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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/02/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6961/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est.
nella causa civile iscritta al n. 6961 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2024 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in Melito (NA) al Corso Europa n. 369, rappresentata e difesa dall'Avv.
Josephine Ciliberti, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Tasso n. 97, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.dell'Avv.to Davide Russo, elettivamente domiciliato in Lusciano (CE) alla via
Togliatti n.18 presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
NONCHÉ Il P.M. presso l'intestato Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/12/2024 i procuratori concludevano come in atti;
Il P.M. – al quale veniva trasmesso il verbale di udienza – nulla osservava
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Mediante ricorso presentato in data 05/09/2024 la ricorrente deduceva Parte_1
che in data 26/10/1978 aveva contratto matrimonio concordatario in Napoli con il sig.
e che dalla loro unione erano nate due figlie – (nata il Controparte_1 Per_1
26/10/1979) e (nata il [...]). Persona_2
Aggiungeva inoltre che, a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita matrimoniale, i coniugi decidevano di separarsi;
con decreto n. 161/2007 emesso il 19/12/2006 dal Tribunale di Napoli veniva omologata la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
Trascorsi 18 anni dal decreto di omologa senza che fosse stata ripristinata la convivenza, la sig.ra chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio, senza alcuna pretesa economica;
precisava, infatti, che entrambe le figlie nate dall'unione con il resistente erano ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Incardinato il giudizio, si costituiva il resistente, mediante memoria di costituzione dell'08/11/2024, il quale non si opponeva alla domanda di divorzio.
pag. 2/4 Disposta la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale dell'11/12/2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di divorziare, in assenza di ulteriori domande in ordine alle statuizioni accessorie.
All'udienza dell'11/12/2024, la causa veniva assegnata alla decisione collegiale previo parere del pubblico ministero.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Napoli in data 19/12/2006,
previa comparizione delle parti in sede presidenziale all'udienza del 14/12/2006, e il deposito del ricorso divorzile il 05/09/2024.
Del pari risulta altresì confermata la cessazione effettiva di ogni rapporto reciproco nei diciotto anni precedenti alla proposizione della domanda di divorzio e comunque nel termine minimo previsto dall'attuale normativa, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 e comunque nel termine annuale previsto dall'attuale normativa.
Deve anche evidenziarsi come le parti negli scritti difensivi e dinnanzi al Giudice hanno confermato la cessazione di ogni unità di affetti e vita in comune e l'indisponibilità
convinta a non riprendere la convivenza matrimoniale per cessazione dell'affectio
coniugalis.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
pag. 3/4 Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono i motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia r.g. n. 6961/2024 come innanzi proposta, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Napoli il
26/10/1978 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art. 10 L. 898/1970 come riformato
Così deciso in Aversa il 06.02.2025
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est.
nella causa civile iscritta al n. 6961 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2024 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in Melito (NA) al Corso Europa n. 369, rappresentata e difesa dall'Avv.
Josephine Ciliberti, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Tasso n. 97, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.dell'Avv.to Davide Russo, elettivamente domiciliato in Lusciano (CE) alla via
Togliatti n.18 presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
NONCHÉ Il P.M. presso l'intestato Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/12/2024 i procuratori concludevano come in atti;
Il P.M. – al quale veniva trasmesso il verbale di udienza – nulla osservava
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Mediante ricorso presentato in data 05/09/2024 la ricorrente deduceva Parte_1
che in data 26/10/1978 aveva contratto matrimonio concordatario in Napoli con il sig.
e che dalla loro unione erano nate due figlie – (nata il Controparte_1 Per_1
26/10/1979) e (nata il [...]). Persona_2
Aggiungeva inoltre che, a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita matrimoniale, i coniugi decidevano di separarsi;
con decreto n. 161/2007 emesso il 19/12/2006 dal Tribunale di Napoli veniva omologata la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
Trascorsi 18 anni dal decreto di omologa senza che fosse stata ripristinata la convivenza, la sig.ra chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio, senza alcuna pretesa economica;
precisava, infatti, che entrambe le figlie nate dall'unione con il resistente erano ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Incardinato il giudizio, si costituiva il resistente, mediante memoria di costituzione dell'08/11/2024, il quale non si opponeva alla domanda di divorzio.
pag. 2/4 Disposta la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale dell'11/12/2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di divorziare, in assenza di ulteriori domande in ordine alle statuizioni accessorie.
All'udienza dell'11/12/2024, la causa veniva assegnata alla decisione collegiale previo parere del pubblico ministero.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Napoli in data 19/12/2006,
previa comparizione delle parti in sede presidenziale all'udienza del 14/12/2006, e il deposito del ricorso divorzile il 05/09/2024.
Del pari risulta altresì confermata la cessazione effettiva di ogni rapporto reciproco nei diciotto anni precedenti alla proposizione della domanda di divorzio e comunque nel termine minimo previsto dall'attuale normativa, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 e comunque nel termine annuale previsto dall'attuale normativa.
Deve anche evidenziarsi come le parti negli scritti difensivi e dinnanzi al Giudice hanno confermato la cessazione di ogni unità di affetti e vita in comune e l'indisponibilità
convinta a non riprendere la convivenza matrimoniale per cessazione dell'affectio
coniugalis.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
pag. 3/4 Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono i motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia r.g. n. 6961/2024 come innanzi proposta, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Napoli il
26/10/1978 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art. 10 L. 898/1970 come riformato
Così deciso in Aversa il 06.02.2025
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4