Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.146/2021
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 146/2021 R.G.A.C.C., di appello avverso la sentenza n. 507/2020 del
Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica, pubblicata in data 27.10.2020, a conclusione del giudizio n. 1509/2015 R.G.A.C.C, avente ad oggetto: “operazioni bancarie”, vertente tra
, c.f. elettVAmente domiciliato in Napoli, v. G. Porzio Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 4 cdn is. C2 presso lo studio dell'avv. Ugo Sangiovanni che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
-APPELLANTE-
e c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carletto giusta procura generale alle liti in atti, elettVAmente
domiciliata in Roma, V.le Europa n. 190
e c.f. e P.VA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettVAmente domiciliata in Campobasso, Contrada Colle delle Api n.
135/A presso lo studio dell'avv. Tiziana Palladino che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- CP_3
e in persona del Curatore, dr. , con studio Controparte_4 Controparte_5
in Campobasso, v. Conte Verde n. 37
non costituito- CP_6
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti costituite, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2024, entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, come disposto con decreto del 17.06.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 12.09.2024, assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 16.09.2015 l'odierno appellante convenVA in giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso la al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio Controparte_1
diritto a disporre della somma di € 10.000,00 con condanna della predetta Società postale al relativo pagamento.
Assumeva il di essere titolare di un conto Banco Posta (n. 001020383814) sul quale in data Pt_1
15.07.2015 sarebbe stato accreditato il suddetto importo a mezzo di un bonifico disposto dalla società
a titolo di “saldo stipendi” e che alla stessa data risultava in conto un saldo Controparte_4 pari a zero in quanto il bonifico sarebbe stato “bloccato” dalla stessa con Controparte_1
conseguente saldo disponibile di -526,34, a fronte di un saldo contabile di 9.473,66 euro.
Si costituVA in giudizio deducendo che lo storno del bonifico suindicato sarebbe Controparte_1
stata eseguito, in esecuzione agli accordi interbancari, su richiesta della Banca ordinante,
[...]
e che ciò era accaduto in quanto la società accreditante il bonifico (la Controparte_2 [...]
) aveva disposto, alla stessa data, una serie di bonifici, per oltre 100.000,00 euro, su CP_4
diversi conti correnti, senza tuttavia alcuna provvista di denaro, motivo per cui la Banca MPS,
ipotizzando una tentata truffa, chiedeva lo storno degli stessi.
Pertanto la resistente chiedeva il rigetto della domanda in quanto la pretesa restitutoria era infondata ed illegittima, atteso che la somma richiesta era stata inserita come “saldo contabile” e non come
“saldo disponibile” sul conto dell'intestatario e, in ogni caso, l'estromissione dal giudizio, investendo il rapporto sostanziale la Banca MPS, la società disponente e il . Controparte_4 Pt_1
In seguito al mutamento del rito e all'integrazione del contraddittorio, si costituVA la
[...]
che, sollevate alcune eccezioni preliminari (disattese dal Tribunale e, sul punto non Controparte_2
v'è impugnazione), nel merito deduceva l'assenza di responsabilità in capo a sé, e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società ordinante il bonifico, per essere Controparte_4
dalla stessa manlevata e garantita.
Seppur regolarmente citata, la predetta società rimaneva contumace e, nelle more del giudizio, venVA
dichiarata fallita, con interruzione del processo poi riassunto nei confronti del Curatore fallimentare
La fase istruttoria si articolava mediante l'ammissione di una CTU contabile.
All'esito, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 507/2020, a motivo della infondatezza della pretesa restitutoria, rigettava la domanda avanzata dal e condannava il medesimo Parte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute costituite.
Con citazione notificata il 27.04.2021, ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza, relatVAmente alle statuizioni rese sia in dispositivo che nella parte motVA, sulla base di un unico motivo di gravame, sebbene articolato in 2 distinte censure, ovvero nella “Erronea applicazione dell'art. 1829 c.c. in relazione alla fattispecie del bonifico bancario” e nella “Palese
violazione della normatVA speciale di cui agli artt. 11 e 17 del D.Lgs 11/2020 e dell'art. 2 D.Lgs
210/2001”.
