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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7772 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 28653/2024
N. R.G. 28653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA Sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra ZO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 28653/2024 promossa da:
(C.F. titolare dell'omonima Ditta Parte_1 C.F._1 individuale (P.IVA ), elettivamente domiciliato in SANT'EGIDIO DEL MONTE P.IVA_1
ALBINO, VIA ORAZIO, TRAVERSA VALLONE, N.5, presso lo studio del difensore avvocato
D'NG che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
MIRANDOLA, VIA AGNINI 76, presso lo studio del difensore avvocato MOLINARI ROBERTO del Foro di Modena che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
CONVENUTO OPPOSTO
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per la parte opponente, non comparsa all'udienza del 29 settembre 2025, si deve avere riguardo alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, mentre la difesa della
1 RG 28653/2024
parte opposta ha confermato le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta in sede d'udienza 29 settembre 2025, conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n°8365/2024, emesso dal Tribunale di
Milano in data 9 giugno 2024 ed ottenuto da nei confronti di Controparte_1
nella veste di titolare dell'omonima Ditta individuale, per il pagamento di Parte_1 complessivi euro 16.077,60#, oltre interessi e spese della procedura, dovuti a fronte del mancato pagamento di fatture relative a merce ordinata dall'opponente.
Parte ricorrente ha dedotto a fondamento della propria pretesa che
- nei mesi di maggio ed agosto 2022 l'opponente aveva ordinato la merce (semi di finocchio) di cui alle fatture azionate e non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo concordato per la fornitura,
- i solleciti di pagamento erano rimasti privi di riscontri e, pertanto, si era dovuta rivolgere all'autorità giudiziaria per ottenere quanto le spettava.
1.2 Promuovendo la presente controversia, nella veste di titolare Parte_1 dell'omonima Ditta individuale, ha proposto opposizione, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Nocera
Inferiore e, nel merito, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito, atteso che la merce di cui alle fatture azionate non era mai stata ordinata né consegnata.
Contestava, altresì, il quantum della pretesa azionata in via monitoria in ragione del fatto che il prezzo sarebbe stato determinato unilateralmente dalla convenuta.
1.3. si costituiva ritualmente in giudizio, rilevando l'infondatezza Controparte_1 in fatto ed in diritto delle eccezioni sollevate dall'opponente e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, l'integrale conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
2. Con provvedimento datato 3 gennaio 2025 la presente causa veniva assegnata in via definitiva alla sottoscritta per la sua trattazione e decisione.
Con decreto del 21 gennaio 2025, svolte le verifiche preliminari, veniva dava atto della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti e veniva disposto il differimento della prima udienza al giorno 24 marzo 2025.
2 RG 28653/2024
Alla prima udienza nessuno compariva per la parte opponente, mentre il procuratore di parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato provvedimento monitorio e l'ammissione delle proprie istanze istruttorie dedotte nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c..
Con ordinanza riservata del 31 marzo 2025, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva ammessa la prova per interpello dell'opponente e per testi limitatamente alle circostanze ritenute ammissibili e rilevanti.
Assunte le prove orali ammesse nel corso dell'udienza del 5 maggio 2025 e ritenuta, quindi, la causa, alla luce delle rispettive deduzioni ed eccezioni e della documentazione in atti, matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 29 settembre 2025, previa concessione di un termine intermedio per il deposito di sintetiche note conclusive. A detta udienza compariva il solo procuratore di parte opposta e, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
3. Deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare di rito di incompetenza per territorio che va respinta per i motivi di seguito indicati.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha dedotto che trattandosi di obbligazione avente carattere illiquido, in quanto fondata esclusivamente su delle fatture, non trovi applicazione l'art. 1182 comma 3 cod. civ. secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, ma l'art. 19 c.p.c., ritenendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore, in quanto giudice del luogo in cui la società opponente ha la sede legale. L'assenza di un contratto o altra convenzione tra le parti escluderebbe -secondo la ricostruzione di parte opponente-
l'applicazione dell'art. 20 c.p.c. ovvero dei fori facoltativi del luogo in cui deve essere eseguita o deve essere adempiuta l'obbligazione.
E' noto il principio oramai consolidato in giurisprudenza, richiamato negli atti di causa, secondo cui le obbligazioni da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 comma 3 cod. civ. sono esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della
3 RG 28653/2024
competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 comma 4 c.p.c. (cfr. SSUU
n°17989/2016, successive conforme Cass. n°7722/2019).
Nella fattispecie in esame, il venditore, a sostegno della pretesa creditoria, ha allegato le fatture emesse nei mesi di maggio ed agosto 2022 (doc 1-3 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo) nonché copia dei relativi documenti di trasporto e “manifest spedizioni” (cfr. doc
6,7 e 8) ai quali va aggiunto anche il prospetto dello status spedizione (doc 9) dal quale emerge che le tre spedizioni per cui è causa sono state regolarmente consegnate.
Accertata la natura liquida del credito, presupposto applicativo indispensabile degli articoli
1498 e 1182 cod. civ. e sussistendo pertanto il presupposto di operatività del foro del creditore, la competenza non può che essere del Tribunale di Milano ai sensi degli articoli 20
c.p.c., 1182 terzo comma cod. civ. e 1498 terzo comma cod. civ., quale giudice del luogo dove deve eseguirsi la prestazione. Il forum destinatae solutionis corrisponde al luogo della sede del creditore, essendo dedotta in giudizio un'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro che è determinata secondo la domanda spiegata dalla ricorrente e che deve essere adempiuta al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 terzo comma cod. civ..
Nella specie, il creditore è una persona giuridica il cui domicilio Controparte_1 coincide con quello della sede che è a Milano in Viale Certosa n°130.
A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 1498 cod. civ., nel contratto di compravendita, il pagamento del prezzo debba avvenire contestualmente alla consegna e, qualora non sia così, il pagamento deve essere eseguito al domicilio del creditore, il quale costituisce un criterio di collegamento sussidiario e legale specificativo di quello dell'art. 1182 comma terzo cod. civ..
Il Tribunale di Milano è quindi competente per territorio.
4. Passando al merito della pretesa creditoria, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ. sez. un., n. 13533/2001) il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 cod. civ., provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
4 RG 28653/2024
In altri termini, il creditore è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Ciò premesso, la difesa di ha sollevato una generica contestazione della Parte_1 pretesa creditoria, assumendo l'inesistenza di un contratto o di accordi tra le parti e la mancata consegna della merce.
Invero, la documentazione prodotta dalla parte opposta smentisce tale ricostruzione in quanto la diffida ad adempiere inviata il 26 settembre 2023 da parte del legale della convenuta è stata riscontrata dall'opponente con una comunicazione PEC del 3 ottobre 2023
(doc. 10 fascicolo opposta) dove si legge “Buongiorno abbiamo preso visione della comunicazione e siamo desolati per quanto accaduto. Ovviamente c'è tutta la nostra buona intenzione di provvedere al saldo, è solo un periodo di difficoltà generale, ma quanto prima provvederemo…Grazie mille”.
Appare all'evidenza che l'opponente non abbia sollevato alcuna contestazione in relazione alla fornitura, allorquando sia stato chiesto il pagamento della stessa, chiedendo vieppiù un po' di tempo per provvedere al saldo.
A ciò deve aggiungersi che i testimoni ascoltati in sede istruttoria hanno pienamente confermato la circostanza degli ordini effettuati dal sig. e della relativa consegna alla Pt_1 luce della documentazione esibita nel corso dell'audizione.
Il teste - dipendente dell'opposta, ha dichiarato di occuparsi direttamente degli Testimone_1 ordini di alcuni clienti tra i quali vi era il sig. - ha confermato la fornitura dei Parte_1 semi di finocchio ibrido SVFF8715 nonché i semi di finocchio ibrido e , Per_1 Per_2 precisando come quest'ultima tipologia venisse ordinata da anni mentre le altre due tipologie, varietà tardive e nuove di semi di finocchio, erano state ordinate dall'opponente dal 2022 e lo stesso aveva manifestato la sua piena soddisfazione.
Solamente con l'atto introduttivo del giudizio parte opponente ha sollevato generiche contestazioni, non supportate da allegazioni documentali né ha articolato prove volte a paralizzare la pretesa creditoria, limitandosi a chiedere l'ammissione della prova contraria sulle circostanze dedotte da parte opposta senza indicare i nominativi dei testi da escutere.
Ulteriore elemento a conferma dell'infondatezza dell'opposizione va dedotta dal comportamento processuale della parte opponente che non solo non ha mai presenziato alle
5 RG 28653/2024
udienze ma non si è neppure presentata senza addurre un giustificato motivo a rendere l'interpello deferitogli dalla parte opposta.
Per tutte tali ragioni, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
5. Quanto alla domanda proposta dalla convenuta opposta avente ad oggetto la condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa non può trovare accoglimento, dovendosi rilevare che la domanda in questione richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an sia del quantum debeatur, mentre nel caso di specie, la convenuta opposta non ha fornito la prova del pregiudizio subito (cfr. Cass. 21798/2015 e
Cass. n°28226/2008). E' infatti necessario che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto – la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dall'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. n°9080/2013,
Cass. n°15629/2010).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al DM n°55/2014, come recentemente aggiornato, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase decisionale, attesa la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra ZO, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°8365/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 9 giugno 2024 che diventa definitivamente esecutivo nei confronti del sig. titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale;
- condanna altresì la parte opponente soccombente a rimborsare alla parte opposta le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.800,00# per compenso di
6 RG 28653/2024
avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 15/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra ZO
7
N. R.G. 28653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA Sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra ZO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 28653/2024 promossa da:
(C.F. titolare dell'omonima Ditta Parte_1 C.F._1 individuale (P.IVA ), elettivamente domiciliato in SANT'EGIDIO DEL MONTE P.IVA_1
ALBINO, VIA ORAZIO, TRAVERSA VALLONE, N.5, presso lo studio del difensore avvocato
D'NG che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
MIRANDOLA, VIA AGNINI 76, presso lo studio del difensore avvocato MOLINARI ROBERTO del Foro di Modena che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
CONVENUTO OPPOSTO
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per la parte opponente, non comparsa all'udienza del 29 settembre 2025, si deve avere riguardo alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, mentre la difesa della
1 RG 28653/2024
parte opposta ha confermato le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta in sede d'udienza 29 settembre 2025, conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n°8365/2024, emesso dal Tribunale di
Milano in data 9 giugno 2024 ed ottenuto da nei confronti di Controparte_1
nella veste di titolare dell'omonima Ditta individuale, per il pagamento di Parte_1 complessivi euro 16.077,60#, oltre interessi e spese della procedura, dovuti a fronte del mancato pagamento di fatture relative a merce ordinata dall'opponente.
Parte ricorrente ha dedotto a fondamento della propria pretesa che
- nei mesi di maggio ed agosto 2022 l'opponente aveva ordinato la merce (semi di finocchio) di cui alle fatture azionate e non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo concordato per la fornitura,
- i solleciti di pagamento erano rimasti privi di riscontri e, pertanto, si era dovuta rivolgere all'autorità giudiziaria per ottenere quanto le spettava.
1.2 Promuovendo la presente controversia, nella veste di titolare Parte_1 dell'omonima Ditta individuale, ha proposto opposizione, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Nocera
Inferiore e, nel merito, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito, atteso che la merce di cui alle fatture azionate non era mai stata ordinata né consegnata.
Contestava, altresì, il quantum della pretesa azionata in via monitoria in ragione del fatto che il prezzo sarebbe stato determinato unilateralmente dalla convenuta.
1.3. si costituiva ritualmente in giudizio, rilevando l'infondatezza Controparte_1 in fatto ed in diritto delle eccezioni sollevate dall'opponente e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, l'integrale conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
2. Con provvedimento datato 3 gennaio 2025 la presente causa veniva assegnata in via definitiva alla sottoscritta per la sua trattazione e decisione.
Con decreto del 21 gennaio 2025, svolte le verifiche preliminari, veniva dava atto della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti e veniva disposto il differimento della prima udienza al giorno 24 marzo 2025.
2 RG 28653/2024
Alla prima udienza nessuno compariva per la parte opponente, mentre il procuratore di parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato provvedimento monitorio e l'ammissione delle proprie istanze istruttorie dedotte nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c..
Con ordinanza riservata del 31 marzo 2025, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva ammessa la prova per interpello dell'opponente e per testi limitatamente alle circostanze ritenute ammissibili e rilevanti.
Assunte le prove orali ammesse nel corso dell'udienza del 5 maggio 2025 e ritenuta, quindi, la causa, alla luce delle rispettive deduzioni ed eccezioni e della documentazione in atti, matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 29 settembre 2025, previa concessione di un termine intermedio per il deposito di sintetiche note conclusive. A detta udienza compariva il solo procuratore di parte opposta e, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
3. Deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare di rito di incompetenza per territorio che va respinta per i motivi di seguito indicati.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha dedotto che trattandosi di obbligazione avente carattere illiquido, in quanto fondata esclusivamente su delle fatture, non trovi applicazione l'art. 1182 comma 3 cod. civ. secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, ma l'art. 19 c.p.c., ritenendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore, in quanto giudice del luogo in cui la società opponente ha la sede legale. L'assenza di un contratto o altra convenzione tra le parti escluderebbe -secondo la ricostruzione di parte opponente-
l'applicazione dell'art. 20 c.p.c. ovvero dei fori facoltativi del luogo in cui deve essere eseguita o deve essere adempiuta l'obbligazione.
E' noto il principio oramai consolidato in giurisprudenza, richiamato negli atti di causa, secondo cui le obbligazioni da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 comma 3 cod. civ. sono esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della
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competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 comma 4 c.p.c. (cfr. SSUU
n°17989/2016, successive conforme Cass. n°7722/2019).
Nella fattispecie in esame, il venditore, a sostegno della pretesa creditoria, ha allegato le fatture emesse nei mesi di maggio ed agosto 2022 (doc 1-3 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo) nonché copia dei relativi documenti di trasporto e “manifest spedizioni” (cfr. doc
6,7 e 8) ai quali va aggiunto anche il prospetto dello status spedizione (doc 9) dal quale emerge che le tre spedizioni per cui è causa sono state regolarmente consegnate.
Accertata la natura liquida del credito, presupposto applicativo indispensabile degli articoli
1498 e 1182 cod. civ. e sussistendo pertanto il presupposto di operatività del foro del creditore, la competenza non può che essere del Tribunale di Milano ai sensi degli articoli 20
c.p.c., 1182 terzo comma cod. civ. e 1498 terzo comma cod. civ., quale giudice del luogo dove deve eseguirsi la prestazione. Il forum destinatae solutionis corrisponde al luogo della sede del creditore, essendo dedotta in giudizio un'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro che è determinata secondo la domanda spiegata dalla ricorrente e che deve essere adempiuta al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 terzo comma cod. civ..
Nella specie, il creditore è una persona giuridica il cui domicilio Controparte_1 coincide con quello della sede che è a Milano in Viale Certosa n°130.
A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 1498 cod. civ., nel contratto di compravendita, il pagamento del prezzo debba avvenire contestualmente alla consegna e, qualora non sia così, il pagamento deve essere eseguito al domicilio del creditore, il quale costituisce un criterio di collegamento sussidiario e legale specificativo di quello dell'art. 1182 comma terzo cod. civ..
Il Tribunale di Milano è quindi competente per territorio.
4. Passando al merito della pretesa creditoria, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ. sez. un., n. 13533/2001) il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 cod. civ., provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
4 RG 28653/2024
In altri termini, il creditore è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Ciò premesso, la difesa di ha sollevato una generica contestazione della Parte_1 pretesa creditoria, assumendo l'inesistenza di un contratto o di accordi tra le parti e la mancata consegna della merce.
Invero, la documentazione prodotta dalla parte opposta smentisce tale ricostruzione in quanto la diffida ad adempiere inviata il 26 settembre 2023 da parte del legale della convenuta è stata riscontrata dall'opponente con una comunicazione PEC del 3 ottobre 2023
(doc. 10 fascicolo opposta) dove si legge “Buongiorno abbiamo preso visione della comunicazione e siamo desolati per quanto accaduto. Ovviamente c'è tutta la nostra buona intenzione di provvedere al saldo, è solo un periodo di difficoltà generale, ma quanto prima provvederemo…Grazie mille”.
Appare all'evidenza che l'opponente non abbia sollevato alcuna contestazione in relazione alla fornitura, allorquando sia stato chiesto il pagamento della stessa, chiedendo vieppiù un po' di tempo per provvedere al saldo.
A ciò deve aggiungersi che i testimoni ascoltati in sede istruttoria hanno pienamente confermato la circostanza degli ordini effettuati dal sig. e della relativa consegna alla Pt_1 luce della documentazione esibita nel corso dell'audizione.
Il teste - dipendente dell'opposta, ha dichiarato di occuparsi direttamente degli Testimone_1 ordini di alcuni clienti tra i quali vi era il sig. - ha confermato la fornitura dei Parte_1 semi di finocchio ibrido SVFF8715 nonché i semi di finocchio ibrido e , Per_1 Per_2 precisando come quest'ultima tipologia venisse ordinata da anni mentre le altre due tipologie, varietà tardive e nuove di semi di finocchio, erano state ordinate dall'opponente dal 2022 e lo stesso aveva manifestato la sua piena soddisfazione.
Solamente con l'atto introduttivo del giudizio parte opponente ha sollevato generiche contestazioni, non supportate da allegazioni documentali né ha articolato prove volte a paralizzare la pretesa creditoria, limitandosi a chiedere l'ammissione della prova contraria sulle circostanze dedotte da parte opposta senza indicare i nominativi dei testi da escutere.
Ulteriore elemento a conferma dell'infondatezza dell'opposizione va dedotta dal comportamento processuale della parte opponente che non solo non ha mai presenziato alle
5 RG 28653/2024
udienze ma non si è neppure presentata senza addurre un giustificato motivo a rendere l'interpello deferitogli dalla parte opposta.
Per tutte tali ragioni, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
5. Quanto alla domanda proposta dalla convenuta opposta avente ad oggetto la condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa non può trovare accoglimento, dovendosi rilevare che la domanda in questione richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an sia del quantum debeatur, mentre nel caso di specie, la convenuta opposta non ha fornito la prova del pregiudizio subito (cfr. Cass. 21798/2015 e
Cass. n°28226/2008). E' infatti necessario che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto – la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dall'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. n°9080/2013,
Cass. n°15629/2010).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al DM n°55/2014, come recentemente aggiornato, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase decisionale, attesa la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra ZO, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°8365/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 9 giugno 2024 che diventa definitivamente esecutivo nei confronti del sig. titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale;
- condanna altresì la parte opponente soccombente a rimborsare alla parte opposta le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.800,00# per compenso di
6 RG 28653/2024
avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 15/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra ZO
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