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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Marinella Laudani Consigliera
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliera di cui la seconda relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 673/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
IN PP. E N. Q. SOCIO ACCOM. Parte_1
Parte_2 rappresentati e difesi dall'avvocata ZIINO SALVATORE e dall'avvocato
CARLOZZO GIULIA appellanti
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENTI ANDREA e dall'avvocata MARANO ENRICO MARIA appellata ed appellante incidentale e
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sparti appellato
***
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 668\219 del 25 gennaio – 7 febbraio 2019, il Tribunale di
Palermo, in parziale accoglimento delle domande proposte da
[...]
, in qualità di socia accomandante della CP_1 Controparte_3
condannava quest'ultima in proprio al pagamento di
[...]
euro 1.736.986,13 oltre accessori, in favore della società, a titolo di risarcimento del danno subito a causa della sua mala gestio in qualità di amministratrice e dichiarava la sua esclusione dalla compagine sociale;
rigettava la medesima domanda nei confronti di e quella Parte_2
di risarcimento del danno subito in proprio dall'attrice, in qualità di socia accomandante;
rigettava implicitamente (cfr. dispositivo “ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta”) la domanda di garanzia formulata dai convenuti nei confronti del terzo chiamato in causa , le CP_2
domande riconvenzionali dei convenuti alla liquidazione del compenso dovuto alla come amministratrice e di esclusione della socia Parte_1
condannava la alla rifusione delle spese processuali in CP_1 Parte_1
favore dell'attrice e, unitamente a , in favore di Parte_2 CP_2
, compensava le spese tra l'attrice e .
[...] Parte_2
e propongono gravame che Parte_1 Parte_2
affidano ai seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 50 bis. nn. 3) e 5) c.p.c.; 2) insussistenza di ammanco di cassa;
3) errato accertamento di omesso versamento di contributi previdenziali e relative sanzioni;
4) legittimità del compenso di euro 600.000,00 erogato in favore di;
5) errato accertamento di spese non Parte_2
inerenti; 6) legittimità dei compensi incassati dalla;
7) errata Parte_1
pronuncia di esclusione della;
8) inammissibilità della Parte_1
domanda per avvenuta approvazione dei rendiconti;
9) difetto di legittimazione ad agire per il risarcimento del danno subito dalla società;
10) inammissibilità della domanda di esclusione dell'appellante; 11)
2 prescrizione quinquennale del diritto fatto valere;
12) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata di determinazione dei compensi della;
13) omessa pronuncia sulla domanda Parte_1
riconvenzionale subordinata di esclusione della 14) errata CP_1
liquidazione di rivalutazione ed interessi;
15) errata compensazione delle spese processuali tra e ed errata condanna degli appellanti CP_1 Pt_2
al pagamento delle spese in favore di . CP_2
Gli appellanti chiedono, quindi, previo richiamo del C.T.U. ed ammissione delle prove non ammesse in primo grado: “Dichiarare nulla e comunque annullare la sentenza impugnata, n. 668/2019 resa dal
Tribunale di Palermo, Quinta Sezione Civile, nelle date 25.1/7.2.2019 emessa nel procedimento r.g. 17571/2013 notificata in data 21.2.2019, e comunque con qualsiasi statuizione riformare la medesima sentenza, anche per decadenza e per prescrizione delle domande formulate dalla sig.ra nonché per difetto di legittimazione. Controparte_1
Con qualsiasi statuizione dichiarare inammissibili e comunque nel merito rigettare perché infondate e sfornite di prova, le domande tutte proposte dalla sig.ra CP_1
In ogni caso dare atto che è stato restituito alla l'importo di euro Pt_2
91.283,23, pari all'importo dei contributi previdenziali versati in eccesso dalla stessa all'ing. . Pt_2 Pt_2
In via riconvenzionale, per la non temuta ipotesi in cui dovesse emergere che vi siano fatti imputabili alla dott.ssa tali da determinare la Parte_1
esclusione del socio, ritenere e dichiarare cha la sig.ra è stata CP_1
coautrice di tali fatti e pertanto escludere la sig.ra dalla Controparte_1
compagine sociale dello Controparte_4
.
[...]
Sempre in via riconvenzionale, ove occorra, determinare, anche in via equitativa o mediante CTU, il compenso spettante alla dott.ssa Pt_1
3 quale amministratore e per le altre mansioni ed attività svolte Parte_1
(direttore sanitario e medico fisiatra) e disporre, se del caso, le necessarie compensazioni sulla base delle somme incassate dalla dott.ssa . Parte_1
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Si costituisce l'appellata che resiste al gravame e propone Controparte_1
appello incidentale con un unico motivo: errato accertamento in difetto delle spese non inerenti;
propone altresì appello incidentale condizionato all'accoglimento del quarto motivo di appello principale (accertamento del diritto ai compensi incassati dal ) con un unico motivo: errato Pt_2
rigetto della domanda di condanna in solido di al Parte_2
risarcimento del danno subito dalla società, per il resto, insiste nella conferma della sentenza impugnata.
In via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della eccezione preliminare di nullità della sentenza, la reitera tutte le domande formulate in atto CP_1
di citazione, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituisce il terzo chiamato , che resiste al gravame CP_2
proposto nei suoi confronti, relativo alla condanna alle spese processuali in suo favore, chiedendone il rigetto, vinte le spese.
Espletata consulenza integrativa con il richiamo del c.t.u., precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa è posta in decisione con assegnazione dei termini ex 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle richieste istruttorie (prova per testi) formulate dagli appellanti principali, in difetto di alcuna specifica censura in ordine alla loro mancata ammissione nel primo grado del giudizio.
Secondo l'ordine logico giuridico delle questioni prospettate dalle parti, deve essere in primo luogo esaminata la censura di nullità della sentenza per violazione dell'art. 50 bis. nn. 3) e 5) c.p.c., sollevata dagli appellanti principali.
4 La censura è fondata, in quanto il n. 3) della suddetta norma espressamente prevede che le cause devolute alle sezioni specializzate
(come quella in esame) sono decise in composizione collegiale.
Ancora, la norma sub 5), vigente ratione temporis, prevede la competenza del collegio nelle cause di responsabilità degli amministratori delle società, senza alcuna limitazione alle società di capitali, come erroneamente sostenuto dal primo giudice (vedi, a contrario, cass. n.
24684\2013).
Tuttavia, la nullità della sentenza non comporta la rimessione degli atti al primo giudice.
Infatti, “L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla.” (cass. sez. un. n. 28040\2008).
Passando quindi ad esaminare le domande principali formulate dall'attrice
– odierna appellata – va in primo scrutinata quella di condanna di e al risarcimento del danno subito Parte_1 Parte_2
dalla società per violazione dei doveri degli amministratori, il secondo in via di fatto.
Merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata nel primo grado del giudizio e riproposta in questo grado CP_1
come specifico motivo di gravame (il nono) dai convenuti\ appellanti
5 principali.
Come correttamente statuito dalla Suprema Corte, “l' azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art.2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art.2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori” (cass. n. 16416\2007).
A maggior ragione, deve ritenersi certamente esclusa la legittimazione del singolo socio ad esperire l'azione di responsabilità dell'amministratore nei confronti della società.
Pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
Ciò comporta l'assorbimento di ogni domanda inerente alla quantificazione del danno asseritamente subito dalla società, oggetto anche di appello incidentale della CP_1
La chiede inoltre la condanna dell'amministratrice al CP_1 Parte_1
risarcimento subito direttamente, per tasse su utili non distribuiti, che si quantificano in euro 201.874,00 sino al ripianamento della perdita di euro
651.000,00, avvenuta solo nel 2016, precisando che per il solo anno 2012 il danno è pari ad euro 29.904,24.
Va in primo luogo precisato che la suddetta domanda differisce da quella proposta nel primo grado del giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Infatti, in atto di citazione si era limitata a chiedere il Controparte_1
risarcimento del danno pari ad euro 29.904,24, derivante, a suo dire, dal fatto che l'amministratrice, nel luglio del corrente anno, aveva inoltrato
6 alla l'attestazione del reddito fiscale della società risultato pari a CP_1
euro 161.260,00, di cui euro 80.630,00 di pertinenza della CP_1
medesima, con la conseguenza che l'attrice era stata costretta a pagare l'imposta su un reddito fiscale meramente figurativo in assenza di utili distribuiti. Le imposte derivanti da tale reddito fiscale, tenuto conto dell'aliquota marginale Irpef, sono pari a 29.904,24, importo che corrisponde al danno subito.
La domanda nei termini sopra richiamati è infondata per difetto di prova, ove si consideri che il suddetto danno può ritenersi compensato dai maggiori utili che la socia ha percepito nel corso dei dieci anni precedenti, derivanti dalla mancata annotazione annuale dei compensi erogati in favores dal . Pt_2
La domanda di esclusione della socia dalla Parte_1
compagine sociale appare fondata.
Infatti, non sono accoglibili le eccezioni di inammissibilità della domanda medesima sollevate dalla e riproposte in questo grado di Parte_1
giudizio come specifici motivi di gravame (il settimo, l'ottavo ed il decimo).
Secondo quest'ultima, un primo profilo di inammissibilità discenderebbe dal fatto che la compagine sociale è costituita da due soli soci, in quanto l'esclusione dell'unico accomandatario determinerebbe un vuoto gestorio ed il conseguente scioglimento della società.
L'assunto non è condivisibile, poiché l'esclusione dell'unico socio accomandatario non è altro che una delle ipotesi configurabili come cause previste dalla legge e disciplinate nelle sue conseguenze, di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori e\o di venire meno della pluralità dei soci.
Ancora, secondo la D'NI, le condotte allegate a fondamento della suddetta domanda attengono esclusivamente all'operato come
7 amministratrice, pertanto, non potrebbero astrattamente essere poste a fondamento di una pronuncia di esclusione del socio, ma tutt'al più, di revoca di amministratore.
L'eccezione è infondata.
Questo collegio condivide il principio espresso nel seguente arresto della
Suprema Corte, secondo cui “Il socio-amministratore di una società di persone, il quale si appropri degli utili, compie un atto in contrasto non soltanto con i doveri inerenti al mandato conferitogli, ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio, tenuto conto della funzione del patto sociale, il quale tende, attraverso i conferimenti e l'Esercizio in comune di un'attività economica, proprio al conseguimento ed alla divisione degli utili. L'indicata condotta, pertanto, può comportare per detto socio-amministratore, oltre che la revoca del mandato, anche
l'esclusione dalla società, ai sensi dell'art 2286 cod civ.” (Cass. n.
710\1980 e n. 4404\1988).
Infatti, in ragione della disciplina del socio accomandatario, in quanto tale amministratore della società, i doveri inerenti all'attività amministrativa si identificano con i doveri in qualità di socio, pertanto, la violazione degli uni e degli altri non sono scindibili.
Ulteriore profilo di inammissibilità deriverebbe dall'avvenuta approvazione dei rendiconti da parte dell'accomandante CP_1
Gli appellanti principali hanno allegato, sin dal primo grado del giudizio, che la era sempre stata messa al corrente delle scelte gestionali CP_1
almeno fino all'anno 2012, alle quali aveva sempre partecipato attivamente unitamente al D come risulterebbe provato, oltre che CP_2
dalle prove testimoniali espletate in primo grado, anche dalle quietanze di versamento degli utili rilasciate ogni anno dalla (vedi fascicolo di CP_1
parte del primo grado del giudizio) e dalle scritture ricognitive sulla ripartizione degli utili (vedi relativa produzione).
8 Da parte sua, la eccepisce di non avere mai approvato i rendiconti, CP_1
non avendone mai avuto la disponibilità.
Premessa l'astratta fondatezza dell'eccezione, la non ha Parte_1
provato, come era uso onere, che i bilanci e\o i rendiconti annuali - contenenti le poste relative ai compensi percepiti annualmente a vario titolo (come direttore sanitario, fisiatra e amministratrice) e tutte le altre appostazioni oggetto di contestazione in questo giudizio fossero stati comunicati alla socia e sottoposti alla sua verifica. CP_1
Infatti, i testi escussi di parte convenuta riferivano su tale specifico aspetto circostanze del tutto generiche, ovvero del tutto estranee (vedi testi
, e – verbali di udienza del 21 maggio Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
e 17 dicembre 2015).
“Nell'anno 2004/05 ho conosciuto la dott.ssa Testimone_5 Pt_1
e l'ing. che si rivolsero allo studio legale presso cui lavoravo per Pt_2
dei problemi di accreditamento del centro di Villabate. Sono così Pt_2
divenuti miei clienti e lo sono rimasti anche dopo la mia fuoriuscita dallo studio. Nel 2009 e fecero il mio nome ai sig.ri e Parte_1 Pt_2 CP_1
che si rivolsero a me per questioni similari attinenti alle due CP_2
strutture di cui sono soci . e , CP_5 Controparte_6
sempre per problemi di accreditamento Anche costoro sono tuttora miei clienti Lo studio gestita in forma di s.a.s. La sig.ra ne è Pt_2 Pt_1
il legale rappresentante e la sig.ra e l'altro socio. La società si CP_1
articola su due strutture una in Monreale l'altra in Villabate. L'ing.
ha seguito il contenzioso della e a lui mi rivolgevo di Pt_2 Pt_2
continuo per reperire documenti. Ho avuto con lui nel tempo, migliaia di contatti . Presumo che la sig.ra fosse a conoscenza dell'impegno CP_1
del . So che le parti si conoscevano da anni e quando veniva a Pt_2
Palermo da Bologna li incontravo di solito tutti , ma non insieme. Talvolta
l'ing. mi accompagnava in auto presso lo studio ma non Pt_2 CP_2
9 si fermava. >>
: “sono segretaria presso lo studio Bobhat che sede in Testimone_6
Monreale dall'anno 2000. Conosco la signora con la quale ho CP_1
sostenuto il colloquio che ha preceduto la mia assunzione presso lo studio. Fino all'anno 2012 vedevo spesso, anche quasi giornalmente, la signora la quale mi dava una mano in segreteria, per compilare la CP_1
modulistica, differenziata per pazienti prima che si avviasse l'uso del computer, e cronometrava i tempi dei terapisti durante i massaggi. Le figlie della signora hanno eseguito il tirocinio presso il centro CP_1
con i terapisti del centro medesimo. Non ricordo quando si è Pt_2
svolto il tirocinio, ma non si tratta di cose recenti. Vedevo anche il dott. circa una/due volte a settimana. Quando arrivava si accomodava CP_2
presso la stanza della dott.ssa . Ho visto interagire tra loro la Parte_1
sig.ra e la dott.ssa . Capitava infatti che mi chiamassero CP_1 Parte_1
per delle fotocopie e le sentivo parlare di aspetti organizzativi. Capitava infatti che si recassero insieme all'ASL , anche con l'Ing. , e mi Pt_2
spiegassero al ritorno come dovessi io fare le fatture o impostare la compilazione della modulistica. Posso dire che , e Pt_2 CP_2 CP_1
tenevano delle riunioni delle quali ho cognizione diretta Parte_1
perché mi chiamavano sempre per aver fatte delle fotocopie o per chiedermi di spedire fax. Queste riunioni avvenivano di frequente.