Si sono costituite in giudizio rispettVAmente in data 28.10.2021 la Controparte_2
e in data 19.11.2021 le entrambe le appellate hanno contestato l'atto di
[...] Controparte_1
appello e chiesto la conferma della sentenza emessa in primo grado alla luce dell'infondatezza di motivi di doglianza ex adverso prospettati.
Non si è costituita invece l'altra appellata in persona del Controparte_4
Curatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia del in persona del Curatore che, nonostante la ritualità Controparte_7
e tempestività della notifica dell'atto di citazione in appello, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, propriamente dei motivi di gravame, in ordine alla “Erronea applicazione dell'art. 1829
c.c. in relazione alla fattispecie del bonifico bancario”, l'odierno appellante ha inteso censurare:
A) La parte dispositVA con la quale è stato formulato il rigetto della domanda, sostenendo che essa doveva formare oggetto di accoglimento, con condanna di al Controparte_1
pagamento della somma di € 10.000,00, oltre interessi come per legge dal 15.05.2015 al saldo;
B) La parte motVA alla pag. 8 in cui il Tribunale sostiene: ”Lo storno è avvenuto soltanto in data
20.10.2015, è pacifico poiché incontestato che la somma di cui al bonifico non risulta mai
essere stata nella disponibilità dell'attore, dunque, non risulta mai esservi stato il <
fine o l'incasso>>”.
A fondamento di tale ultima censura l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 1829 c.c. a tenore del quale “Se non risulta una diversa volontà delle parti,
l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola “salvo incasso”. In sostanza viene contestato dal come, a fondamento della decisione, il primo giudice abbia Pt_1
fatto erronea applicazione della suindicata norma codicistica, laddove, secondo l'appellante,
l'anticipazione della (MPS) non sarebbe stata effettuata a favore dell'attore ( ), ma CP_2 Pt_1
della propria cliente che dispose il bonifico, di talchè il dovere di restituzione Controparte_4
di cui all'art. 1829 c.c. costituirebbe questione che attiene unicamente al rapporto tra la MPS e la propria correntista.
Il proseguendo nella propria censura, sostenendo che il Tribunale, in base a quanto statuito Pt_1
dall'articolo 1829 c.c., avrebbe erroneamente affermato che, in mancanza di avveramento della condizione sospensVA di cui alla medesima norma citata, ovvero del buon fine del pagamento,
l'importo non poteva dirsi accreditato all'attore il quale, al fine di ottenere la somma reclamata avrebbe dovuto rivolgere le proprie doglianze al debitore originario, ossia la quale CP_4
parte in causa, essendo stata chiamata in giudizio dalla Banca MPS S.p.A. e nei confronti della quale il non aveva inteso estendere alcuna domanda. Pt_1
Dunque, l'erroneità di tale applicazione normatVA, ad avviso dell'appellante, risiederebbe nel fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, ovvero che non sarebbe stato contestato lo storno, perché avvenuto prima dell'annotazione del bonifico sul conto del beneficiario correntista, in realtà risulta dedotto in atti che il avrebbe invece contestato lo storno successVAmente Pt_1
all'annotazione del bonifico e della sua disponibilità e che tale circostanza sarebbe stata anche accertata dal CTU.
Conseguentemente, come si legge nell'atto di appello, ad avviso del il buon fine Pt_1
dell'operazione di pagamento, tramite bonifico, sarebbe avvenuto in quanto il bonifico “è attestato
dalla stessa annotazione in conto corrente del beneficiario” e perché, sempre a parere dell'appellante,
“la disponibilità di provvista avverrebbe a monte con la suddetta annotazione”, trattandosi di bonifici e non di assegni, laddove è necessario un lasso di tempo diverso.
Tale censura è prVA di fondamento. Preliminarmente va osservato come, al contrario di quanto assume l'appellante, il dettato normativo di cui all'art. 1829 c.c. non si rivolge alla sola fattispecie degli assegni bancari.
