Sentenza 18 gennaio 2006
Massime • 2
L'art. 369 cod. proc. civ. - il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, al fine di consentire la verifica della tempestività dell'atto di impugnazione e della fondatezza dei suoi motivi - non osta all'effettuazione di quel deposito separatamente (ex art. 372 cod. proc. civ., che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, ma non consente di evitare la suddetta sanzione mediante equipollenti, quali il deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa o l'esistenza della medesima nel fascicolo d'ufficio.
È improcedibile il ricorso per cassazione qualora l'originale dell'atto non sia stato depositato nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito nel medesimo termine di una copia informe, la quale non offre alcuna garanzia di autenticità; detta sanzione non resta esclusa dal fatto che la copia depositata contenga una replica della relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, essendo la violazione del termine rilevabile d'ufficio, e non potendo ritenersi sanata neppure dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il controricorso senza eccepire l'improcedibilità.
Commentario • 1
- 1. Giudizio in cassazione, rimessione in termini, legittimità, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2006, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2006 |
Testo completo
888/ 06 ORIGINALE [ REPUBBLICA ITALIANA CONTRIBUTO LOGITICATO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Revocature SEZIONE PRIMA CIVILE Polluteu Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Donato PLENTEDA R.G.N. 33139/02 Cron. 888 Consigliere Dott. Carlo PICCININNI 268 Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Rep. SALVATO Rel. Dott. Luigi Ud. 08/11/05 Consigliere Dott. M. Cristina GIANCOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.P.A., in persona del BA GR AN Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE EGEO 137, presso l'avvocato ROBERTO ZAMBROTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI, GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI, GIROLAMO BONGIORNO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NUOVA COOPERATIVA SANTA GEMMA S.C.A.R.L. IN L.C.A., in 2005 persona del Commissario Liquidatore pro tempore, 3809 -1- elettivamente domiciliata in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso l'avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentata e difesa dagli avvocati FILIPPO PAOLUCCI, ANNA IPPOLITA SCHIAVI, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 994/02 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 12/09/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2005 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato VALENZA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato SCHIAVI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
e udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso 0 in subordine il rigetto del per l'improcedibilità ricorso. -2- Svolgimento del processo 1.- La CA Agricola Mantovana s.p.a. (di seguito: CA) chiedeva d'essere ammessa al passivo della Nuova Cooperativa Santa Gemma s.coop.r.l. in liquidazione coatta amministrativa (infra, Nuova cooperativa), per il credito di £ 650.536.864, in privilegio, essendo il credito vantato garantito da ipoteca. La domanda era accolta solo in parte, in quanto l'istante era ammessa al passivo tra i creditori chirografari, poiché la «ipoteca non [era] consolidata». La CA, con ricorso ex artt. 98 e 209, legge fall., del 12.11.98 proponeva opposizione avverso lo stato passivo innanzi al Tribunale di Bologna, deducendo che erroneamente non era stato riconosciuto il privilegio, dato che l'ipoteca era stata costituita a garanzia di un credito sorto contestualmente, comunque era stata concessa nel acquisizione immobiliarecontesto di un'operazione di deliberata da tempo ed in epoca non sospetta e, inoltre, alla data della stipula del contratto di apertura di credito garantito dall'ipoteca in questione essa ignorava lo stato di insolvenza della Nuova cooperativa. La Nuova cooperativa si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione, eccependo l'inefficacia e l'inopponibilità dell'ipoteca, perché costituita nell'anno anteriore al provvedimento di defelle st. sottoposizione della società alla liquidazione coatta RG. n.33139/02; UP 8.11.05 3 - amministrativa, e comunque chiedeva che fosse revocata ex art. 67, legge fall. Secondo la convenuta, il finanziamento oggetto del contratto di apertura di credito concernente il c/c n. 63073, garantito dall'ipoteca in questione, costituita con atto per notaio Azzani del 19 aprile 1993, era stato erogato allo scopo di permettere alla Nuova cooperativa di estinguere il debito costituito dallo scoperto di un altro c/c accesso presso la CA (c/c n. 54025), affidato per £ 300 milioni che, alla data della concessione del nuovo credito, presentava un saldo passivo di oltre £ 500 milioni. A suo avviso, la garanzia era revocabile ex art. senza alcuna64, legge fall., in quanto concessa controprestazione da parte del creditore garantito e, in ogni caso, l'ipoteca sarebbe stata concessa allo scopo di permettere alla CA di ottenere il pagamento del debito preesistente, e comunque di sostituire un credito chirografario con un credito privilegiato», con conseguente revocabilità ai sensi dell'art. 67, legge fall. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 26 settembre 2000, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava l'ipoteca inefficace ex art. 67, comma primo, legge fall., e rigettava l'opposizione allo stato passivo, condannando la CA a pagare le spese del giudizio. RG. n.33139/02; UP 8.11.05 Siffellent. - 2.- La sentenza era impugnata dalla CA, che ne deduceva l'erroneità, chiedendo, in sua riforma, l'accoglimento dell'opposizione. Nel giudizio si costituiva la Nuova cooperativa, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. き Ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 12 settembre 2002, rigettava l'appello, condannando la CA pagare le spese del secondo grado. Per quanto qui interessa, la pronuncia: a) affermava che lo stato di insolvenza era stato giudizialmente accertato dal Tribunale di Bologna con sentenza «n. 286/94» (del 9 novembre 1994, come ha indicato la ricorrente ed è incontestato), prodotta dall'appellata, e che «il computo dei termini per l'esercizio dell'azione revocatoria deve essere fatto decorrere dalla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa e non da quella della sentenza che ha accertato lo stato di insolvenza», e cioè, nella specie, dal 27 aprile 1994, sicchè l'ipoteca in questione doveva ritenersi costituita nell'anno anteriore a detto termine, poiché concessa con atto del 19 aprile 1993 ed iscritta il 30 aprile 1993; b) riteneva insussistenti i presupposti per la sospensione del giudizio sino alla definizione del giudizio con il quale RG. n.33139/02; UP 8.11.05 5 Liferent. l'appellante, nella comparsa conclusionale di primo grado, aveva chiesto la riunione;
