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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/02/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n 2076/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2076 /2024 R.G.V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] ( e da Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] ( , entrambi dif. e Parte_2 C.F._2
rappr. dall'avv. GIORDANO MARIA CLAUDIA, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Biancavilla (CT) in data
26/12/1983, hanno presentato ricorso sia per la omologazione della separazione consensuale che per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge ex art. 473 bis n. 49.
Dalla loro unione non sono nati figli. In data 17/07/2024 è intervenuta sentenza di omologa della separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, Il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione svoltasi con modalità cartolare in data 09/07/2024.
Le parti in seno alle note autorizzate ex art. 127 ter del 28.01.2025 hanno confermato la volontà di non volersi conciliare e di non comparire in udienza.
Con decreto dell'01/02/2025 il G.D., a seguito dell'udienza all'uopo convocata ex art. 127 ter c.p.c., rimetteva gli atti al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M.
Ricorrono, quindi, le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti, alle condizioni di cui al ricorso, così come precisato in seno alle note alle note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In considerazione dell'esito concordato del giudizio le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto ex art. 473 bis.49 c.p.c., nel procedimento iscritto al n. RG 2076 /2024, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Biancavilla (CT) il 24.05.2017 tra e Parte_1 Pt_2
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
[...]
Comune di Biancavilla (CT) dell'anno 2017, al n. 5, della parte 2 , serie A, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Biancavilla (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza. Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Catania, il 14.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2076 /2024 R.G.V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] ( e da Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] ( , entrambi dif. e Parte_2 C.F._2
rappr. dall'avv. GIORDANO MARIA CLAUDIA, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Biancavilla (CT) in data
26/12/1983, hanno presentato ricorso sia per la omologazione della separazione consensuale che per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge ex art. 473 bis n. 49.
Dalla loro unione non sono nati figli. In data 17/07/2024 è intervenuta sentenza di omologa della separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, Il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione svoltasi con modalità cartolare in data 09/07/2024.
Le parti in seno alle note autorizzate ex art. 127 ter del 28.01.2025 hanno confermato la volontà di non volersi conciliare e di non comparire in udienza.
Con decreto dell'01/02/2025 il G.D., a seguito dell'udienza all'uopo convocata ex art. 127 ter c.p.c., rimetteva gli atti al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M.
Ricorrono, quindi, le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti, alle condizioni di cui al ricorso, così come precisato in seno alle note alle note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In considerazione dell'esito concordato del giudizio le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto ex art. 473 bis.49 c.p.c., nel procedimento iscritto al n. RG 2076 /2024, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Biancavilla (CT) il 24.05.2017 tra e Parte_1 Pt_2
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
[...]
Comune di Biancavilla (CT) dell'anno 2017, al n. 5, della parte 2 , serie A, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Biancavilla (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza. Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Catania, il 14.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco