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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/07/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5223/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5223/2023 promossa da:
, nata in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 8.04.1987, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Tobia Giordano del Foro di Milano, (c.f. – P.I. ed elettivamente CodiceFiscale_2 P.IVA_1 domiciliata presso lo Studio di questo, sito in Milano, via Montecatini, 14 ATTORE contro
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore e Direttore Generale Dott. (C.F. ), con Controparte_2 C.F._3 sede legale in Legnano (MI), in Via Papa Giovanni Paolo II C.P. 3, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Maria Nefeli Gribaudi (C.F. ), del foro di Milano, elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito a Milano, in viale Regina Margherita n. 30 CONVENUTO/I
OGGETTO: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1 sentirne accertare la responsabilità in relazione alla lacerazione perineale complessa patita in conseguenza del parto del 25.4.2019, avvenuto presso l'Ospedale di Legnano, e per sentirla condannare al risarcimento del danno biologico nella misura complessiva di euro 500.000,00, oltre all'ulteriore danno (da quantificarsi in via equitativa) da perdita della chance lavorativa generica futura
Adduceva l'attrice come la patologia riscontrata, foriera di danni-conseguenza (oltre che biologici, anche) esistenziali e relazionali, derivasse dall'erroneo trattamento della paziente in occasione del parto, e in particolare dall'erronea scelta – compiuta dai sanitari dell'Ospedale citato - di eseguire la episiotomia e la manovra di in occasione del parto, e dal mancato riconoscimento dei fattori Per_1 di rischio legati all'insorgenza della patologia.
Si costituiva tempestivamente in giudizio , che invocava la reiezione della Controparte_1 domanda attorea. La convenuta rilevava sul piano dell'an debeatur l'ascrivibilità della lacerazione perineale all'operato dei medici dell'Ospedale di Vimercate, intervenuti sulla paziente il 4.6.2019 con intervento di risutura della diastasi perineale, e sul piano dei danni conseguenza contestava l'autonoma risarcibilità del danno esistenziale, così come contestava la quantificazione complessiva del danno.
Il Giudice ammetteva parzialmente la prova per testi e disponeva ctu medico-legale sulla persona dell'attrice. All'esito, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
***
Reputa il Tribunale che la domanda attorea meriti accoglimenti, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
E' anzitutto necessario anteporre un inquadramento giuridico in ordine alla qualificazione ed ai presupposti della responsabilità medico-sanitaria invocata dall'attrice a carico della struttura sanitaria convenuta.
La fattispecie è regolata dall'art. 7 legge n. 24-2017, che al comma 1 qualifica la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., mentre al comma 3 inquadra la responsabilità del medico esercente ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo assunzione di vincolo contrattuale in proprio col paziente.
Nel caso di specie, dunque, la responsabilità invocata a carico di parte convenuta è contrattuale.
Più approfondita riflessione richiede l'accertamento dei presupposti costitutivi della responsabilità e dell'onere probatorio. A tal fine, è utile un raffronto con la citata fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 7 legge 24-2017.
È da un lato indubbio che, ove la responsabilità si inquadri ai sensi dell'art. 2043 c.c., spetta al paziente la prova dei relativi presupposti costitutivi: la condotta dolosa o colposa del medico, l'evento lesivo consistito (nel caso di specie) nella lesione della salute, i danni-conseguenza, il nesso di causalità fra condotta ed evento lesivo, e da ultimo il nesso di causalità fra evento lesivo e danni- conseguenza.
È invece maggiormente controversa la struttura della fattispecie di responsabilità medico-sanitaria ai sensi dell'art. 1218 c.c., alla luce dell'articolato rapporto fra obbligazioni di mezzi (di cui la fattispecie in esame, secondo la giurisprudenza tradizionale, costituirebbe un esempio) e di risultato, e più in generale della problematica individuazione del danno-evento nella materia in esame.
Entrambe le questioni hanno ricevuto soluzione in un recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26907), secondo il quale “in obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione di “facere professionale” la causalità materiale non può essere assorbita nell'inadempimento. Sul danneggiato vige l'onere di provarla anche tramite presunzioni, in ossequio a principio di vicinanza della prova”.
La massima, cui si intende dare pieno seguito in questa sede, implica che grava sul paziente danneggiato la prova del nesso causale fra inadempimento (e dunque condotta dolosa o colposa che viola le leges artis) e l'evento di danno, rappresentato dalla lesione della salute. Grava per contro sul medico la prova dell'impossibilità di adempiere secondo diligenza e il fattore impeditivo dell'esatto adempimento, eventi estintivi dell'obbligazione (c.d. causalità estintiva).
Le obiezioni mosse in dottrina alla tesi in esame si attestano, per quanto rileva in questa sede, sotto un duplice angolo visuale.
In primo luogo, si è osservato che l'assunto della Suprema Corte restaurerebbe impropriamente la distinzione fra obbligazioni di mezzi (cui, secondo la dottrina tradizionale, erano ricondotte le obbligazioni di facere professionale) e di risultato, già superata da Cass. S.U. 28.7.2005, n. 15781 e nuovamente stigmatizzata da Cass. S.U. n. 577-2008.
Quest'ultima pronuncia, emessa con riguardo alla responsabilità medico-sanitaria, ha concluso che grava sul paziente-creditore il mero onere di allegazione (e non già di prova) dell'inadempimento sanitario, osservando tuttavia che l'inadempimento allegato deve profilarsi come astrattamente idoneo a cagionare la lesione della salute patita;
per contro ha ribadito, aderendo alle conclusioni espresse dalla precedente pronuncia del 2005 e da Cass. S.U. 13533-2001, che costui non deve dimostrare il nesso di causalità materiale fra inadempimento e danno-evento, gravando piuttosto sul medico la prova della sua insussistenza.
Sul presupposto che tutte le obbligazioni – incluse quelle di facere professionali, come quella sanitaria
– implichino il raggiungimento di un risultato, le pronunce anzidette equiparano ed unificano per tutte le prestazioni il regime probatorio che era in precedenza diviso, gravando il creditore del mero onere di allegazione dell'inadempimento e il convenuto della prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Senza entrare nel merito della distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato, osserva questo Giudice che la massima espressa da Cass. n.26907/2020 è condivisibile, perché mette in rilievo – pur nell'ambito di un unitario concetto di obbligazione e di responsabilità contrattuale – le indubbie peculiarità delle prestazioni di facere professionale rispetto alle altre prestazioni.
Nelle prestazioni di dare – che rappresentavano, secondo la giurisprudenza tradizionale, l'esempio classico di obbligazioni di risultato – le leggi di settore che governano l'adempimento della prestazione (c.d. leges artis) assicurano che, se la prestazione è eseguita secondo le leges artis, il risultato venga raggiunto.
A tali prestazioni si associano quelle di facere non professionale – esulanti cioè dal novero delle prestazioni intellettuali, come quella dell'appaltatore – che pure richiedono l'applicazione di regole tecniche atte a assicurare il perseguimento del risultato voluto dal creditore.
Sul piano della struttura della responsabilità ex art. 1218 c.c., la natura delle prestazioni sinora descritte implica che l'inadempimento è assorbito dal mancato risultato, poiché se quest'ultimo non si realizza allora è dato presumere l'inadempimento e la negligenza del debitore. Si comprende allora il contenuto della prova contraria, richiesta dalla seconda parte della norma in esame, che per tali prestazioni implica la dimostrazione che le leggi di settore siano inidonee a applicarsi nel caso concreto, poiché nel caso concreto sussiste un evento perturbativo straordinario tale da impedire il raggiungimento del risultato, pur a fronte dell'esatto e diligente adempimento da parte del debitore,
o ancora tale da impedire a monte la stessa esecuzione della prestazione (caso, quest'ultimo, riconducibile all'art. 1256 c.c.).
Nelle prestazioni di facere professionale, fra cui rientra quella governata dalla scienza medica, il corretto adempimento della prestazione non garantisce il perseguimento del risultato (nel caso in esame, la guarigione del paziente).
La differenza rispetto alle prestazioni di dare e di facere non professionale dipende essenzialmente dalla natura delle leges artis di riferimento.
Nel caso di facere professionale, vengono in rilievo saperi afferenti a scienze non esatte (quale è appunto la scienza medica, o gli altri saperi inerenti alle scienze morali o sociali, come il diritto) che non sono in grado di statuire sempre ed in via universale la correlazione causale tra accadimenti: possono solo statuire, in altri termini, che a fronte dell'esecuzione corretta della prestazione (causa) possa derivarne la guarigione (effetto), e non anche che debba necessariamente derivarne la guarigione.
Le prestazioni di dare e di facere non professionale, invece, sono in prevalenza dominate da scienze esatte (quali, per stare all'esempio dell'appaltatore, la fisica), atte a garantire come si è detto il perseguimento del risultato.
Dunque, nelle prestazioni di facere professionale, l'inadempimento non si sovrappone al mancato risultato, perché quest'ultimo può mancare anche a fronte di un esatto e diligente adempimento.
Si comprende dunque l'assunto secondo il quale rientra fra i presupposti costitutivi della responsabilità contrattuale relativa alla prestazione sanitaria la prova del nesso di causalità (c.d. materiale) fra inadempimento e mancato risultato: il mancato risultato non fa presumere di per sé l'inadempimento, e dunque occorre provare che è stato l'inadempimento (e con esso la negligenza del debitore) a causarlo.
Trattandosi di presupposto autonomo e aggiuntivo rispetto all'inadempimento, la prova di tale nesso causale grava sul paziente-creditore, che dovrà dimostrare la derivazione eziologica della lesione della salute dall'inadempimento negligente del professionista sanitario.
L'assunto è stato ribadito in più occasioni con riguardo alla responsabilità del professionista forense (Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566), che pure rientra, al pari di quella sanitaria, nel novero delle prestazioni di facere professionale e che pure è riconducibile al dominio delle scienze non esatte (precisamente il diritto, scienza sociale).
La prova contraria gravante sul professionista in tali casi attiene alla dimostrazione della insussistenza del nesso causale fra inadempimento e danno-evento, o ancora alla impossibilità di adempiere diligentemente a causa di un fattore impeditivo. Il professionista sanitario (o la struttura sanitaria) deve può dunque liberarsi dimostrando la diligenza del proprio adempimento, oppure l'insussistenza del nesso eziologico fra inadempimento e danno-evento, o ancora l'impossibilità di adempiere diligentemente a causa di un fattore impeditivo. La ricostruzione teorica sin qui offerta rende conto di una peculiarità strutturale che connota le prestazioni di facere professionale, in relazione alle quali l'inadempimento è requisito autonomo e disgiunto dal risultato e dal nesso di causalità materiale, e del conseguente riverbero in punto di onere della prova.
Essa non collide con il disposto unitario di cui all'art. 1218 c.c. – che invero non distingue in relazione al tipo di prestazione dedotta in obbligazione – perché il termine “inadempimento”, adottato dalla norma in esame, necessita per essere definito di un rimando alla prestazione dovuta e alle leggi che la governano. Il termine infatti è una negazione del termine “adempimento”, che per l'appunto contempla la prestazione dovuta, e quest'ultima è a sua volta descritta e illuminata dalle regole di diligenza, che ai sensi dell'art. 1176 (vedasi in particolare il comma 2) devono tener conto della natura dell'attività esercitata e dei saperi scientifici che la governano.
Può dunque procedersi all'esame della seconda obiezione mossa in dottrina, secondo la quale l'art. 1218 c.c. non contemplerebbe fra i suoi presupposti costitutivi l'evento di danno, a differenza dell'art. 2043 c.c.; la tesi sostenuta dalla Suprema Corte implicherebbe dunque una impropria sovrapposizione fra le due fattispecie di responsabilità.
La differente formulazione dell'art. 1218 c.c. rispetto all'art. 2043 c.c. è riconducibile molteplici ragioni.
La prima e più evidente attiene alla funzione dell'art. 1218 c.c., che a differenza dell'art. 2043 c.c. non è una norma primaria, come tale descrittiva di una fattispecie, bensì una norma secondaria, ovvero sanzionatoria. Si comprende dunque perché la disposizione in materia di responsabilità contrattuale non contiene tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, che invece sono enunciati dall'art. 2043 c.c.
La ricostruzione della struttura della responsabilità contrattuale, non espressamente e integralmente delineata dalla norma, va dunque effettuata in via interpretativa, tenendo conto della struttura dell'obbligazione, che comprende da un lato la prestazione e dall'altro l'interesse del creditore (art. 1174 c.c.), quali requisiti autonomi e distinti. Da tale premessa è dato desumere che l'inadempimento, espresso con formula unitaria dall'art. 1218 c.c., comprende in realtà due distinti accadimenti fra loro correlati da un nesso causale: la mancata prestazione e la lesione dell'interesse creditorio, concretizzatasi nel mancato conseguimento del risultato voluto.
Quest'ultimo interesse ai sensi dell'art. 1174 c.c. può essere anche non patrimoniale, e quindi concretarsi nella lesione di un bene della vita inerente alla persona. Tipicamente ciò avviene nell'ipotesi di prestazione sanitaria, in cui l'interesse alla tutela della salute connota la causa contrattuale.
È dunque coerente con il disposto normativo la conclusione che la responsabilità contrattuale sanzioni l'inadempimento di un facere professionale da cui consegua non già la mera lesione del diritto patrimoniale di credito, bensì la violazione di un interesse non patrimoniale, quale evento di danno autonomo e disgiunto dalla condotta del sanitario.
Dunque, tanto nella responsabilità sanitaria ex art. 2043 c.c. , quanto in quella ex art. 1218 c.c., è elemento costitutivo il nesso di causalità (c.d. materiale) fra condotta e danno-evento (lesione della salute), oltre al danno-conseguenza ed al nesso eziologico (c.d. causalità giuridica) che lo lega al danno-evento.
Sin d'ora deve escludersi che la natura e lo standard probatorio di tale causalità materiale si atteggino diversamente nelle due fattispecie di responsabilità. Infatti, la causalità è criterio di imputazione generale dell'ordinamento, che trova la sua disciplina agli artt. 40-41 c.p., che si accerta in ogni settore del diritto in base al criterio condizionalistico della c.d. eliminazione mentale, e che nel processo civile si valuta in base allo standard probatorio della probabilità cruciale (“più probabile che non”).
Persistono invece differenze fra le due fattispecie, che destituiscono di fondamento le citate obiezioni dottrinali.
Esse attengono in primo luogo alla condotta, che nel caso dell'art. 1218 c.c. è qualificata giuridicamente: non infatti qualunque condotta integra l'art. 1218 c.c., ma solo l'inadempimento rispetto ad un'obbligazione preesistente.
Inoltre, esse pertengono alla prova liberatoria, che nell'art. 2043 c.c. si incentra sulla negazione dei fatti costitutivi (prova dell'insussistenza del nesso di causalità materiale, ad esempio), e comprende anche le scriminanti disciplinate dagli artt. 2044 e 2045 c.c., e che invece nel caso di responsabilità contrattuale si estende alla prova del fatto impeditivo dell'agire diligente.
Venendo dunque al caso di specie, deve dunque concludersi che l'attrice sia onerata della prova del nesso di causalità materiale fra condotta e danno-evento, oltre che del nesso di causalità giuridica fra danno-evento e danni-conseguenza.
Pertanto, può procedersi all'esame della condotta negligente dei sanitari della struttura e del nesso di causalità materiale che ha determinato la lesione della salute.
Entrambi risultano sussistenti e provati, ai sensi e nei limiti di quanto a breve si dirà.
Orbene, è preliminarmente opportuno evidenziare che le conclusioni cui sono giunti i consulenti sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, salvo quanto si dirà in merito ad alcuni specifici profili di negligenza. Esse infatti sono state raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa;
inoltre le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e le valutazioni dei consulenti risultano sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Sin d'ora si sottolinea dunque che la motivazione terrà conto degli esiti della relazione dei ctu depositata in seno al presente procedimento.
La consulenza rileva la negligenza dei sanitari della struttura sotto i seguenti profili (p. 24/26 relazione):
- I consulenti hanno in primo luogo rilevato la somministrazione di ossitocina durante il travaglio. A quanto emerge dagli accertamenti dei consulenti, la paziente è stata ricoverata alle ore 4.20 del 25.4.2019; nonostante la paziente presentasse una elevata contrattilità uterina già dal momento del ricovero, rimasta costante nelle ore seguenti, alle ore 6.00 i sanitari della struttura le hanno somministrato ossitocina;
il parto è avvenuto per via naturale alle ore 8.07 del 25.4.2019. I ctu rilevano la incongruità della scelta di somministrare l'ossitocina rispetto alle linee guida e buone pratiche della comunità scientifica. Osserva il Tribunale che i rilievi dei ctu sono condivisibili sul piano metodologico, perché fondati su precipui elementi di fatto emergenti dalla cartella clinica. Essi sono altresì corretti sul piano logico, perché attestano le condizioni in presenza delle quali l'ossitocina va somministrata (ridotta contrattilità uterina), ed i rischi connessi alla sua somministrazione (fra i quali, come si dirà a breve, l'apprezzabile rischio di lacerazioni perineali), concludendo per l'insussistenza del caso di specie dei presupposti per la somministrazione di ossitocina. Il Tribunale reputa dunque la negligenza provata. Va invero osservato che parte attrice non ha specificamente lamentato nei propri atti difensivi tale negligenza, attribuendo la responsabilità della struttura a due diversi profili di negligenza (rimasti, come si dirà, privi di supporto probatorio), consistenti nella episiotomia e nella manovra di Per_1
Tuttavia, va anche osservato che l'atto introduttivo comunque lamenta su un piano generale l'erroneità delle scelte terapeutiche dei sanitari durante il travaglio;
il riferimento all'episiotomia e alla manovra di dunque non circoscrive l'ambito della causa Per_1 petendi, individuato nella erroneità del trattamento pre-parto e dell'attività diagnostica post- parto, ma vale esclusivamente ad attestare la maggiore probabilità – secondo le deduzioni attoree- che siano state dette operazioni a causare l'evento lesivo. In altri termini l'inadempimento accertato dai consulenti, pur non espressamente e precipuamente indicato negli atti difensivi, deve comunque ritenersi incluso nella doglianza d'inadempimento attorea, e pertanto non necessita (neppure dopo l'espletamento della ctu) di specifica e apposita contestazione. Va comunque rilevato che, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere di allegazione del danneggiato in caso di responsabilità medica “dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore” (Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7074). Deve inoltre osservarsi che una delle condotte specificamente lamentate dall'attrice – l'omessa diagnosi della lacerazione nei momenti successivi al parto – è stata come si dirà accertata dai ctu, e ritenuta causalmente correlata alla lesione della salute.
- I consulenti hanno rilevato che l'esecuzione della episiotomia non risultava “strettamente necessaria”. L'affermazione risulta invero priva di specifico supporto argomentativo, non adducendosi specificamente perché l'operazione risultasse non indicata, e in che senso sia utilizzato l'avverbio “strettamente”: se cioè la manovra fosse radicalmente non indicata, oppure se potesse o dovesse eseguirsi in maniera diversa. Pertanto, reputa il Tribunale che difetti la prova di tale negligenza, fermo restando il rilievo (invero assorbente) secondo quale deve comunque escludersi la sussistenza di un nesso causale fra l'episiotomia e la lacerazione perineale.
- I ctu hanno osservato – confermando una circostanza invero incontestata – che dalla cartelle clinica non risulta praticata la manovra di Kristeller.
Considerato che
l'obbligo di diligenza imposto dalle buone pratiche della comunità scientifica imponeva (come osservato dai ctu) di non eseguire la manovra nel caso di specie, la sua esecuzione – condotta positiva violativa di un obbligo di non fare – avrebbe dovuto essere provata, almeno in via indiziaria, da parte attrice. Nessuna prova è stata offerta sul punto;
al contrario, le risultanze della cartella clinica provano il suo mancato svolgimento. Sin d'ora va osservato che le risultanze della cartella clinica “redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., per quanto attiene alla indicazione ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento. La prova dell'effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica stessa può essere invece fornita con ogni mezzo. Non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa annotate” (Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16737). Pertanto, reputa il Tribunale che difetti la prova di tale negligenza.
- Da ultimo i consulenti hanno rilevato nell'operato dei sanitari dell' la Controparte_3 sottostima del grado della lesione perineale, erroneamente qualificata come di grado secondo in luogo del grado terzo, dovuta a una negligente valutazione ostetrico-ginecologica post- parto. La conclusione cui giungono i consulenti – concorde con la apposita doglianza formulata sul punto da parte attrice - merita di essere condivisa dal Tribunale, perché le evidenze fattuali messe in rilievo dai ctu attestano che dopo il parto la lacerazione perineale in cui è incorsa la paziente aveva attinto gli sfinteri interno ed esterno, così raggiungendo il terzo grado di gravità. I consulenti hanno anzitutto appurato che la paziente è incorsa dopo il parto in una lacerazione perineale di grado terzo. Detta lacerazione, che costituisce l'evento lesivo, è stata cagionata in primo luogo dalla somministrazione di ossitocina, che presenta un significativo rapporto di probabilità con l'insorgenza di lacerazioni perineali.
La conclusione cui giungono i ctu sul punto merita condivisione, ad avviso di Tribunale, perché fondata su leggi statistiche e mediche richiamate dai consulenti e applicate al caso concreto secondo modalità logicamente coerenti.
Per la medesima ragione, è condivisile l'assunto dei consulenti secondo il quale l'errore diagnostico post-parto abbia contribuito ad aggravare le conseguenze lesive, perché una tempestiva e corretta diagnosi avrebbe quantomeno attenuato l'aggravarsi della lacerazione.
Conclusivamente, reputa il Tribunale che l'evento lesivo patito dall'attrice sia ascrivibile integralmente alla responsabilità della struttura sanitaria convenuta, ed in particolare ai sanitari dell'Ospedale di Legnano.
Va invece esclusa la riconducibilità del medesimo all'operato dell' per Controparte_4 due ragioni.
La prima è che la condotta dei sanitari di detto nosocomio si pone, rispetto al parto eseguito presso l'Ospedale di Legnano, quale concausa sopravvenuta, che ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p. può interrompere il nesso causale fra la somministrazione di ossitocina e la lacerazione perineale solo laddove sia di per sé idonea a cagionare l'evento lesivo anzidetto: solo laddove, in altri termini, possa ritenersi che l'operato dei sanitari di Vimercate abbia da solo cagionato la lesione della salute.
La prova al riguardo grava sulla parte convenuta, che tuttavia non ha offerto alcuna dimostrazione sul punto.
Il rilievo che fa leva sulle risultanze della cartella clinica di Vimercate, avanzato negli atti difensivi di parte convenuta e nelle osservazioni del consulente di parte della medesima, è infondato.
Come si evince dal condivisibile orientamento prima citato, la cartella clinica non assume valore di prova legale rispetto alle valutazioni compiute dal medico, e l'integrità dello sfintere e della mucosa anali è una valutazione.
Detta valutazione deve dunque essere interpretata dal Tribunale avendo riguardo al complessivo tenore della cartella clinica in parola, che come condivisibilmente appurato dai ctu (p. 21 citazione) dava atto di una “discontinuità dello sfintere”. Non risulta dunque provato che, al giugno 2019, la paziente presentasse quell'integrità addotta da parte convenuta. Pt_1 L'ulteriore eccezione, mossa da parte convenuta sul punto, secondo il quale non possano ritenersi compiutamente accertate le attività sanitarie poste in essere dall' di Vimercate sulla CP_3 paziente, è anch'essa infondata. Da un lato, deve ribadirsi che la prova dell'interruzione del nesso causale grava sulla parte convenuta;
e dall'altro che ai ctu non era affatto richiesto il completo accertamento delle attività ivi compiute, bensì solo di un coinvolgimento di detto nosocomio nel processo eziologico causativo dell'evento, che è stato dai consulenti condivisibilmente escluso.
Può adesso procedersi all'accertamento e liquidazione dei danni-conseguenza.
Deve sin d'ora escludersi la risarcibilità del danno esistenziale, paventato da parte attrice.
In ordine al danno non patrimoniale, questo Tribunale ribadisce l'orientamento espresso da Cass. Sezioni Unite n. 26972/2008, secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura composita, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, e quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23.1.2014, n. 1361; Cass. civ., sez. III, 16.5.2013, n. 11950; Cass. civ., sez. III, 20.11. 2012, n. 20292).
Con riguardo al 'danno biologico', è assunto consolidato quello secondo il quale il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprende alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) le due (fenomeno logicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Il danno esistenziale viene dunque liquidato nel caso di specie congiuntamente al danno biologico, di cui rappresenta una componente. La compromissione della vita relazionale e sessuale poste a fondamento del danno esistenziale verrà tuttavia valutata ai fini della personalizzazione.
Non può essere inoltre risarcito il danno da perdita della chance futura relativa alla capacità lavorativa generica.
La perdita della capacità lavorativa generica è una componente del danno biologico, con particolare riguardo alla sua dimensione relazionale e sociale, ed ha pertanto una liquidazione proiettata al futuro, considerato che le c.d. Tabelle Milanesi liquidano il danno in relazione alla vita residua in cui il danneggiato si trovi in condizioni di menomazione.