c) affermava che, in considerazione del tipo di atto, la scientia decoctionis doveva ritenersi presunta ed escludeva che l'appellante avesse provato l'inscientia decoctionis, ritenendo che la circostanza che il Tribunale aveva «desunto da elementi che rivestivano il carattere della gravità, precisione e concordanza, la conoscenza del dissesto della propria cliente da parte della banca non inficia in alcun modo la mancata prova dell'ignoranza dell'insolvenza da parte della banca>>; d) reputava che la missiva dell'll marzo 1993 inviata dalla CA alla Nuova cooperativa non conteneva un mero sollecito al pagamento dello scoperto di c/c relativo al conto n. 54025, in quanto, per il suo contenuto, ed in considerazione degli ulteriori documenti prodotti, dimostrava che «l'operazione complessiva era preordinata proprio all'estinzione del rapporto chirografario e, quindi alla sua sostituzione con quello garantito da ipoteca»; e) riteneva, infine, inapplicabile la disciplina concernente il credito fondiario, sia quella recata dal d.lgs. n. 385 del 1993, ratione temporis, sia quella prevista dal d. P.R. n. 7 del 1976 e dall'art. 67, ultimo comma, legge fall., stante l'irriconducibilità dell'atto in questione tra quelli per i quali è stabilita l'esenzione dalla Lefellent. revocatoria fallimentare. RG. n.33139/02; UP 8.11.05 6 3.- Per la cassazione di quest'ultima sentenza ha proposto ricorso la CA, affidato a quattro motivi illustrato con memoria;
ha resistito con controricorso la Nuova cooperativa, illustrato con memoria. Motivi della decisione 1.- La CA con il primo motivo denuncia «violazione falsa applicazione degli artt. 67, 200, 201, 202 e 203 e della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) e dell'art. 2909 C.C. (art. 360, n. 3, c.p.c.). Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.>>. La ricorrente deduce che la sentenza, con ha ricondotto l'atto inargomentazioni contraddittorie, questione tra quelli disciplinati dall'art. 67, primo comma, n. 4, legge fall. (sebbene non abbia espressamente indicato questa norma), in quanto parte di una complessa operazione che ha permesso alla Nuova cooperativa di estinguere un debito preesistente. L'ipoteca era stata, infatti, costituita a garanzia del fido concernente il conto corrente n. 6073 del quale era titolare la Nuova cooperativa, che godeva anche di un'altra linea di credito non garantita relativa al conto corrente n. 54025. Pertanto, a suo avviso, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la garanzia era stata costituita allo scopo di fornire alla debitrice la provvista necessaria per Lefellent.буль RG. n.33139/02; UP 8.11.05 7 5 soddisfare il credito della CA non assistito da garanzia, valorizzando una lettera in data 11 marzo 1993, con la quale la Nuova cooperativa era stata invitata a alla copertura della sofferenza pregressa. provvedere Tuttavia, secondo questa configurazione, la garanzia dovrebbe ritenersi costituita in relazione ad un finanziamento effettivamente erogato, contestualmente alla concessione del credito. e perciò riconducibile al secondo, 67 1.f., con conseguente non al primo comma dell'art. dell'attrice di provare la scientia decoctionis. La onere Corte d'appello, violando l'art. 2909 c.c, non si sarebbe, inoltre, avveduta che la contestualità della garanzia rispetto alla erogazione della nuova linea di credito «aveva implicitamente formato oggetto di giudicato, in dipendenza dell'avvenuta ammissione al passivo del credito corrispondente al saldo del conto (63073) nel quale era finanziamento ipotecario». Dunque, laconfluito il nuovo tesi della fittizia costituzione della garanzia per un credito preesistente e scaduto implicava che si sarebbe dovuta rifiutare l'ammissione al passivo della somma corrispondente al nuovo credito», mentre la Nuova cooperativa non solo ha ammessO al passivo il credito derivante dallo scoperto del conto n. 63073, ma ha instaurato un altro giudizio per ottenere la revoca della rimessa sul c/c n. 54025, così dimostrando che stata era буль. RG. n.33139/02; UP 8.11.05 8 N. erogata la somma oggetto del finanziamento e che fu essa stessa «а versare volontariamente parte di esso per estinguere il conto già in sofferenza». Secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe contraddittoria anche sotto un differente profilo. I giudici di appello hanno considerato le due operazioni autonome e separate, tant'è che hanno ritenuto inesistenti i presupposti per disporre la sospensione del giudizio, con assunto in palese contraddizione con il resto della decisione», dato che la costituzione di ipoteca è stata considerata revocabile, in quanto diretta a permettere l'estinzione dello scoperto del c/c n. 54025, dunque non si comprende come sia stato possibile, da un canto, affermare delle operazioni, dall'altrol'autonomia ritenerne l'interdipendenza funzionale. Infatti, se si accede alla prima alternativa, come avrebbe fatto la sentenza impugnata, resta esclusa la revocabilità dell'atto ai sensi dell'art. 67, primo comma, legge fall.; se invece si aderisce alla seconda, si sarebbero dovuti riunire i giudizi, si sarebbe dovuta far valere la simulazione della costituzione dell'ipoteca e non si sarebbe dovuto ammettere al passivo il credito derivante dal finanziamento ipotecario». 1.2- La CA, con il secondo motivo, denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 200, 201, RG. n.33139/02; UP 8.11.05 9 felt. 202 e 203 della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), anche con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. (art. 360 n. 3, c.p.c.), in relazione al computo del periodo sospetto ex art. 67 1. fall. e la consumazione dei termini. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n.
5. c.p.c.)». Secondo la ricorrente, la sentenza ha inesattamente affermato che il dies a quo per il computo del cd. periodo sospetto ex art. 67 della legge fall., coincide con la data del provvedimento che sottopone l'impresa a 1.c.a. A suo avviso, qualora l'imprenditore sia assoggettato a 1.c.a., l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta soltanto se sia stato sia giudizialmente accertato lo stato di insolvenza, sicchè nella liquidazione coatta amministrativa la singolare sovrapposizione degli organi chiamati a presiedere alla procedura determina (a differenza che nel fallimento) una non coincidenza della decisione relativa all'instaurazione (riservata all'autorità amministrativa) con la pronuncia (eventuale) di accertamento dello stato di insolvenza». Tuttavia, questa discrasia temporale non giustifica la alterazione della natura di ciascuno due momenti decisionali e la circostanza che nella 1.c.a. l'organo che può esercitare l'azione è il commissario liquidatore non permette di provvedimento amministrativo possaritenere che il RG. n.33139/02; UP 8.11.05 10 D efilet. determinare 10 spostamento del termine per l'esercizio dell'azione revocatoria, dato che la sentenza non perde la sua efficacia di provvedimento al quale in via esclusiva è riservato l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Dunque, se la dichiarazione dello stato di insolvenza retrodatazionesegue il provvedimento amministrativo, la degli effetti della sentenza di fallimento, sia pure ai fini della identificazione del cd. periodo sospetto, illegittima. L'interpretazione sostenuta dalla Corte d'appello conduce peraltro ad applicare il sistema revocatorio anche allorché il debitore neppure versava in stato di insolvenza, come può accadere qualora l'insolvenza sia maturata successivamente al provvedimento di 1.c.a., dando luogo ad una sorta di reviviscenza della disciplina stabilita dal codice di commercio del 1882, nel quale era la sentenza che fissava discrezionalmente la data di cessazione dei pagamenti al fine della revocatoria. L'erroneità dell'interpretazione offerta dalla Corte territoriale sarebbe confortata dalle pronunce di questa Corte che hanno fatto giustizia degli indirizzi che pretendevano di dissociare la decorrenza degli effetti dalla data della pronuncia, facendoli retroagire ad un momento anteriore (Cass., n. 8257 del 2002, in tema di estensione del fallimento fest. ai soci illimitatamente RG. n.33139/02; UP 8.11.05 11 responsabili). In ogni caso, essa si porrebbe in contrasto CAM l'art. 24 Cost., poiché la compressione dei diritti dipenderebbe da un provvedimento amministrativo, essendo comunque illegittima la retrodatazione degli effetti della sentenza, in quanto violerebbe il principio della certezza del diritto ed il legittimo affidamento del terzo, introducendo una arbitraria ed irragionevole disparità di trattamento tra fallimento e 1.c.a. Infine, secondo la CA, il dies a quo per il computo del cd. periodo sospetto non è comunque quello della adozione del decreto, bensì quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nella specie effettuata nella G.U. del 7 maggio 1994- e di questa circostanza giudici del merito neppure si sarebbero avveduti. Sotto un ulteriore profilo, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha anche erroneamente individuato il dies ad quem. La sentenza impugnata ha computato il periodo sospetto facendo riferimento alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, con conclusione non motivata ed erronea, in quanto dovrebbe aversi riguardo al momento della costituzione, e ciò anche perché chiave di volta del sistema revocatorio è la scientia decoctionis di colui che ha compiuto l'atto, sicchè occorre invece chiedersi quand'è che il terzo, avendo avuto conoscenza dello stato di insolvenza, ha posto in essere l'atto lesivo della par IL . RG. n.33139/02; UP 8.11.05 12 condicio creditorum. La ratio del limite temporale per la proposizione dell'azione è la riconoscibilità al momento del compimento dell'atto dei sintomi tipici dello stato di insolvenza e, quindi, deve farsi riferimento al momento in cui l'ipoteca è concessa. Diversamente, si determinerebbero effetti distorsivi, come accadrebbe in fattispecie che la ricorrente puntualmente indica. denuncia1.3.- La ricorrente, con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 200, 201, 202 e 203 della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), (art. 360 n. 3, c.p.c.), in relazione alla prova della scientia decoctionis. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n.
