Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2006, n. 888
CASS
Sentenza 18 gennaio 2006

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L'art. 369 cod. proc. civ. - il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, al fine di consentire la verifica della tempestività dell'atto di impugnazione e della fondatezza dei suoi motivi - non osta all'effettuazione di quel deposito separatamente (ex art. 372 cod. proc. civ., che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, ma non consente di evitare la suddetta sanzione mediante equipollenti, quali il deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa o l'esistenza della medesima nel fascicolo d'ufficio.

È improcedibile il ricorso per cassazione qualora l'originale dell'atto non sia stato depositato nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito nel medesimo termine di una copia informe, la quale non offre alcuna garanzia di autenticità; detta sanzione non resta esclusa dal fatto che la copia depositata contenga una replica della relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, essendo la violazione del termine rilevabile d'ufficio, e non potendo ritenersi sanata neppure dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il controricorso senza eccepire l'improcedibilità.

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  • 1Giudizio in cassazione, rimessione in termini, legittimità, insussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2010
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2006, n. 888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 888
Data del deposito : 18 gennaio 2006

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