La chance pertanto non è liquidabile autonomamente, a meno che non venga puntualmente dedotta e provata: tanto sul piano assertivo che su quello probatorio la difesa attorea risulta carente. Inoltre, parte attrice non ha offerto neppure in via indicativa degli elementi oggettivi da utilizzare quali criteri per la liquidazione, in mancanza dei quali la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può essere disposta.
Inoltre, non risulta dedotto né documentato un danno patrimoniale, che pertanto non può ritenersi accertato.
Risulta invece accertato il danno biologico.
Anche a tal riguardo, si aderisce alle conclusioni cui sono giunti i ctu, i quali hanno accertato (p. 26):
- “un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta di giorni 1 (per ricovero presso ospedale di Vimercate) seguito da ulteriori giorni 20 al 75% nonché da ulteriori giorni 20 al 50% e da ulteriori giorni 20 al 30 %”.
- Che “a quadro clinico stabilizzato residua, come si è detto, una situazione di urgenza fecale, con perdita di piccole quantità di aria e feci che imbrattano la regione perianale costringendo l'assicurata all'utilizzo di mutande mestruali. Trattasi di quadro clinico del tutto correlabile agli esiti menomativi residuati alla lacerazione rettale e tale da motivare la sussistenza di postumi a carattere permanente da valutare, avuto riguardo ai comuni baréme di riferimento medico legale, nella misura del 20 % (venti percento) con riferimento al Danno Biologico (comprensivo delle alterazioni fisio-psichiche permanenti e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e degli aspetti dinamico relazionali)”. Deve ora procedersi alla liquidazione del danno biologico.
Trattandosi di danno di non lieve entità, il danno va quantificato in via equitativa con applicazione dei parametri forniti dalle cd tabelle milanesi, come affermato dalla Corte di legittimità nella nota pronuncia Cass. civ., sez. 3, 30.06.2011, n. 14402.
La liquidazione deve avvenire avuto riguardo ai valori attuali alla data della pronuncia (Cass. civ., sez. 3, 21.12.2015 n. 25615) e con riferimento all'età del danneggiato alla data di cessazione della IT accertata (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 19.12.2014 n. 26897) e con la precisazione che l'adozione delle voci di danno non patrimoniale (biologico, morale e personalizzazione/esistenziale) risponde ad esigenze puramente descrittive, trattandosi di un unico danno da liquidare unitariamente.
La liquidazione costituisce applicazione delle tabelle milanesi attualmente vigenti, da ultimo comunicate dall'Osservatorio della giurisprudenza del Tribunale di Milano nel 2024.
Con riferimento ai valori indicati nella predette Tabelle – utilizzati dal giudicante come parametro di partenza per giungere ad una liquidazione equitativa del danno da perdita di chance– si osserva come, nel caso di specie si possa ancora fare applicazione delle tabelle elaborate da questo Tribunale comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n. 28290). Infatti, pur tenendo conto dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e dell'intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 C.d.A. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), ed il cui contenuto consentono di distinguere, secondo un'interpretazione letterale che rende inutile il ricorso agli ulteriori criteri interpretativi, definitivamente il danno dinamico- relazionale causato dalle lesioni da quello morale – nel caso in esame, alla luce dell'entità delle lesioni, della peculiarità delle stesse (come descritte nella relazione di CTU), delle allegazioni di parte attrice e delle dichiarazioni dei testi, è possibile valutare, con i criteri di cui alle richiamate tabelle, sia l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico-relazione.
Nel caso di specie l'attrice, nata il [...], alla data di stabilizzazione dei postumi aveva 32 anni.
Ora, le tabelle milanesi attualmente vigenti, relative alle liquidazioni in valuta attuale del danno biologico, inclusivo del danno cd morale per la sofferenza transeunte della persona, fissano la liquidazione per un danno del 20 % per una persona di 32 anni nella misura di € 87.563,00, in valuta attuale.
La voce di danno è comprensiva comprensive del c.d. danno morale soggettivo, specificamente addotto da parte attrice e accertato dai ctu. Quest'ultimo ammonta a euro 23178,00; il danno biologico pure (comprensivo del danno alla vita di relazione) ammonta a euro 64385,00.
Venendo al danno da inabilità temporanea, esso dev'essere liquidato come segue: danno da inabilità temporanea assoluta pari a euro € 115,00; danno da inabilità temporanea al 75 % pari a € 1.725,00; danno da inabilità temporanea al 50 % pari a € 1.150,00; danno da inabilità temporanea al 30 % pari a € 690,00. L'importo complessivo del danno da inabilità temporanea, comprensivo del danno c.d. morale e calcolato in valuta attuale, è pari a € 3.680,00.
Sul danno biologico permanente c.d. puro (pari a euro 64385,00) deve, riconoscersi la personalizzazione nella misura del 20 %.
Parte attrice ha puntualmente dedotto e provato conseguenze anomale ed eccezionali sulla vita di relazione, sulla vita sessuale e dunque sulla vita coniugale, sulla vita lavorativa. I ctu hanno accertato le chiare implicazioni della lacerazione perineale su ciascuno dei profili appena indicati, osservando che la paziente tutt'ora ed in via permanente risente di incontrollabili perdite di gas e materiale fecale, fortemente limitative della sfera relazionale e sentimentale. Trattasi indubbiamente di conseguenze eccezionali, non considerabili normali per pazienti affetti dal medesimo grado di invalidità (20 %) e della stessa età e condizione di vita (sposati e di 32 anni).
I testi e rispettivamente marito e amica dell'attrice, hanno confermato la radicale Tes_1 Tes_2 incidenza della patologia sulla vita quotidiana della danneggiata;
quest'ultima si è quasi integralmente privata della propria vita sessuale e di relazione, solo in parte riuscendo a recuperarle ultimamente grazie all'adozione di un particolare regime alimentare.
Le gravi limitazioni alla vita dell'attrice, da un lato, e la non integralità della perdita sessuale e relazionale giustificano la personalizzazione (che può essere riconosciuta fino al 39 %) al 20 %.
Pertanto, il danno biologico “puro” va incrementato di tale percentuale, ed è dunque pari a 77.262,00. A tale danno va aggiunto l'incremento per danno da sofferenza soggettiva (pari come si è detto a euro 23178,00) così ottenendosi l'importo di euro 100.440,00, pari al complessivo danno biologico permanente compresa la personalizzazione.
All'importo appena calcolato va aggiunto il già menzionato danno da inabilità temporanea (euro 3680,00), così ricavandosi l'importo di euro 104.120,00. Detta somma, già rivalutata ad oggi, esprime il complessivo danno biologico, comprensivo dei postumi permanenti e di quelli temporanei, del danno morale e della personalizzazione.
Su tale importo devono essere riconosciuti alla parte attrice gli interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo. Non si ritiene di dover riconoscere gli interessi compensativi. L'applicazione di tali interessi, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1111 del 2020) è facoltativa per il Giudice, che può non riconoscerli laddove il danneggiato ometta di dedurre, rispetto al mancato godimento dell'importo risarcitorio, conseguenze dannose specifiche, non risarcibili mediante la mera rivalutazione. Nel caso di specie la domanda attorea non rispetta, neppure sul piano dell'allegazione, tale requisito.
Conclusivamente, parte convenuta dev'essere condannata a rifondere in favore di parte attrice la somma di euro 104.120,00, oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno.
Le spese sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. attualmente vigente, successiva alla novella del 2014: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. civ, sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio parte convenuta è risultata integralmente soccombente, onde la stessa va condannata a rifondere le spese dell'attrice, non ravvisandosi gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite.
Le spese si liquidano con applicazione del dm n. 55/2014, come modificato dal dm. n. 147/2022, assumendo lo scaglione di valore in base al criterio del c.d. decisum (ovvero in base all'ammontare di domanda attorea riconosciuto fondato all'esito del giudizio).
Segnatamente, si reputano congrui i parametri medi previsti per i giudizi avanti al Tribunale per lo scaglione di valore applicabile per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria, mentre si applica il valore minimo per la fase decisionale, alla luce del modello decisorio prescelto. Il compenso così calcolato è pari a euro 11.977,00. Spetta altresì alla parte vittoriosa il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente ed esclusivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) Accerta la responsabilità di parte convenuta in relazione alla produzione dei danni patiti dalla parte attrice, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 104.120,00, oltre interessi come da motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
2) Rigetta la domanda risarcitoria attorea per la parte residua;
3) Rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
4) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate come segue: euro 11.977,00 per compenso;
il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali;
CPA ed IVA, se e come dovuti per legge;
euro 545,00 per rimborso spese vive.
