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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/09/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 22.9.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 4015/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], c.f.: ,
[...] C.F._2 Parte_3 nato a [...] il [...], c.f.: , rappresentati e difesi dagli C.F._3 avvocati Gabriele De Paola e Vincenzo Longhitano, elettivamente domiciliati in Torino, al corso Galileo
Ferraris n. 57;
Ricorrenti
E
, nata a [...] il [...], c.f.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._4 difesa dall'avv. Annalisa Franciosa ed elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla via Polveriera n. 168;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.10.2022, i germani , e hanno Parte_1 Parte_3 Parte_2 chiesto al Tribunale di Avellino di accertare che non è mai stato stipulato alcun valido contratto di affitto dei fondi agricoli siti in Taurano, in località Traverse, foglio 1, part. 126 e in località Freconia, foglio 3, particella n. 56 tra il loro padre deceduto ab intestato il 02.07.2015, e la resistente , Persona_1 Controparte_1
l'occupazione senza titolo degli stessi da parte della resistente e, per l'effetto, di condannare quest'ultima all'immediato rilascio degli immobili;
al pagamento, in loro favore, dell'indennità di occupazione per il periodo da settembre 2014 all'attualità per complessivi € 17.820,00 oltre alle indennità di occupazione così come quantificate per ciascun terreno dal geom. dal mese di novembre del 2022 e sino all'effettivo Controparte_2
1/6 rilascio e al risarcimento del danno da perdita di chance, per non aver potuto vendere il terreno sito in Comune di Taurano, Località Freconia, distinto al foglio 3, particella 56 al prezzo di € 55.000,00 a fronte di un valore di mercato di € 32.244,00, con una perdita pari ad € 22.756,00 e il terreno sito in Comune di Taurano, Località
Traverse, distinto al foglio 1, part. 126, al prezzo di € 30.000,00 a fronte di un valore di mercato di € 26.000,00, con una perdita pari ad € 4.000,00, per complessivi € 26.756,0. In via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto di accertare il grave inadempimento della parte resistente per omesso pagamento del canone del 2022; di dichiarare la risoluzione del contratto con condanna della resistente al rilascio dei terreni, Controparte_1 liberi e sgomberi da persone e cose. In punto di fatto, i ricorrenti, nella qualità di comproprietari dei terreni suindicati ciascuno per la quota di 1/3, a seguito della successione ab intestato del padre e della Persona_1 madre , hanno esposto che, alla morte della genitrice (26.08.2020), avevano appreso che Controparte_3
i cespiti suindicati risultavano occupati da in virtù di un contratto di locazione/affitto del Controparte_1
13.09.2014, stipulato con che, tuttavia, non aveva sottoscritto il documento in quanto, al Persona_1 tempo dell'asserita stipula, non era nelle condizioni di spostarsi a Taurano, perché doveva affrontare le cure per un tumore e, comunque, non si era più recato presso i terreni da diversi anni e non aveva concesso i beni in locazione in altro modo. Le parti hanno, inoltre, precisato che, nell'ottobre del 2020, avevano provveduto a richiedere la restituzione dei terreni perché intenzionati a vederli e che la resistente, con comunicazione del
21.10.2020, aveva manifestato la volontà di avvalersi della prelazione agraria, sul presupposto della stipula del contratto e della qualifica, insieme al di lei marito, di braccianti agricoli;
che, in data 22.10.2020, l'occupante aveva corrisposto € 800,00 per i canoni di locazione dei quattro anni precedenti e che avevano ricevuto, in data 14.11.2020, una proposta di acquisto per il terreno in località Traverse da parte di , Parte_4 per il prezzo di € 30.000,00 e, in data 16.11.2020, un'altra per il terreno in località Freconia da Persona_2
e per il prezzo di € 55.000,00 a cui non era seguita la vendita a causa Persona_3 dell'occupazione dei fondi. I ricorrenti hanno ancora evidenziato di aver richiesto nuovamente con raccomandata a.r. del 09.04.2021, non riscontrata, l'immediata liberazione dei terreni e il pagamento dell'indennità di occupazione e che la resistente non aveva offerto la possibilità di visionare il contratto, a fronte delle loro ripetute richieste di esaminarne l'originale per periziare l'autografia. Hanno, infine, aggiunto che il geom. , con perizia giurata del 24.05.2017, aveva valutato l'immobile in località Traverse in € CP_2
26.000 e quello in località Freconia in € 32.244,00 e che il danno patito per l'illegittima occupazione, corrispondente alla differenza tra le proposte di acquisto e le rispettive valutazioni, ammontava a € 4.000,00 per il primo cespite e ad € 22.756,00 per il secondo fondo;
che l'indennità di occupazione per i detti terreni da settembre 2014 all'attualità (ossia 98 mensilità), calcolata moltiplicando la rendita mensile quantificata dal geom. per le 98 mensilità, era, invece, pari ad € 10.780,00 per il fondo in località Freconia e ad € CP_2
7.840,00 per quello in località Traverse.
