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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/09/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 607/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Milano, al largo Augusto, n. 1/A, cod. Parte_1 fisc. e p. iva , in persona dell'amministratore delegato, dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Simona Cazzaniga e Stefano Sutti, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Milano, alla via Montenapoleone, n. 8; appellante
E
, con sede in piazza L. Angrisani, n. 1, cod. fisc. e p. iva Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_2 CP_2 determinazione di incarico n. 284/2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Lupone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Mercato San Severino, alla via Ten. F. Falco;
appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2325/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in parziale riforma della sentenza n.
2325/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore …: condannare il … Controparte_1 all'indilato pagamento di ogni somma dovuta alla creditrice in relazione ai rapporti dedotti, ovvero nella misura pari a euro 6.304,56 per capitale residuo, oltre ad interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture fino al saldo, ivi inclusi gli interessi maturati sulle fatture cedute il cui capitale è stato versato in corso di causa, ovvero nella diversa misura risultante in corso di causa. 2. - Condannare il alla Controparte_1 restituzione a favore dell'appellante dell'importo di euro 3.549,20, oltre interessi di mora.
3.- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude per il risoluto rigetto dell'appello in quanto nullo, inammissibile ed infondato e pertanto per l'integrale conferma della sentenza gravata. Vinte le spese con antistatarietà”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2325/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal nei confronti della Controparte_1
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione del 7 ottobre 2016, così Parte_1 provvedeva: 1) accoglieva per quanto di ragione l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1107/2016 e, per l'effetto, dichiarava che il credito vantato dalla Parte_1 ammontava, alla data del deposito del ricorso, ad euro 12.310,06, oltre interessi al tasso legale, e, al momento della decisione, ad euro 6.068,86, oltre interessi al tasso legale;
2) revocava l'opposto decreto ingiuntivo n. 1107/2016; 3) condannava il
[...]
al pagamento, in favore della , della somma di euro CP_1 Parte_1
6.068,86, dovuta quale residua parte dei crediti di cui l'opposta si era resa cessionaria dalla e dall' “ , oltre interessi al tasso legale dalla scadenze delle Controparte_3 Parte_3 singole fatture insolute all'effettivo soddisfo;
4) condannava la alla Parte_1 refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1 citazione notificato il 21 maggio 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la residua esposizione debitoria del
[...]
al momento della decisione ammontava, in linea capitale, ad euro 6.304,56 e CP_1 non ad euro 6.068,86; 2) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva erroneamente negato il diritto dell'opposta di ottenere il pagamento degli interessi di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002, giacché la loro applicazione non richiedeva una pattuizione scritta e, in ogni caso, era consentita dall'art. 1284, comma 4, cod. civ. a decorrere dalla proposizione della domanda 2 giudiziaria di recupero del credito;
3) l'accoglimento dell'appello comportava la riforma della sentenza di primo grado anche nel capo con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore, in violazione del principio della soccombenza, aveva condannato l'opposta alla refusione delle spese processuali, di cui, in ragione dell'avvenuto pagamento, occorreva disporre la restituzione da parte del difensore distrattario del . Controparte_1
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 23 settembre 2024, il eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di appello per Controparte_1 violazione dell'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., giacché privo degli avvertimenti dell'obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato e della possibilità, per la parte convenuta, di avvalersi del patrocino a spese dello Stato, nonché la sua inammissibilità per inosservanza del principio della specificità dei motivi di cui all'art. 342, comma 1,
c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, l'infondatezza del gravame.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 12 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 17 luglio/7 agosto 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal Controparte_1 in ordine alla nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 163, comma
3, n. 7, c.p.c., avendo la sua costituzione in giudizio sanato con efficacia ex tunc, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., applicabile anche in sede di gravame (cfr., ex plurimis,
Cass. ord. 25 maggio 2018, n. 13079; Cass. ord. 26 settembre 2019, n. 23979; Cass. ord.
26 aprile 2023, n. 10923), il vizio dell'omessa indicazione degli avvertimenti dell'obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato e della possibilità, per la parte convenuta, di avvalersi del patrocino a spese dello Stato.
Né è configurabile la dedotta violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
3 permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla consta sia di una parte volitivo-censoria, Parte_1 diretta ad indicare i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, per quanto attiene al primo motivo di gravame, con il quale la Parte_1
assume che il credito vantato nei confronti del al momento
[...] Controparte_1 della decisione della controversia da parte del Tribunale di Nocera Inferiore ammontava, in linea capitale, ad euro 6.304,56 e non ad euro 6.068,86, occorre preliminarmente osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, dal momento che è il creditore a rivestire il ruolo sostanziale di attore e a soggiacere all'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre
è il debitore ad acquisire la qualifica sostanziale di convenuto e a dover dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via monitoria, con la conseguenza che le difese con le quali si contesti l'esistenza, la validità o, comunque, l'azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella delineata con il ricorso per ingiunzione, ma si configurano come altrettante eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile 2003, n. 6421; Cass. 24 novembre
2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non deve limitarsi ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve procedere ad effettuare un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso, sia dal debitore per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione di pagamento formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito del credito azionato, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma dell'impugnato decreto (cfr., ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass. 7 ottobre
2011, n. 20613; Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486).
4 Pertanto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, nel sistema delineato dal codice di rito, come un procedimento il cui oggetto non è circoscritto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del provvedimento monitorio, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del decreto, con la conseguenza, tra l'altro, che il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, un'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve sempre revocare il decreto opposto, senza che assuma alcuna rilevanza in senso contrario l'eventuale posteriorità dell'acclarato fatto estintivo rispetto alla sua emanazione, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22489; Cass.
17 ottobre 2011, n. 21432; Cass. 24 settembre 2013, n. 21840).
Nella fattispecie de qua agitur, il , sul quale gravava l'onere di Controparte_1 comprovare, quali fatti estintivi dell'avversa pretesa creditoria, i pagamenti eseguiti in favore della , ha dimostrato di aver corrisposto, a fronte di fatture Parte_1 per complessivi euro 26.505,16, la somma di euro 20.200,60, di euro 77,41 per la fattura
( ) n. 2507092692 del 12 febbraio 2014 in data 24 febbraio 2015, euro Controparte_3
1.326,27 per la fattura (“ ) n. 2506862703 del 12 febbraio 2014 in data Controparte_3
6 marzo 2015, euro 71,20 per la fattura ( ) n. 2553370386 del 6 Controparte_3 dicembre 2014 in data 2 febbraio 2016, euro 258,51 per la fattura (“ ) Controparte_3
n. 2555353256 del 10 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro 36,42 per la fattura
( ) n. 2555365524 del 10 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro Controparte_3
36,33 per la fattura ( ) n. 2555341247 del 10 dicembre 2014 in data 3 Controparte_3 febbraio 2016, euro 327,40 per la fattura ( ) n. 2555361231 del 10 Controparte_3 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro 357,55 per la fattura (“ ) Controparte_3
n. 2555328946 del 10 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro 92,78 per la fattura
( ) n. 2555341246 del 10 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro Controparte_3
80,91 per la fattura ( ) n. 2555352152 del 10 dicembre 2014 in data 3 Controparte_3 febbraio 2016, euro 40,58 per la fattura ( ) n. 2555353255 del 10 Controparte_3 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro 37,11 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2555361233 del 10 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro 35,88 per la fattura (“
[...]
) n. 2555352153 del 10 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro 311,48 CP_3 per la fattura ( ) n. 2555341245 del 10 dicembre 2014 in data 3 Controparte_3
5 febbraio 2016, euro 198,13 per la fattura (“ ) n. 0-2014-33077730 del 19 Parte_3 settembre 2014 in data 8 agosto 2016, euro 2.751,21 per la fattura ( ) n. 0-2014- Parte_3
31333795 del 5 settembre 2014 in data 8 agosto 2016, euro 97,34 per la fattura (
[...]
) n. 0-2014-22928000 del 6 giugno 2014 in data 8 agosto 2016, euro 11,85 per la Pt_3 fattura ( ) n. M-2014-146803033 del 5 settembre 2014 in data 8 agosto 2016, Parte_3 euro 54,47 per la fattura ( ) n. 0-2014-25598061 del 27 giugno 2014 in data 8 Parte_3 agosto 2016, euro 23,69 per la fattura ( ) n. 0-2014-27112906 del 18 luglio Parte_3
2014 in data 8 agosto 2016, euro 1.867,51 per la fattura ( ) n. 0-2014-23231359 Parte_3 del 6 giugno 2014 in data 8 agosto 2016, euro 1.846,00 per la fattura ( ) n. 0- Parte_3
2014-23225977 del 6 giugno 2014 in data 8 agosto 2016, euro 5.502,60 per la fattura (
[...]
) n. M-2014-146562139 del 6 giugno 2014 in data 10 febbraio 2017, euro 75,42 per Pt_3 la fattura ( ) n. 2338041355 del 7 dicembre 2012 in data 9 luglio 2020, Controparte_3 euro 3.485,41 per la fattura ( ) n. 2429859917 del 29 agosto 2013 in Controparte_3 data 31 agosto 2020, euro 1.077,27 per la fattura ( ) n. 2507014501 Controparte_3 del 12 febbraio 2014 in data 31 agosto 2020, euro 38,10 per la fattura ( CP_3
) n. 2012275439 del 7 ottobre 2009 in data 9 luglio 2020, euro 81,77 per la fattura
[...]
( ) n. 2209743350 dell'11 marzo 2011 in data 9 luglio 2020, restando,
Controparte_3 di conseguenza, debitore della sorta capitale di euro 6.304,56, di cui euro 242,04 per il residuo importo della fattura ( ) n. 2507092692 del 12 febbraio 2014,
Controparte_3 euro 8,03 per il residuo importo della fattura ( ) n. 2553370386 del 6
Controparte_3 dicembre 2014, euro 669,52 per il residuo importo della fattura ( ) n.
Controparte_3
2507014501 del 12 febbraio 2014, euro 79,69 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2554897494 dell'8 dicembre 2014, euro 29,27 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2550193173 del 17 novembre 2014, euro 160,03 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2550236849 del 19 novembre 2014, euro 92,98 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2550219508 del 18 novembre 2014, euro 344,25 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2511844284 del 10 marzo 2014, euro 153,35 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2520842193 del 13 maggio 2014, euro 1.161,04 per la fattura (“ ) n. Controparte_3
2541867876 del 9 ottobre 2014, euro 42,31 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2521277223 del 13 maggio 2014 ed euro 3.322,05 per la fattura n. 2515718403 del 9 aprile
2014, e non, ad onta di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, di euro 6.068,86.
Fondato è anche il motivo di gravame con il quale la lamenta che Parte_1 il Tribunale di Nocera Inferiore le ha negato il diritto di ottenere il pagamento degli interessi al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002.
6 Ed invero, le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002 si applicano, ai sensi del suo art. 1, comma
1, ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per tale, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. a), il contratto tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il versamento di un prezzo.
Pertanto, il diritto del creditore di percepire, in caso di tardivo pagamento da parte del debitore, gli interessi moratori con la decorrenza e al tasso previsti dagli artt. 4 e 5 d.lgs.
n. 231/2002 deriva dalla natura commerciale della transazione e non da un'espressa previsione contrattuale, la cui mancanza non ne determina l'inesistenza.
Ne consegue che, essendo intercorsi tra l' , l' e il Controparte_3 Parte_3 [...]
contratti di somministrazione di servizi e, dunque, transazioni commerciali, CP_1 il Tribunale di Nocera Inferiore non poteva escludere il riconoscimento degli interessi moratori di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 sul presupposto che l'omessa produzione in giudizio di tale documenti ad opera della non consentiva di Parte_1 accertarne l'avvenuta pattuizione, proprio in ragione della loro applicabilità quale effetto normativo della fattispecie negoziale conclusa dalle parti.
In sostanza, essendosi la resa cessionaria di crediti scaturenti da Parte_1 transazioni commerciali, la pretesa di pagamento degli interessi al tasso legale di mora trovava fondamento direttamente negli artt. 1 e segg. d.lgs. n. 231/2002, sicché non occorreva comprovare la stipulazione di una specifica clausola contrattuale che ne prevedesse l'applicazione in caso di tardivo adempimento da parte del debitore.
Parimenti fondato è l'ultimo motivo di gravame, con il quale la Parte_1 censura il capo di condanna alla refusione delle spese del primo grado del giudizio in favore del , per avere il Tribunale Nocera Inferiore violato il Controparte_1 principio della soccombenza.
Al riguardo, è opportuno premettere che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente, dunque, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore di quella soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, purché ricorrano le ulteriori ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre
2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827).
