla violazione di tali obblighi di condotta non consegue d'altra parte l'invalidità del contratto, ma unicamente il diritto al risarcimento del danno subito (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., 19.12.2007, n. 26724).
Nel caso di specie difetta tuttavia la prova sia di un danno sia del nesso causale tra questo e la condotta della banca.
Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento della nullità dei contratti e di risarcimento del danno.
2.4. Da ultimo si osserva come parte attrice abbia contestato l'addebito di “spese legali
notarili di recupero crediti”.
La domanda risulta del tutto indeterminata, non indicandosi né l'oggetto della stessa, cioè
le spese asseritamente addebitate, né le ragioni in forza delle quali dette spese non sarebbero dovute.
Ne discende la reiezione della domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Gli attori vanno dunque condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n.
55/2014 (valore indeterminabile, tab. n. 2 –- scaglione di valore: da € 26.000,01 ad €
52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con riduzione del 30% per la fase istruttoria, stante la limitata attività processuale espletata, e dunque in complessivi €
7.074,20, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna gli attori e , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, a rifondere alla convenuta le spese del presente Controparte_1
giudizio, che liquida in € 7.074,20, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
Bolzano, 28.02.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 988/2023 promossa da
- (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
- (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 23.06.1957,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
VERDAT SABRINA del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in
Roma, Via Giulia n. 16;
- parte attrice -
contro
- (Società per azioni di diritto tedesco) (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Hameln (D), Lubahnstr. Nr. 2, e succursale in Bolzano, Galleria Stella n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa il procuratore speciale
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_3 C.F._3
procura depositata telematicamente, dall'avv. DE ANGELIS CARMEN TIZIANA e
1 dall'avv. DE BENEDETTI FRANCESCO, entrambi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, Via G. Paisiello n. 49;
- parte convenuta -
con oggetto: contratto di mutuo;
contratto di risparmio edilizio.
***
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice:
come da note scritte d.d. 19.11.2024
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza ed
eccezione.
IN VIA PRINCIPALE
• Accertata e riconosciuta la nullità anche parziale del contratto di mutuo fondiario n. 3
222 636 7 51 sottoscritto con la , per i motivi esposti in citazione e Controparte_1
nella consulenza di parte e per la indeterminatezza della prestazione e, conseguentemente,
del contratto di risparmio edilizio n. 3 222 636 7 01 , e del relativo tasso applicato in
capitalizzazione composta e delle spese legali notarili di recupero crediti come quantificate
in atti o rideterminate dalla CTU, sia per l'effetto rideterminato il saldo del finanziamento
applicando i correttivi ex art. 117 c. 7 lettera a) T.U.B. ricalcolandolo quindi al tasso BOT
o a quello in capitalizzazione semplice;
condannare la alla restituzione delle somme CP_2
indebitamente versate e pari alla data del 30.04.2021 ad Euro 178.347,60 oltre ad Euro
11.619,78, salvo la somma maggiore o minore che verrà calcolata all'esito della CTU.
IN VIA SUBORDINATA
• nella denegata ipotesi in cui si ritenessero legittime le spese legali notarili di 2 recupero
crediti addebitate, accertata e riconosciuta la nullità anche parziale del contratto di mutuo
fondiario n. 3 222 636 7 51 sottoscritto con la , per i motivi sovra Controparte_1
2 esposti e per la indeterminatezza della prestazione e, conseguentemente, del contratto di
risparmio edilizio n. 3 222 636 7 01 , e del relativo tasso applicato in capitalizzazione
composta, sia per l'effetto rideterminato il saldo del finanziamento applicando i correttivi
ex art. 117 c. 7 lettera a) T.U.B. ricalcolandolo quindi al tasso BOT o a quello in
capitalizzazione semplice e condannare la alla restituzione delle somme CP_2
indebitamente versate.
IN VIA PRINCIPALE
• Accertata e riconosciuta la nullità anche parziale del contratto di mutuo fondiario n. 3
222 636 7 52 sottoscritto con la per i motivi sovra esposti in Controparte_1
citazione e nella consulenza di parte e per la indeterminatezza della prestazione e,
conseguentemente, del contratto di risparmio edilizio n. 3 222 636 7 02 e del relativo tasso
applicato in capitalizzazione composta e delle spese legali notarili di recupero crediti come
quantificate in atti o rideterminate da CTU, sia per l'effetto rideterminato il saldo del
finanziamento applicando i correttivi ex art. 117 c. 7 lettera a) T.U.B. ricalcolandolo
quindi al tasso BOT o in capitalizzazione semplice;
condannare la alla restituzione CP_2
delle somme indebitamente versate e pari al alla data del 30.04.2021 nella somma di Euro
18.793,29 oltre alla somma di Euro 3.338,98 salvo la somma maggiore o minore che verrà
calcolata all'esito della CTU.
IN VIA SUBORDINATA
• Nella denegata ipotesi in cui si ritenessero legittime le spese legali notarili di recupero
crediti addebitati, accertata e riconosciuta la nullità anche parziale del contratto di mutuo
fondiario n. 3 222 636 7 52 sottoscritto con la per i motivi sovra Controparte_1
esposti e per la indeterminatezza della prestazione e, conseguentemente, del contratto di
risparmio edilizio n. 3 222 636 7 02 e del relativo tasso applicato in capitalizzazione
composta, sia per l'effetto rideterminato il saldo del finanziamento applicando i correttivi
3 ex art. 117 c. 7 lettera a) ricalcolandolo quindi al tasso BOT o a quello in Pt_4
capitalizzazione semplice;
condannare la alla restituzione delle somme CP_2
indebitamente versate.
ANCORA IN VIA PRINCIPALE
• Accertata e riconosciuta per entrambi i contratti la discrasia tra il tasso (TAN) indicato
nella parte letterale dei contratti di mutuo di cui è causa e il tasso maggiore effettivamente
applicato del piano di ammortamento in capitalizzazione composta, ferma la durata e le
cadenze delle rate negozialmente previste, rideterminare il piano di ammortamento al tasso
legale, e alla luce della illegittimità del comportamento della nonché della CP_2
capitalizzazione composta, calcolare la differenza tra le rate sinora scadute e pagate al
tasso convenzionale indeterminato e quelle ricalcolate al tasso sostitutivo dovuto, nonché
calcolare quanto ancora dovuto alla banca convenuta per le rate a scadere sempre
applicando il tasso sostitutivo dovuto e condannare la banca alla restituzione
dell'eccedenza da restituire a parte attorea.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
• nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere corretta l'applicazione della capitalizzazione composta da parte della accertare e dichiarare l'illegittimità del CP_2
comportamento tenuto dalla per violazione dei principi di buona fede CP_3
Contr nell'esecuzione del contratto e per l'effetto condannare la al risarcimento del danno
in favore degli attori nella misura di euro 76.437,02 o in quella minore o maggiore come
risulterà in sede di causa e pari alla differenza tra il totale degli interessi corrisposti e
quelli dovuti, o, in via subordinata anche in via equitativa.
IN VIA ULTERIORMENTE PRINCIPALE
• ad ogni modo, previa determinazione del saldo debitore, condannare la banca mutuataria
Contr
alla restituzione delle somme indebitamente versate dagli attori (che verranno
4 quantificate in sede di CTU )
• Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA, (…).”
dei procuratori di parte convenuta:
come da note scritte d.d. 19.11.2024
“in via preliminare e nel merito rigettare tutte le domande perché inammissibili, stante
l'assoluta carenza dei requisiti processuali per legge previsti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. risultando l'azione assolutamente generica frutto di una errata e
superficiale interpretazione delle norme di diritto e degli insegnamenti giurisprudenziali
dettati in materia,
oltre che per mancanza di interesse ad agire per tutti i motivi esposti;
in via principale e nel merito rigettare tutte le domande come formulate dalla parte
attrice, anche in via istruttoria, perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023 gli attori e Parte_1 Parte_2
hanno evocato in giudizio la convenuta (breviter
[...] Controparte_1
Contr
), chiedendo l'accertamento della nullità, anche parziale, dei contratti di mutuo e di risparmio edilizio sottoscritti con la convenuta, l'accertamento della discrasia tra i tassi convenuti e quelli di cui al piano di ammortamento e l'accertamento della contrarietà a buona fede del comportamento della convenuta, con conseguente determinazione di quanto ancora dovuto per rate a scadere e condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate e al risarcimento del danno.
