Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7700/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, alla odierna udienza di discussione, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7700/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Napoli, e vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alfonso Villani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli (NA), alla Via Posillipo, 299, come da procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 dom.to come in atti
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni della parte costituita: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso d'appello, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza n. 31775/2022, emessa in data 12/09/2022 e pubblicata in data 14/09/2022, con
Il ricorrente, odierno appellante, proponeva appello in relazione al capo di sentenza relativo alle spese di giudizio oggetto di compensazione da parte del giudice di prime cure (motivo sub A); nonché la riforma della sentenza, sostenendo che il Giudice di Pace avrebbe dovuto annullare i verbali di contravvenzione sulla base di una motivazione diversa da quella in concreto adottata (motivo sub B).
L'amministrazione resistente, odierna appellata, non si costituiva né in primo grado, né nel presente grado di giudizio restando contumace, tant'è che ne va dichiarata la contumacia anche in tale sede.
Tanto precisato, procedendo all'esame delle doglianze contenute nell'atto d'appello, va preso in considerazione, innanzitutto, il motivo sub B, da ritenersi, invero, inammissibile, posto che l'annullamento dei verbali impugnati operato dal Giudice di Pace, sia pure sulla base di una motivazione diversa da quella ritenuta corretta dall'appellante, non apporterebbe a quest'ultimo alcun vantaggio pratico né sul piano sanzionatorio né su quello economico, considerato che gli atti impugnati sono stati annullati. All'evidenza vi è, dunque, una carenza di interesse ad impugnare ex art 100 c.p.c., che rende di fatto il motivo d'appello proposto inammissibile.
Quanto al motivo sub A), va rilevato come il Giudice di Pace, nonostante l'accoglimento del ricorso, abbia disposto la compensazione integrale delle spese di lite in virtù della seguente motivazione: “La materia del contendere e le ragioni che hanno portato all'accoglimento dell'opposizione inducono alla compensazione tra le parti delle spese processuali”. Tale motivazione appare del tutto inconsistente e violativa dell'art 92 c.p.c. nonché dei principi di seguito riportati e sostenuti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di
Cassazione, sicché il proposto motivo di impugnazione è fondato e merita accoglimento.
Giova premettere che l'articolo 92 comma II del codice di procedura civile testualmente prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero". La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale di tale norma "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
- 2 - Ciò posto, va considerato che, secondo il consolidato orientamento, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicché le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13/04/2018, n.
9186), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza
(Cass. 19/10/2015, n. 21083).
La compensazione delle spese può quindi essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. 20/02/2020, n. 4303; Cass. 18/02/2020, n.
3977; Cass. 10/04/2020, n. 7782; Cass. 24/06/2020, n. 12484).
Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni (tipiche e non, nel senso suindicato, da indicarsi esplicitamente nella motivazione) che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. 04/10/2019, n. 24824), nè potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 04/09/2020, n.
18348).
Neppure la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, o il richiamo alla natura del procedimento, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., possono integrare il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese
(Cass. 14/10/2019, n. 25798).
Non rientra nelle ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni neppure la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello
- 3 - stesso, anche se si tratti di una pubblica amministrazione (Cass. 18/06/2020,
n. 11786).
Calando tali principi nella fattispecie concreta qui in esame, si rileva che il giudizio di primo grado si è concluso con esito interamente favorevole, ovvero con l'accoglimento della domanda, e che, ciò nonostante, il giudice di prime cure ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, senza che ve ne fosse fondato motivo e senza fornire adeguata e sufficiente motivazione, ricorrendo infatti ad una generica ed insufficiente formula di stile.
Deve, pertanto, accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata unicamente con riferimento alla statuizione sulle spese, con ogni conseguenza anche in riferimento alle spese del presente grado di giudizio, che anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo;
nella liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività effettivamente svolta.
Pertanto, per il primo grado, applicando i parametri minimi previsti dal D.M.
55/2014 per le controversie innanzi al giudice di pace per giudizi di valore fino ad €.1.100, e tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria, si liquidano in €.34 per la fase di studio, €.34 per la fase introduttiva ed €.71 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.139; per il presente giudizio di appello, si liquidano €.66 per la fase di studio, €.66 per la fase introduttiva,
€. 100 per la fase di trattazione ed €.100 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.332.
Va infine disposta la restituzione dell'importo di euro 150,00, versato al momento dell'infrazione, a favore dell'appellante
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. Dichiara inammissibile il motivo d'appello sub B);
2. Accoglie l'appello sub motivo A) proposto da , per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata n. 31775/22, emessa in data 12/09/2022 dal Giudice di Pace di Napoli, condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 43 per esborsi ed €.139,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge,
- 4 - restando nel resto confermata la sentenza appellata in quanto non impugnata nelle altre parti;
3. Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 64,50 per esborsi ed €.332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge;
4. Condanna parte appellata alla restituzione dell'importo di euro 150,00 in favore dell'appellante.
Così deciso in Napoli, il 17/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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