Con memoria tardivamente depositata il 15.06.2023 si è costituita chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda. In punto di fatto, la resistente ha esposto che i due terreni erano stati condotti in fitto dal 1997 da Per e che, successivamente, nel 2013, il di lui figlio insieme allo zio , avevano Persona_5 Per_6 Per_1 convenuto di rinnovare i contratti dei fondi, indicando lei, moglie di come affittuaria, con scadenza Per_6 al mese di settembre del 2024 e per l'importo di € 200,00 annui a titolo di canone;
che, a seguito del decesso di nell'aprile del 2017, all'insaputa di aveva stipulato un Persona_5 Persona_1 Persona_7 contratto di affitto con marito della cognata per il fondo sito in località Persona_8 CP_4
Freconia, rispetto al quale, quindi, i ricorrenti non potevano rivendicare nei suoi confronti alcun adempimento di fitti pregressi o indennizzi per indebita occupazione;
che lei conduce solo il fondo in località Traverse, per il quale ha sempre pagato i canoni convenuti fino al 2021; che il pagamento dei canoni rappresenta un valido elemento di prova dell'esistenza del contratto di affitto rustico, che non rientra fra quelli per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Con note scritte depositate per l'udienza del 22.06.2023, i ricorrenti hanno eccepito la tardività dell'avversa costituzione e la conseguente inammissibilità delle produzioni documentali e delle istanze istruttorie ivi contenute ed infine la nullità della costituzione, in quanto avvenuta con deposito telematico non di un atto nativo pdf, ma della scansione di un documento cartaceo. Nel merito, le parti hanno ribadito che non è mai stato stipulato alcun contratto nel 2013 fra ed né con Persona_1 Controparte_1 Persona_8
[...]
Esperito un tentativo di conciliazione con note depositate per l'udienza del 24.02.2025, i ricorrenti si sono dichiarati disponibili a conciliare la lite a condizione dell'immediato rilascio degli immobili, del pagamento della somma omnicomprensiva di € 25.000,00 e del concorso per spese legali pari ad € 5.000,00 oltre accessori.
Con note depositate per l'udienza del 24.04.2025, la resistente ha, invece, rappresentato di aver pagato il canone per l'anno in corso per i due terreni, compreso quello condotto da ed ha aggiunto di voler _8 restituire l'altro perché il marito, che provvede alla cura degli stessi, è affetto da problemi di salute. Ha inoltre chiesto di recuperare il ricavato economico degli otto raccolti precedenti dall'annata 2017 al 2024, pari ad €
8.000,00.
All'esito dell'udienza del 24.04.2025, il giudice ha rigettato le prove orali articolate dalle parti e rinviato per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
Ciò premesso in punto di fatto, osserva il Tribunale che l'eccezione di nullità della memoria di costituzione per mancato rispetto delle regole tecniche sul deposito degli atti come nativi digitali non risulta meritevole di accoglimento. Infatti, la normativa primaria (art. 16 bis D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L.
17 dicembre 2012, n. 221) e la disciplina tecnica del p.c.t. (D.M. 44/2011 e provvedimento DGSIA 18.7.2014) non prevedono alcuna conseguenza espressa per l'inosservanza di forme telematiche previste per il deposito degli atti.
Quanto all'inammissibilità delle produzioni documentali e delle richieste istruttorie vale, invece, rilevare che la resistente è incorsa nelle preclusioni in ordine alle domande riconvenzionali, alle eccezioni processuali e di
3/6 merito non rilevabili d'ufficio, ai mezzi di prova e ai documenti depositati per essersi costituita il 15.06.2023, rispetto alla data della prima udienza fissata il 22.6.2023.