All'inizio dell'attività queste riunioni erano costanti e poi si sono un po' diradate, ma non so indicar da quando. Vedevo e quasi CP_1 Pt_2
tutti i giorni, invece il dott. lo vedevo meno frequentemente, ma CP_2
certo più di una volta al mese. Dell'accreditamento, se non erro negli anni 2002-2004, si sono occupati l'ing. e la sig.ra Lo so Pt_2 CP_1
perché le parti mi coinvolgevano sempre, ovviamente per gli aspetti di segreteria, nelle vicende dell'accreditamento. Dal 2012 i miei punti di riferimento sono divenuti solo e . La signora Pt_2 Parte_1 CP_1
10 invece non è più venuta al centro.”
: “dal dicembre 2005 sono dipendente dello studio Bobhat Testimone_7
presso il quale svolgo le pulizie. Nella fotografia che mi viene mostrata riconosco l'ingresso al centro. Questo è l'aspetto dei luoghi dopo i lavori di ristrutturazione che si sono svolti nell'anno 2012, quando è stato realizzato uno scivolo in più e l'esterno è stato ammattonato. Nella stessa occasione sono stati ristrutturati anche i bagni. La piccola manutenzione al centro è costante.”
: “sono un terapista ed attualmente lavoro part-time Parte_3
presso diversi centri, in particolare presso OM e TE. In entrambi mio datore di lavoro é l'ing. . Nell'anno 2000 ho fatto Pt_2
un colloquio di lavoro con il presso l centro di via Dante in CP_2 CP_5
Bagheria. Il colloquio stato positivo e mi ha avviato presso il CP_2
centro . Dopo circa 3-4 mesi mi ha chiesto se volevo Pt_2 CP_2
Part tornare al ma io preferii rimanere li. mi disse che in CP_5 CP_2
entrambe le strutture lui sarebbe stato comunque il mio datore di lavoro.
Con il all'inizio non aveva un rapporto confidenziale e lo CP_2
incontravo per salutarlo e parlargli circa due volte l'anno, in corrispondenza delle feste di Pasqua e Natale, quando mi recavo a trovarlo a casa o presso Successivamente, a partire circa CP_5
dall'anno 2002, io ho acquisito un ruolo significativo all'interno della struttura perché ho incominciato ad occuparmi del personale nel senso che davo suggerimenti dal punto di vista tecnico riguardo all'applicazione delle linee guida. La stessa proposta mi ha fatto CP_2
nell'anno 2008, chiedendomi però stavolta con più insistenza se potevo lasciare e trasferirmi al Poiché sapevo che vedeva Pt_2 CP_5 CP_2
spesso l'ing. e che aveva con lui delle riunioni chiesi a loro di Pt_2
decidere dove inviarmi. Sono rimasto presso il fino all'anno 2011. Pt_2
Dop quella data ho comunque manifestato la mia disponibilità ad
11 intervenire ove ve ne fosse bisogno ed in effetti è capitato che io sia intervenuto in periodi di carenza del personale. Tra il 2008 ed il 2009 il mi ha chiesto di vederlo e mi ha proposto la gestione di uno CP_2
studio privato, il Kinesis. Io non ero convinto e ho preso tempo per riflettere. Non mi sembrava logico prendere la gestione, con costi alti, di uno studio privato posto a poca distanza dal a Bagheria. Io ho CP_5
proposto a di convenzionare il Kinesis nel senso di trasferire CP_2
presso il Kinesis una convenzione già acquisita con il servizio sanitario e lui mi rispose esclamando “ma quale , OM?” Dal che ho Pt_2
capito che aveva conoscenza del centro OM. Successivamente il
, mi disse che con OM lui c'entrava perché aveva autorizzato CP_2
la dott.ssa ad acquistare quote del centro che a lui non Parte_1
interessava. Si sentiva infatti un po' stanco.
Quando entrai al Bobath ebbi modo di conoscere l'ing. che Pt_2
frequentava il centro il quale è diviso in due sedi, quella principale a
Monreale e una secondaria a Villabate. Vedevo il almeno una Pt_2
volta a settimana. Chiesi al D'Arpa chi fosse il che mi rispose “è Pt_2
il marito della dott.ssa e ha un rapporto di collaborazione con Parte_1
il centro ”. Vedevo il presso il di Monreale almeno Pt_2 CP_2 Pt_2
una volta al mese quando lì svolgevo il turno mattutino. Non ricordo di aver visto il presso il centro di Villabate. Con il CP_2 Pt_2 CP_2
vedevo anche la moglie, che incontravo pure da sola sia a CP_1
Monreale che a Villabate quando girava i reparti per controllare la tempistica e l'operato dei colleghi terapisti. Ciò almeno fino al 2007 e credo forse anche fino al 2009.
Negli anni 2003-2004, se non vado errato, mi recai presso il Pt_4
per parlare con che insieme alla sorella aveva
[...] Tes_8
conseguito un diploma in masso-fisioterapia e con lei parlai della normativa regionale di settore.”
12 I documenti richiamati altro non sono che atti ricognitivi di somme ricevute pari al 50 per cento dell'importo indicato in fatture emesse dalla società per servizi resi e, pertanto, nulla a che fare hanno con le comunicazioni di cui all'art. 2320, III comma, c.c.
Non può quindi ritenersi raggiunta la prova che tali rendiconti siano stati tacitamente approvati, in quanto non risulta che siano stati regolarmente messi a disposizione della CP_1
D'altra parte, il diritto alla verifica del rendiconto non viene meno per il fatto di non essere stato oggetto di una specifica richiesta da parte della socia accomandante.
“In tema di società in accomandita semplice, la comunicazione dei bilanci ai soci accomandanti costituisce un adempimento imposto all'amministratore dall'art. 2320, comma 3, c.c. che prescinde da una richiesta avanzata dai soci, in quanto risponde al più generale dovere di diligenza nella conduzione della gestione sociale anche nei rapporti interorganici, consentendo, da un lato, l'esercizio del potere di controllo e di critica dei soci sull'operato dell'accomandatario, dall'altro, di ritenere consolidato l'esercizio, in mancanza di impugnazione. (Fattispecie in tema di revoca del socio accomandatario)”. (Cass. n. 26071\2022).
Nel merito, costituisce circostanza non contestata che nel periodo considerato (da settembre 2000 a dicembre 2012) la ha Parte_1
percepito a titolo di compensi complessivamente 1.234.918,54, quindi un compenso medio lordo annuo di euro 101.128,53.
La scrittura privata del 18\9\2004 dedotta in giudizio prevedeva che l'amministratrice dovesse percepire per il periodo dal mese di aprile 2001
e fino alla data della scrittura il compenso di 9 milioni di vecchie lire netti per l'attività di direttore sanitario e medico fisiatra, pari ad euro 4.648,11 mensili ed euro 55.777,00 netti annui.
