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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1034/2024 R.G., iniziata con atto di citazione notifi- cato il 19/02/2024, da
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1
in VIA G. LEOPARDI 15 35127 NOVENTA PADOVANA presso lo studio dell'Avv. MIAZZI MARCO, c.f.: , dal quale è rap- C.F._1
presentato e difeso - ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: , elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2
in VIA TERGOLA, 32/A 35010 SANTA GIUSTINA IN COLLE, presso lo studio dell'Avv. TACCHETTO CRISTIANA, c.f.: , C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso - CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.53/2024 emesso da que- sto Tribunale il 08/01/2024.
Causa introitata in decisione senza assumere alcun mezzo di prova, sulle se- guenti conclusioni di parte attrice opponente: “In via preliminare, dichiarare incompetenza dell'auto- rità giudiziaria adita in favore del conciliatore designato contrattualmente in forza di clauso- la compromissoria stipulata tra le parti;
Nel merito: voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertati e dichia- rati i fatti di cui in narrativa, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta e per- tanto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto dell'8.1.2024, n. RG.81/2024, emesso dall'intestato Tribunale di Padova. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
e di parte convenuta opposta: “NEL MERITO, in principalità, accertare e dichia- rare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione che ivi ci occupa incardinata da e, per l'effetto, di tutte le domande ed eccezioni ivi formulate;
Parte_1 confermare, atteso l'oggettivo inadempimento da parte di alle ob- Parte_1 bligazioni tutte di cui al contratto d'appalto sottoscritto in data 1 dicembre 2022, il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente condannare la predetta società in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, a favore del sig. , della somma di €. CP_1 20.000,00 oltre agli interessi legali dal versamento nonché moratori, maturati dalla data del- la domanda sino al saldo effettivo, nonché delle spese e competenze legali di cui al decreto ingiuntivo che sono state liquidate in €. 146,00 per esborsi ed €. 567,00 per compenso profes- sionale oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre a spese e competenze professionali del presente giudizio di opposizione, ed oneri di legge.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi come da disposto normativo. In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi, at- teso l'oggettivo inadempimento da parte di alle obbligazioni tutte di Parte_1 cui al contratto d'appalto sottoscritto in data 1 dicembre 2022, la risoluzione del medesimo per grave inadempimento della suddetta società, il debito dell'odierno attore opponente come specificato in ricorso per decreto ingiuntivo e in narrativa, nonchè conseguentemente con- dannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore al pa- Parte_1 gamento, a favore del sig. della somma di €. 20.000,00 oltre agli interessi le- CP_1 gali dal versamento nonché moratori, maturati dalla data della domanda sino al saldo effet- tivo o della somma diversa, maggiore o minore che risultasse in corso di causa. In ogni caso: spese e competenze professionali di entrambi i procedimenti interamente rifusi, oltre oneri di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste, per tuziorismo difensivo, per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte, già formulate, in particolare nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc, da inten- dersi ivi espressamente richiamate e non ammesse durante il corso del presente procedimen- to.”
FATTO E DIRITTO.
Preliminarmente, l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente è infondata.
L'art. 12 del contratto di appalto stipulato il 01/12/2022 tra i contendenti (ve- dasi doc. 1 ingiungente), non contiene una clausola compromissoria ex art. 808 c.p.c.. In esso, ai commi 3, 4 e 5, le parti non hanno concordato di rimet- tere la soluzione delle controversie nascenti dall'appalto, ad un arbitro, dero- gando alla competenza dell'autorità giudiziaria ma si sono limitati a prevedere un tentativo di conciliazione da svolgersi ad opera del direttore dei lavori.
Quanto appena sostenuto è confermato dal comma 4 della clausola 12, in cui si prevede che “nel caso che il tentativo di conciliazione fallisse e diventasse
- 2 - necessaria la produzione in giudizio, le parti dichiarano di eleggere la com- petenza esclusiva del Foro di Padova”. Il significato letterale di tale comma è oscuro, in quanto l'espressione “produzione in giudizio” (peraltro ripetuta an- che al successivo comma 5) appare priva di significato.
Ai sensi dell'art.1362 e segg. c.c., lo scrivente ritiene che tale espressione, af- finchè i commi 4 e 5 della clausola 12 possano produrre un qualche effetto, debba intendersi come instaurazione del giudizio. Pertanto, le parti hanno pat- tuito che se il tentativo di conciliazione di cui al comma 3, fosse fallito, il giu- dizio sarebbe stato radicato esclusivamente dinanzi al Foro di Padova (comma
4) ed in tal caso il contratto di appalto sarebbe stato registrato (comma 5).
La suddetta interpretazione è corroborata dal fatto che nel contratto di appalto, per la clausola 12, non è stata prevista la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., che invece, in detto articolo, è espressamente richiesta per le clausole compromissorie.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Il contratto di appalto del 01/12/2022, si è risolto per grave inadempimento di e dunque la cauzione per esso versata dall'opposta Parte_1
all'opponente va restituita.
Il 01/12/2022, i contendenti hanno concluso un contratto di appalto avente ad oggetto interventi di efficientamento energetico sull'edificio sito in Stra (VE), alla via Bevilacqua n.3/5 (vedasi doc. 1 fascicolo ingiungente nel procedimen- to monitorio).
I lavori commissionati da a prevedevano CP_1 Parte_1 un costo complessivo di €294.292,00# da affrontarsi con l'incentivo statale superbonus 110% (vedasi clausola 7 appalto). A fronte di tale stipula, il
14/12/2022, l'opposta ha versato all'opponente la complessiva somma di
€20.000,00# con la seguente causale: “cauzione superbonus ” CP_1
(VEDASI DOCC. 2 E 3 FASCICOLO INGIUNGENTE NEL PROCEDIMENTO MONITORIO).
- 3 - Le opere dovevano iniziare il 19/12/2022 e dovevano concludersi entro il
31/12/2023 (vedasi clausola 10 appalto). Esse non sono mai cominciate (cir- costanza pacifica).
Il 09/10/2023, ha contestato a CP_1 Parte_1
l'inadempimento dell'appalto del 01/12/2022, chiedendo la restituzione della cauzione illo tempore versata ed il risarcimento dei danni cagionatigli (vedasi doc. 9 opposta).
Il 15/11/2023, non ha contestato la sua responsabilità Parte_1
nell'inadempimento contrattuale contestatogli, tanto è vero che ha proposto il versamento a della complessiva somma €35.000,00# a titolo di CP_1
risarcimento danni (vedasi doc. 10 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio).
A parere dello scrivente, con la succitata pec del 15/11/2023, l'opponente ha riconosciuto la gravità del suo inadempimento;
pertanto ai sensi del combina- to disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., il contratto di appalto del 01/12/2022 si è risolto ed, in forza dell'art. 1458 c.c., ha diritto alla restitu- CP_1
zione da parte di della cauzione di €20.000,00#, di cui si Parte_1
è ingiunto il pagamento col decreto ingiuntivo opposto. L'importo di
€20.000,00# va maggiorato degli interessi legali a far data dal 09/10/2023 fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute vanno poste a carico dell'attore opponente ed in favore dell'altra parte, liquidandole in
€5.100,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta
- 4 - l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.53/2024 emesso da questo Tribunale il 08/01/2024.
Condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, a pagare a le spese di lite così come liquidate in parte CP_1
motiva.
Così deciso il 21 marzo 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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