Da quanto esposto deriva che la propria attività difensiva potrà essere valutata limitatamente alle sole allegazioni e prove prodotte dai ricorrenti e che, a maggior ragione, la domanda riconvenzionale azionata solo con le successive note, volta a recuperare il ricavato economico degli otto raccolti precedenti dall'annata 2017 al 2024, pari ad € 8.000,00 risulta inammissibile.
In punto di diritto, vale, poi, osservare che, in materia di controversie agrarie relative alla sussistenza di un contratto di affitto di fondi rustici, qualora un soggetto occupi terreni agricoli in forza di un asserito contratto verbale di affitto agrario stipulato con il precedente proprietario, in assenza di prova del titolo contrattuale, l'occupazione del fondo configura una detenzione sine titulo che obbliga l'occupante al rilascio immediato del bene e al pagamento di un'indennità di occupazione, quantificata dal giudice in base ai valori di mercato, per tutto il periodo di occupazione e fino all'effettiva restituzione del bene, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo. Infatti, la mera occupazione e coltivazione del fondo non
è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un valido contratto agrario (cfr. Cass. ordinanza n.
104/2024).
Ciò premesso, nel merito si osserva che, in considerazione delle preclusioni in cui è incorsa la resistente legate alla tardività della sua costituzione, la stessa non ha provato l'esistenza di un valido ed efficace titolo che giustifichi la sua occupazione del fondo in località Traverse né che l'altro terreno controverso, sito in località
Freconia, sia condotto da altro soggetto, ossia I ricorrenti, dal canto loro, hanno dato Persona_8 prova dei propri diritti domenicali sui cespiti in argomento, peraltro non contestati ex adverso. Pertanto, non essendovi prova della sottoscrizione di alcun valido contratto di affitto rustico in relazione agli immobili descritti in narrativa, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l'immediato rilascio di entrambi i terreni de quibus. Sul punto vale precisare che la condanna al rilascio va disposta anche in relazione al fondo che la resistente, con le note d'udienza del 24.04.2025, ha dichiarato di restituire, non essendovi prova dell'effettiva traslazione o dell'immissione in possesso dei legittimi titolari.
Viceversa, la domanda dei ricorrenti volta alla condanna di al pagamento dell'indennità di Controparte_1 occupazione da settembre 2014 all'attualità deve essere accolta solo parzialmente per la motivazione che segue.
Anzitutto, si osserva che risulta pacifico in atti che la resistente, in data 22.10.2020, ha provveduto alla corresponsione di € 800,00 per i canoni di locazione relativi ai quattro anni precedenti. Incontestato è anche il versamento, da parte di di un ulteriore importo di € 200,00 per canoni scaduti nel 2021(cfr. Controparte_1 bonifico agli atti del 26.11.2021). Agli atti è presente, altresì, la diffida del 09.04.2021, con la quale i ricorrenti hanno richiesto ad il rilascio dei fondi ed il pagamento dell'indennità di occupazione adeguato Controparte_1 al valore dei fondi. Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ritiene che sia dovuta l'indennità di occupazione a partire dall'anno 2022 e fino all'effettivo rilascio dei fondi. La liquidazione dell'importo dovuto deve essere determinata in base agli importi versati per gli anni precedenti a titolo di canone di locazione, ossia di € 200,00
4/6 per entrambi i terreni, per il periodo anzidetto non avendo la resistente dato prova del suo pagamento del canone per l'anno in corso. Sull'importo dovuto per sorte capitale vanno aggiunti gli interessi, computati dalla domanda al soddisfo.
Infine la domanda dei ricorrenti volta al risarcimento del danno per perdita di chance, legata all'impossibilità di vendere i terreni in argomento a causa dell'occupazione degli stessi da parte della resistente, è da respingere per difetto di allegazione e di prova. Nella specie, infatti, non risulta accertata la paventata perdita di chance, non essendo sufficiente, come noto, ai fini risarcitori, l'accertamento della violazione di un diritto o la mera allegazione della stessa. I ricorrenti non hanno dimostrato lo stato avanzato delle trattative con i possibili acquirenti dei terreni, né il reale interessamento alle proposte di questi ultimi, né, infine, che la mancata conclusione degli accordi di vendita sia effettivamente imputabile al comportamento della resistente. I relativi capitoli di prova testimoniale sono stati ritenuti inammissibili perché aventi ad oggetto circostanze pacifiche, irrilevanti, generiche o valutative. A livello documentale, essi si sono limitati ad allegare due proposte irrevocabili di acquisto, che risultano sottoscritte dai soli proponenti e rispetto alle quali non è allegata l'accettazione. Tale circostanza non depone nel senso di una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire una determinata utilità, anche in ragione del fatto che l'accettazione è indicata, in entrambe le proposte, come condizione per l'obbligo irrevocabile all'acquisto. Peraltro, osserva il Tribunale che, in relazione all'immobile sito in località Freconia, è stata allegata la rinuncia all'acquisto da parte di Per_2
e di , datata 18.07.2022 (cfr. allegato n. 8 della produzione dei ricorrenti),
[...] Persona_3 motivata dal decorso del tempo, dalle controversie in corso e dall'aver impegnato i fondi in altri investimenti.