Tale importo, secondo la , deve considerarsi al netto degli oneri Parte_1
13 fiscali tributi, ivi compresa la ritenuta fiscale del 20 per cento, e non al lordo di questa, come sostenuto dalla controparte.
Pertanto, richiamando la consulenza tecnica di parte depositata, rileva che, calcolando il suddetto compenso al lordo di tutti gli oneri fiscali ed adeguandolo al costo della vita nel periodo sopra considerato, (settembre
2000 - dicembre 2012), l'importo complessivo dovuto, oltre ad essere in linea con i rispettivi contratti collettivi nazionali del lavoro (medico fisiatra e direttore sanitario), sarebbe sostanzialmente sovrapponibile all'importo effettivamente incassato e risultante dalla contabilità, con una differenza di appena 7.000,00 euro circa.
Inoltre, la allega di avere il diritto ad ulteriore e distinto Parte_1
compenso anche come amministratrice.
Ancora, evidenzia che la scrittura privata del 2004 riguardava esclusivamente il pregresso, mentre per il periodo successivo, così come per l'attività di amministratore, poteva autoliquidarsi il compenso, senza alcuna necessità di delibera o autorizzazione della socia accomandante, alla quale non compete nemmeno di approvare il bilancio o il rendiconto, ma solo la successiva verifica dell'esattezza dello stesso, dopo la sua approvazione.
Infine, viene dedotto che il superiore importo è adeguato rispetto al fatturato ed al periodo considerato.
La ha replicato nel primo grado, insistendo in questo giudizio che: CP_1
- l'appellante ha riconosciuto in comparsa di risposta di avere percepito complessivamente la somma di euro 1.406.214,57;
- alla luce della scrittura del 2004 la non avrebbe potuto Parte_1
unilateralmente modificare il suo compenso, avendo autolimitato il suo potere con tale scrittura anche per il futuro;
- l'importo previsto nella scrittura deve ritenersi al lordo della ritenuta d'acconto del 20 per cento.
14 Ciò premesso, rileva il collegio che dal tenore inequivocabile della scrittura privata del 2004 emerge che le parti hanno disciplinato esclusivamente il periodo ivi contemplato.
Pertanto, nel periodo immediatamente precedente e in quello successivo fino al 2011 l'accomandataria poteva autoliquidarsi il compenso per tutte e tre le attività svolte (amministratrice, fisiatra e direttore sanitario), predisponendo ed approvando il bilancio annuale, nel rispetto della disciplina normativa e statutaria, secondo criteri di trasparenza contabile.
Come già evidenziato sopra, secondo l'appellante principale, tali compensi erano stati regolarmente annotati in contabilità e l'appellata ne avrebbe sempre avuto conoscenza, avendo sempre approvato i rendiconti.
Tuttavia, come già detto, difetta la prova di tale allegazione, il cui onere probatorio grava sulla , dal momento che la comunicazione dei Parte_1
rendiconti fa parte degli obblighi degli amministratori.
L'inadempimento di tale obbligo, con conseguente illegittimità del prelievo dei compensi suddetti, costituisce di per sé una grave violazione dei doveri di amministratore ed anche di socio accomandatario, essendo le due qualità inscindibili se non sovrapponibili.
Pertanto, sussistono i presupposti per pronunciare l'esclusione di dalla compagine sociale. Parte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, risulta superfluo l'esame delle altre condotte contestate, poste a fondamento della domanda di esclusione: ammanco di cassa, omesso versamento delle ritenute previdenziali, correttezza delle somme erogate in favore di
[...]
, spese non inerenti all'attività sociale. Parte_2
La D'NI ha formulato, in entrambi i gradi del giudizio la seguente domanda: “in subordine alle altre difese…in via riconvenzionale, ove occorra, determinare anche in via equitativa il compenso spettante alla dottoressa quale amministratore e per le altre Controparte_7
15 mansioni e attività svolte (direttore amministrativo, direttore sanitario e medico fisiatra) e disporre, se del caso, la necessarie compensazioni la base delle somme incassate dalla dottoressa ”. Parte_1
Trattandosi di domanda subordinata all'accoglimento della domanda attorea di condanna al risarcimento del danno, il rigetto di quest'ultima comporta l'assorbimento della prima.
Ancora, gli appellanti principali insistono nella domanda riconvenzionale di esclusione della socia subordinata all'accoglimento della CP_1
domanda avente ad oggetto l'esclusione della dalla compagine Parte_1
sociale.
Secondo tale assunto, tutte le condotte poste in essere di natura gestionale erano sempre state condivise con la e, pertanto, ove ritenute CP_1
contrarie ai doveri del socio, dovrebbero costituire il presupposto anche per l'esclusione della CP_1
L'assunto è infondato, poiché, come già rilevato, i testi escussi hanno reso deposizioni dal contenuto generico sul punto e, in ogni caso, i doveri del socio accomandante, che non ha alcun potere gestionale e decisionale, non sono in alcun modo sovrapponibili a quelli del socio accomandatario.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e deve essere accolta la domanda di esclusione della socia dalla compagine sociale. Parte_1
Ogni altra domanda delle parti va rigettata.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite di entrambi i gradi devono essere regolate come segue: compensazione della misura del
50 per cento tra e con condanna Controparte_1 Parte_1
della seconda alla rifusione del residuo 50 per cento in favore della prima.
Condanna di alla rifusione delle spese processuali nei Controparte_1
confronti di . Parte_2
Condanna dei convenuti\appellanti principali al pagamento delle spese
16 processuali sostenute da , chiamato in garanzia in qualità CP_2
di delegato dalla all'incasso di somme, in quanto il suddetto ruolo CP_1
non è stato provato in giudizio.
Va al riguardo rilevato che, pur invocando la nullità della sentenza di primo, gli appellanti non hanno espressamente riproposto tale domanda.
Le spese di c.t.u. di entrambi i gradi del giudizio, liquidate con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico di , Controparte_1
che vi ha dato causa, in quanto derivanti dall'infondata azione di responsabilità dell'amministratrice e di (non osta a tale Parte_2
pronuncia che il richiamo del c.t.u. in questo grado del giudizios è stato richiesto dagli appellanti principali per resistere alla domanda).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara la nullità della sentenza n. 668\219, del 25 gennaio – 7 febbraio
2019, emessa dal Tribunale di Palermo, appellata in via principale da e ed in via incidentale da Parte_1 Parte_2 [...]
; CP_1
dichiara l'esclusione di dalla società denominata Parte_1
“ ; Controparte_4
rigetta la domanda formulata da nei confronti di Controparte_1
e , di condanna al crisarcimento del Parte_1 Parte_2
danno subito dalla società e dall'attrice; rigetta la domanda di esclusione dalla compagine sociale di
[...]
, formulata in via riconvenzionale da e CP_1 Parte_1
; Parte_5
dichiara assorbita ogni altra domanda;
dichiara compensate nella misura del 50 per cento le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra e e Controparte_1 Parte_1
condanna la seconda al pagamento delle residue in favore della prima,
17 pari ad euro 3.500,00, oltre IVA e CPA;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
di , pari ad euro 6.000,00 oltre IVA e CPA;
Parte_2
condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese processuali in favore di , pari ad euro 5.000,00 oltre CP_2
IVA e CPA;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. di Controparte_1
entrambi i gradi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso il 27 maggio 2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Appello di Palermo.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto
Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Marinella Laudani Consigliera
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliera di cui la seconda relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 673/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
IN PP. E N. Q. SOCIO ACCOM. Parte_1
Parte_2 rappresentati e difesi dall'avvocata ZIINO SALVATORE e dall'avvocato
CARLOZZO GIULIA appellanti
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENTI ANDREA e dall'avvocata MARANO ENRICO MARIA appellata ed appellante incidentale e
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sparti appellato
***
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 668\219 del 25 gennaio – 7 febbraio 2019, il Tribunale di
Palermo, in parziale accoglimento delle domande proposte da
[...]
, in qualità di socia accomandante della CP_1 Controparte_3
condannava quest'ultima in proprio al pagamento di
[...]
euro 1.736.986,13 oltre accessori, in favore della società, a titolo di risarcimento del danno subito a causa della sua mala gestio in qualità di amministratrice e dichiarava la sua esclusione dalla compagine sociale;
rigettava la medesima domanda nei confronti di e quella Parte_2
di risarcimento del danno subito in proprio dall'attrice, in qualità di socia accomandante;
rigettava implicitamente (cfr. dispositivo “ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta”) la domanda di garanzia formulata dai convenuti nei confronti del terzo chiamato in causa , le CP_2
domande riconvenzionali dei convenuti alla liquidazione del compenso dovuto alla come amministratrice e di esclusione della socia Parte_1
condannava la alla rifusione delle spese processuali in CP_1 Parte_1
favore dell'attrice e, unitamente a , in favore di Parte_2 CP_2
, compensava le spese tra l'attrice e .
[...] Parte_2
e propongono gravame che Parte_1 Parte_2
affidano ai seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 50 bis. nn. 3) e 5) c.p.c.; 2) insussistenza di ammanco di cassa;
3) errato accertamento di omesso versamento di contributi previdenziali e relative sanzioni;
4) legittimità del compenso di euro 600.000,00 erogato in favore di;
5) errato accertamento di spese non Parte_2
inerenti; 6) legittimità dei compensi incassati dalla;
7) errata Parte_1
pronuncia di esclusione della;
8) inammissibilità della Parte_1
domanda per avvenuta approvazione dei rendiconti;
9) difetto di legittimazione ad agire per il risarcimento del danno subito dalla società;
10) inammissibilità della domanda di esclusione dell'appellante; 11)
2 prescrizione quinquennale del diritto fatto valere;
12) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata di determinazione dei compensi della;
13) omessa pronuncia sulla domanda Parte_1
riconvenzionale subordinata di esclusione della 14) errata CP_1
liquidazione di rivalutazione ed interessi;
15) errata compensazione delle spese processuali tra e ed errata condanna degli appellanti CP_1 Pt_2
al pagamento delle spese in favore di . CP_2
Gli appellanti chiedono, quindi, previo richiamo del C.T.U. ed ammissione delle prove non ammesse in primo grado: “Dichiarare nulla e comunque annullare la sentenza impugnata, n. 668/2019 resa dal
Tribunale di Palermo, Quinta Sezione Civile, nelle date 25.1/7.2.2019 emessa nel procedimento r.g. 17571/2013 notificata in data 21.2.2019, e comunque con qualsiasi statuizione riformare la medesima sentenza, anche per decadenza e per prescrizione delle domande formulate dalla sig.ra nonché per difetto di legittimazione. Controparte_1
Con qualsiasi statuizione dichiarare inammissibili e comunque nel merito rigettare perché infondate e sfornite di prova, le domande tutte proposte dalla sig.ra CP_1
In ogni caso dare atto che è stato restituito alla l'importo di euro Pt_2
91.283,23, pari all'importo dei contributi previdenziali versati in eccesso dalla stessa all'ing. . Pt_2 Pt_2
In via riconvenzionale, per la non temuta ipotesi in cui dovesse emergere che vi siano fatti imputabili alla dott.ssa tali da determinare la Parte_1
esclusione del socio, ritenere e dichiarare cha la sig.ra è stata CP_1
coautrice di tali fatti e pertanto escludere la sig.ra dalla Controparte_1
compagine sociale dello Controparte_4
.
[...]
Sempre in via riconvenzionale, ove occorra, determinare, anche in via equitativa o mediante CTU, il compenso spettante alla dott.ssa Pt_1
3 quale amministratore e per le altre mansioni ed attività svolte Parte_1
(direttore sanitario e medico fisiatra) e disporre, se del caso, le necessarie compensazioni sulla base delle somme incassate dalla dott.ssa . Parte_1
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Si costituisce l'appellata che resiste al gravame e propone Controparte_1
appello incidentale con un unico motivo: errato accertamento in difetto delle spese non inerenti;
propone altresì appello incidentale condizionato all'accoglimento del quarto motivo di appello principale (accertamento del diritto ai compensi incassati dal ) con un unico motivo: errato Pt_2
rigetto della domanda di condanna in solido di al Parte_2
risarcimento del danno subito dalla società, per il resto, insiste nella conferma della sentenza impugnata.
In via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della eccezione preliminare di nullità della sentenza, la reitera tutte le domande formulate in atto CP_1
di citazione, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituisce il terzo chiamato , che resiste al gravame CP_2
proposto nei suoi confronti, relativo alla condanna alle spese processuali in suo favore, chiedendone il rigetto, vinte le spese.
Espletata consulenza integrativa con il richiamo del c.t.u., precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa è posta in decisione con assegnazione dei termini ex 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle richieste istruttorie (prova per testi) formulate dagli appellanti principali, in difetto di alcuna specifica censura in ordine alla loro mancata ammissione nel primo grado del giudizio.
Secondo l'ordine logico giuridico delle questioni prospettate dalle parti, deve essere in primo luogo esaminata la censura di nullità della sentenza per violazione dell'art. 50 bis. nn. 3) e 5) c.p.c., sollevata dagli appellanti principali.
4 La censura è fondata, in quanto il n. 3) della suddetta norma espressamente prevede che le cause devolute alle sezioni specializzate
(come quella in esame) sono decise in composizione collegiale.
Ancora, la norma sub 5), vigente ratione temporis, prevede la competenza del collegio nelle cause di responsabilità degli amministratori delle società, senza alcuna limitazione alle società di capitali, come erroneamente sostenuto dal primo giudice (vedi, a contrario, cass. n.
24684\2013).
Tuttavia, la nullità della sentenza non comporta la rimessione degli atti al primo giudice.
Infatti, “L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla.” (cass. sez. un. n. 28040\2008).
Passando quindi ad esaminare le domande principali formulate dall'attrice
– odierna appellata – va in primo scrutinata quella di condanna di e al risarcimento del danno subito Parte_1 Parte_2
dalla società per violazione dei doveri degli amministratori, il secondo in via di fatto.
Merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata nel primo grado del giudizio e riproposta in questo grado CP_1
come specifico motivo di gravame (il nono) dai convenuti\ appellanti
5 principali.
Come correttamente statuito dalla Suprema Corte, “l' azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art.2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art.2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori” (cass. n. 16416\2007).
A maggior ragione, deve ritenersi certamente esclusa la legittimazione del singolo socio ad esperire l'azione di responsabilità dell'amministratore nei confronti della società.
Pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
Ciò comporta l'assorbimento di ogni domanda inerente alla quantificazione del danno asseritamente subito dalla società, oggetto anche di appello incidentale della CP_1
La chiede inoltre la condanna dell'amministratrice al CP_1 Parte_1
risarcimento subito direttamente, per tasse su utili non distribuiti, che si quantificano in euro 201.874,00 sino al ripianamento della perdita di euro
651.000,00, avvenuta solo nel 2016, precisando che per il solo anno 2012 il danno è pari ad euro 29.904,24.
Va in primo luogo precisato che la suddetta domanda differisce da quella proposta nel primo grado del giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Infatti, in atto di citazione si era limitata a chiedere il Controparte_1
risarcimento del danno pari ad euro 29.904,24, derivante, a suo dire, dal fatto che l'amministratrice, nel luglio del corrente anno, aveva inoltrato
6 alla l'attestazione del reddito fiscale della società risultato pari a CP_1
euro 161.260,00, di cui euro 80.630,00 di pertinenza della CP_1
medesima, con la conseguenza che l'attrice era stata costretta a pagare l'imposta su un reddito fiscale meramente figurativo in assenza di utili distribuiti. Le imposte derivanti da tale reddito fiscale, tenuto conto dell'aliquota marginale Irpef, sono pari a 29.904,24, importo che corrisponde al danno subito.
La domanda nei termini sopra richiamati è infondata per difetto di prova, ove si consideri che il suddetto danno può ritenersi compensato dai maggiori utili che la socia ha percepito nel corso dei dieci anni precedenti, derivanti dalla mancata annotazione annuale dei compensi erogati in favores dal . Pt_2
La domanda di esclusione della socia dalla Parte_1
compagine sociale appare fondata.
Infatti, non sono accoglibili le eccezioni di inammissibilità della domanda medesima sollevate dalla e riproposte in questo grado di Parte_1
giudizio come specifici motivi di gravame (il settimo, l'ottavo ed il decimo).
Secondo quest'ultima, un primo profilo di inammissibilità discenderebbe dal fatto che la compagine sociale è costituita da due soli soci, in quanto l'esclusione dell'unico accomandatario determinerebbe un vuoto gestorio ed il conseguente scioglimento della società.
L'assunto non è condivisibile, poiché l'esclusione dell'unico socio accomandatario non è altro che una delle ipotesi configurabili come cause previste dalla legge e disciplinate nelle sue conseguenze, di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori e\o di venire meno della pluralità dei soci.
Ancora, secondo la D'NI, le condotte allegate a fondamento della suddetta domanda attengono esclusivamente all'operato come
7 amministratrice, pertanto, non potrebbero astrattamente essere poste a fondamento di una pronuncia di esclusione del socio, ma tutt'al più, di revoca di amministratore.
L'eccezione è infondata.
Questo collegio condivide il principio espresso nel seguente arresto della
Suprema Corte, secondo cui “Il socio-amministratore di una società di persone, il quale si appropri degli utili, compie un atto in contrasto non soltanto con i doveri inerenti al mandato conferitogli, ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio, tenuto conto della funzione del patto sociale, il quale tende, attraverso i conferimenti e l'Esercizio in comune di un'attività economica, proprio al conseguimento ed alla divisione degli utili. L'indicata condotta, pertanto, può comportare per detto socio-amministratore, oltre che la revoca del mandato, anche
l'esclusione dalla società, ai sensi dell'art 2286 cod civ.” (Cass. n.
710\1980 e n. 4404\1988).
Infatti, in ragione della disciplina del socio accomandatario, in quanto tale amministratore della società, i doveri inerenti all'attività amministrativa si identificano con i doveri in qualità di socio, pertanto, la violazione degli uni e degli altri non sono scindibili.
Ulteriore profilo di inammissibilità deriverebbe dall'avvenuta approvazione dei rendiconti da parte dell'accomandante CP_1
Gli appellanti principali hanno allegato, sin dal primo grado del giudizio, che la era sempre stata messa al corrente delle scelte gestionali CP_1
almeno fino all'anno 2012, alle quali aveva sempre partecipato attivamente unitamente al D come risulterebbe provato, oltre che CP_2
dalle prove testimoniali espletate in primo grado, anche dalle quietanze di versamento degli utili rilasciate ogni anno dalla (vedi fascicolo di CP_1
parte del primo grado del giudizio) e dalle scritture ricognitive sulla ripartizione degli utili (vedi relativa produzione).
8 Da parte sua, la eccepisce di non avere mai approvato i rendiconti, CP_1
non avendone mai avuto la disponibilità.
Premessa l'astratta fondatezza dell'eccezione, la non ha Parte_1
provato, come era uso onere, che i bilanci e\o i rendiconti annuali - contenenti le poste relative ai compensi percepiti annualmente a vario titolo (come direttore sanitario, fisiatra e amministratrice) e tutte le altre appostazioni oggetto di contestazione in questo giudizio fossero stati comunicati alla socia e sottoposti alla sua verifica. CP_1
Infatti, i testi escussi di parte convenuta riferivano su tale specifico aspetto circostanze del tutto generiche, ovvero del tutto estranee (vedi testi
, e – verbali di udienza del 21 maggio Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
e 17 dicembre 2015).
“Nell'anno 2004/05 ho conosciuto la dott.ssa Testimone_5 Pt_1
e l'ing. che si rivolsero allo studio legale presso cui lavoravo per Pt_2
dei problemi di accreditamento del centro di Villabate. Sono così Pt_2
divenuti miei clienti e lo sono rimasti anche dopo la mia fuoriuscita dallo studio. Nel 2009 e fecero il mio nome ai sig.ri e Parte_1 Pt_2 CP_1
che si rivolsero a me per questioni similari attinenti alle due CP_2
strutture di cui sono soci . e , CP_5 Controparte_6
sempre per problemi di accreditamento Anche costoro sono tuttora miei clienti Lo studio gestita in forma di s.a.s. La sig.ra ne è Pt_2 Pt_1
il legale rappresentante e la sig.ra e l'altro socio. La società si CP_1
articola su due strutture una in Monreale l'altra in Villabate. L'ing.
ha seguito il contenzioso della e a lui mi rivolgevo di Pt_2 Pt_2
continuo per reperire documenti. Ho avuto con lui nel tempo, migliaia di contatti . Presumo che la sig.ra fosse a conoscenza dell'impegno CP_1
del . So che le parti si conoscevano da anni e quando veniva a Pt_2
Palermo da Bologna li incontravo di solito tutti , ma non insieme. Talvolta
l'ing. mi accompagnava in auto presso lo studio ma non Pt_2 CP_2
9 si fermava. >>
: “sono segretaria presso lo studio Bobhat che sede in Testimone_6
Monreale dall'anno 2000. Conosco la signora con la quale ho CP_1
sostenuto il colloquio che ha preceduto la mia assunzione presso lo studio. Fino all'anno 2012 vedevo spesso, anche quasi giornalmente, la signora la quale mi dava una mano in segreteria, per compilare la CP_1
modulistica, differenziata per pazienti prima che si avviasse l'uso del computer, e cronometrava i tempi dei terapisti durante i massaggi. Le figlie della signora hanno eseguito il tirocinio presso il centro CP_1
con i terapisti del centro medesimo. Non ricordo quando si è Pt_2
svolto il tirocinio, ma non si tratta di cose recenti. Vedevo anche il dott. circa una/due volte a settimana. Quando arrivava si accomodava CP_2
presso la stanza della dott.ssa . Ho visto interagire tra loro la Parte_1
sig.ra e la dott.ssa . Capitava infatti che mi chiamassero CP_1 Parte_1
per delle fotocopie e le sentivo parlare di aspetti organizzativi. Capitava infatti che si recassero insieme all'ASL , anche con l'Ing. , e mi Pt_2
spiegassero al ritorno come dovessi io fare le fatture o impostare la compilazione della modulistica. Posso dire che , e Pt_2 CP_2 CP_1
tenevano delle riunioni delle quali ho cognizione diretta Parte_1
perché mi chiamavano sempre per aver fatte delle fotocopie o per chiedermi di spedire fax. Queste riunioni avvenivano di frequente.
