Art. 2.
Per fronteggiare la situazione di eccezionale crisi in cui versa l'industria armatoriale nazionale, avviare il risanamento finanziario delle imprese e favorire la ripresa degli investimenti nel settore, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere l'erogazione anticipata, in un'unica soluzione, delle ultime quattro rate del contributo di credito navale alle imprese che abbiano effettuato o effettuino, entro il 31 dicembre 1985, investimenti ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361 .
Tale beneficio viene corrisposto alle imprese titolari, al momento della concessione dell'erogazione anticipata, del contributo di credito navale.
Per il periodo di concessione del contributo di credito navale secondo la procedura prevista dal quinto comma dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1982, n. 361 , l'erogazione anticipata, commisurata all'ammontare delle ultime quattro rate calcolate in via presuntiva, e' subordinata alla prestazione di idonea fidejussione, rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, valida fino al perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo di credito navale. La eventuale differenza positiva tra il calcolo definitivo e quello determinato in via presuntiva, non da' luogo ad alcuna integrazione della somma gia' concessa.
Contestualmente alla concessione del beneficio di cui ai commi precedenti vengono annullati gli impegni relativi alle rate anticipate.
Per fronteggiare la situazione di eccezionale crisi in cui versa l'industria armatoriale nazionale, avviare il risanamento finanziario delle imprese e favorire la ripresa degli investimenti nel settore, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere l'erogazione anticipata, in un'unica soluzione, delle ultime quattro rate del contributo di credito navale alle imprese che abbiano effettuato o effettuino, entro il 31 dicembre 1985, investimenti ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361 .
Tale beneficio viene corrisposto alle imprese titolari, al momento della concessione dell'erogazione anticipata, del contributo di credito navale.
Per il periodo di concessione del contributo di credito navale secondo la procedura prevista dal quinto comma dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1982, n. 361 , l'erogazione anticipata, commisurata all'ammontare delle ultime quattro rate calcolate in via presuntiva, e' subordinata alla prestazione di idonea fidejussione, rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, valida fino al perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo di credito navale. La eventuale differenza positiva tra il calcolo definitivo e quello determinato in via presuntiva, non da' luogo ad alcuna integrazione della somma gia' concessa.
Contestualmente alla concessione del beneficio di cui ai commi precedenti vengono annullati gli impegni relativi alle rate anticipate.