7 Ne deriva che il giudice di primo grado, pur avendo accolto la domanda di pagamento spiegata dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo in misura Parte_1 inferiore a quella richiesta, con la conseguenziale condanna del Controparte_1 alla corresponsione al minor importo dovuto, non poteva onerare l'opposto istituto bancario, neppure pro quota, della refusione delle spese processuali, proprio in ragione del riconoscimento della fondatezza dell'azionata pretesa creditoria e, dunque, dell'inesistenza del presupposto della sua soccombenza quale attore in senso sostanziale, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che l'attività difensiva espletata dall'Ente opponente, quale convenuto in senso sostanziale, abbia comportato una netta riduzione del petitum¸ giacché le sue contestazioni non si sono tradotte nella proposizione di una domanda riconvenzionale, il cui parziale accoglimento avrebbe potuto effettivamente determinare un'ipotesi di soccombenza reciproca delle parti.
Né il Tribunale di Nocera Inferiore poteva derogare al principio della soccombenza mediante l'applicazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c., ai sensi del quale il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che l'ha rifiutata senza giustificato motivo al pagamento delle spese del processo maturate dopo la sua formulazione, fatto salvo il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non ricorrendone le condizioni.
In effetti, il giudice di primo grado, con ordinanza del 9 febbraio 2017, sulla base dell'art. 185 bis c.p.c., invitava “il a pagare alla controparte il minor Controparte_1 importo di € 3.000,00 comprensiva di interessi sull'ultimo importo di € 6.000,00 oggetto di contestazione oltre ad € 800,00 per spese legali oltre accessori, fermo restando che ove il Comune non provi di aver effettuato l'ulteriore versamento di € 6.000,00 dichiarato a verbale, dovrà provvedervi di modo che la somma che è invitato a pagare si elevi ad €
9.000,00”, in tal modo proponendo che l'Ente locale corrispondesse alla Parte_1
, a titolo di sorta capitale, una somma pari alla metà dell'ultimo pagamento eseguito
[...] in favore dell'istituto di credito.
Tuttavia, con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure, dopo aver revocato l'opposto decreto ingiuntivo n. 1107/2016, condannava il al pagamento, in Controparte_1 favore della , della somma di euro 6.068,86 in linea capitale, vale Parte_1
a dire di un importo nettamente superiore a quello proposto per la definizione concordata della controversia, con la conseguenza che l'eccezionale deroga al generale principio della soccombenza, prevista dall'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. limitatamente alle spese processuali maturate dopo la formulazione della soluzione conciliativa e, dunque,
8 non anche per quelle sostenute per la fase di studio e di introduzione del giudizio, parimenti poste a carico dell'istituto di credito, era ab imis inapplicabile.
In definitiva, l'accoglimento dell'appello comporta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna del al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, della maggiore somma di euro 6.304,56, oltre interessi moratori con la Parte_1 decorrenza ed al tasso di cui agli art. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 e fino all'effettivo soddisfo, nonché la caducazione del capo con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha posto a carico dell'istituto di credito la refusione delle spese di lite.
Dall'accoglimento dell'appello, inoltre, deriva la condanna dell'avv. Luigi Lupone, quale difensore distrattario del , ex art. 93, comma 1, c.p.c., alla Controparte_1 restituzione, in favore della , della somma di euro 3.549,20, Parte_1 versatagli dall'istituto di credito per le spese del primo grado del giudizio con bonifico del
27 dicembre 2023, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso a quella del rimborso.
Ed infatti, la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado può essere formulata, per la prima volta, con lo stesso atto di appello, come avvenuto nel caso in esame, o, qualora il pagamento sia avvenuto dopo la sua proposizione, nel corso del giudizio di gravame, purché entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (o, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, entro il termine di cui all'art. 352, comma 1, n. 1, c.p.c.), non potendo tale domanda considerarsi nuova e, dunque, preclusa ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c., giacché conseguente alla invocata modifica della decisione impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 26 gennaio 2016, n. 1324;
Cass. 30 gennaio 2018, n. 2292; Cass. ord. 15 marzo 2021, n. 7144).
Quando sia riformata in appello una sentenza anche per il capo di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo è quest'ultimo, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, avendo il solvens diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e, cioè, ad ottenere la restituzione dell'importo versato, maggiorato degli interessi a decorrere dal giorno del pagamento (cfr., ex plurimis, Cass. 10 dicembre 2001, n. 15571; Cass. 11 maggio 2007,
n. 10827; Cass. 4 aprile 2013, n. 8215; Cass. 27 gennaio 2016, n. 1526).