Ad evidenza di quanto si assume è sufficiente rammentare quanto espressamente disposto dall'art. 1857 c.c. “Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme di cui agli
artt.1826,1829 e 1832 c.c.”, con ciò non potendosi escludere le operazioni di pagamento eseguite tramite bonifico perché in difetto di una espressa esclusione.
Inoltre, il Giudice adito, nel prosieguo delle proprie argomentazioni, precisa in sentenza (pag. 6, II
periodo) “Pertanto, l'accreditamento sul conto corrente di un importo deve ritenersi sempre
effettuato <
conseguenza che, se il credito non viene soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la
partita dal conto del cliente attraverso uno storno”. Ad ulteriore specificazione, il Giudice di prime cure chiarisce, con ciò riportando compiuta giurisprudenza sul tema, applicabile anche in tema di bonifici: “La clausola <
del titolo, in attesa che il mandato sia compiutamente adempiuto con l'effettVA riscossione della
somma menzionata nel titolo. Per un verso, quindi, lo storno da parte della dell'importo CP_2
accreditato a mezzo dell'assegno si manifesta del tutto legittimo in ragione della disciplina prevista
dal citato articolo 1829 c.c.; per altro verso, il correntista, ove abbia disposto dell'importo che la
banca gli abbia messo a disposizione prima che l'obbligato cartolare abbia adempiuto all'impegno
da lui assunto, non può dolersi del fatto che l'istituto di credito abbia dato seguito al proprio ordine
con riferimento a tale importo: infatti, il detto correntista deve essere consapevole che l'accredito di
cui trattasi è stato operato <
favore dovrà essere restituita se il titolo, alla scadenza, risulti privo di provvista”.
Ne discende come a fondamento della puntuale motVAzione raggiunta dal Tribunale, vi sia una legittima applicazione dell'articolo 1829 c.c. che giustifica lo storno dell'importo oggetto di bonifico,
una volta non soddisfatta la clausola “salvo incasso”. A completamento del proprio ragionamento il Tribunale ha infatti ha aggiunto quella che, a parere dell'appellante, si appresta come l'argomentazione oggetto di censura, ma il cui passaggio motVAzionale, del tutto pregnante e decisivo, viene erroneamente confuso: ”Pertanto, in mancanza
dell'avveramento della condizione sospensVA, di cui all'art. 1829 c.c., rappresentata dal <
fine>> del pagamento, l'importo non può dirsi accreditato all'attore, il quale, per ottenere la somma
reclamata, avrebbe dovuto piuttosto rivolgere le proprie doglianze nei confronti del soggetto
originariamente tenuto al pagamento, ovvero la società parte in causa a Controparte_4
seguito della chiamata da parte della Banca MPS, ma nei confronti della quale alcuna domanda
risulta, invece, formulata. Né rilevano per smentire tali conclusioni le risultanze della CTU, atteso
che, nonostante il consulente dichiari che lo storno è avvenuto soltanto in data 20 ottobre 2015, è
pacifico, poiché non contestato, che la somma di cui al bonifico non risulta mai essere stata nella
disponibilità dell'attore, dunque, non risulta mai esservi stato il <
Risulta infatti dalla CTU che alla data del 20.10.2015 la somma giaceva sul conto del . Pt_1
Tuttavia, risulta altresì provato in corso di causa che il credito non era stato soddisfatto dalla
[...]
e su tale circostanza, tese a fornire la rappresentazione del mancato “buon fine” o Controparte_4
“incasso”, non vi è stata alcuna contestazione e/o dimostrazione contraria.
Invero, la trasmissione in conto, non avviene in funzione di un trasferimento di proprietà, come,
invece, avviene per i conti correnti ordinari ex art. 1823 c.c., ma in funzione di un mandato conferito alla banca e teso all'accredito dell'importo nel conto, cosicchè la disponibilità nel conto di un credito verso terzi si presume fatta con la clausola “salvo incasso”, “salvo verifica” o “salvo buon fine”.
La suddetta clausola , peraltro, anche ove non fosse espressamente menzionata nel contratto, è da ritenersi ugualmente esistente e valida, essendo stata stabilita dal legislatore a tutela della banca ricevente (in tal senso si veda anche Cass. Civ. 14.12.1992, n. 13160).