Gli attori hanno esposto in particolare quanto segue:
Contr
- in data 10.11.2003 il sig. avrebbe stipulato con il contratto di mutuo Parte_1
5 fondiario n. 3 222 636 7 51, avente ad oggetto l'erogazione della somma di € 250.000,00 e fondato sulla precedente sottoscrizione del contratto di risparmio edilizio n. 3 222 636 7 01;
Contr
- in data 22.04.2004 il sig. avrebbe poi stipulato con il contratto di Parte_1
mutuo fondiario n. 3 222 636 7 52, avente ad oggetto l'erogazione della somma di €
30.000,00 fondato sulla precedente sottoscrizione del contratto di risparmio edilizio n. 3
222 636 7 02;
- i predetti contratti sarebbero stati sottoscritti per l'acquisto di un immobile e di una cantina e in entrambi la signora sarebbe intervenuta quale garante;
Parte_2
- in entrambi i casi gli odierni attori si sarebbero impegnati ad effettuare versamenti mensili per il periodo stabilito nei contratti, con l'obiettivo di cumulare risparmi finalizzati all'acquisto di un immobile residenziale e annesse pertinenze;
su tali importi sarebbero maturati interessi attivi, confluiti in un conto corrente aperto presso la convenuta ed intestato ai clienti, con l'impegno degli stessi di non utilizzarlo sino al termine della fase di accumulo per poi accedere alla fase di assegnazione del mutuo;
- nello specifico, i rapporti contrattuali sarebbero articolati in due distinte fasi: fase 1), c.d.
di accumulo, ove l'ammortamento è escluso, durante la quale il cliente, da un lato, effettua versamenti rateali di importo predeterminato, remunerati al tasso d'interesse attivo pattuito nel contratto di risparmio edilizio;
dall'altro, corrisponde quote periodiche d'interessi,
sostanzialmente di preammortamento, al tasso passivo previsto dal contratto di mutuo,
commisurate all'importo sottoscritto in sede di stipula;
fase 2), c.d. di assegnazione, che si realizza al raggiungimento di un congruo ammontare della c.d. cifra di valutazione e che segna l'inizio dell'ammortamento del mutuo, nel quale il capitale è pari alla differenza tra l'importo sottoscritto in sede di stipula del contratto e l'ammontare del risparmio accumulato;
il tasso d'interesse è generalmente inferiore a quello applicato nella fase di accumulo (di preammortamento);
6 - i contratti in oggetto, tra loro collegati, sarebbero nulli per indeterminatezza della durata e dell'oggetto, mancanza di trasparenza, omessa indicazione delle modalità di ammortamento, indicazione di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivamente applicato e violazione dell'obbligo di buona fede.
Contr Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 15.05.2023 ha contestato le deduzioni avversarie e chiesto la reiezione delle domande attoree per le ragioni di seguito specificate:
- l'oggetto dei contratti sarebbe determinato, come evincibile dai documenti contrattuali sottoscritti dagli attori e agli stessi comunicati;
- quanto all'omessa indicazione del regime di ammortamento, nel contratto concluso dagli attori sarebbe indicato l'importo esatto da pagare sia per gli interessi sul mutuo immediato sia per le rate di ammortamento sul mutuo di assegnazione;
- l'asserita difformità del TAEG/ISC applicato rispetto a quello indicato non inciderebbe in alcun modo sulla validità del contratto;
la doglianza attorea si fonderebbe inoltre sull'erronea elaborazione di un TAEG unitario per due distinti contratti;
- non vi sarebbe stata alcuna violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte di
Contr ;
- la domanda relativa al rimborso delle spese legali e notarili di recupero crediti addebitate sarebbe del tutto generica.
La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, all'esito della fase di trattazione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 21.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte entro il 21.11.2024.
Con ordinanza d.d. 22.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti in data 10.02.2025.
2. Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
7 2.1. A detta di parte attrice i contratti conclusi con la convenuta sarebbero nulli per indeterminatezza dell'oggetto.
Dalla documentazione in atti si evince come le parti abbiano posto in essere due operazioni distinte, ognuna delle quali articolata in una pluralità di negozi tra loro funzionalmente collegati. Nello specifico, le parti hanno concluso i seguenti atti:
i) il contratto di risparmio edilizio con promessa di mutuo di assegnazione n. 32226367 01
dell'importo di € 250.000,00, concluso in data 11.11.2003 e regolato dalle Condizioni
Generali per contratti di Risparmio Edilizio (doc. b, b.1 e c fasc. di parte convenuta);
ii) il contratto di finanziamento, denominato mutuo immediato, recante n. 32226367 51,
dell'importo di € 250.000,00, concluso in data 11.11.2003, per la concessione di un prestito personale, garantito da ipoteca con l'intervento della signora quale Parte_2
fideiussore (cfr. doc. d fasc. di parte convenuta);
iii) l'atto di assenso unilaterale ad iscrizione di ipoteca a garanzia del finanziamento, a rogito del Notaio dott. del 17.11.2003 (cfr. doc. e fasc. di parte convenuta); Persona_1
iv) il contratto di risparmio edilizio con promessa di mutuo di assegnazione n. 32226367 02
dell'importo di € 30.000,00, concluso in data 20.04.2004, regolato dalle Condizioni
Generali per contratti di Risparmio Edilizio (cfr. doc. j, j.1e k fasc. di parte convenuta);
v) il contratto di finanziamento, denominato mutuo immediato, recante n. 32226367 52
dell'importo di € 30.000,00, concluso in data 22.11.2004, per la concessione di un prestito personale, garantito da ipoteca e con l'intervento della signora quale Parte_2
fideiussore (cfr. doc. l fasc. di parte convenuta);
vi) l'atto di assenso unilaterale ad iscrizione di ipoteca a garanzia del finanziamento, a rogito del Notaio dott. del 10.05.2004 (cfr. doc. m fasc. di parte Persona_2
convenuta).
Le operazioni risultano pertanto così suddivise: in una prima fase, definita di accumulo, in
8 cui il cliente deposita, tramite versamenti rateali, un capitale remunerato ad un tasso di interesse prefissato, al fine di ottenere un mutuo di un determinato importo e ad un dato interesse;
in una seconda fase, definita di assegnazione, nell'ambito della quale, al raggiungimento di un importo minimo di risparmio, l'intermediario finanziario mette la somma depositata a disposizione del cliente, concedendogli un mutuo per l'acquisto di un'immobile, per un importo pari alla differenza tra l'importo complessivo contrattualmente definito ed il risparmio accumulato. L'erogazione del mutuo, detto di assegnazione, è quindi subordinata alla condizione dell'accumulo di un ammontare di risparmio prestabilito, vale a dire al raggiungimento della c.d. cifra di valutazione minima.
Ai citati negozi si affianca la messa a disposizione, sin dall'inizio, della somma necessaria per l'acquisto immobiliare, c.d. mutuo immediato, destinato ad essere estinto per mezzo della provvista derivante dal mutuo di assegnazione.
Le parti, in tal modo, hanno voluto combinare la causa tipica del contratto di deposito con quella del contratto di mutuo. Nello specifico, hanno inteso consentire ad una parte di accumulare senza vincoli di tempo un capitale, ottenendo altresì un finanziamento ad un tasso prefissato, da cui detrarre le somme accumulate, una volta che le stesse abbiano raggiunto un ammontare minimo.
L'interesse complessivamente perseguito, risultante dal collegamento della causa dei contratti tipici di deposito e di mutuo, risulta pertanto indubbiamente lecito e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.
