Art. 1.
Con decreto Reale potranno essere istituiti nuovi Regi istituti magistrali maschili, oltre il limite di cui all' articolo 58 del R. decreto 6 maggio 1923, n.1054 .
Con decreto Reale potranno essere istituiti nuovi Regi istituti magistrali maschili, oltre il limite di cui all' articolo 58 del R. decreto 6 maggio 1923, n.1054 .