Pertanto non ha errato il giudice di primo grado nel fare valida applicazione dell'articolo 1829 c.c.,
in quanto l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola “salvo incasso”, ovvero se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto, reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa.
Il ricevente, in sostanza, deve compiere tutti gli atti necessari per conservare impregiudicato il diritto e le azioni che il rimettente può promuovere verso il terzo e gli eventuali obbligati.
In tal caso la soc. ha inteso attenersi alle disposizioni regolanti gli accordi Controparte_1
interbancari, dando seguito alla legittima pretesa restitutoria della Banca MPS, in presenza delle condizioni legittimanti lo storno: 1) che il credito non fosse stato pagato e 2) che il diritto del rimettente verso il terzo non fosse pregiudicato.
Nella ipotesi in questione entrambe le suddette condizioni potevano e possono dirsi concretamente realizzate.
Dunque, come già innanzi ribadito, la clausola “salvo incasso” inerente al versamento di un credito da parte del cliente sul conto corrente bancario, ricollegandosi a un mandato conferito alla banca per la realizzazione del credito portato dallo stesso, ha effetto sospensivo del trasferimento della proprietà, in attesa che il mandato sia compiutamente adempiuto con la relatVA riscossione.
Ne consegue come, in antitesi a quanto lamentato dall'appellante, con il suesposto passaggio motVAzionale, oggetto di cesura, il Tribunale abbia ben inteso affermare come il beneficiario non avesse mai avuto la reale ed effettVA disponibilità dell'importo sul proprio conto.
Tanto viene altresì confermato dalla CTU nel proprio elaborato laddove è stata accertata l'immobilizzazione delle somme da parte di e la logica conseguente indisponibilità in CP_1
favore del terzo beneficiario.
Nella seconda censura: “Palese violazione della normatVA speciale di cui agli artt. 11 e 17 del
D.Lgs 11/2020 e dell'art. 2 D.Lgs 210/2001”, l'appellante evidenzia l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto legittimo la storno della a fronte della “definitività dell'accredito del bonifico e della CP_2
relatVA disponibilità ed in mancanza di azione giudiziale nei confronti del ”, con ciò Pt_1
volendo intendere come, in luogo dell'applicazione dell'articolo 1829 c.c., nel caso di specie il giudice di prime cure avrebbe dovuto far applicazione di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 210 del 12.04.2001 recante “Attuazione della direttVA 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un
sistema di pagamento o di regolamento titoli “ e il D.Lgs. n.11/2010 recante “Attuazione della
direttVA 2007/64/CE, relatVA ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttVA 97/5/CE
(10G0027)”.
A fondamento di tale censura l'appellante invoca l'art. 2 D.Lgs.210/2001 ed il contenuto degli artt.
11 e 17 del suindicato D.Lgs. 11/2010, tematica non affrontata dal Tribunale in quanto sollevata dal solo in sede di gravame. Pt_1
Preliminarmente, con riferimento alla norma di cui all'art. 2 D.Lgs. 210/2001 essa si rivela inconferente con la fattispecie in esame.
Tale decreto attiene, infatti, alle procedure di insolvenza dell'intermediario operante nei sistemi di pagamento e regolamento titoli, con ciò riferendosi alla definitività degli ordini di pagamento tra banche, enti, istituti e organismi partecipanti ad un sistema di pagamento nel caso di procedure di insolvenza. Trattasi dunque di normatVA di protezione dei sistemi di pagamento che mira a tutelare l'adempimento più rapido e favorevole delle obbligazioni di una banca verso l'altra in caso di attVAzione di una procedura di insolvenza nei confronti di uno dei suddetti partecipanti.
La suddetta censura è prVA di fondamento anche con riferimento all'invocata applicazione degli artt.
11 e 17 del suindicato D.Lgs. 11/2010.
L'operazione di recall, ovvero di storno del bonifico, è in effetti disciplinata dal D.Lgs. n. 11/2010,
dove si legge che “Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la
procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di
pagamento, purchè prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell'art. 17”.