All'inizio dell'attività queste riunioni erano costanti e poi si sono un po' diradate, ma non so indicar da quando. Vedevo e quasi CP_1 Pt_2
tutti i giorni, invece il dott. lo vedevo meno frequentemente, ma CP_2
certo più di una volta al mese. Dell'accreditamento, se non erro negli anni 2002-2004, si sono occupati l'ing. e la sig.ra Lo so Pt_2 CP_1
perché le parti mi coinvolgevano sempre, ovviamente per gli aspetti di segreteria, nelle vicende dell'accreditamento. Dal 2012 i miei punti di riferimento sono divenuti solo e . La signora Pt_2 Parte_1 CP_1
10 invece non è più venuta al centro.”
: “dal dicembre 2005 sono dipendente dello studio Bobhat Testimone_7
presso il quale svolgo le pulizie. Nella fotografia che mi viene mostrata riconosco l'ingresso al centro. Questo è l'aspetto dei luoghi dopo i lavori di ristrutturazione che si sono svolti nell'anno 2012, quando è stato realizzato uno scivolo in più e l'esterno è stato ammattonato. Nella stessa occasione sono stati ristrutturati anche i bagni. La piccola manutenzione al centro è costante.”
: “sono un terapista ed attualmente lavoro part-time Parte_3
presso diversi centri, in particolare presso OM e TE. In entrambi mio datore di lavoro é l'ing. . Nell'anno 2000 ho fatto Pt_2
un colloquio di lavoro con il presso l centro di via Dante in CP_2 CP_5
Bagheria. Il colloquio stato positivo e mi ha avviato presso il CP_2
centro . Dopo circa 3-4 mesi mi ha chiesto se volevo Pt_2 CP_2
Part tornare al ma io preferii rimanere li. mi disse che in CP_5 CP_2
entrambe le strutture lui sarebbe stato comunque il mio datore di lavoro.
Con il all'inizio non aveva un rapporto confidenziale e lo CP_2
incontravo per salutarlo e parlargli circa due volte l'anno, in corrispondenza delle feste di Pasqua e Natale, quando mi recavo a trovarlo a casa o presso Successivamente, a partire circa CP_5
dall'anno 2002, io ho acquisito un ruolo significativo all'interno della struttura perché ho incominciato ad occuparmi del personale nel senso che davo suggerimenti dal punto di vista tecnico riguardo all'applicazione delle linee guida. La stessa proposta mi ha fatto CP_2
nell'anno 2008, chiedendomi però stavolta con più insistenza se potevo lasciare e trasferirmi al Poiché sapevo che vedeva Pt_2 CP_5 CP_2
spesso l'ing. e che aveva con lui delle riunioni chiesi a loro di Pt_2
decidere dove inviarmi. Sono rimasto presso il fino all'anno 2011. Pt_2
Dop quella data ho comunque manifestato la mia disponibilità ad
11 intervenire ove ve ne fosse bisogno ed in effetti è capitato che io sia intervenuto in periodi di carenza del personale. Tra il 2008 ed il 2009 il mi ha chiesto di vederlo e mi ha proposto la gestione di uno CP_2
studio privato, il Kinesis. Io non ero convinto e ho preso tempo per riflettere. Non mi sembrava logico prendere la gestione, con costi alti, di uno studio privato posto a poca distanza dal a Bagheria. Io ho CP_5
proposto a di convenzionare il Kinesis nel senso di trasferire CP_2
presso il Kinesis una convenzione già acquisita con il servizio sanitario e lui mi rispose esclamando “ma quale , OM?” Dal che ho Pt_2
capito che aveva conoscenza del centro OM. Successivamente il
, mi disse che con OM lui c'entrava perché aveva autorizzato CP_2
la dott.ssa ad acquistare quote del centro che a lui non Parte_1
interessava. Si sentiva infatti un po' stanco.
Quando entrai al Bobath ebbi modo di conoscere l'ing. che Pt_2
frequentava il centro il quale è diviso in due sedi, quella principale a
Monreale e una secondaria a Villabate. Vedevo il almeno una Pt_2
volta a settimana. Chiesi al D'Arpa chi fosse il che mi rispose “è Pt_2
il marito della dott.ssa e ha un rapporto di collaborazione con Parte_1
il centro ”. Vedevo il presso il di Monreale almeno Pt_2 CP_2 Pt_2
una volta al mese quando lì svolgevo il turno mattutino. Non ricordo di aver visto il presso il centro di Villabate. Con il CP_2 Pt_2 CP_2
vedevo anche la moglie, che incontravo pure da sola sia a CP_1
Monreale che a Villabate quando girava i reparti per controllare la tempistica e l'operato dei colleghi terapisti. Ciò almeno fino al 2007 e credo forse anche fino al 2009.
Negli anni 2003-2004, se non vado errato, mi recai presso il Pt_4
per parlare con che insieme alla sorella aveva
[...] Tes_8
conseguito un diploma in masso-fisioterapia e con lei parlai della normativa regionale di settore.”
12 I documenti richiamati altro non sono che atti ricognitivi di somme ricevute pari al 50 per cento dell'importo indicato in fatture emesse dalla società per servizi resi e, pertanto, nulla a che fare hanno con le comunicazioni di cui all'art. 2320, III comma, c.c.
Non può quindi ritenersi raggiunta la prova che tali rendiconti siano stati tacitamente approvati, in quanto non risulta che siano stati regolarmente messi a disposizione della CP_1
D'altra parte, il diritto alla verifica del rendiconto non viene meno per il fatto di non essere stato oggetto di una specifica richiesta da parte della socia accomandante.
“In tema di società in accomandita semplice, la comunicazione dei bilanci ai soci accomandanti costituisce un adempimento imposto all'amministratore dall'art. 2320, comma 3, c.c. che prescinde da una richiesta avanzata dai soci, in quanto risponde al più generale dovere di diligenza nella conduzione della gestione sociale anche nei rapporti interorganici, consentendo, da un lato, l'esercizio del potere di controllo e di critica dei soci sull'operato dell'accomandatario, dall'altro, di ritenere consolidato l'esercizio, in mancanza di impugnazione. (Fattispecie in tema di revoca del socio accomandatario)”. (Cass. n. 26071\2022).
Nel merito, costituisce circostanza non contestata che nel periodo considerato (da settembre 2000 a dicembre 2012) la ha Parte_1
percepito a titolo di compensi complessivamente 1.234.918,54, quindi un compenso medio lordo annuo di euro 101.128,53.
La scrittura privata del 18\9\2004 dedotta in giudizio prevedeva che l'amministratrice dovesse percepire per il periodo dal mese di aprile 2001
e fino alla data della scrittura il compenso di 9 milioni di vecchie lire netti per l'attività di direttore sanitario e medico fisiatra, pari ad euro 4.648,11 mensili ed euro 55.777,00 netti annui.
Tale importo, secondo la , deve considerarsi al netto degli oneri Parte_1
13 fiscali tributi, ivi compresa la ritenuta fiscale del 20 per cento, e non al lordo di questa, come sostenuto dalla controparte.
Pertanto, richiamando la consulenza tecnica di parte depositata, rileva che, calcolando il suddetto compenso al lordo di tutti gli oneri fiscali ed adeguandolo al costo della vita nel periodo sopra considerato, (settembre
2000 - dicembre 2012), l'importo complessivo dovuto, oltre ad essere in linea con i rispettivi contratti collettivi nazionali del lavoro (medico fisiatra e direttore sanitario), sarebbe sostanzialmente sovrapponibile all'importo effettivamente incassato e risultante dalla contabilità, con una differenza di appena 7.000,00 euro circa.
Inoltre, la allega di avere il diritto ad ulteriore e distinto Parte_1
compenso anche come amministratrice.
Ancora, evidenzia che la scrittura privata del 2004 riguardava esclusivamente il pregresso, mentre per il periodo successivo, così come per l'attività di amministratore, poteva autoliquidarsi il compenso, senza alcuna necessità di delibera o autorizzazione della socia accomandante, alla quale non compete nemmeno di approvare il bilancio o il rendiconto, ma solo la successiva verifica dell'esattezza dello stesso, dopo la sua approvazione.
Infine, viene dedotto che il superiore importo è adeguato rispetto al fatturato ed al periodo considerato.
La ha replicato nel primo grado, insistendo in questo giudizio che: CP_1
- l'appellante ha riconosciuto in comparsa di risposta di avere percepito complessivamente la somma di euro 1.406.214,57;
- alla luce della scrittura del 2004 la non avrebbe potuto Parte_1
unilateralmente modificare il suo compenso, avendo autolimitato il suo potere con tale scrittura anche per il futuro;
- l'importo previsto nella scrittura deve ritenersi al lordo della ritenuta d'acconto del 20 per cento.
14 Ciò premesso, rileva il collegio che dal tenore inequivocabile della scrittura privata del 2004 emerge che le parti hanno disciplinato esclusivamente il periodo ivi contemplato.
Pertanto, nel periodo immediatamente precedente e in quello successivo fino al 2011 l'accomandataria poteva autoliquidarsi il compenso per tutte e tre le attività svolte (amministratrice, fisiatra e direttore sanitario), predisponendo ed approvando il bilancio annuale, nel rispetto della disciplina normativa e statutaria, secondo criteri di trasparenza contabile.
Come già evidenziato sopra, secondo l'appellante principale, tali compensi erano stati regolarmente annotati in contabilità e l'appellata ne avrebbe sempre avuto conoscenza, avendo sempre approvato i rendiconti.
Tuttavia, come già detto, difetta la prova di tale allegazione, il cui onere probatorio grava sulla , dal momento che la comunicazione dei Parte_1
rendiconti fa parte degli obblighi degli amministratori.
L'inadempimento di tale obbligo, con conseguente illegittimità del prelievo dei compensi suddetti, costituisce di per sé una grave violazione dei doveri di amministratore ed anche di socio accomandatario, essendo le due qualità inscindibili se non sovrapponibili.
Pertanto, sussistono i presupposti per pronunciare l'esclusione di dalla compagine sociale. Parte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, risulta superfluo l'esame delle altre condotte contestate, poste a fondamento della domanda di esclusione: ammanco di cassa, omesso versamento delle ritenute previdenziali, correttezza delle somme erogate in favore di
[...]
, spese non inerenti all'attività sociale. Parte_2
La D'NI ha formulato, in entrambi i gradi del giudizio la seguente domanda: “in subordine alle altre difese…in via riconvenzionale, ove occorra, determinare anche in via equitativa il compenso spettante alla dottoressa quale amministratore e per le altre Controparte_7
15 mansioni e attività svolte (direttore amministrativo, direttore sanitario e medico fisiatra) e disporre, se del caso, la necessarie compensazioni la base delle somme incassate dalla dottoressa ”. Parte_1
Trattandosi di domanda subordinata all'accoglimento della domanda attorea di condanna al risarcimento del danno, il rigetto di quest'ultima comporta l'assorbimento della prima.
Ancora, gli appellanti principali insistono nella domanda riconvenzionale di esclusione della socia subordinata all'accoglimento della CP_1
domanda avente ad oggetto l'esclusione della dalla compagine Parte_1
sociale.
Secondo tale assunto, tutte le condotte poste in essere di natura gestionale erano sempre state condivise con la e, pertanto, ove ritenute CP_1
contrarie ai doveri del socio, dovrebbero costituire il presupposto anche per l'esclusione della CP_1
L'assunto è infondato, poiché, come già rilevato, i testi escussi hanno reso deposizioni dal contenuto generico sul punto e, in ogni caso, i doveri del socio accomandante, che non ha alcun potere gestionale e decisionale, non sono in alcun modo sovrapponibili a quelli del socio accomandatario.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e deve essere accolta la domanda di esclusione della socia dalla compagine sociale. Parte_1
Ogni altra domanda delle parti va rigettata.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite di entrambi i gradi devono essere regolate come segue: compensazione della misura del
50 per cento tra e con condanna Controparte_1 Parte_1
della seconda alla rifusione del residuo 50 per cento in favore della prima.
Condanna di alla rifusione delle spese processuali nei Controparte_1
confronti di . Parte_2
Condanna dei convenuti\appellanti principali al pagamento delle spese
16 processuali sostenute da , chiamato in garanzia in qualità CP_2
di delegato dalla all'incasso di somme, in quanto il suddetto ruolo CP_1
non è stato provato in giudizio.
Va al riguardo rilevato che, pur invocando la nullità della sentenza di primo, gli appellanti non hanno espressamente riproposto tale domanda.
Le spese di c.t.u. di entrambi i gradi del giudizio, liquidate con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico di , Controparte_1
che vi ha dato causa, in quanto derivanti dall'infondata azione di responsabilità dell'amministratrice e di (non osta a tale Parte_2
pronuncia che il richiamo del c.t.u. in questo grado del giudizios è stato richiesto dagli appellanti principali per resistere alla domanda).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara la nullità della sentenza n. 668\219, del 25 gennaio – 7 febbraio
2019, emessa dal Tribunale di Palermo, appellata in via principale da e ed in via incidentale da Parte_1 Parte_2 [...]
; CP_1
dichiara l'esclusione di dalla società denominata Parte_1
“ ; Controparte_4
rigetta la domanda formulata da nei confronti di Controparte_1
e , di condanna al crisarcimento del Parte_1 Parte_2
danno subito dalla società e dall'attrice; rigetta la domanda di esclusione dalla compagine sociale di
[...]
, formulata in via riconvenzionale da e CP_1 Parte_1
; Parte_5
dichiara assorbita ogni altra domanda;
dichiara compensate nella misura del 50 per cento le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra e e Controparte_1 Parte_1
condanna la seconda al pagamento delle residue in favore della prima,
17 pari ad euro 3.500,00, oltre IVA e CPA;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
di , pari ad euro 6.000,00 oltre IVA e CPA;
Parte_2
condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese processuali in favore di , pari ad euro 5.000,00 oltre CP_2
IVA e CPA;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. di Controparte_1
entrambi i gradi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso il 27 maggio 2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Appello di Palermo.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto
Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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