È dunque sconfessato l'assunto in base al quale la mancata conclusione degli accordi definitivi sia da ricondurre alla sola condotta della resistente. In difetto di prove concrete, la chance divisata degrada a mera aspettativa di fatto, non meritevole di tutela.
Le spese di lite sono compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale delle domande degli attori e sono poste, per la restante parte, a carico della parte soccombente e liquidate in base al valore della controversia, all'omesso espletamento della fase istruttoria e ai valori medi (e minimi per la fase di mediazione) di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta che non sussiste alcun valido contratto di affitto rustico avente ad oggetto i fondi descritti in narrativa in favore di e, per l'effetto, accerta l'occupazione degli stessi da parte della resistente senza Controparte_1 titolo e la condanna all'immediato rilascio, liberi da cose e da persone, in favore dei ricorrenti;
- in parziale accoglimento della domanda relativa all'indennità da occupazione, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore dei ricorrenti, dell'importo di € 200,00 per anno a decorrere dal 2022 e fino all'effettivo rilascio, oltre interessi ex lege computati dalla domanda al soddisfo;
5/6 - rigetta la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance;
- dichiara inammissibile, perché tardiva, la domanda riconvenzionale della resistente;
- compensa le spese nella misura della metà;
- condanna la resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in €
3.306,75, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed euro 272,5 per c.u.
e marca da bollo.
Così deciso il 25.9.2025 all'esito dell'udienza del 22.9.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 22.9.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 4015/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], c.f.: ,
[...] C.F._2 Parte_3 nato a [...] il [...], c.f.: , rappresentati e difesi dagli C.F._3 avvocati Gabriele De Paola e Vincenzo Longhitano, elettivamente domiciliati in Torino, al corso Galileo
Ferraris n. 57;
Ricorrenti
E
, nata a [...] il [...], c.f.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._4 difesa dall'avv. Annalisa Franciosa ed elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla via Polveriera n. 168;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.10.2022, i germani , e hanno Parte_1 Parte_3 Parte_2 chiesto al Tribunale di Avellino di accertare che non è mai stato stipulato alcun valido contratto di affitto dei fondi agricoli siti in Taurano, in località Traverse, foglio 1, part. 126 e in località Freconia, foglio 3, particella n. 56 tra il loro padre deceduto ab intestato il 02.07.2015, e la resistente , Persona_1 Controparte_1
l'occupazione senza titolo degli stessi da parte della resistente e, per l'effetto, di condannare quest'ultima all'immediato rilascio degli immobili;
al pagamento, in loro favore, dell'indennità di occupazione per il periodo da settembre 2014 all'attualità per complessivi € 17.820,00 oltre alle indennità di occupazione così come quantificate per ciascun terreno dal geom. dal mese di novembre del 2022 e sino all'effettivo Controparte_2
1/6 rilascio e al risarcimento del danno da perdita di chance, per non aver potuto vendere il terreno sito in Comune di Taurano, Località Freconia, distinto al foglio 3, particella 56 al prezzo di € 55.000,00 a fronte di un valore di mercato di € 32.244,00, con una perdita pari ad € 22.756,00 e il terreno sito in Comune di Taurano, Località
Traverse, distinto al foglio 1, part. 126, al prezzo di € 30.000,00 a fronte di un valore di mercato di € 26.000,00, con una perdita pari ad € 4.000,00, per complessivi € 26.756,0. In via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto di accertare il grave inadempimento della parte resistente per omesso pagamento del canone del 2022; di dichiarare la risoluzione del contratto con condanna della resistente al rilascio dei terreni, Controparte_1 liberi e sgomberi da persone e cose. In punto di fatto, i ricorrenti, nella qualità di comproprietari dei terreni suindicati ciascuno per la quota di 1/3, a seguito della successione ab intestato del padre e della Persona_1 madre , hanno esposto che, alla morte della genitrice (26.08.2020), avevano appreso che Controparte_3