5) Pone le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 16 luglio 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5223/2023 promossa da:
, nata in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 8.04.1987, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Tobia Giordano del Foro di Milano, (c.f. – P.I. ed elettivamente CodiceFiscale_2 P.IVA_1 domiciliata presso lo Studio di questo, sito in Milano, via Montecatini, 14 ATTORE contro
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore e Direttore Generale Dott. (C.F. ), con Controparte_2 C.F._3 sede legale in Legnano (MI), in Via Papa Giovanni Paolo II C.P. 3, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Maria Nefeli Gribaudi (C.F. ), del foro di Milano, elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito a Milano, in viale Regina Margherita n. 30 CONVENUTO/I
OGGETTO: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1 sentirne accertare la responsabilità in relazione alla lacerazione perineale complessa patita in conseguenza del parto del 25.4.2019, avvenuto presso l'Ospedale di Legnano, e per sentirla condannare al risarcimento del danno biologico nella misura complessiva di euro 500.000,00, oltre all'ulteriore danno (da quantificarsi in via equitativa) da perdita della chance lavorativa generica futura
Adduceva l'attrice come la patologia riscontrata, foriera di danni-conseguenza (oltre che biologici, anche) esistenziali e relazionali, derivasse dall'erroneo trattamento della paziente in occasione del parto, e in particolare dall'erronea scelta – compiuta dai sanitari dell'Ospedale citato - di eseguire la episiotomia e la manovra di in occasione del parto, e dal mancato riconoscimento dei fattori Per_1 di rischio legati all'insorgenza della patologia.
Si costituiva tempestivamente in giudizio , che invocava la reiezione della Controparte_1 domanda attorea. La convenuta rilevava sul piano dell'an debeatur l'ascrivibilità della lacerazione perineale all'operato dei medici dell'Ospedale di Vimercate, intervenuti sulla paziente il 4.6.2019 con intervento di risutura della diastasi perineale, e sul piano dei danni conseguenza contestava l'autonoma risarcibilità del danno esistenziale, così come contestava la quantificazione complessiva del danno.
Il Giudice ammetteva parzialmente la prova per testi e disponeva ctu medico-legale sulla persona dell'attrice. All'esito, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
***
Reputa il Tribunale che la domanda attorea meriti accoglimenti, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
E' anzitutto necessario anteporre un inquadramento giuridico in ordine alla qualificazione ed ai presupposti della responsabilità medico-sanitaria invocata dall'attrice a carico della struttura sanitaria convenuta.
La fattispecie è regolata dall'art. 7 legge n. 24-2017, che al comma 1 qualifica la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., mentre al comma 3 inquadra la responsabilità del medico esercente ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo assunzione di vincolo contrattuale in proprio col paziente.
Nel caso di specie, dunque, la responsabilità invocata a carico di parte convenuta è contrattuale.
Più approfondita riflessione richiede l'accertamento dei presupposti costitutivi della responsabilità e dell'onere probatorio. A tal fine, è utile un raffronto con la citata fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 7 legge 24-2017.
È da un lato indubbio che, ove la responsabilità si inquadri ai sensi dell'art. 2043 c.c., spetta al paziente la prova dei relativi presupposti costitutivi: la condotta dolosa o colposa del medico, l'evento lesivo consistito (nel caso di specie) nella lesione della salute, i danni-conseguenza, il nesso di causalità fra condotta ed evento lesivo, e da ultimo il nesso di causalità fra evento lesivo e danni- conseguenza.
È invece maggiormente controversa la struttura della fattispecie di responsabilità medico-sanitaria ai sensi dell'art. 1218 c.c., alla luce dell'articolato rapporto fra obbligazioni di mezzi (di cui la fattispecie in esame, secondo la giurisprudenza tradizionale, costituirebbe un esempio) e di risultato, e più in generale della problematica individuazione del danno-evento nella materia in esame.
Entrambe le questioni hanno ricevuto soluzione in un recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26907), secondo il quale “in obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione di “facere professionale” la causalità materiale non può essere assorbita nell'inadempimento. Sul danneggiato vige l'onere di provarla anche tramite presunzioni, in ossequio a principio di vicinanza della prova”.
La massima, cui si intende dare pieno seguito in questa sede, implica che grava sul paziente danneggiato la prova del nesso causale fra inadempimento (e dunque condotta dolosa o colposa che viola le leges artis) e l'evento di danno, rappresentato dalla lesione della salute. Grava per contro sul medico la prova dell'impossibilità di adempiere secondo diligenza e il fattore impeditivo dell'esatto adempimento, eventi estintivi dell'obbligazione (c.d. causalità estintiva).
Le obiezioni mosse in dottrina alla tesi in esame si attestano, per quanto rileva in questa sede, sotto un duplice angolo visuale.
In primo luogo, si è osservato che l'assunto della Suprema Corte restaurerebbe impropriamente la distinzione fra obbligazioni di mezzi (cui, secondo la dottrina tradizionale, erano ricondotte le obbligazioni di facere professionale) e di risultato, già superata da Cass. S.U. 28.7.2005, n. 15781 e nuovamente stigmatizzata da Cass. S.U. n. 577-2008.
Quest'ultima pronuncia, emessa con riguardo alla responsabilità medico-sanitaria, ha concluso che grava sul paziente-creditore il mero onere di allegazione (e non già di prova) dell'inadempimento sanitario, osservando tuttavia che l'inadempimento allegato deve profilarsi come astrattamente idoneo a cagionare la lesione della salute patita;
per contro ha ribadito, aderendo alle conclusioni espresse dalla precedente pronuncia del 2005 e da Cass. S.U. 13533-2001, che costui non deve dimostrare il nesso di causalità materiale fra inadempimento e danno-evento, gravando piuttosto sul medico la prova della sua insussistenza.
Sul presupposto che tutte le obbligazioni – incluse quelle di facere professionali, come quella sanitaria
– implichino il raggiungimento di un risultato, le pronunce anzidette equiparano ed unificano per tutte le prestazioni il regime probatorio che era in precedenza diviso, gravando il creditore del mero onere di allegazione dell'inadempimento e il convenuto della prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Senza entrare nel merito della distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato, osserva questo Giudice che la massima espressa da Cass. n.26907/2020 è condivisibile, perché mette in rilievo – pur nell'ambito di un unitario concetto di obbligazione e di responsabilità contrattuale – le indubbie peculiarità delle prestazioni di facere professionale rispetto alle altre prestazioni.
Nelle prestazioni di dare – che rappresentavano, secondo la giurisprudenza tradizionale, l'esempio classico di obbligazioni di risultato – le leggi di settore che governano l'adempimento della prestazione (c.d. leges artis) assicurano che, se la prestazione è eseguita secondo le leges artis, il risultato venga raggiunto.
A tali prestazioni si associano quelle di facere non professionale – esulanti cioè dal novero delle prestazioni intellettuali, come quella dell'appaltatore – che pure richiedono l'applicazione di regole tecniche atte a assicurare il perseguimento del risultato voluto dal creditore.
Sul piano della struttura della responsabilità ex art. 1218 c.c., la natura delle prestazioni sinora descritte implica che l'inadempimento è assorbito dal mancato risultato, poiché se quest'ultimo non si realizza allora è dato presumere l'inadempimento e la negligenza del debitore. Si comprende allora il contenuto della prova contraria, richiesta dalla seconda parte della norma in esame, che per tali prestazioni implica la dimostrazione che le leggi di settore siano inidonee a applicarsi nel caso concreto, poiché nel caso concreto sussiste un evento perturbativo straordinario tale da impedire il raggiungimento del risultato, pur a fronte dell'esatto e diligente adempimento da parte del debitore,
o ancora tale da impedire a monte la stessa esecuzione della prestazione (caso, quest'ultimo, riconducibile all'art. 1256 c.c.).
Nelle prestazioni di facere professionale, fra cui rientra quella governata dalla scienza medica, il corretto adempimento della prestazione non garantisce il perseguimento del risultato (nel caso in esame, la guarigione del paziente).
La differenza rispetto alle prestazioni di dare e di facere non professionale dipende essenzialmente dalla natura delle leges artis di riferimento.
Nel caso di facere professionale, vengono in rilievo saperi afferenti a scienze non esatte (quale è appunto la scienza medica, o gli altri saperi inerenti alle scienze morali o sociali, come il diritto) che non sono in grado di statuire sempre ed in via universale la correlazione causale tra accadimenti: possono solo statuire, in altri termini, che a fronte dell'esecuzione corretta della prestazione (causa) possa derivarne la guarigione (effetto), e non anche che debba necessariamente derivarne la guarigione.