Tanto premesso, le censure di indeterminatezza formulate da parte attrice risultano prive di pregio. L'oggetto dei contratti per cui è causa è invero determinato ovvero determinabile in tutti i suoi elementi.
Nello specifico, la data di assegnazione, vale a dire la data di erogazione del mutuo di assegnazione e di inizio dell'ammortamento, è regolata dall'art. 4 delle Condizioni generali
9 (cfr. doc. b.1 e j.1 fasc. di parte convenuta). Con tale pattuizione non viene indicata una data precisa, ma si esplicitano con chiarezza le condizioni al cui verificarsi avrà luogo l'assegnazione, vale a dire il raggiungimento della cifra di valutazione. Quest'ultima, a sua volta, viene calcolata mediante la seguente formula:
Il fattore di valutazione è stabilito nel medesimo articolo in misura variabile a seconda dell'interesse nominale del mutuo, come determinato nel contratto di mutuo (cfr. doc. d e l fasc. di parte convenuta).
Il menzionato articolo precisa poi le condizioni in presenza delle quali il cliente può
anticipare o posticipare l'assegnazione.
Per quanto non determinata, la data di assegnazione è dunque determinabile.
Allo stesso modo la durata del finanziamento, non determinata in un periodo fisso ed invariabile, è determinabile sulla base del rapporto tra il capitale mutuato e l'ammontare delle rate fissato nel contratto di mutuo. L'entità del capitale da restituire muta, a sua volta, in base all'importo accumulato al momento dell'assegnazione, da detrarre dall'importo del finanziamento indicato in contratto.
L'oggetto dei contratti soddisfa, in definitiva, il requisito di determinabilità prescritto dall'art. 1346 c.c.
La mera determinabilità dei menzionati elementi risponde del resto al proprium delle operazioni di risparmio edilizio, quale quella in esame. Con le stesse le parti intendono invero convenire l'importo e il tasso di un mutuo fondiario, individuando quale condizione l'accumulo di un determinato risparmio. I tempi per il raggiungimento dell'importo minimo di risparmio sono rimessi al cliente. Allo stesso è rimessa altresì la facoltà di posticipare
10 l'assegnazione, accrescendo gli importi accumulati e così riducendo l'importo del futuro mutuo di assegnazione. La presenza di simili profili di flessibilità non refluisce peraltro sulla determinatezza dell'oggetto contrattuale, stante la precisa definizione della loro disciplina.
Posto che le clausole de quibus, conformemente agli artt. 117 TUB (d.lgs. n. 385/1993) e
35 cod. cons. (d.lgs. n. 206/2005), sono formulate in termini chiari e trasparenti e,
attenendo all'oggetto contrattuale, ex art. 34 cod. cons. non soggiacciono alla valutazione di vessatorietà, la sussistenza di uno squilibrio deve essere in ogni caso esclusa in ragione della loro conformità ad uno specifico interesse del cliente.
Alla luce degli artt. 3 e 5 dei contratti di mutuo deve poi concludersi nel senso della determinatezza tanto degli interessi convenzionali e di mora dovuti dal mutuatario, quanto delle modalità di determinazione degli interessi e di ammortamento.
Non sussiste pertanto la dedotta nullità dei contratti per cui è causa.
2.2. Con specifico riguardo all'ammortamento, parte attrice si duole della mancata indicazione delle modalità dello stesso e dell'adozione del c.d. sistema alla francese, da cui conseguirebbe un regime di capitalizzazione composta e un'occulta maggiorazione dei costi del finanziamento.
Sul punto giova richiamare la recente sentenza n. 15130 del 29.05.2024, con cui la Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo
bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di
ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione
della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi
debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di
trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
11 Come statuito dalla Suprema Corte non può invero discorrersi di indeterminatezza qualora il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè
la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Nella fattispecie in esame risultano determinati ovvero determinabili l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso di interesse. In particolare, l'art. 6 dei contratti di mutuo indica l'importo esatto delle rate da pagare in ciascuna delle fasi del rapporto contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità ha d'altra parte evidenziato che, nell'ammortamento alla francese, la capitalizzazione composta implica che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, dovendosi dunque escludere qualsivoglia fenomeno di anatocismo o di maggiorazione dei costi (cfr. anche Cass. civ., Sez. V, ord. 02.10.2023,
n. 27823).
Deve quindi escludersi, anche in relazione ai predetti profili, un'invalidità dei contratti conclusi, così come la sussistenza di pagamenti indebiti.
2.3. Parte attrice lamenta che nella documentazione contrattuale sarebbe stato indicato un
TAEG/ISC inferiore rispetto a quello effettivo, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto contrattuale e necessaria applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284
c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è
solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che
comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero
dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385
12 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia,
determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità
contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.” (Cass. civ., Sez. I, ord. 14.02.2023, n.
4597; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 09.12.2021, n. 39169).
L'asserita difformità del TAEG/ISC non è pertanto in alcun modo suscettibile di determinare la nullità del contratto e l'applicazione del tasso di cui all'art. 1284 c.c., ma può, al più, dare luogo al risarcimento del danno subito dal cliente.
Vertendosi in materia di omissione di informazioni ovvero di comunicazione di informazioni inesatte, grava peraltro sulla parte che assume di aver subito un danno la prova della diversa conformazione che avrebbe assunto il contratto in caso di adempimento degli obblighi informativi (cfr. Cass. civ., Sez. I, 01.06.2017, n. 13884). Il danno risarcibile corrisponde infatti al minor vantaggio o al maggior aggravio economico subito in ragione della condotta omissiva o scorretta (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 29.02.2024, n. 5380; Cass.
civ., Sez. II, 14.02.2022, n. 4715; Cass. civ., Sez. I, 23.03.2016, n. 5762).
Nel caso di specie parte attrice, pur avendo avanzato, in via subordinata, richiesta di risarcimento del danno, nulla ha allegato in ordine al danno asseritamente occorso e al suo collegamento causale con la condotta di controparte. Non può pertanto considerarsi provato che una diversa indicazione del TAEG/ISC avrebbe indotto gli attori a non concludere i contratti o a pattuire condizioni diverse. D'altra parte, la specificazione dell'ammontare delle rate da versare, da considerarsi elemento fondante nella formazione del consenso del cliente, non consente di presumere che un diverso TAEG/ISC avrebbe avuto come conseguenza una diversa conformazione del contratto.
Considerazioni analoghe devono svolgersi in relazione alla dedotta violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza.
Come testé osservato, i contratti in atti risultano completi e conformi alle disposizioni in
13 materia di trasparenza. La documentazione contrattuale, in particolare, risulta idonea a fornire un'adeguata informazione al cliente, onde non risulta addebitabile alla convenuta alcuna violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.
Alla violazione di tali obblighi di condotta non consegue d'altra parte l'invalidità del contratto, ma unicamente il diritto al risarcimento del danno subito (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., 19.12.2007, n. 26724).
Nel caso di specie difetta tuttavia la prova sia di un danno sia del nesso causale tra questo e la condotta della banca.
Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento della nullità dei contratti e di risarcimento del danno.
2.4. Da ultimo si osserva come parte attrice abbia contestato l'addebito di “spese legali
notarili di recupero crediti”.
La domanda risulta del tutto indeterminata, non indicandosi né l'oggetto della stessa, cioè
le spese asseritamente addebitate, né le ragioni in forza delle quali dette spese non sarebbero dovute.
Ne discende la reiezione della domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Gli attori vanno dunque condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n.
55/2014 (valore indeterminabile, tab. n. 2 –- scaglione di valore: da € 26.000,01 ad €
52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con riduzione del 30% per la fase istruttoria, stante la limitata attività processuale espletata, e dunque in complessivi €
7.074,20, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna gli attori e , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, a rifondere alla convenuta le spese del presente Controparte_1
giudizio, che liquida in € 7.074,20, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
Bolzano, 28.02.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
15