5. c.p.c.)». Secondo la CA, la sentenza impugnata ha erroneamente ricondotto la fattispecie alla previsione dell'art. 67 primo comma, 1. fall., ritenendo che l'apertura di credito garantita da ipoteca era diretta ad estinguere lo scoperto del resistente c/c n. 54025, mentre, essendo la garanzia contestuale all'apertura di credito 63073, avrebbe dovuto applicare ilrelativa al c/c n. secondo comma di detta norma, con conseguente onere della Nuova cooperativa in 1.c.a. di dimostrare la scientia decoctionis. Inoltre, i giudici di secondo grado, nell'interpretare l'art. 671 primo comma, 1. fall RG. n.33139/02; UP 8.11.05 13 sarebbero incorsi in un errore di diritto, affermando che dello stato di insolvenza non può esserela conoscenza esclusa di per se stessa dall'assenza di procedure esecutive e protesti, né dal fatto che nell'ambito dei negozi posti in essere dalle parti, il creditore abbia concesso ulteriori linee di credito al debitore, elemento quest'ultimo che (pur difettando nel caso di specie) di per sé non è sufficiente ad escludere la conoscenza dello stato di dissesto del debitore>>. La ricorrente deduce che, a parte la considerazione che sulla concessione di una nuova linea di credito si è formato un giudicato interno, il principio affermato sarebbe erroneo, dato che per le primo comma il terzo deveipotesi riconducibili al dimostrare l'esistenza «di circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria avvedutezza che l'imprenditore, apparentemente, si trovi in una situazione di normale esercizio d'impresa». Pertanto, poiché nella specie la Corte territoriale avrebbe riconosciuto che alla data della costituzione dell'ipoteca non esistevano protesti, decreti ingiuntivi, procedure esecutive in danno della Nuova cooperativa, i cui conti correnti non erano stati neppure "congelati", e neppure esistevano richieste di pagamento ed eventuali fideiussori del cliente affidato», ovvero notizie di stampa RG. n.33139/02; UP 8.11.05 14 ا مليلية che avevano dato conto di una situazione di difficoltà dell'impresa, neanche evincibile dai bilanci della società, sarebbe irragionevole l'affermazione che la CA non avrebbe dimostrato la inscientia decoctionis. La motivazione della sentenza, secondo la CA, sarebbe contraddittoria nella parte in cui, confermando la sentenza del Tribunale, avrebbe invertito i termini della questione. Infatti, la pronuncia ha affermato che non vi nessuna contraddizione nel ragionamento effettuato dai primi giudici che hanno ritenuto sintomatica della conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la cooperativa S. Gemma la condotta del creditore qualificata dall'intendimento di creare i presupposti affinché un credito chirografario fosse sostituito con un credito assistito da prelazione, al fine di garantire il soddisfacimento del credito in violazione della par 2 condicio creditorum». Questo ragionamento, ad avviso della ricorrente, sarebbe «assolutamente tautologico»>, poiché trasforma il factum probandum (ovvero che l'apertura di credito ipotecaria era stata concessa solo ed esclusivamente per sostituire il precedente credito chirografario con un credito ipotecario) in factum probans'> della conoscenza dell'insolvenza da parte della CA. In buona sostanza, la Corte territoriale avrebbe affermato che, qualora un'azienda bancaria ottenga una garanzia ipotecaria, per ciò solo sarebbe consapevole dello stato di RG. n.33139/02; UP 8.11.05 15 абулол decozione del concedente, pervenendo a dedurre da un dato di fatto "A" il fatto "B" (stato di conoscenza), senza chiarire quale sia la relazione tra gli stessi. 1.4.- Con il quarto motivo, la CA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 200, 201, 202 e 203 della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) (art. 360 n. 3, c.p.c.), in relazione agli artt. 4 del d.p.r. 21 7 e 161 del d.lgs. n. 385/1992.gennaio 1976, n. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n.
5. c.p.c.)». Ad avviso della ricorrente alla garanzia in questione sarebbe applicabile l'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 7 del 1976, e cioè la norma in materia di credito fondiario, in virtù della quale l'iscrizione ipotecaria valida ed efficace, quando sia stata presa almeno dieci giorni prima della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto l'art. 161 del d.lgs. n. 385 del 1993 dispone che i contratti conclusi alla data di entrata in vigore di detto decreto restano regolati dalle norme anteriori. D'altronde la Nuova cooperativa ha contestato l'applicabilità di quest'ultima norma soltanto perché entrata in vigore dopo la costituzione dell'ipoteca e non perché abbia contestato che il mutuo in esame fosse un mutuo fondiario, sicchè la XighMent sentenza impugnata avrebbe erroneamente deciso su una Ꮧ . RG. n.33139/02; UP 8.11.05 16 questione che non era in discussione, coperta dal giudicato interno. In ogni caso, anche aderendo alla prospettazione della difesa avversaria», la applicabilità alla CA del beneficio di cui all'ultimo comma dell'art. 67, 1. f. sarebbe ricavabile da una sentenza di questa Corte (Cass., n. 11495 del 1997), che ha deciso una questione analoga a quella in esame, dato che in entrambe le fattispecie: commissari liquidatori hanno ammesso al passivo il credito di una banca derivante da un contratto di mutuo;
l'ammissione al passivo è coperta da giudicato interno;
il riconoscimento del credito della banca implica la sua opponibilità alla 1.c.a.. L'identità delle fattispecie rende applicabile la regula iuris enunciata dalla succitata sentenza di questa Corte, senza che, in contrario, possa dedursi che lo stato passivo della 1.c.a. ha natura amministrativa, non giuridizionale. Secondo la ricorrente, l'obiezione non sarebbe pertinente, dato che il procedimento di formazione dello stato passivo si articola in due fasi e «la prima, quella amministrativa, comporta che ogni credito debba essere accertato solo ed esclusivamente nel suo ambito, essendo stata sottratta al giudice la verifica dell'esistenza dei crediti», tant'è che il giudice neppure può pronunziarsi su questioni non sollevate in sede RG. n.33139/02; UP 8.11.05 17 Lifelbed.Ꮧ . ammissione al passivo, mentre, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il commissario liquidatore non può formulare contestazioni non sollevate in ordine all'esistenza del credito ed alle cause di prelazione, con conseguente definitività dello stato passivo formato dal commissario liquidatore. In conclusione, poiché il credito fondiario della CA «esiste nei termini in cui è stato ammessO al passivo»>, non potrebbe negarsi che l'ipoteca costituita contestualmente al credito -ed a garanzia di questo è perfettamente opponibile alla procedura». 2.- Il ricorso è improcedibile.
2.1. La ricorrente ha notificato il ricorso in data 18 dicembre 2002, precisando in tale atto che la sentenza impugnata le era stata notificata il 20 novembre 2002. La CA il successivo 28 dicembre -quindi, entro il termine dell'art. 369 c.p.c.- ha provveduto agli adempimenti previsti da detta norma, ma ha depositato: una copia del ricorso recante la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario;
una copia autentica della sentenza impugnata, priva della relazione di notificazione;
didue attestazioni dell'U.N.E.P. della Corte d'appello Bologna in data 23 dicembre 2002 dalle quali risulta che in data 18/12/02 l'assistente Andreina Molinari ha provveduto a notificare positivamente due copie del ricorso per cassazione per conto della CA Agricola Mantovana RG. n.33139/02; UP 8.11.05 18 Lifells it. alla Nuova Cooperativa Santa Gemma» ed in data 20 novembre 2002 ha notificato alla prima la sentenza da questa impugnata;
copia della denuncia, in data 23 dicembre 2002, del furto dell'originale del ricorso notificato e della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. Nella denuncia da ultimo richiamata છું dedotto che l'originale del ricorso notificato e della copia della sentenza recante la relazione di notificazione erano stati inseriti in un plico affidato ad un corriere, affinché ne curasse la consegna in Roma ad uno dei difensori, il quale avrebbe dovuto provvedere al deposito ex art. 369 c.p.c., ma gli atti da ultimo indicati non erano mai pervenuti al risultando che il plico era stato aperto e predetto, richiuso. La ricorrente, in data 27 settembre 2005, ha quindi depositato istanza (datata 12 marzo 2003, ma che risulta depositata appunto il 27 settembre 2005, giusta l'attestazione apposta dalla cancelleria) con la quale chiede di depositare: a) l'originale del ricorso notificato in data 18 dicembre 2002; b) copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione;
c) copia della denuncia querela sopra richiamata;
d) copia di missiva del 20/12/ 2002 in cui denunciava al corriere la sparizione degli atti RG. n.33139/02; UP 8.11.05 19 буль sopra richiamati;
e) copia di una missiva del 30 gennaio 2003, con la quale il corriere comunica il rinvenimento della "parte mancante del contenuto" del plico concernente la spedizione degli atti in esame. 2.2- La descrizione delle modalità con le quali la ricorrente ha provveduto agli adempimenti stabilit. dall'art. 369 c.p.c. pon la questione -per quanto si precisa infra rilevabile d'ufficio- dell'improcedibilità del ricorso, espressamente eccepita dal P.G. nella requisitoria d'udienza, e, in particolare, richiedono di accertare se detta sanzione sia applicabile qualora il ricorrente: a) depositi nel termine di venti giorni dell'art. 369 c.p.c. la copia del ricorso, provvedendo solo successivamente, e oltre detto termine, a depositare l'originale; b) benché abbia dedotto nel ricorso 1'avvenuta notificazione nei suoi confronti della sentenza impugnata, depositi copia autentica della sentenza impugnata nel termine di venti giorni dell'art. 369 c.p.c., depositando soltanto successivamente, ed oltre detto termine, copia autentica con la relazione di notificazione. La questione, in riferimento ad entrambi i suoi profili, ha ricevuto univoca risoluzione nel più recente orientamento di questa Corte. RG. n.33139/02; UP 8.11.05 20 Lifeble et. 2.3.- Le conseguenze derivanti dal deposito del ricorso effettuato secondo le modalità precisate supra sub § 2.2.-a), sono state concordemente identificate dal più recente indirizzo di questa Corte, anche а Sezioni Unite (benché non in sede di composizione di un contrasto), affermando che, in considerazione della formulazione e della ratio dell'art. 369, primo comma, c.p.c., questa norma deve essere interpretata ritenendo che, entro il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, occorre depositare l'originale di tale atto, negando che il successivo deposito dell'originale, oltre detto termine, possa farne escludere l'improcedibilità. In questo senso è univoca e non si presta ad alcun dubbio interpretativo la sentenza delle Sezioni Unite n. 9861 del 1997, la quale ha appunto dichiarato improcedibile un ricorso, che era stato notificato il 16 febbraio 1996, poichè «come infatti risulta dalle note della cancelleria, in data 7 marzo 1996 [-e cioè entro il 20° giorno-] fu depositata solo una copia fotografica del ricorso, mentre il deposito dell'originale avvenne il successivo 20 marzo»> [quindi il 33° giorno dalla notificazione], osservando che il «semplice deposito di una copia informe (...) non offre alcuna garanzia d'autenticità» così chiaramente ritenendo insanabile l'irregolarità, nonostante il successivo deposito dell'originale -fuori termine, ma prima "Lifeble et RG. n.33139/02; UP 8.11.05 21 dell'udienza pubblica- offrisse detta garanzia permettesse di accertare la regolarità della notificazione. Peraltro negli stessi termini si erano espressi i più immediati precedenti (Cass., n. 1969 del 1983; n. 3859 del 1982). Inoltre, di rilievo che, come ancora stato espressamente affermato da questo indirizzo, la sanzione dell'improcedibilità non resta esclusa dal fatto che la copia depositata contenga una replica della relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario (Cass., n. 3859 del 1982), essendo la violazione del termine rilevabile d'ufficio e non potendo neppure ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato controricorso senza eccepire l'improcedibilità (in riferimento al caso di violazione del termine dell'art. 369 c.p.c., Cass., n. 14569 del 2004; n. 10699 del 2004; n. 4894 del 1997; n. 1587 del 1974). 2.4.- Sulla seconda questione (cfr. § 2.2-b) era nell'interpretazione dell'art. 369, emerso un contrasto secondo comma, c.p.c. Un primo indirizzo aveva affermato che il mancato deposito di copia autentica della sentenza determina 1'improcedibilità del ricorso, salvo che la sentenza risulti allegata nel fascicolo d'ufficio о in quello del 222 Lifells it. controricorrente. 2 RG. n.33139/02; UP 8.11.05 Un secondo, più rigoroso, orientamento aveva invece ritenuto applicabile la sanzione dell'improcedibilità anche nel caso in cui la copia autentica della sentenza risulti comunque acquisita agli atti, dividendosi però in ordine alla ammissibilità della sua produzione separatamente dal ricorso, con le modalità prescritte dall'art. 372 c.p.C., purché entro il termine stabilito dal primo comma dell'art. 369 del medesimo codice. Queste divergenti interpretazioni hanno costituito oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 11932 del 1998 (alla quale può rinviarsi per l'indicazione dei precedenti), hanno composto il contrasto affermando che la tesi favorevole all'ammissibilità di equipollenti della produzione dell'atto (copia depositata dal controricorrente о esistente nel fascicolo d'ufficio) si pone in contrasto con la lettera dell'art. 369 c.p.c., in quanto la norma stabilisce, senza alcuna eccezione, 1'improcedibilità del ricorso nel caso in cui l'atto in esame non sia stato depositato. Dunque, la pronuncia ha fatto proprio il secondo più rigoroso indirizzo, preferendo, al suo interno, l'orientamento secondo il quale l'obbligo deve ritenersi tuttavia soddisfatto anche nel caso in cui il deposito della copia autentica sia effettuato asuccessivamente quello del ricorso, sempre che l'adempimento sia RG. n.33139/02; UP 8.11.05 23 Defelts perfezionato entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso alle parti contro le quali esso è proposto. Lo scopo dell'art. 369 c.p.c., è stato osservato, quello di consentire la verifica della tempestività dell'atto d'impugnazione e la fondatezza dei suoi motivi e la sanzione d'improcedibilità colpisce, perciò, del termine perentorio e non anche la l'inosservanza mancanza di contestualità del ricorso e della decisione civ., la impugnata». La norma dell'art. 372 cod. proc. quale consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso -ha sottolineato la sentenza n. 11932 del 1998- deve ritenersi estensibile ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso, considerato che l'art. 375 cod. proc. civ., che prevede la pronuncia d'inammissibilità del ricorso in camera di consiglio, include logicamente anche la declaratoria d'improcedibilità», che non può però essere evitata neanche nel caso in cui la copia autentica della sentenza sia comunque depositata, ma oltre il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c. (come appunto era accaduto nel caso deciso dalle Sezioni Unite). A partire da tale arresto questa interpretazione, con specifico riferimento all'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità nel caso di deposito non effettuato RG. n.33139/02; UP 8.11.05 24 Xefelle بعد entro il termine di venti giorni, si è consolidata nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 12981 del 2000; n. 1630 del 2001; n. 8374 del 2001; n. 8552 del 2001; n. 2564 del 2002; n. 6622 del 2002; n. 3128 del 2003; n. 6155 del 2003; n. 6350 del 2004; n. 19654 del 2004; n. 5263 del 2005), al punto che, come espressamente è stato sottolineato, il principio in virtù del quale il ricorso è «improcedibile anche se il controricorrente provveda successivamente a depositare il provvedimento impugnato con la relata di notifica, oltre i termini di cui all'art. 369 c.p.c.>> (Cass., n. 12109 del 2004; n. 12385 del 2004, ancora con espresso riferimento al caso del deposito tardivo) costituisce ormai "diritto vivente">>> (Cass., n. 14240 del 2000, nella specie, il ricorso era stato notificato il 6 novembre 1998 e depositato il successivo 24 novembre, mentre la copia autentica della sentenza era stata depositata il 4 dicembre 1998). Convincente e meritevole di adesione è, inoltre, la considerazione peculiarmente rilevante nel caso in esame- che, in virtù di detto principio, non ė ammesso [il] recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso», la cui ammissibilità condurrebbe a far dipendere la procedibilità del ricorso dal tempo in cui lo stesso è deciso (Cass., n. 4248 del 2005, nel senso dell'improcedibilità anche qualora RG. n.33139/02; UP 8.11.05 25 Lif e 1. la copia autentica risulti allegata nel fascicolo d'ufficio), introducendo nel sistema elementi di alea ed imprevedibilità che sarebbero gravemente pregiudizievoli del principio della certezza del diritto, finendo con il far dipendere il giudizio sull'osservanza delle forme e dei termini, e l'esito stesso del giudizio, da circostanze casuali ed imponderabili. In particolare, il principio, tenuto conto che la norma impone il deposito di «copia autentica della sentenza о della decisione impugnata con la relazione di se questa è avvenuta>>> (art. 369, secondo notificazione, stato appunto espressamente riferito comma, c.p.c.), ancora da recenti pronunce- anche al caso di mancato «deposito nei termini di legge del provvedimento impugnato con la relativa relata di notifica», escludendo l'ammissibilità di equipollenti e testualmente enunciando «il principio che è improcedibile il ricorso nel quale si affermi che il provvedimento per la cui cassazione è stato proposto è stato notificato su istanza di parte a una certa data e il ricorrente, adempiendo l'onere di cui all'art. 369 c.p.c., depositi, entro venti giorni dalla ultima notificazione dell'impugnazione, copia autentica della decisione impugnata priva della relata di notifica. Pertanto, nessun rilievo ha, ai fini della procedibilità RG. n.33139/02; UP 8.11.05 26 "Lyfull St. caso avvenuto, di copia: del ricorso, il deposito, nel autentica dell'atto impugnato non notificato e questa Corte non può che rilevare, di ufficio, la inottemperanza dell'onere di deposito a carico del ricorrente, nel termine perentorio dell'art. 369 c.p.c.. Qualora detto deposito non vi sia stato, come accaduto nel caso, o sia avvenuto oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c., questa Corte deve dichiarare di ufficio improcedibile il ricorso pregiudizialmente e prima di ogni altra pronuncia»> [Cass., n. 12109 del 2004; negli stessi termini, in precedenza, Cass., n. 1630 del 2001 (che ha dichiarato improcedibile il ricorso, in quanto il ricorrente, aveva depositato nei termini copia autentica della sentenza impugnata priva però della relativa relazione di notifica, ritenendo irrilevante che quest'ultima fosse presente nella copia prodotta dal resistente), in seguito, risulta massimata come conforme a detta pronuncia Cass., n. 10306 del 2002; cfr. anche Cass., n. 12385 del 2004, in riferimento al mancato deposito nei termini di copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione]. Analogamente si è espressa la sentenza n. 19654 del 2004, sottolineando -in un caso nel quale pure era stata depositata la copia autentica, priva però della relazione di notificazione- che, qualora il ricorrente deduca che la sentenza impugnata gli è stata notificata, «l'allegazione espressa del ricorrente determina a suo carico l'onere, in RG. n.33139/02; UP 8.11.05 27 Left 1. • ragione del citato n. 2 del secondo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. ed in ottemperanza alla regola di giudizio sull'onere della prova (...) di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, unitamente al ricorso (od anche -a norma del secondo comma dell'art. 372, (...) - separatamente, ma comunque entro il termine di al primo comma dell'art. 369) ». cui In particolare, la pronuncia ha sottolineato che, «Ove tale produzione non avvenga, la sanzione della improcedibilità non è eludibile (...) non solo per effetto della mancata contestazione da parte dell'intimato che abbia resistito al ricorso, ma anche attraverso equipollenti, come il deposito di una copia con la relata di notifica da parte del controricorrente come la circostanza che nel fascicolo d'ufficio trasmesso dal giudice a quo risulti inserita una ! copia con detta relata», perché ammetterli «contraddirebbe la previsione dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, quale adempimento che deve essere eseguito entro il termine per il deposito del ricorso, in funzione dell'ordinato svolgimento del giudizio di cassazione>>> (Cass., n. 19654 del 2004; analogamente, e da detta sentenza espressamente richiamata, Cass., n. 6350 del 2004; cfr. anche Cass., n. 5263 del 2005, che pure ha dichiarato improcedibile il ricorso in presenza di produzione di una зув А. copia autentica priva della relazione di notificazione, RG. n.33139/02; UP 8.11.05 28 benché debba darsi atto che non ha preso posizione sull'ammissibilità degli equipollenti, in quanto non l'applicabilità della sussistenti nella specie). Peraltro, sanzione dell'improcedibilità nel caso di mancata produzione di copia autentica recante la relazione di notificazione consegue logicamente ineluttabile dal principio, consolidatosi in virtù delle numerose sentenze sopra richiamate, riferito al caso della mancata o tardiva produzione della copia autentica. L'accertamento dell'avvenuto deposito nei termini di legge della copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, secondo questo orientamento, pregiudiziale, logicamente e giuridicamente, e la Corte è tenuta a rilevare, di ufficio, la sua violazione, edichiarando improcedibile il ricorso pregiudizialmente prima di ogni altra pronuncia (Cass., n. 12109 del 2004; n. 19654 del 2004; n. 1630 del 2001; sulla rilevabilità d'ufficio della mancata produzione della copia autentica della sentenza, anche in mancanza di eccezione del controricorrente e della presenza di equipollenti, ovvero del deposito fuori termine della copia stessa, Cass., Sez. Un., n. 11932 del 1998; n. 4248 del 2005; n. 14240 del 2000). Il termine dell'art. 369 c.p.c., in quanto perentorio, è inoltre improrogabile, e governato dalla regola generale RG. n.33139/02; UP 8.11.05 29 охром. ! di cui all'art. 153 c.p.c., con la conseguenza che la sanzione dell'improcedibilità non può essere evitata invocando il caso di forza maggiore -come anche sottolineato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11932 del 1998- о fatti imprevedibili non imputabili al ricorrente, essendo la decadenza impedita esclusivamente dall'esercizio del diritto [Cass., n. 10959 del 1995; n. 3859 del 1982 (in riferimento all'ipotesi dell'art. 369, primo comma, c.p.c. ed al deposito della copia, giustificata dalla parte con la circostanza che aveva subito il furto dell'originale); n. 343 del 1982; n. 180 del 1978 (concernente il caso del ritardo dovuto a disguidi postali); n. 997 del 1971; n. 279 del 1968 (relativa al mancato rispetto del termine a causa della malattia del legale incaricato del deposito); cfr. anche Cass., n. 9178 del 2000 (avente ad oggetto il tardivo deposito del ricorso determinato dal decesso del domiciliatario in Roma del ricorrente)]. Questo consolidato principio esonera peraltro anche dall'attardarsi ad esaminare se la vicenda che avrebbe determinato nella specie l'inosservanza dell'art. 369 c.p.c. possa poi ritenersi non imputabile alla ricorrente, siccome conseguente da una sua scelta in ordine alle modalità di provvedere agli adempimenti in questione. Questa rigorosa regola, che conduce ad applicare la dell'improcedibilità,sanzione indipendentemente dalle билья RG. n.33139/02; UP 8.11.05 30 ragioni dell'inosservanza dell'onere, non soffre eccezioni, in quanto il codice di rito civile conosce ipotesi tipiche di rimessione nei termini (in via esemplificativa, cfr. le 49, secondo comma;
294;seguenti norme del c.p.c.: artt. 327, secondo comma;
650; 668), che non è prevista come istituto di carattere generale nel processo civile (Cass., n. 3473 del 2000). La pure significativa evoluzione realizzata con l'art. 184-bis c.p.c. (introdotto dall'art. 19 della legge 26 novembre 1990 n. 353 con decorrenza dal 30 aprile 1995, e poi modificato con decorrenza dal 22 giugno 1995 dall'art. 6 del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995 n. 534) non ha, infatti, condotto a questo risultato e questa norma, per quanto qui interessa, in considerazione della sua formula e collocazione, non può operare per i termini inerenti le ±1 attività necessarie all'introduzione del giudizio di cassazione ed alla sua prosecuzione, disciplinate dagli artt. 365, 366 e 369 [Cass., Sez. un., n. 12302 del 2004; Cass. n. 5778 del 2000; n. 9178 del 2000 (concernente il termine dell'art. 369 c.p.c.); n. 12935 del 2000; n. 12132 del 2002; n. 12646 del 2002; n. 1285 del 2003; n. 17926 del 2003; n. 7612 del 2004)], rispetto ai quali resta ferma 1'impossibilità per la parte di neutralizzare le conseguenze pregiudizievoli di un impedimento, sicchè alla stessa imputata la decadenza, indipendentemente dalla2 6.1. RG. n.33139/02; UP 8.11.05 31 che l'impedimento sia dovuto a sua colpa, circostanza ovvero sia incolpevole. Per altro verso, come hanno sostenibileaffermato le Sezioni Unite, neppure l'applicazione analogica di detto art. 184-bis, nei momenti dell'introduzione e della prosecuzione del giudizio d'impugnazione che, indipendentemente da ogni altra considerazione, trova ostacolo nell'irrinunciabile esigenza di assicurare la definitività della sentenza in dipendenza del decorso di termini certi (purché idonei a tutelare il diritto di difesa), non suscettibili di prolungamento in base ad apprezzamenti a posteriori sulle ragioni che ne abbiano comportato l'inosservanza (Cass., Sez.un. n. 12302 del 2004), ritenendo inoltre manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della norma in relazione agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, attesa la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle regole che disciplinano l'attività processuale e dei termini perentori, in particolare (Cass., Sez. un., n. 13906 del 2004; Cass., n. 12132 del 2002), strumentali alle esigenze, pure costituzionalmente garantite, della certezza e della celerità del processo. Nel quadro di questi principi, consolidati nella giurisprudenza dei questa Corte, che conducono ad escludere valorizzabilità sia del deposito fuori termine la dell'originale del ricorso e della copia della sentenza RG. n.33139/02; UP 8.11.05 32 хром. impugnata contenente la relata di notificazione, sia di atti, quali quelli indicati nel § 2.1, che comunque non permettono di verificare compiutamente, e direttamente da parte del giudice, la modalità della notificazione, la sua regolarità ed il rispetto dei termini, da effettuare sulla scorta dell'esame dell'originale, in difetto della prospettazione di argomentazioni che ne permettano la rimeditazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, poiché la CA, nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, ha depositato una copia del medesimo ed una copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione, nonostante la deduzione che la pronuncia le era stata notificata, non potendo essere esclusa l'applicabilità della sanzione né dal deposito in data 27 settembre 2005, oltre il termine dell'art. 369 c.p.c. degli atti richiesti da detta norma, né da quello degli atti sopra richiamati. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e dichiara compensate tra le parti le spese di questa fase. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2005. Il Consigliere est. Il Presidente flutet. RG. n.33139/02; UP 8.11.05 33 % LIUNZIONARIO IN CANCELLER (Dr. Pi ana Parrone) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 心 Prime Sertune Che noelleria Depos 18 GEN. 2006 CANCELLIERE il FUMEIONARIO DI CANCELLERIA Dr. Filomena Perrone) CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 29-03-2006 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n.9758 versate € 168,00 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 1.0. n°115 del 30/5/2002) - 34