L'articolo 17 stabilisce infatti che “una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del
pagatore l'ordine di pagamento non può essere revocato dall'utilizzatore”.
In altri termini, nel momento in cui la somma è già stata accreditata sul conto corrente del beneficiario,
non è più possibile revocare il bonifico. Il suddetto decreto stabilisce, tuttavia, alcune eccezioni a tale regola, che sono accomunate dalla previsione che la revoca dell'ordine di pagamento sia effettuata in presenza di giustificati motivi,
espressamente previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, intitolato “Limiti dell'utilizzo
degli strumenti di pagamento”.
La suddetta disposizione normatVA recita:
1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno
specifico strumento di pagamento, il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento,
possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento.
2. Il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare
l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei
seguenti elementi:
a) la sicurezza dello strumento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un
significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi
di pagamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le
modalità concordate, del blocco dello strumento, motVAndo tale decisione. Ove possibile,
l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi
immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto
con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle
disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di
regolamento.
Nel caso che occupa, come attestato dalla denuncia sporta in data 16.10.2015 dalla Banca MPS S.p.A.
(all.n. 9 del fascicolo il – attuale appellante-, risultava Controparte_1 Parte_1
essere, all'epoca, legale rappresentante della stessa Si dà atto in tale Controparte_4 denuncia che solo alle date 17 luglio 2015 e 20 luglio 2015 la Banca MPS aveva potuto riscontrare che tutti gli effetti presentati da erano risultati insoluti per “mancanza del Controparte_4
mandato debitore”. La filiale di San Severo di MPS, accertati i fatti, aveva subito inviato alla cliente, che aveva genericamente negato ogni responsabilità, una dettagliata lettera di contestazione di quanto accaduto, sollecitando il rimborso del grave insoluto.
A tali contestazioni pervenVA lettera dell'avv. Ugo Sangiovanni per conto della Controparte_4
(medesimo legale dell'odierno appellante) con la quale venVA respinto ogni addebito e non
[...]
fornita alcuna giustificazione in merito a quanto accaduto, opponendo invece una contestuale richiesta risarcitoria (si vedano le pagg. 7- 8 della denuncia sporta alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Foggia allegata al fascicolo di ). CP_1
Le suddette circostanze contenute nell'atto di denuncia consentono di evidenziare come l'operazione di storno eseguita successVAmente sia stata pienamente legittima ed in conformità non soltanto a quanto stabilito all'art. 1829 c.c., ma anche alle disposizioni su citate, ricorrendo nella fattispecie che occupa uno o più ipotesi di cui al ridetto articolo 6 e, dunque, non essendovi nel caso di specie alcun obbligo di preventVA informazione, né di alcun consenso del terzo beneficiario (anche considerato che il , come detto, all'epoca dei fatti risultava essere legale rappresentante della Pt_1 [...]
come tale sussisteva un presunto coinvolgimento del medesimo nelle circostanze Controparte_4
accadute).
Al contrario, il blocco dell'utilizzo della somma già alla data del 20.07.2015 conferma l'avvenuta preventVA informazione del pagatore, con conseguente legittimità della pretesa di riaccredito della somma oggetto di bonifico da parte della Banca MPS S.p.A., ricorrendo nella ipotesi i giustificati motivi richiamati dal ridetto art. 6, D.Lgs. 11/2010.
Come risulta infatti accertato anche dal CTU nel proprio elaborato, (pag. 3) “alla data del 30.09.2015
le somme disponibili del sig. erano pari ad € 9.470,82”, anche se di fatto le Pt_1 Controparte_1
gli hanno impedito di utilizzarle, a fronte di una richiesta della MPS S.p.A. sulla ipotesi di
[...]