Le prestazioni di dare e di facere non professionale, invece, sono in prevalenza dominate da scienze esatte (quali, per stare all'esempio dell'appaltatore, la fisica), atte a garantire come si è detto il perseguimento del risultato.
Dunque, nelle prestazioni di facere professionale, l'inadempimento non si sovrappone al mancato risultato, perché quest'ultimo può mancare anche a fronte di un esatto e diligente adempimento.
Si comprende dunque l'assunto secondo il quale rientra fra i presupposti costitutivi della responsabilità contrattuale relativa alla prestazione sanitaria la prova del nesso di causalità (c.d. materiale) fra inadempimento e mancato risultato: il mancato risultato non fa presumere di per sé l'inadempimento, e dunque occorre provare che è stato l'inadempimento (e con esso la negligenza del debitore) a causarlo.
Trattandosi di presupposto autonomo e aggiuntivo rispetto all'inadempimento, la prova di tale nesso causale grava sul paziente-creditore, che dovrà dimostrare la derivazione eziologica della lesione della salute dall'inadempimento negligente del professionista sanitario.
L'assunto è stato ribadito in più occasioni con riguardo alla responsabilità del professionista forense (Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566), che pure rientra, al pari di quella sanitaria, nel novero delle prestazioni di facere professionale e che pure è riconducibile al dominio delle scienze non esatte (precisamente il diritto, scienza sociale).
La prova contraria gravante sul professionista in tali casi attiene alla dimostrazione della insussistenza del nesso causale fra inadempimento e danno-evento, o ancora alla impossibilità di adempiere diligentemente a causa di un fattore impeditivo. Il professionista sanitario (o la struttura sanitaria) deve può dunque liberarsi dimostrando la diligenza del proprio adempimento, oppure l'insussistenza del nesso eziologico fra inadempimento e danno-evento, o ancora l'impossibilità di adempiere diligentemente a causa di un fattore impeditivo. La ricostruzione teorica sin qui offerta rende conto di una peculiarità strutturale che connota le prestazioni di facere professionale, in relazione alle quali l'inadempimento è requisito autonomo e disgiunto dal risultato e dal nesso di causalità materiale, e del conseguente riverbero in punto di onere della prova.
Essa non collide con il disposto unitario di cui all'art. 1218 c.c. – che invero non distingue in relazione al tipo di prestazione dedotta in obbligazione – perché il termine “inadempimento”, adottato dalla norma in esame, necessita per essere definito di un rimando alla prestazione dovuta e alle leggi che la governano. Il termine infatti è una negazione del termine “adempimento”, che per l'appunto contempla la prestazione dovuta, e quest'ultima è a sua volta descritta e illuminata dalle regole di diligenza, che ai sensi dell'art. 1176 (vedasi in particolare il comma 2) devono tener conto della natura dell'attività esercitata e dei saperi scientifici che la governano.
Può dunque procedersi all'esame della seconda obiezione mossa in dottrina, secondo la quale l'art. 1218 c.c. non contemplerebbe fra i suoi presupposti costitutivi l'evento di danno, a differenza dell'art. 2043 c.c.; la tesi sostenuta dalla Suprema Corte implicherebbe dunque una impropria sovrapposizione fra le due fattispecie di responsabilità.
La differente formulazione dell'art. 1218 c.c. rispetto all'art. 2043 c.c. è riconducibile molteplici ragioni.
La prima e più evidente attiene alla funzione dell'art. 1218 c.c., che a differenza dell'art. 2043 c.c. non è una norma primaria, come tale descrittiva di una fattispecie, bensì una norma secondaria, ovvero sanzionatoria. Si comprende dunque perché la disposizione in materia di responsabilità contrattuale non contiene tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, che invece sono enunciati dall'art. 2043 c.c.
La ricostruzione della struttura della responsabilità contrattuale, non espressamente e integralmente delineata dalla norma, va dunque effettuata in via interpretativa, tenendo conto della struttura dell'obbligazione, che comprende da un lato la prestazione e dall'altro l'interesse del creditore (art. 1174 c.c.), quali requisiti autonomi e distinti. Da tale premessa è dato desumere che l'inadempimento, espresso con formula unitaria dall'art. 1218 c.c., comprende in realtà due distinti accadimenti fra loro correlati da un nesso causale: la mancata prestazione e la lesione dell'interesse creditorio, concretizzatasi nel mancato conseguimento del risultato voluto.
Quest'ultimo interesse ai sensi dell'art. 1174 c.c. può essere anche non patrimoniale, e quindi concretarsi nella lesione di un bene della vita inerente alla persona. Tipicamente ciò avviene nell'ipotesi di prestazione sanitaria, in cui l'interesse alla tutela della salute connota la causa contrattuale.
È dunque coerente con il disposto normativo la conclusione che la responsabilità contrattuale sanzioni l'inadempimento di un facere professionale da cui consegua non già la mera lesione del diritto patrimoniale di credito, bensì la violazione di un interesse non patrimoniale, quale evento di danno autonomo e disgiunto dalla condotta del sanitario.
Dunque, tanto nella responsabilità sanitaria ex art. 2043 c.c. , quanto in quella ex art. 1218 c.c., è elemento costitutivo il nesso di causalità (c.d. materiale) fra condotta e danno-evento (lesione della salute), oltre al danno-conseguenza ed al nesso eziologico (c.d. causalità giuridica) che lo lega al danno-evento.
Sin d'ora deve escludersi che la natura e lo standard probatorio di tale causalità materiale si atteggino diversamente nelle due fattispecie di responsabilità. Infatti, la causalità è criterio di imputazione generale dell'ordinamento, che trova la sua disciplina agli artt. 40-41 c.p., che si accerta in ogni settore del diritto in base al criterio condizionalistico della c.d. eliminazione mentale, e che nel processo civile si valuta in base allo standard probatorio della probabilità cruciale (“più probabile che non”).
Persistono invece differenze fra le due fattispecie, che destituiscono di fondamento le citate obiezioni dottrinali.
Esse attengono in primo luogo alla condotta, che nel caso dell'art. 1218 c.c. è qualificata giuridicamente: non infatti qualunque condotta integra l'art. 1218 c.c., ma solo l'inadempimento rispetto ad un'obbligazione preesistente.
Inoltre, esse pertengono alla prova liberatoria, che nell'art. 2043 c.c. si incentra sulla negazione dei fatti costitutivi (prova dell'insussistenza del nesso di causalità materiale, ad esempio), e comprende anche le scriminanti disciplinate dagli artt. 2044 e 2045 c.c., e che invece nel caso di responsabilità contrattuale si estende alla prova del fatto impeditivo dell'agire diligente.
Venendo dunque al caso di specie, deve dunque concludersi che l'attrice sia onerata della prova del nesso di causalità materiale fra condotta e danno-evento, oltre che del nesso di causalità giuridica fra danno-evento e danni-conseguenza.
Pertanto, può procedersi all'esame della condotta negligente dei sanitari della struttura e del nesso di causalità materiale che ha determinato la lesione della salute.
Entrambi risultano sussistenti e provati, ai sensi e nei limiti di quanto a breve si dirà.
Orbene, è preliminarmente opportuno evidenziare che le conclusioni cui sono giunti i consulenti sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, salvo quanto si dirà in merito ad alcuni specifici profili di negligenza. Esse infatti sono state raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa;
inoltre le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e le valutazioni dei consulenti risultano sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Sin d'ora si sottolinea dunque che la motivazione terrà conto degli esiti della relazione dei ctu depositata in seno al presente procedimento.
La consulenza rileva la negligenza dei sanitari della struttura sotto i seguenti profili (p. 24/26 relazione):
- I consulenti hanno in primo luogo rilevato la somministrazione di ossitocina durante il travaglio. A quanto emerge dagli accertamenti dei consulenti, la paziente è stata ricoverata alle ore 4.20 del 25.4.2019; nonostante la paziente presentasse una elevata contrattilità uterina già dal momento del ricovero, rimasta costante nelle ore seguenti, alle ore 6.00 i sanitari della struttura le hanno somministrato ossitocina;
il parto è avvenuto per via naturale alle ore 8.07 del 25.4.2019. I ctu rilevano la incongruità della scelta di somministrare l'ossitocina rispetto alle linee guida e buone pratiche della comunità scientifica. Osserva il Tribunale che i rilievi dei ctu sono condivisibili sul piano metodologico, perché fondati su precipui elementi di fatto emergenti dalla cartella clinica. Essi sono altresì corretti sul piano logico, perché attestano le condizioni in presenza delle quali l'ossitocina va somministrata (ridotta contrattilità uterina), ed i rischi connessi alla sua somministrazione (fra i quali, come si dirà a breve, l'apprezzabile rischio di lacerazioni perineali), concludendo per l'insussistenza del caso di specie dei presupposti per la somministrazione di ossitocina. Il Tribunale reputa dunque la negligenza provata. Va invero osservato che parte attrice non ha specificamente lamentato nei propri atti difensivi tale negligenza, attribuendo la responsabilità della struttura a due diversi profili di negligenza (rimasti, come si dirà, privi di supporto probatorio), consistenti nella episiotomia e nella manovra di Per_1
Tuttavia, va anche osservato che l'atto introduttivo comunque lamenta su un piano generale l'erroneità delle scelte terapeutiche dei sanitari durante il travaglio;
il riferimento all'episiotomia e alla manovra di dunque non circoscrive l'ambito della causa Per_1 petendi, individuato nella erroneità del trattamento pre-parto e dell'attività diagnostica post- parto, ma vale esclusivamente ad attestare la maggiore probabilità – secondo le deduzioni attoree- che siano state dette operazioni a causare l'evento lesivo. In altri termini l'inadempimento accertato dai consulenti, pur non espressamente e precipuamente indicato negli atti difensivi, deve comunque ritenersi incluso nella doglianza d'inadempimento attorea, e pertanto non necessita (neppure dopo l'espletamento della ctu) di specifica e apposita contestazione. Va comunque rilevato che, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere di allegazione del danneggiato in caso di responsabilità medica “dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore” (Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7074). Deve inoltre osservarsi che una delle condotte specificamente lamentate dall'attrice – l'omessa diagnosi della lacerazione nei momenti successivi al parto – è stata come si dirà accertata dai ctu, e ritenuta causalmente correlata alla lesione della salute.
- I consulenti hanno rilevato che l'esecuzione della episiotomia non risultava “strettamente necessaria”. L'affermazione risulta invero priva di specifico supporto argomentativo, non adducendosi specificamente perché l'operazione risultasse non indicata, e in che senso sia utilizzato l'avverbio “strettamente”: se cioè la manovra fosse radicalmente non indicata, oppure se potesse o dovesse eseguirsi in maniera diversa. Pertanto, reputa il Tribunale che difetti la prova di tale negligenza, fermo restando il rilievo (invero assorbente) secondo quale deve comunque escludersi la sussistenza di un nesso causale fra l'episiotomia e la lacerazione perineale.
- I ctu hanno osservato – confermando una circostanza invero incontestata – che dalla cartelle clinica non risulta praticata la manovra di Kristeller.
Considerato che
l'obbligo di diligenza imposto dalle buone pratiche della comunità scientifica imponeva (come osservato dai ctu) di non eseguire la manovra nel caso di specie, la sua esecuzione – condotta positiva violativa di un obbligo di non fare – avrebbe dovuto essere provata, almeno in via indiziaria, da parte attrice. Nessuna prova è stata offerta sul punto;
al contrario, le risultanze della cartella clinica provano il suo mancato svolgimento. Sin d'ora va osservato che le risultanze della cartella clinica “redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., per quanto attiene alla indicazione ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento. La prova dell'effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica stessa può essere invece fornita con ogni mezzo. Non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa annotate” (Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16737). Pertanto, reputa il Tribunale che difetti la prova di tale negligenza.
- Da ultimo i consulenti hanno rilevato nell'operato dei sanitari dell' la Controparte_3 sottostima del grado della lesione perineale, erroneamente qualificata come di grado secondo in luogo del grado terzo, dovuta a una negligente valutazione ostetrico-ginecologica post- parto. La conclusione cui giungono i consulenti – concorde con la apposita doglianza formulata sul punto da parte attrice - merita di essere condivisa dal Tribunale, perché le evidenze fattuali messe in rilievo dai ctu attestano che dopo il parto la lacerazione perineale in cui è incorsa la paziente aveva attinto gli sfinteri interno ed esterno, così raggiungendo il terzo grado di gravità. I consulenti hanno anzitutto appurato che la paziente è incorsa dopo il parto in una lacerazione perineale di grado terzo. Detta lacerazione, che costituisce l'evento lesivo, è stata cagionata in primo luogo dalla somministrazione di ossitocina, che presenta un significativo rapporto di probabilità con l'insorgenza di lacerazioni perineali.
La conclusione cui giungono i ctu sul punto merita condivisione, ad avviso di Tribunale, perché fondata su leggi statistiche e mediche richiamate dai consulenti e applicate al caso concreto secondo modalità logicamente coerenti.
Per la medesima ragione, è condivisile l'assunto dei consulenti secondo il quale l'errore diagnostico post-parto abbia contribuito ad aggravare le conseguenze lesive, perché una tempestiva e corretta diagnosi avrebbe quantomeno attenuato l'aggravarsi della lacerazione.
Conclusivamente, reputa il Tribunale che l'evento lesivo patito dall'attrice sia ascrivibile integralmente alla responsabilità della struttura sanitaria convenuta, ed in particolare ai sanitari dell'Ospedale di Legnano.
Va invece esclusa la riconducibilità del medesimo all'operato dell' per Controparte_4 due ragioni.
La prima è che la condotta dei sanitari di detto nosocomio si pone, rispetto al parto eseguito presso l'Ospedale di Legnano, quale concausa sopravvenuta, che ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p. può interrompere il nesso causale fra la somministrazione di ossitocina e la lacerazione perineale solo laddove sia di per sé idonea a cagionare l'evento lesivo anzidetto: solo laddove, in altri termini, possa ritenersi che l'operato dei sanitari di Vimercate abbia da solo cagionato la lesione della salute.
La prova al riguardo grava sulla parte convenuta, che tuttavia non ha offerto alcuna dimostrazione sul punto.
Il rilievo che fa leva sulle risultanze della cartella clinica di Vimercate, avanzato negli atti difensivi di parte convenuta e nelle osservazioni del consulente di parte della medesima, è infondato.
Come si evince dal condivisibile orientamento prima citato, la cartella clinica non assume valore di prova legale rispetto alle valutazioni compiute dal medico, e l'integrità dello sfintere e della mucosa anali è una valutazione.
Detta valutazione deve dunque essere interpretata dal Tribunale avendo riguardo al complessivo tenore della cartella clinica in parola, che come condivisibilmente appurato dai ctu (p. 21 citazione) dava atto di una “discontinuità dello sfintere”. Non risulta dunque provato che, al giugno 2019, la paziente presentasse quell'integrità addotta da parte convenuta. Pt_1 L'ulteriore eccezione, mossa da parte convenuta sul punto, secondo il quale non possano ritenersi compiutamente accertate le attività sanitarie poste in essere dall' di Vimercate sulla CP_3 paziente, è anch'essa infondata. Da un lato, deve ribadirsi che la prova dell'interruzione del nesso causale grava sulla parte convenuta;
e dall'altro che ai ctu non era affatto richiesto il completo accertamento delle attività ivi compiute, bensì solo di un coinvolgimento di detto nosocomio nel processo eziologico causativo dell'evento, che è stato dai consulenti condivisibilmente escluso.
Può adesso procedersi all'accertamento e liquidazione dei danni-conseguenza.
Deve sin d'ora escludersi la risarcibilità del danno esistenziale, paventato da parte attrice.
In ordine al danno non patrimoniale, questo Tribunale ribadisce l'orientamento espresso da Cass. Sezioni Unite n. 26972/2008, secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura composita, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, e quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23.1.2014, n. 1361; Cass. civ., sez. III, 16.5.2013, n. 11950; Cass. civ., sez. III, 20.11. 2012, n. 20292).
Con riguardo al 'danno biologico', è assunto consolidato quello secondo il quale il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprende alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) le due (fenomeno logicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Il danno esistenziale viene dunque liquidato nel caso di specie congiuntamente al danno biologico, di cui rappresenta una componente. La compromissione della vita relazionale e sessuale poste a fondamento del danno esistenziale verrà tuttavia valutata ai fini della personalizzazione.
Non può essere inoltre risarcito il danno da perdita della chance futura relativa alla capacità lavorativa generica.
La perdita della capacità lavorativa generica è una componente del danno biologico, con particolare riguardo alla sua dimensione relazionale e sociale, ed ha pertanto una liquidazione proiettata al futuro, considerato che le c.d. Tabelle Milanesi liquidano il danno in relazione alla vita residua in cui il danneggiato si trovi in condizioni di menomazione.
La chance pertanto non è liquidabile autonomamente, a meno che non venga puntualmente dedotta e provata: tanto sul piano assertivo che su quello probatorio la difesa attorea risulta carente. Inoltre, parte attrice non ha offerto neppure in via indicativa degli elementi oggettivi da utilizzare quali criteri per la liquidazione, in mancanza dei quali la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può essere disposta.
Inoltre, non risulta dedotto né documentato un danno patrimoniale, che pertanto non può ritenersi accertato.
Risulta invece accertato il danno biologico.
Anche a tal riguardo, si aderisce alle conclusioni cui sono giunti i ctu, i quali hanno accertato (p. 26):
- “un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta di giorni 1 (per ricovero presso ospedale di Vimercate) seguito da ulteriori giorni 20 al 75% nonché da ulteriori giorni 20 al 50% e da ulteriori giorni 20 al 30 %”.
- Che “a quadro clinico stabilizzato residua, come si è detto, una situazione di urgenza fecale, con perdita di piccole quantità di aria e feci che imbrattano la regione perianale costringendo l'assicurata all'utilizzo di mutande mestruali. Trattasi di quadro clinico del tutto correlabile agli esiti menomativi residuati alla lacerazione rettale e tale da motivare la sussistenza di postumi a carattere permanente da valutare, avuto riguardo ai comuni baréme di riferimento medico legale, nella misura del 20 % (venti percento) con riferimento al Danno Biologico (comprensivo delle alterazioni fisio-psichiche permanenti e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e degli aspetti dinamico relazionali)”. Deve ora procedersi alla liquidazione del danno biologico.
Trattandosi di danno di non lieve entità, il danno va quantificato in via equitativa con applicazione dei parametri forniti dalle cd tabelle milanesi, come affermato dalla Corte di legittimità nella nota pronuncia Cass. civ., sez. 3, 30.06.2011, n. 14402.
La liquidazione deve avvenire avuto riguardo ai valori attuali alla data della pronuncia (Cass. civ., sez. 3, 21.12.2015 n. 25615) e con riferimento all'età del danneggiato alla data di cessazione della IT accertata (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 19.12.2014 n. 26897) e con la precisazione che l'adozione delle voci di danno non patrimoniale (biologico, morale e personalizzazione/esistenziale) risponde ad esigenze puramente descrittive, trattandosi di un unico danno da liquidare unitariamente.
La liquidazione costituisce applicazione delle tabelle milanesi attualmente vigenti, da ultimo comunicate dall'Osservatorio della giurisprudenza del Tribunale di Milano nel 2024.
Con riferimento ai valori indicati nella predette Tabelle – utilizzati dal giudicante come parametro di partenza per giungere ad una liquidazione equitativa del danno da perdita di chance– si osserva come, nel caso di specie si possa ancora fare applicazione delle tabelle elaborate da questo Tribunale comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n. 28290). Infatti, pur tenendo conto dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e dell'intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 C.d.A. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), ed il cui contenuto consentono di distinguere, secondo un'interpretazione letterale che rende inutile il ricorso agli ulteriori criteri interpretativi, definitivamente il danno dinamico- relazionale causato dalle lesioni da quello morale – nel caso in esame, alla luce dell'entità delle lesioni, della peculiarità delle stesse (come descritte nella relazione di CTU), delle allegazioni di parte attrice e delle dichiarazioni dei testi, è possibile valutare, con i criteri di cui alle richiamate tabelle, sia l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico-relazione.
Nel caso di specie l'attrice, nata il [...], alla data di stabilizzazione dei postumi aveva 32 anni.
Ora, le tabelle milanesi attualmente vigenti, relative alle liquidazioni in valuta attuale del danno biologico, inclusivo del danno cd morale per la sofferenza transeunte della persona, fissano la liquidazione per un danno del 20 % per una persona di 32 anni nella misura di € 87.563,00, in valuta attuale.
La voce di danno è comprensiva comprensive del c.d. danno morale soggettivo, specificamente addotto da parte attrice e accertato dai ctu. Quest'ultimo ammonta a euro 23178,00; il danno biologico pure (comprensivo del danno alla vita di relazione) ammonta a euro 64385,00.
Venendo al danno da inabilità temporanea, esso dev'essere liquidato come segue: danno da inabilità temporanea assoluta pari a euro € 115,00; danno da inabilità temporanea al 75 % pari a € 1.725,00; danno da inabilità temporanea al 50 % pari a € 1.150,00; danno da inabilità temporanea al 30 % pari a € 690,00. L'importo complessivo del danno da inabilità temporanea, comprensivo del danno c.d. morale e calcolato in valuta attuale, è pari a € 3.680,00.
Sul danno biologico permanente c.d. puro (pari a euro 64385,00) deve, riconoscersi la personalizzazione nella misura del 20 %.
Parte attrice ha puntualmente dedotto e provato conseguenze anomale ed eccezionali sulla vita di relazione, sulla vita sessuale e dunque sulla vita coniugale, sulla vita lavorativa. I ctu hanno accertato le chiare implicazioni della lacerazione perineale su ciascuno dei profili appena indicati, osservando che la paziente tutt'ora ed in via permanente risente di incontrollabili perdite di gas e materiale fecale, fortemente limitative della sfera relazionale e sentimentale. Trattasi indubbiamente di conseguenze eccezionali, non considerabili normali per pazienti affetti dal medesimo grado di invalidità (20 %) e della stessa età e condizione di vita (sposati e di 32 anni).
I testi e rispettivamente marito e amica dell'attrice, hanno confermato la radicale Tes_1 Tes_2 incidenza della patologia sulla vita quotidiana della danneggiata;
quest'ultima si è quasi integralmente privata della propria vita sessuale e di relazione, solo in parte riuscendo a recuperarle ultimamente grazie all'adozione di un particolare regime alimentare.
Le gravi limitazioni alla vita dell'attrice, da un lato, e la non integralità della perdita sessuale e relazionale giustificano la personalizzazione (che può essere riconosciuta fino al 39 %) al 20 %.
Pertanto, il danno biologico “puro” va incrementato di tale percentuale, ed è dunque pari a 77.262,00. A tale danno va aggiunto l'incremento per danno da sofferenza soggettiva (pari come si è detto a euro 23178,00) così ottenendosi l'importo di euro 100.440,00, pari al complessivo danno biologico permanente compresa la personalizzazione.
All'importo appena calcolato va aggiunto il già menzionato danno da inabilità temporanea (euro 3680,00), così ricavandosi l'importo di euro 104.120,00. Detta somma, già rivalutata ad oggi, esprime il complessivo danno biologico, comprensivo dei postumi permanenti e di quelli temporanei, del danno morale e della personalizzazione.
Su tale importo devono essere riconosciuti alla parte attrice gli interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo. Non si ritiene di dover riconoscere gli interessi compensativi. L'applicazione di tali interessi, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1111 del 2020) è facoltativa per il Giudice, che può non riconoscerli laddove il danneggiato ometta di dedurre, rispetto al mancato godimento dell'importo risarcitorio, conseguenze dannose specifiche, non risarcibili mediante la mera rivalutazione. Nel caso di specie la domanda attorea non rispetta, neppure sul piano dell'allegazione, tale requisito.
Conclusivamente, parte convenuta dev'essere condannata a rifondere in favore di parte attrice la somma di euro 104.120,00, oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno.
Le spese sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. attualmente vigente, successiva alla novella del 2014: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. civ, sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio parte convenuta è risultata integralmente soccombente, onde la stessa va condannata a rifondere le spese dell'attrice, non ravvisandosi gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite.
Le spese si liquidano con applicazione del dm n. 55/2014, come modificato dal dm. n. 147/2022, assumendo lo scaglione di valore in base al criterio del c.d. decisum (ovvero in base all'ammontare di domanda attorea riconosciuto fondato all'esito del giudizio).
Segnatamente, si reputano congrui i parametri medi previsti per i giudizi avanti al Tribunale per lo scaglione di valore applicabile per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria, mentre si applica il valore minimo per la fase decisionale, alla luce del modello decisorio prescelto. Il compenso così calcolato è pari a euro 11.977,00. Spetta altresì alla parte vittoriosa il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente ed esclusivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) Accerta la responsabilità di parte convenuta in relazione alla produzione dei danni patiti dalla parte attrice, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 104.120,00, oltre interessi come da motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
2) Rigetta la domanda risarcitoria attorea per la parte residua;
3) Rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
4) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate come segue: euro 11.977,00 per compenso;
il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali;
CPA ed IVA, se e come dovuti per legge;
euro 545,00 per rimborso spese vive.
5) Pone le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 16 luglio 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina