Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4614/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
nel procedimento R.G. 4614 / 2024 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LUCARELLI LARA,
e
, C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. MALAGOLI DAVIDE, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il giorno 11/11/2024, e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, dalla quale è nato il figlio AR in data 24/11/2021, riconosciuto da entrambi.
pagina 1 di 7
“1- I conviventi more uxorio vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- Il figlio minore resta affidato a entrambi i genitori nella forma Persona_1 dell'affido condiviso e rimane collocato prevalentemente presso la madre, ove manterrà anche la residenza anagrafica. L'abitazione familiare viene assegnata alla madre Pt_1
.
[...]
Il padre e la madre eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano la prole e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazione del minore.
3- Entrambi i genitori hanno diritto a esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4- Entrambi i genitori faranno in modo di fare entrare gradualmente all'interno della vita del minore e dei loro rapporti inter personali, figure maschili/femminili con le quali, magari anche in futuro, i genitori dovessero avere una relazione sentimentale.
5- La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la Pt_1 residenza del figlio, consentendo comunque al padre di vedere e stare con il figlio, nel rispetto di quanto infra stabilito, ed altrettanto si impegna a fare il padre. In caso di trasferimento della residenza, ciascun genitore sarà tenuto a darne notizia all'altro con preavviso di 30 (trenta) gg.
6- si impegna a versare entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese Parte_2 mediante accredito sul c/c bancario acceso presso Credem, intestato alla sig.ra Pt_1
, IBAN [...], la somma di € 350,00 (€
[...] trecentocinquanta/00) per i mesi da gennaio a maggio 2025 compresi, successivamente,
a partire dal mese di giugno 2025 compreso, la somma di € 300,00= (€ trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, da rivalutarsi annualmente pagina 2 di 7 secondo gli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L'assegno unico universale verrà percepito integralmente per il 100% dell'importo dalla sig.ra quale genitore collocatario ed il sig. si Parte_1 Parte_2 obbliga a tale scopo a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli, anche ai fini Isee, ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria.
7- Il padre si impegna a concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio, come di seguito indicate e in uso anche nel Protocollo presso il Tribunale di Modena:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità e del passaporto;
pagina 3 di 7 -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) spese per l'acquisto dell'abbigliamento ordinario, anche intimo, dei capispalla e delle calzature;
d) spese per gli abbonamenti e l'acquisto di cellulari e/o tablet e/o computer;
e) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed iscrizione all'esame); f) spese per le feste di compleanno, fine d'anno scolastico ed altre simili ricorrenze;
g) acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria (comprensivo di bollo ed assicurazione) e carburante del mezzo di trasporto dei figli (es: bicicletta, mini car, motorino, moto, macchina, etc.).
Le spese per le vacanze ed i viaggi di AR saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con lui, mentre saranno a carico del padre nella misura del 50% (cinquanta per cento) quelle relative alle vacanze ed ai viaggi che il figlio trascorrerà con terzi (es.: scout, campi estivi, amici/amiche, etc.).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
sia il difetto di risposta sia il dissenso non motivato saranno da intendersi come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Il padre concorderà direttamente con il figlio, raggiunta l'età di anni dodici, l'ammontare della paghetta settimanale/mensile a suo carico per provvedere alle sue spese, quali uscite con gli amici, cinema, pizzeria, etc. etc.
8- Per quanto attiene alle modalità di frequentazione del figlio, il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e tenuto conto della volontà di
AR, dovrà prendere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
• un pomeriggio alla settimana, dall'uscita dal nido, con pernottamento;
giorno da concordare con la madre nella settimana in cui AR starà quel fine settimana con il padre;
pagina 4 di 7 • due pomeriggi alla settimana, dall'uscita dal nido, con pernottamento;
giorni da concordare con la madre nella settimana in cui AR starà quel fine settimana con la madre;
• a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dell'asilo sino alla domenica sera dopo cena verso le ore 21,00 allorché avrà cura di riaccompagnarlo alla casa materna;
• per i giorni di compleanno di AR, così come per ogni altra giornata importante per il figlio (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: riconoscimenti scolastici, gare sportive, ecc..) sarà sospesa ogni turnazione così da consentire al minore di trascorrere tali avvenimenti con entrambi i genitori, ferma la loro collocazione presso la madre;
• durante le ferie scolastiche natalizie, purché il padre abbia reperito idonea abitazione da condurre in locazione come sopra già precisato, ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio 6 (sei) giorni anche consecutivi comprendenti ad anni alterni Natale, Santo
Stefano, San Silvestro, Capodanno. Durante le vacanze pasquali ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio 3 (tre) giorni anche consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
• comprendere nell'alternanza annuale di frequentazione del figlio anche le giornate del
1 maggio, 2 giugno, festa del patrono;
• il padre potrà stare con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, tra giugno e settembre (prima dell'inizio delle attività scolastiche) durante il periodo delle vacanze estive non coincidenti con quelle della madre, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
9- Le parti nella sistemazione economico – patrimoniale dei rapporti giuridico – economici tra loro stesse, pattuiscono che tutto l'arredo della casa familiare viene assegnato alla madre, . Il Sig. trasferisce, pertanto, Parte_1 Parte_2 senza corrispettivo alcuno, alla sig.ra la quota parte di tutto l'arredo Parte_1 presente nell'abitazione familiare e descritto nell'elenco prodotto in allegato sub doc. lettera A).
10- Le Parti concordano che il finanziamento contratto da entrambi quali obbligati principali tra sé in solido nei confronti di Credem n. dell'anno 2018, Parte_3
pagina 5 di 7 verrà sostenuto interamente ad esclusivo carico del sig. il quale Parte_2 sottoscrivendo il presente atto si accolla a proprio esclusivo carico la quota parte intestata formalmente a , impegnandosi così a liberare, manlevare e tenere Parte_1 indenne la sig.ra da qualunque spesa e/o danno dovessero eventualmente derivarle Pt_1 dal proprio ritardato o mancato pagamento dei residui ratei del finanziamento in parola, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora dal medesimo rinunciata e rimossa.
11- Le Parti concordano che le spese condominiali, rimaste insolute lo scorso anno per la somma di € 600,00=, ad oggi sono state interamente ed esclusivamente saldate dal sig.
il quale ha versato a favore della signora sul c/c bancario Parte_2 Pt_1 acceso presso Credem IBAN [...], l'importo di cui sopra affinché la stessa provvedesse al pagamento di quanto dovuto al La signora CP_1
pertanto libera il sig. dal sostenimento di ulteriori spese condominiali. Pt_1 Parte_2
12- Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare i propri avvocati mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura di una metà ciascuna.
13- Le parti danno atto che le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
14- Le Parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso congiunto, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. AR Di Pasquale
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