“presunta truffa”. E, infatti, dalla documentazione allegata al fascicolo di I grado emerge che con lettera CP_1
di manleva del 20.07.2015 la MPS S.p.A. chiedeva la restituzione della somma di € 9.470,00 a parziale restituzione dell'importo di € 10.000,00. Pertanto irrilevante è che il detto storno avvenisse in data successVA, poiché è affermazione infondata quella che sul conto dell'appellante vi fosse disponibilità di quell'importo nel senso voluto da quest'ultimo, disponibilità che, avuto riguardo alle particolari circostanze riassunte e comprovate dall'intercorsa denuncia, non poteva considerarsi intesa come “disponibile”, essendo stato disposto il blocco dell'utilizzo della somma (circostanza mai contestata ed anzi confermata dalla stessa difesa di parte attrice), onde non può considerarsi, alla luce dei fatti circostanziati e mai smentiti, che tale importo si trovasse definitVAmente in possesso del beneficiario.
In tal senso le Corti di merito e, successVAmente la Suprema Corte di Cassazione, si sono uniformate al costante principio, validamente applicabile a tutte le operazioni bancarie in conto corrente e,
pertanto, anche in relazione al bonifico bancario, a tenore del quale “Nel rapporto di conto corrente
bancario, la clausola <
correntista rimettente del rischio di insolvenza del debitore, in base a quanto stabilito dall'art. 1829
c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c., per la disciplina delle operazioni bancarie in conto corrente:
infatti l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola <
incasso>>, in mancanza di una diversa volontà delle parti, onde il versamento in conto di un assegno
tratto su una banca diversa dà luogo ad una iscrizione a credito del correntista solo <
che non autorizza la disponibilità delle somme risultanti (provvisoriamente) a credito, fino al
pagamento del titolo da parte della banca trattaria” (cfr. Cass. 30.03.2010, n. 7737; 27.11.2003, n.
18118; 28.03.2002, n. 4502).
Si tratta di una condizione sospensVA, costituita dal “buon fine”, ovvero che il credito venga soddisfatto dal terzo;
in mancanza la banca può procedere al riaddebito, con ciò realizzandosi un storno conseguente al definitivo non avveramento della condizione sospensVA, alla quale rimane subordinato, in forza dell'art. 1829 c.c., l'accredito in conto corrente, comportante il venir meno, con efficacia retroattVA, dell'iniziale annotazione (si veda in tal senso anche Corte Cass., Sez. I, sent.
27.08.2013, n. 19585).
Non può pertanto l'appellante, a motivo della propria censura, ritenere definitVA l'operazione di bonifico e con essa l'accredito in conto, in quanto i fatti circostanziati in atti consentono di evidenziare l'assenza di disponibilità dell'importo e, pertanto, la legittimità dello storno, eseguito in presenza di gravi e giustificati motivi, con conseguente assenza, nella ipotesi, di qualsivoglia violazione delle disposizioni normative che il ha inteso censurare. Pt_1
Infine, anche nella considerata ipotesi in cui dovesse addebitarsi alla banca di non avere rispettato i termini contrattualmente previsti di stornabilità degli importi, ciò non giustificherebbe mai una pretesa al riaccredito delle somme, così come avvenuto ad opera dell'attuale appellante.
L'intermediario infatti non può assumere una posizione di semplice inerzia, avendo l'obbligo di garantire la serietà e l'efficacia del sistema dei pagamenti attraverso l'integrale rispetto delle disposizioni vigenti.
Le argomentazioni innanzi enunciate consentono , pertanto, di evidenziare come il Tribunale,
nell'impianto motVAzionale del provvedimento impugnato, abbia ben tenuto in considerazione tutta la normatVA applicabile al caso di specie, affermando pertanto, alla luce di quanto emerso e rimasto incontestato, l'infondatezza della domanda formulata dal e la legittimità della Parte_1
condotta posta in essere da e della connessa pretesa restitutoria ottenuta dalla Banca CP_1
MPS.
Per tali ragioni l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttVA,
di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al disputatum ( € 10.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, definitVAmente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 27.04.2021 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 507/2020 del Tribunale
[...] Controparte_4
civile di Campobasso in composizione monocratica, pubblicata in data 27.10.2020, a conclusione del giudizio n. 1509/2015 R.G.A.C.C, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così
provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, liquidandole, in favore di ognuna delle parti appellate costituite, in complessivi € 5.313,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, Iva
e Cpa come per legge;
3) Dà atto dell'integrale rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1
– quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 6 marzo
2025.
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico