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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/10/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4148/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GL CA e dell'avv. MONTI MARIA PAOLA ricorrente e
CP_1
contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 luglio 2024 premesso di essere titolare di pensione di anzianità pensione cat. VO n. 13205687, avente decorrenza originaria marzo 2020, ha chiesto dichiararsi il proprio asserito diritto alla ricostituzione della prestazione sulla base dell'accredito delle settimane di malattia, rassegnando le seguenti conclusioni
“accertare e dichiarare, in accoglimento delle ragioni espresse in narrativa, che l'istante ha diritto alla riliquidazione della propria pensione VO, n. 13205687; 2) CP_1
conseguentemente, condannare, con sentenza di condanna specifica, l' alla CP_1
corresponsione in favore dell'istante della prestazione così nuovamente determinata, oltre alle differenze per gli arretrati maturati in applicazione dell'istituto della decadenza mobile dal triennio precedente alla data di instaurazione del presente giudizio oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con il limite posto dalla L.
412/91; 3) condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio da CP_1
distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari e distrattari”.
L' sebbene regolarmente citato non si costituiva in giudizio e veniva CP_1
dichiarato contumace.
All'esito dell'esperimento di consulenza contabile e del deposito di ntoe scritte la causa è stata decisa sulla base dei seguenti motivi.
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
Si discute nella specie di contributi figurativi per malattia con richiesta di adeguamento di una prestazione già riconosciuta, in misura inferiore a quella dovuta.
Con la legge 335/1995 venivano previsti tre diversi tipi di sistemi di calcolo delle pensioni a seconda della consistenza della posizione contributiva in essere CP_1
al 31 dicembre 1995 - sistema di calcolo retributivo: per chi è in possesso di almeno
18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995; - sistema di calcolo contributivo: per chi invece al 31/12/1995 è privo di versamenti contributivi;
- sistema di calcolo misto: per chi dispone di una anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995; per i contributi ante 1996 si avrà la liquidazione della quota di pensione con il sistema retributivo, mentre i contributi successivi al
31/12/1995 il calcolo pensionistico verrà effettuato con il metodo contributivo. Ma dal
1/1/2012, l'art. 24 della legge n 214/2011 ha successivamente stabilito che tutti i trattamenti pensionistici siano calcolati con il metodo contributivo, sistema di calcolo che prende a base per la determinazione del trattamento pensionistico i contributi versati e non più le retribuzioni percepite.
Attualmente, quindi, per effetto di questa significativa modifica il metodo di calcolo dal 2012 diviene per le pensioni liquidata con decorrenza dal 2012 interamente contributivo oppure misto.
Il Consulente di ufficio ha così specificato “Il primo aspetto da esaminare è relativo all'anzianità contributiva, vantata dalla ricorrente alla data del 31/12/1995, tenuto conto anche dei periodi di contribuzione figurativa per malattia come risultante dall'estratto conto contributivo in atti.
Nel caso in esame, il calcolo delle settimane accreditabili segue delle regole specificatamente previste per i braccianti agricoli. Infatti nell'estratto contributivo i periodi sono espressi in giorni in luogo alle usuali settimane. Prima del 1984 l'annualità di contribuzione era soddisfatta con un numero diverso di contributi giornalieri e con distinzione a seconda del sesso e dell'età dei lavoratori. Pertanto i contributi versati ed accreditati relativamente al lavoro agricolo per i periodi anteriori al 1 gennaio 1984 devono essere rivalutati, se in numero pari o inferiore a 270 giornate per anno con i coefficienti: - 2,60 per gli uomini;
- 3,86 per le donne;
.La rivalutazione riguarda sia le giornate utili al diritto, sia quelle utili solo per la misura della pensione (…). Pertanto in osservanza del quesito posto dall'Ill.mo Sig. G.L. e sulla base dell'esame dei documenti in atti, il sottoscritto determina la pensione mensile spettante al ricorrente in € 782,81, con una differenza retributiva, rispetto a quanto liquidato mensilmente dall'Istituto di previdenza, di € 8,68 ( cfr. relazione peritale integrale in atti).
Per quanto sopra osservato, il ricorso va accolto, nei termini testé specificati, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1
delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Le spese sostenute da parte ricorrente seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Le spese di consulenza seguono la soccombenza e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi riliquidare dall' la pensione di cui è titolare, a CP_1
partire dalla data di originaria decorrenza della prestazione, sulla base del corretto computo dei contributi figurativi per malattia;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento in favore della ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti del termine prescrizionale, sulla base del rateo di pensione nella misura di €.782,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
3. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che CP_2
liquida in complessivi €.2.697,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. con distrazione;
4. pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Tivoli, l'8.10.2025
Il giudice
OB CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4148/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GL CA e dell'avv. MONTI MARIA PAOLA ricorrente e
CP_1
contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 luglio 2024 premesso di essere titolare di pensione di anzianità pensione cat. VO n. 13205687, avente decorrenza originaria marzo 2020, ha chiesto dichiararsi il proprio asserito diritto alla ricostituzione della prestazione sulla base dell'accredito delle settimane di malattia, rassegnando le seguenti conclusioni
“accertare e dichiarare, in accoglimento delle ragioni espresse in narrativa, che l'istante ha diritto alla riliquidazione della propria pensione VO, n. 13205687; 2) CP_1
conseguentemente, condannare, con sentenza di condanna specifica, l' alla CP_1
corresponsione in favore dell'istante della prestazione così nuovamente determinata, oltre alle differenze per gli arretrati maturati in applicazione dell'istituto della decadenza mobile dal triennio precedente alla data di instaurazione del presente giudizio oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con il limite posto dalla L.
412/91; 3) condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio da CP_1
distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari e distrattari”.
L' sebbene regolarmente citato non si costituiva in giudizio e veniva CP_1
dichiarato contumace.
All'esito dell'esperimento di consulenza contabile e del deposito di ntoe scritte la causa è stata decisa sulla base dei seguenti motivi.
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
Si discute nella specie di contributi figurativi per malattia con richiesta di adeguamento di una prestazione già riconosciuta, in misura inferiore a quella dovuta.
Con la legge 335/1995 venivano previsti tre diversi tipi di sistemi di calcolo delle pensioni a seconda della consistenza della posizione contributiva in essere CP_1
al 31 dicembre 1995 - sistema di calcolo retributivo: per chi è in possesso di almeno
18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995; - sistema di calcolo contributivo: per chi invece al 31/12/1995 è privo di versamenti contributivi;
- sistema di calcolo misto: per chi dispone di una anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995; per i contributi ante 1996 si avrà la liquidazione della quota di pensione con il sistema retributivo, mentre i contributi successivi al
31/12/1995 il calcolo pensionistico verrà effettuato con il metodo contributivo. Ma dal
1/1/2012, l'art. 24 della legge n 214/2011 ha successivamente stabilito che tutti i trattamenti pensionistici siano calcolati con il metodo contributivo, sistema di calcolo che prende a base per la determinazione del trattamento pensionistico i contributi versati e non più le retribuzioni percepite.
Attualmente, quindi, per effetto di questa significativa modifica il metodo di calcolo dal 2012 diviene per le pensioni liquidata con decorrenza dal 2012 interamente contributivo oppure misto.
Il Consulente di ufficio ha così specificato “Il primo aspetto da esaminare è relativo all'anzianità contributiva, vantata dalla ricorrente alla data del 31/12/1995, tenuto conto anche dei periodi di contribuzione figurativa per malattia come risultante dall'estratto conto contributivo in atti.
Nel caso in esame, il calcolo delle settimane accreditabili segue delle regole specificatamente previste per i braccianti agricoli. Infatti nell'estratto contributivo i periodi sono espressi in giorni in luogo alle usuali settimane. Prima del 1984 l'annualità di contribuzione era soddisfatta con un numero diverso di contributi giornalieri e con distinzione a seconda del sesso e dell'età dei lavoratori. Pertanto i contributi versati ed accreditati relativamente al lavoro agricolo per i periodi anteriori al 1 gennaio 1984 devono essere rivalutati, se in numero pari o inferiore a 270 giornate per anno con i coefficienti: - 2,60 per gli uomini;
- 3,86 per le donne;
.La rivalutazione riguarda sia le giornate utili al diritto, sia quelle utili solo per la misura della pensione (…). Pertanto in osservanza del quesito posto dall'Ill.mo Sig. G.L. e sulla base dell'esame dei documenti in atti, il sottoscritto determina la pensione mensile spettante al ricorrente in € 782,81, con una differenza retributiva, rispetto a quanto liquidato mensilmente dall'Istituto di previdenza, di € 8,68 ( cfr. relazione peritale integrale in atti).
Per quanto sopra osservato, il ricorso va accolto, nei termini testé specificati, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1
delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Le spese sostenute da parte ricorrente seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Le spese di consulenza seguono la soccombenza e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi riliquidare dall' la pensione di cui è titolare, a CP_1
partire dalla data di originaria decorrenza della prestazione, sulla base del corretto computo dei contributi figurativi per malattia;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento in favore della ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti del termine prescrizionale, sulla base del rateo di pensione nella misura di €.782,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
3. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che CP_2
liquida in complessivi €.2.697,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. con distrazione;
4. pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Tivoli, l'8.10.2025
Il giudice
OB CO