i cespiti suindicati risultavano occupati da in virtù di un contratto di locazione/affitto del Controparte_1
13.09.2014, stipulato con che, tuttavia, non aveva sottoscritto il documento in quanto, al Persona_1 tempo dell'asserita stipula, non era nelle condizioni di spostarsi a Taurano, perché doveva affrontare le cure per un tumore e, comunque, non si era più recato presso i terreni da diversi anni e non aveva concesso i beni in locazione in altro modo. Le parti hanno, inoltre, precisato che, nell'ottobre del 2020, avevano provveduto a richiedere la restituzione dei terreni perché intenzionati a vederli e che la resistente, con comunicazione del
21.10.2020, aveva manifestato la volontà di avvalersi della prelazione agraria, sul presupposto della stipula del contratto e della qualifica, insieme al di lei marito, di braccianti agricoli;
che, in data 22.10.2020, l'occupante aveva corrisposto € 800,00 per i canoni di locazione dei quattro anni precedenti e che avevano ricevuto, in data 14.11.2020, una proposta di acquisto per il terreno in località Traverse da parte di , Parte_4 per il prezzo di € 30.000,00 e, in data 16.11.2020, un'altra per il terreno in località Freconia da Persona_2
e per il prezzo di € 55.000,00 a cui non era seguita la vendita a causa Persona_3 dell'occupazione dei fondi. I ricorrenti hanno ancora evidenziato di aver richiesto nuovamente con raccomandata a.r. del 09.04.2021, non riscontrata, l'immediata liberazione dei terreni e il pagamento dell'indennità di occupazione e che la resistente non aveva offerto la possibilità di visionare il contratto, a fronte delle loro ripetute richieste di esaminarne l'originale per periziare l'autografia. Hanno, infine, aggiunto che il geom. , con perizia giurata del 24.05.2017, aveva valutato l'immobile in località Traverse in € CP_2
26.000 e quello in località Freconia in € 32.244,00 e che il danno patito per l'illegittima occupazione, corrispondente alla differenza tra le proposte di acquisto e le rispettive valutazioni, ammontava a € 4.000,00 per il primo cespite e ad € 22.756,00 per il secondo fondo;
che l'indennità di occupazione per i detti terreni da settembre 2014 all'attualità (ossia 98 mensilità), calcolata moltiplicando la rendita mensile quantificata dal geom. per le 98 mensilità, era, invece, pari ad € 10.780,00 per il fondo in località Freconia e ad € CP_2
7.840,00 per quello in località Traverse.
Con memoria tardivamente depositata il 15.06.2023 si è costituita chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda. In punto di fatto, la resistente ha esposto che i due terreni erano stati condotti in fitto dal 1997 da Per e che, successivamente, nel 2013, il di lui figlio insieme allo zio , avevano Persona_5 Per_6 Per_1 convenuto di rinnovare i contratti dei fondi, indicando lei, moglie di come affittuaria, con scadenza Per_6 al mese di settembre del 2024 e per l'importo di € 200,00 annui a titolo di canone;
che, a seguito del decesso di nell'aprile del 2017, all'insaputa di aveva stipulato un Persona_5 Persona_1 Persona_7 contratto di affitto con marito della cognata per il fondo sito in località Persona_8 CP_4
Freconia, rispetto al quale, quindi, i ricorrenti non potevano rivendicare nei suoi confronti alcun adempimento di fitti pregressi o indennizzi per indebita occupazione;
che lei conduce solo il fondo in località Traverse, per il quale ha sempre pagato i canoni convenuti fino al 2021; che il pagamento dei canoni rappresenta un valido elemento di prova dell'esistenza del contratto di affitto rustico, che non rientra fra quelli per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Con note scritte depositate per l'udienza del 22.06.2023, i ricorrenti hanno eccepito la tardività dell'avversa costituzione e la conseguente inammissibilità delle produzioni documentali e delle istanze istruttorie ivi contenute ed infine la nullità della costituzione, in quanto avvenuta con deposito telematico non di un atto nativo pdf, ma della scansione di un documento cartaceo. Nel merito, le parti hanno ribadito che non è mai stato stipulato alcun contratto nel 2013 fra ed né con Persona_1 Controparte_1 Persona_8
[...]
Esperito un tentativo di conciliazione con note depositate per l'udienza del 24.02.2025, i ricorrenti si sono dichiarati disponibili a conciliare la lite a condizione dell'immediato rilascio degli immobili, del pagamento della somma omnicomprensiva di € 25.000,00 e del concorso per spese legali pari ad € 5.000,00 oltre accessori.
Con note depositate per l'udienza del 24.04.2025, la resistente ha, invece, rappresentato di aver pagato il canone per l'anno in corso per i due terreni, compreso quello condotto da ed ha aggiunto di voler _8 restituire l'altro perché il marito, che provvede alla cura degli stessi, è affetto da problemi di salute. Ha inoltre chiesto di recuperare il ricavato economico degli otto raccolti precedenti dall'annata 2017 al 2024, pari ad €
8.000,00.
All'esito dell'udienza del 24.04.2025, il giudice ha rigettato le prove orali articolate dalle parti e rinviato per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
Ciò premesso in punto di fatto, osserva il Tribunale che l'eccezione di nullità della memoria di costituzione per mancato rispetto delle regole tecniche sul deposito degli atti come nativi digitali non risulta meritevole di accoglimento. Infatti, la normativa primaria (art. 16 bis D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L.
17 dicembre 2012, n. 221) e la disciplina tecnica del p.c.t. (D.M. 44/2011 e provvedimento DGSIA 18.7.2014) non prevedono alcuna conseguenza espressa per l'inosservanza di forme telematiche previste per il deposito degli atti.
Quanto all'inammissibilità delle produzioni documentali e delle richieste istruttorie vale, invece, rilevare che la resistente è incorsa nelle preclusioni in ordine alle domande riconvenzionali, alle eccezioni processuali e di
3/6 merito non rilevabili d'ufficio, ai mezzi di prova e ai documenti depositati per essersi costituita il 15.06.2023, rispetto alla data della prima udienza fissata il 22.6.2023.
Da quanto esposto deriva che la propria attività difensiva potrà essere valutata limitatamente alle sole allegazioni e prove prodotte dai ricorrenti e che, a maggior ragione, la domanda riconvenzionale azionata solo con le successive note, volta a recuperare il ricavato economico degli otto raccolti precedenti dall'annata 2017 al 2024, pari ad € 8.000,00 risulta inammissibile.
In punto di diritto, vale, poi, osservare che, in materia di controversie agrarie relative alla sussistenza di un contratto di affitto di fondi rustici, qualora un soggetto occupi terreni agricoli in forza di un asserito contratto verbale di affitto agrario stipulato con il precedente proprietario, in assenza di prova del titolo contrattuale, l'occupazione del fondo configura una detenzione sine titulo che obbliga l'occupante al rilascio immediato del bene e al pagamento di un'indennità di occupazione, quantificata dal giudice in base ai valori di mercato, per tutto il periodo di occupazione e fino all'effettiva restituzione del bene, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo. Infatti, la mera occupazione e coltivazione del fondo non
è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un valido contratto agrario (cfr. Cass. ordinanza n.
104/2024).
Ciò premesso, nel merito si osserva che, in considerazione delle preclusioni in cui è incorsa la resistente legate alla tardività della sua costituzione, la stessa non ha provato l'esistenza di un valido ed efficace titolo che giustifichi la sua occupazione del fondo in località Traverse né che l'altro terreno controverso, sito in località
Freconia, sia condotto da altro soggetto, ossia I ricorrenti, dal canto loro, hanno dato Persona_8 prova dei propri diritti domenicali sui cespiti in argomento, peraltro non contestati ex adverso. Pertanto, non essendovi prova della sottoscrizione di alcun valido contratto di affitto rustico in relazione agli immobili descritti in narrativa, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l'immediato rilascio di entrambi i terreni de quibus. Sul punto vale precisare che la condanna al rilascio va disposta anche in relazione al fondo che la resistente, con le note d'udienza del 24.04.2025, ha dichiarato di restituire, non essendovi prova dell'effettiva traslazione o dell'immissione in possesso dei legittimi titolari.
Viceversa, la domanda dei ricorrenti volta alla condanna di al pagamento dell'indennità di Controparte_1 occupazione da settembre 2014 all'attualità deve essere accolta solo parzialmente per la motivazione che segue.
Anzitutto, si osserva che risulta pacifico in atti che la resistente, in data 22.10.2020, ha provveduto alla corresponsione di € 800,00 per i canoni di locazione relativi ai quattro anni precedenti. Incontestato è anche il versamento, da parte di di un ulteriore importo di € 200,00 per canoni scaduti nel 2021(cfr. Controparte_1 bonifico agli atti del 26.11.2021). Agli atti è presente, altresì, la diffida del 09.04.2021, con la quale i ricorrenti hanno richiesto ad il rilascio dei fondi ed il pagamento dell'indennità di occupazione adeguato Controparte_1 al valore dei fondi. Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ritiene che sia dovuta l'indennità di occupazione a partire dall'anno 2022 e fino all'effettivo rilascio dei fondi. La liquidazione dell'importo dovuto deve essere determinata in base agli importi versati per gli anni precedenti a titolo di canone di locazione, ossia di € 200,00
4/6 per entrambi i terreni, per il periodo anzidetto non avendo la resistente dato prova del suo pagamento del canone per l'anno in corso. Sull'importo dovuto per sorte capitale vanno aggiunti gli interessi, computati dalla domanda al soddisfo.
Infine la domanda dei ricorrenti volta al risarcimento del danno per perdita di chance, legata all'impossibilità di vendere i terreni in argomento a causa dell'occupazione degli stessi da parte della resistente, è da respingere per difetto di allegazione e di prova. Nella specie, infatti, non risulta accertata la paventata perdita di chance, non essendo sufficiente, come noto, ai fini risarcitori, l'accertamento della violazione di un diritto o la mera allegazione della stessa. I ricorrenti non hanno dimostrato lo stato avanzato delle trattative con i possibili acquirenti dei terreni, né il reale interessamento alle proposte di questi ultimi, né, infine, che la mancata conclusione degli accordi di vendita sia effettivamente imputabile al comportamento della resistente. I relativi capitoli di prova testimoniale sono stati ritenuti inammissibili perché aventi ad oggetto circostanze pacifiche, irrilevanti, generiche o valutative. A livello documentale, essi si sono limitati ad allegare due proposte irrevocabili di acquisto, che risultano sottoscritte dai soli proponenti e rispetto alle quali non è allegata l'accettazione. Tale circostanza non depone nel senso di una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire una determinata utilità, anche in ragione del fatto che l'accettazione è indicata, in entrambe le proposte, come condizione per l'obbligo irrevocabile all'acquisto. Peraltro, osserva il Tribunale che, in relazione all'immobile sito in località Freconia, è stata allegata la rinuncia all'acquisto da parte di Per_2
e di , datata 18.07.2022 (cfr. allegato n. 8 della produzione dei ricorrenti),
[...] Persona_3 motivata dal decorso del tempo, dalle controversie in corso e dall'aver impegnato i fondi in altri investimenti.
È dunque sconfessato l'assunto in base al quale la mancata conclusione degli accordi definitivi sia da ricondurre alla sola condotta della resistente. In difetto di prove concrete, la chance divisata degrada a mera aspettativa di fatto, non meritevole di tutela.
Le spese di lite sono compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale delle domande degli attori e sono poste, per la restante parte, a carico della parte soccombente e liquidate in base al valore della controversia, all'omesso espletamento della fase istruttoria e ai valori medi (e minimi per la fase di mediazione) di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta che non sussiste alcun valido contratto di affitto rustico avente ad oggetto i fondi descritti in narrativa in favore di e, per l'effetto, accerta l'occupazione degli stessi da parte della resistente senza Controparte_1 titolo e la condanna all'immediato rilascio, liberi da cose e da persone, in favore dei ricorrenti;
- in parziale accoglimento della domanda relativa all'indennità da occupazione, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore dei ricorrenti, dell'importo di € 200,00 per anno a decorrere dal 2022 e fino all'effettivo rilascio, oltre interessi ex lege computati dalla domanda al soddisfo;
5/6 - rigetta la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance;
- dichiara inammissibile, perché tardiva, la domanda riconvenzionale della resistente;
- compensa le spese nella misura della metà;
- condanna la resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in €
3.306,75, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed euro 272,5 per c.u.
e marca da bollo.
Così deciso il 25.9.2025 all'esito dell'udienza del 22.9.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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