CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.364/2024
@-AP AL - DR Mansioni (Azienda Speciale Comune Tolentino) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 25 Settembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 06.11.2024, e vertente tra
(appellante) e (appellata), avente ad oggetto: Parte_1 Controparte_1 appello avverso la sentenza n°99/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 08.05.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto da , teso ad Parte_1 ottenere la condanna della al pagamento della somma di €.5.742,35 Controparte_1 lordi a titolo di maggiorazione retributiva da superiore inquadramento nella categoria B3 del C.C.N.L.
Funzioni Locali, in base a quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n.4 del C.C.N.L.05.10.2001, che pone a carico degli enti locali l'obbligo di collocare in tale categoria gli operatori socio-sanitari in servizio.
1 Avverso tale decisione ha proposto appello lamentando una errata lettura del decreto Parte_1
18.02.2000, trasfuso nell'accordo Stato-Regioni del 22.02.2001, su cui la domanda era fondata (essendo l'appellante in possesso di tutti i requisiti ivi previsti) e che il primo giudice avrebbe confuso con l'Accordo Stato-Regioni del 16.01.2003 (invece irrilevante ai fini delle statuizioni richieste). Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi il suo diritto all'inquadramento nella Categoria B3 ed alle correlate differenze retributive, anche a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori. Con vittoria di spese del doppio grado.
L si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate. Ha altresì reiterato l'eccezione di prescrizione.
L'appello non è fondato.
L'appellante già inquadrata come operatrice socio sanitaria in categoria B, Parte_1 posizione economica B1, chiede che venga riconosciuto il proprio diritto all'inquadramento nella medesima categoria B, ma nella posizione economica B3, sulla base di quanto prevede la dichiarazione congiunta n.4 contenuta nel C.C.N.L. Funzioni Locali del 05.10.2001, ai sensi della quale “le parti concordano nel ritenere che gli enti, ove si avvalgano del profilo di Operatore sociosanitario, caratterizzato dallo specifico titolo, richiesto per l'accesso sia dall'esterno che dall'interno, rilasciato a seguito di superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli artt. 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano del 18.02.2000, provvedono a collocarlo nella categoria B, posizione economica B3”. La rivendicazione attiene non ad una qualifica diversa e superiore, ma solo ad una diversa posizione economica all'interno del medesimo inquadramento categoriale, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art.52 D.Lgs 165/2001 in tema di mansioni superiori nel pubblico impiego.
Secondo il Tribunale, la domanda attorea sarebbe destituita di fondamento, non avendo la ricorrente dimostrato di essere in possesso, oltre al titolo generico di operatore socio sanitario (come da attestato prodotto), anche “dell'ulteriore titolo specializzante (OSSS) conseguito all'esito del superamento del corso specifico e/o di formazione integrativa”, come previsto dall'art.8, commi 3 e 4, dell'accordo
22.02.2001 (che ha recepito il decreto 18.02.2000, cui fa riferimento la dichiarazione congiunta n.4 del
C.C.N.L. 05.10.2001).
Sostiene la parte appellante che, così ragionando, il Tribunale di Macerata avrebbe introdotto nella fattispecie un requisito di specializzazione che la dichiarazione congiunta n.4 del C.C.N.L. 05.10.2001
2 non aveva previsto, atteso che la qualifica di operatore socio sanitario specializzato (rectius operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria) è stata introdotta solo in epoca successiva, con l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16.01.2003 (pubblicato in G.U. del
03.03.2003). Secondo l'appellante, quindi, nella dichiarazione congiunta n.4 del C.C.N.L.05.10.2001 le parti hanno avuto riguardo, come emerge dal suo tenore letterale, alla qualifica di operatore socio sanitario disciplinata dall'art.8, commi 3 e 4, dell'accordo 22.02.2001 (che ha recepito il decreto
18.02.2000), e che in tale dichiarazione giammai avrebbero potuto far riferimento ad un (all'epoca inesistente) “ulteriore titolo specializzante (OSSS) conseguito all'esito del superamento del corso specifico e/o di formazione integrativa”.
Il motivo non è fondato.
In punto di diritto, la disciplina di riferimento è da individuarsi nell'art.8 dell'accordo 22.02.2001 (che ha recepito il decreto 18.02.2000), in cui si prevede (commi 1 e 2) che l'accesso alla qualifica di operatore socio sanitario avviene attraverso il superamento di un corso di formazione annuale, di durata non inferiore a 1000 ore, distribuite tra formazione teorica di base (200 ore), formazione tecnico- professionale (250 ore), esercitazioni/stages (100 ore) e tirocinio pratico (450 ore). Nella Regione
Marche, la regolamentazione dell'attività formativa suddetta è avvenuta con Deliberazione G.R. n.666 del 20.05.2008, che ha definito gli standards formativi e la concreta disciplina dei corsi di formazione per operatore socio sanitario.
Nella fattispecie, risulta per tabulas che è in possesso di attestato di qualifica Parte_1 professionale di operatore socio sanitario registrato al n.36470 in data 16.11.2010, in cui si attesta il superamento di un corso di formazione della durata di mesi 8 per un totale di n.1010 ore di formazione, di cui n.200 ore di formazione di base, n.350 ore di formazione tecnico-professionale, n.450 ore di tirocinio pratico e n.10 ore di esame finale. L'appellante risulta quindi in possesso dei requisiti previsti dall'art.8, commi 1 e 2, dell'accordo 22.02.2001 (che ha recepito il decreto 18.02.2000), con conseguente suo diritto ad essere inquadrata quale “Operatore Socio Sanitario”, categoria B, posizione economica
B1, come da contratto di lavoro in data 18.06.2016, coerentemente con quanto previsto nella procedura selettiva cui l'appellante aveva partecipato e con il tipo di formazione che la medesima poteva vantare
(cioè le 1000 ore che l'accordo 22.02.2001 prevedeva come formazione “di base” – v. art.8 commi 1 e
2).
Ciò premesso, l'appellante rivendica il diritto ad essere inquadrato/a nella categoria B, posizione economica B3, non per aver frequentato un modulo di formazione integrativa ai sensi del comma 4 dell'art.8 dell'accordo 22.02.2001 (che ha recepito il decreto 18.02.2000) ovvero di formazione complementare ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 16.01.2003, ma in via automatica, sulla sola base
3 di quanto prevede la dichiarazione congiunta n.4 contenuta nel C.C.N.L. Funzioni Locali del
05.10.2001, ai sensi della quale, come detto, “gli enti, ove si avvalgano del profilo di Operatore sociosanitario, caratterizzato dallo specifico titolo, richiesto per l'accesso sia dall'esterno che dall'interno, rilasciato a seguito di superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli artt. 7 e 8 dell'accordo provvisorio … del 18.02.2000, provvedono a collocarlo nella categoria B, posizione economica B3”.
La tesi non ha fondamento atteso che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, alla dichiarazione congiunta n.4 del 05.10.2001 non può essere riconosciuta efficacia vincolante, essendo noto che le dichiarazioni congiunte hanno esclusivamente lo scopo di fornire chiarimenti sul significato di alcune clausole del C.C.N.L. ovvero di esplicitare l'interpretazione delle parti e le aspettative future in merito all'applicazione del contratto stesso. Ne segue che alle dichiarazioni congiunte non può essere attribuita la medesima efficacia vincolante delle clausole del C.C.N.L., essendo esse mirate esclusivamente a fornire orientamenti e a prevenire controversie interpretative, senza però essere autonoma fonte di diritti ed obblighi.
In quest'ordine di concetti, deve dunque ritenersi che l'asserito diritto dell'appellante ad essere inquadrato/a nella categoria B, posizione economica B3 non può fondarsi esclusivamente sulla dichiarazione congiunta n.4 del 05.10.2001. Il che è del resto evidente, ove si osservi che solo con l'Accordo Stato-Regioni del 16.01.2003 (quindi in epoca successiva alla dichiarazione congiunta n.4 del
05.10.2001) che è stata introdotta la figura dell'“Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria”, qualifica per il cui accesso non è tuttavia sufficiente la formazione di base prevista dall'art.8, commi 1 e 2, dell'accordo 18.02.2000 (l'unica di cui l'appellante ha dimostrato di essere in possesso), bensì una ulteriore “formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio sanitari in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 12 dell'Accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n 1161) in sede di Conferenza Stato – Regioni tra il Ministro della Salute, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano” (che l'appellante non ha neanche allegato di aver conseguito). L'Accordo Stato-Regioni del
16.01.2003, peraltro, è sufficientemente chiaro nel prevedere che per l'accesso alla qualifica di
“Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria” non è sufficiente
“l'attestato di qualifica di cui all'articolo 12 dell'Accordo intervenuto il 22 febbraio 2001” (cioè la formazione di base che dà titolo ad essere inquadrati nella posizione economica B1), ma occorre, in aggiunta, uno specifico attestato (aggiuntivo) comprovante la frequentazione con profitto di un modulo di formazione complementare ed il superamento del relativo esame teorico-pratico finale.
4 Nella fattispecie, non risulta che sia in possesso né di documentazione comprovante Parte_1 la frequentazione della formazione integrativa prevista dal quarto comma dell'art.8 dell'accordo
22.02.2001 (che ha recepito il decreto 18.02.2000), né dell'attestato di formazione complementare previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 16.01.2003. Il che esclude ogni possibile rilevanza alla denunciata “confusione” in cui, secondo quanto sostenuto dall'appellante, sarebbe incorso il primo giudice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con conferma della sentenza impugnata, sia pur con motivazione integrata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°99/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 08.05.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 25 Settembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
5