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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5892 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29197/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29197/2024
Nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato e promossa da
Parte_1
attore contro
Controparte_1
convenuto
Oggi 15 luglio 2025, alle ore 10.10, innanzi al dott. Stefania Novelli, sono comparsi: per l'avv. GUIDO BARTALINI;
Parte_1
per l'avv. MARIA TERESA STEFANIZZI in sostituzione dell'avv. Controparte_1
PASQUALE NICOLETTA.
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa. Controparte_2
I Giudice, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano come da conclusioni congiunte depositate telematicamente, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, a spese compensate.
IL GIUDICE
Dà lettura a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
1 N. R.G. 29197 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Bartalini del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Milano e dall'avv. Gabriele Travaglini del Foro di Roma, elettivamente domiciliato a Milano, via
Agnello n. 12;
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Nicoletta del Foro Controparte_1 P.IVA_2 di Crotone, PEC: Email_1
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia assumere ogni opportuno provvedimento per la pronuncia della cessazione della materia del contendere, per l'effetto disponendo la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 8349/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 17 giugno 2024 (RG n. 20664/2024), nonché l'estinzione del presente procedimento di opposizione, con integrale
compensazione delle spese legali”. parte opposta: “ che la S.V. Ill.ma Voglia assumere ogni opportuno provvedimento volto a pronunciare la cessazione della materia del contendere con revoca del Decreto Ingiuntivo n. 8349/2024 emesso dal Tribunale di Milano (Giudice dr. Gian Piero Vitale) in data 17 giugno 2024 (RG n. 20664/2024) ed estinzione del presente Giudizio di Opposizione, con spese legali interamente
compensate”.
Concise ragioni della decisione
I procuratori delle parti hanno dato atto, in sede di precisazione delle conclusioni, del raggiungimento di un accordo e hanno presentato precisazioni congiunte.
Trova applicazione, nella fattispecie in esame, l'istituto della cessazione della materia del contendere.
Trattasi della conseguenza processuale dovuta al mutamento della situazione sostanziale dedotta originariamente in giudizio e che può derivare da ragioni oggettive ovvero da ragioni soggettive.
2 Nel caso in esame, la cessazione della materia del contendere è dipesa dalla sopravvenuta conclusione di una transazione tra le parti.
Difatti, il mutamento della situazione sostanziale è riconosciuto concordemente da tutte le parti del giudizio, le quali hanno sottoposto al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In conclusione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 8349/2024 del 17/06/2024 emesso dal Tribunale di
Milano;
3) dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, 15 luglio 2025
Il Giudice
(Stefania Novelli)
3
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29197/2024
Nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato e promossa da
Parte_1
attore contro
Controparte_1
convenuto
Oggi 15 luglio 2025, alle ore 10.10, innanzi al dott. Stefania Novelli, sono comparsi: per l'avv. GUIDO BARTALINI;
Parte_1
per l'avv. MARIA TERESA STEFANIZZI in sostituzione dell'avv. Controparte_1
PASQUALE NICOLETTA.
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa. Controparte_2
I Giudice, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano come da conclusioni congiunte depositate telematicamente, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, a spese compensate.
IL GIUDICE
Dà lettura a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
1 N. R.G. 29197 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Bartalini del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Milano e dall'avv. Gabriele Travaglini del Foro di Roma, elettivamente domiciliato a Milano, via
Agnello n. 12;
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Nicoletta del Foro Controparte_1 P.IVA_2 di Crotone, PEC: Email_1
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia assumere ogni opportuno provvedimento per la pronuncia della cessazione della materia del contendere, per l'effetto disponendo la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 8349/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 17 giugno 2024 (RG n. 20664/2024), nonché l'estinzione del presente procedimento di opposizione, con integrale
compensazione delle spese legali”. parte opposta: “ che la S.V. Ill.ma Voglia assumere ogni opportuno provvedimento volto a pronunciare la cessazione della materia del contendere con revoca del Decreto Ingiuntivo n. 8349/2024 emesso dal Tribunale di Milano (Giudice dr. Gian Piero Vitale) in data 17 giugno 2024 (RG n. 20664/2024) ed estinzione del presente Giudizio di Opposizione, con spese legali interamente
compensate”.
Concise ragioni della decisione
I procuratori delle parti hanno dato atto, in sede di precisazione delle conclusioni, del raggiungimento di un accordo e hanno presentato precisazioni congiunte.
Trova applicazione, nella fattispecie in esame, l'istituto della cessazione della materia del contendere.
Trattasi della conseguenza processuale dovuta al mutamento della situazione sostanziale dedotta originariamente in giudizio e che può derivare da ragioni oggettive ovvero da ragioni soggettive.
2 Nel caso in esame, la cessazione della materia del contendere è dipesa dalla sopravvenuta conclusione di una transazione tra le parti.
Difatti, il mutamento della situazione sostanziale è riconosciuto concordemente da tutte le parti del giudizio, le quali hanno sottoposto al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In conclusione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 8349/2024 del 17/06/2024 emesso dal Tribunale di
Milano;
3) dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, 15 luglio 2025
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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