Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Di Frenna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento Cat. -OMISSIS-, assunto in data 4 maggio 2021 dal Questore di Modena, notificato in data 8 marzo 2022, che ha disposto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa EN RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena datato 4 maggio 2021, che ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Egli espone di aver fatto ingresso in Italia alcuni anni fa e di aver aperto nell’anno 2015 la propria azienda. Il permesso di soggiorno, dopo svariati rinnovi, sarebbe stato denegato prioritariamente per ritenuto disinteresse dell’interessato, che non si è presentato agli appuntamenti per il fotosegnalamento senza addurre alcuna motivazione.
Evidenzia il ricorrente che nell’atto impugnato, oltre alla prima convocazione in Questura per il 14 gennaio 2021, già indicata nella ricevuta rilasciata all’atto della richiesta, si fa riferimento, presumibilmente per un errore materiale, ad un’ulteriore convocazione per il giorno 8 ottobre 2020 alla quale egli non si sarebbe presentato; atteso che la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno è stata presentata il 23 dicembre 2020 egli sottolinea che è impossibile che la convocazione risalga all’ottobre dello stesso anno.
Soggiunge che tramite il suo precedente legale egli ha chiesto il riesame dell’istanza, allegando di svolgere un’attività lavorativa e producendo la dichiarazione dei redditi del 2021 (relativa all’anno 2020), ma detta richiesta non è stata riscontrata.
Egli deduce quindi l’illegittimità del diniego per violazione di legge (artt. 3 e 21 octies della legge 241/1990, art. 5, comma 9 del d.lgs. 286/1998) ed eccesso di poter per carenza di istruttoria, omessa valutazione dei fatti, insufficienza della motivazione.
Con tali censure egli deduce che l’Amministrazione, sulla base di una erronea presunzione di disinteresse all’istanza, non ha considerato la sussistenza, dal punto di vista sostanziale, del requisito reddituale necessario per il rinnovo.
Inoltre evidenzia che in assenza dei requisiti per il rinnovo del titolo di soggiorno già posseduto dall’istante l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo, in particolare per attesa occupazione o per protezione speciale.
Si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, la Questura di Modena.
La difesa erariale ha depositato una relazione dell’Amministrazione dalla quale risulta che il secondo invito a presentarsi era per la data del 29 gennaio 2021, non già per l’8 ottobre 2020, indicazione evidentemente frutto di un errore di trascrizione. L’amministrazione sottolinea che se l’interessato avesse provveduto a ritirare il preavviso di rigetto avrebbe potuto verificare la data corretta della seconda convocazione. Il deducente non ha inoltre attestato il possesso dei necessari requisiti reddituali né ha fornito ulteriore documentazione idonea a consentire la valutazione, pure auspicata nel ricorso, della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 30 giugno 2022, n. -OMISSIS-, non appellata.
Dopo tale pronuncia le parti non hanno depositato scritti difensivi né documentazione.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 marzo 2026, alla quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Occorre anzitutto evidenziare che il ricorrente per ben due volte non si è presentato presso gli uffici della competente Questura per le operazioni di fotosegnalamento.
Ai sensi dell’art. 5 comma 4 bis del TU immigrazione lo straniero che richiede il rinnovo del titolo di soggiorno è necessariamente sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.
Come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa “ Si tratta di una disposizione ispirata all'esigenza di avere certezza dell'identità delle persone che soggiornano nel territorio nazionale, sì che la funzione essenziale dei rilievi in questione è quella di evitare possibili cambi di identità o sostituzioni di persona, con la conseguenza che il cosciente rifiuto di sottoporsi ai rilievi medesimi, sebbene non espressamente sanzionato dalla legge, preclude intuitivamente la possibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (T.A.R. Catania, sez. IV, 9 ottobre 2017, n.2351). (…) La sottoposizione ai rilievi dattiloscopici è da intendere come adempimento essenziale per la trattazione dell’istanza, che, diversamente, non può che essere archiviata .” (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 11 febbraio 2022, n. 332).
Nel caso di specie il ricorrente non si è presentato a tali fini, nonostante i due inviti inviati dall’Amministrazione, senza allegare alcuna giustificazione o valido impedimento.
Secondo un condivisibile orientamento interpretativo la presentazione per il foto-segnalamento è “"un adempimento essenziale per procedere ad esaminare nel merito l'istanza di rinnovo del permesso, sicché in caso di mancata ottemperanza la Questura dichiara legittimamente l'improcedibilità della domanda, mediante l'adozione di un provvedimento in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 (T.A.R. Milano, Sez. I, 30 novembre 2018, n. 2703). La mancata presentazione per il foto-segnalamento, senza alcuna giustificazione, evidenzia, infatti, un sostanziale disinteresse da parte del richiedente, precludendo la prosecuzione dell'iter procedimentale verso l'esame del merito della domanda, così giustificandone la dichiarazione di improcedibilità" (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 11 luglio 2023, n. 1779) .” (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 27 ottobre 2025, n. 3038).
L’inadempimento all’obbligo di sottoporsi agli adempimenti di cui all’art. 5 comma 4 bis del d.lgs. 286/1998, imputabile al solo ricorrente, in assenza di cause di impedimento, giustifica il mancato accoglimento dell’istanza.
Il provvedimento censurato non si fonda peraltro unicamente sul contestato disinteresse alla pratica, ma evidenzia altresì che l’interessato non ha provveduto a consegnare copia della dichiarazione dei redditi e fotocopia della certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 26 del d.lgs. 286/1998, sottolineando che il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno sono subordinati alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal TU immigrazione e dal regolamento di esecuzione (d.P.R. 394/1999).
Tale carenza documentale costituisce ragione autonoma e in sé sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo richiesto.
A termini dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. 286/1998 è infatti onere dell’interessato provare la sussistenza di un lavoro e di redditi adeguati.
Secondo un constante orientamento interpretativo, del resto, “ il possesso di un reddito minimo – idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare – costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese al quale ha chiesto di ospitarlo; il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e, quindi, di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria, in quanto indigenti; d’altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose ”. ( ex multis , Cons. Stato Sez. II, 24 maggio 2021, n. 4026).
Va rilevato inoltre che il ricorrente avrebbe dovuto documentare la sussistenza di tali requisiti in sede procedimentale, non potendo validamente sostenere, solo nella richiesta di riesame o in sede processuale, la ricorrenza dei requisiti di legge.
Né può essere imputata all’Amministrazione resistente la mancata valutazione dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno ad altro titolo, costituendo onere dell’interessato documentarne la ricorrenza, in modo da consentire alla Questura di verificare, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del d.lgs. 286/1998, la possibilità di rilasciare un altro tipo di permesso.
Come sottolineato anche recentemente dal giudice di appello, infatti “ l'Amministrazione non può d'ufficio ritenere sussistenti i presupposti per un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto, in difetto di una specifica istanza di parte, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei presupposti del titolo invocato.
L'art. 5 c. 9 del D.Lgs. 286/98 prevede infatti che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorno dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”, prescrivendo chiaramente la necessità che vengano allegati i requisiti e dimostrata la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio del titolo, che spetta chiaramente all'istante provare a seguito di apposita istanza.
Né tale richiesta può essere surrogata da una comunicazione del difensore, vieppiù sprovvista di apposito conferimento dei relativi poteri, la quale non può imporre all'Amministrazione l'apertura di un apposito procedimento in assenza della doverosa istanza dell'interessato, finalizzata all'ottenimento dello specifico titolo richiesto .” (Cons. Stato, Sez. III, 10 febbraio 2026, n. 1048).
In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità del contenzioso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AR NO, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
EN RB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RB | AR NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.