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito
9 considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio nonché quelle del procedimento monitorio (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14 maggio 2018, n.
11606; Cass. 1 aprile 2019, n. 9035), in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inadempimento del quale si è reso responsabile il Controparte_1 per non aver provveduto all'integrale estinzione delle proprie obbligazioni, devono gravare sull'Ente locale e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito effettivamente vantato dalla , ed Parte_1 in rapporto all'attività difensiva da quest'ultima espletata, per il procedimento monitorio, in euro 645,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 500,00 per compenso, per il primo grado, in euro 2.600,00 per compenso, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.682,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.300,00 per compenso (euro
1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 2325/2023 del Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore con atto di citazione notificato il 21 maggio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado:
a) condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 6.304,56, oltre interessi moratori con la decorrenza ed al
[...] tasso di cui agli art. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 e fino all'effettivo soddisfo;
b) revoca il capo di condanna della “ alla refusione delle spese di lite;
Parte_1
2. condanna l'avv. Luigi Lupone alla restituzione, in favore in favore della
[...]
, della somma di euro 3.549,20, oltre interessi al tasso di cui all'art. Parte_1
1284, comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso al giorno dell'effettivo rimborso;
10 3. condanna il alla refusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
, delle spese del procedimento monitorio e del doppio grado del giudizio, che si
[...] liquidano, per il procedimento monitorio, in euro 645,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 500,00 per compenso difensivo, per il primo grado, in euro 2.600,00 per compenso difensivo, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.682,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.300,00 per compenso difensivo
(euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro
1.300,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e
12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
11
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 607/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Milano, al largo Augusto, n. 1/A, cod. Parte_1 fisc. e p. iva , in persona dell'amministratore delegato, dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Simona Cazzaniga e Stefano Sutti, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Milano, alla via Montenapoleone, n. 8; appellante
E
, con sede in piazza L. Angrisani, n. 1, cod. fisc. e p. iva Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_2 CP_2 determinazione di incarico n. 284/2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Lupone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Mercato San Severino, alla via Ten. F. Falco;
appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2325/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in parziale riforma della sentenza n.
2325/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore …: condannare il … Controparte_1 all'indilato pagamento di ogni somma dovuta alla creditrice in relazione ai rapporti dedotti, ovvero nella misura pari a euro 6.304,56 per capitale residuo, oltre ad interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture fino al saldo, ivi inclusi gli interessi maturati sulle fatture cedute il cui capitale è stato versato in corso di causa, ovvero nella diversa misura risultante in corso di causa. 2. - Condannare il alla Controparte_1 restituzione a favore dell'appellante dell'importo di euro 3.549,20, oltre interessi di mora.
3.- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude per il risoluto rigetto dell'appello in quanto nullo, inammissibile ed infondato e pertanto per l'integrale conferma della sentenza gravata. Vinte le spese con antistatarietà”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2325/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal nei confronti della Controparte_1
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione del 7 ottobre 2016, così Parte_1 provvedeva: 1) accoglieva per quanto di ragione l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1107/2016 e, per l'effetto, dichiarava che il credito vantato dalla Parte_1 ammontava, alla data del deposito del ricorso, ad euro 12.310,06, oltre interessi al tasso legale, e, al momento della decisione, ad euro 6.068,86, oltre interessi al tasso legale;
2) revocava l'opposto decreto ingiuntivo n. 1107/2016; 3) condannava il
[...]
al pagamento, in favore della , della somma di euro CP_1 Parte_1
6.068,86, dovuta quale residua parte dei crediti di cui l'opposta si era resa cessionaria dalla e dall' “ , oltre interessi al tasso legale dalla scadenze delle Controparte_3 Parte_3 singole fatture insolute all'effettivo soddisfo;
4) condannava la alla Parte_1 refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1 citazione notificato il 21 maggio 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la residua esposizione debitoria del
[...]
al momento della decisione ammontava, in linea capitale, ad euro 6.304,56 e CP_1 non ad euro 6.068,86; 2) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva erroneamente negato il diritto dell'opposta di ottenere il pagamento degli interessi di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002, giacché la loro applicazione non richiedeva una pattuizione scritta e, in ogni caso, era consentita dall'art. 1284, comma 4, cod. civ. a decorrere dalla proposizione della domanda 2 giudiziaria di recupero del credito;
3) l'accoglimento dell'appello comportava la riforma della sentenza di primo grado anche nel capo con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore, in violazione del principio della soccombenza, aveva condannato l'opposta alla refusione delle spese processuali, di cui, in ragione dell'avvenuto pagamento, occorreva disporre la restituzione da parte del difensore distrattario del . Controparte_1
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 23 settembre 2024, il eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di appello per Controparte_1 violazione dell'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., giacché privo degli avvertimenti dell'obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato e della possibilità, per la parte convenuta, di avvalersi del patrocino a spese dello Stato, nonché la sua inammissibilità per inosservanza del principio della specificità dei motivi di cui all'art. 342, comma 1,
c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, l'infondatezza del gravame.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 12 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 17 luglio/7 agosto 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal Controparte_1 in ordine alla nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 163, comma
3, n. 7, c.p.c., avendo la sua costituzione in giudizio sanato con efficacia ex tunc, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., applicabile anche in sede di gravame (cfr., ex plurimis,
Cass. ord. 25 maggio 2018, n. 13079; Cass. ord. 26 settembre 2019, n. 23979; Cass. ord.
26 aprile 2023, n. 10923), il vizio dell'omessa indicazione degli avvertimenti dell'obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato e della possibilità, per la parte convenuta, di avvalersi del patrocino a spese dello Stato.
Né è configurabile la dedotta violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
3 permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla consta sia di una parte volitivo-censoria, Parte_1 diretta ad indicare i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, per quanto attiene al primo motivo di gravame, con il quale la Parte_1
assume che il credito vantato nei confronti del al momento
[...] Controparte_1 della decisione della controversia da parte del Tribunale di Nocera Inferiore ammontava, in linea capitale, ad euro 6.304,56 e non ad euro 6.068,86, occorre preliminarmente osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, dal momento che è il creditore a rivestire il ruolo sostanziale di attore e a soggiacere all'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre
è il debitore ad acquisire la qualifica sostanziale di convenuto e a dover dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via monitoria, con la conseguenza che le difese con le quali si contesti l'esistenza, la validità o, comunque, l'azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella delineata con il ricorso per ingiunzione, ma si configurano come altrettante eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile 2003, n. 6421; Cass. 24 novembre
2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non deve limitarsi ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve procedere ad effettuare un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso, sia dal debitore per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione di pagamento formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito del credito azionato, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma dell'impugnato decreto (cfr., ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass. 7 ottobre
2011, n. 20613; Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486).
4 Pertanto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, nel sistema delineato dal codice di rito, come un procedimento il cui oggetto non è circoscritto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del provvedimento monitorio, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del decreto, con la conseguenza, tra l'altro, che il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, un'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve sempre revocare il decreto opposto, senza che assuma alcuna rilevanza in senso contrario l'eventuale posteriorità dell'acclarato fatto estintivo rispetto alla sua emanazione, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22489; Cass.
17 ottobre 2011, n. 21432; Cass. 24 settembre 2013, n. 21840).
Nella fattispecie de qua agitur, il , sul quale gravava l'onere di Controparte_1 comprovare, quali fatti estintivi dell'avversa pretesa creditoria, i pagamenti eseguiti in favore della , ha dimostrato di aver corrisposto, a fronte di fatture Parte_1 per complessivi euro 26.505,16, la somma di euro 20.200,60, di euro 77,41 per la fattura
( ) n. 2507092692 del 12 febbraio 2014 in data 24 febbraio 2015, euro Controparte_3
1.326,27 per la fattura (“ ) n. 2506862703 del 12 febbraio 2014 in data Controparte_3
6 marzo 2015, euro 71,20 per la fattura ( ) n. 2553370386 del 6 Controparte_3 dicembre 2014 in data 2 febbraio 2016, euro 258,51 per la fattura (“ ) Controparte_3
n. 2555353256 del 10 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro 36,42 per la fattura
( ) n. 2555365524 del 10 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro Controparte_3
36,33 per la fattura ( ) n. 2555341247 del 10 dicembre 2014 in data 3 Controparte_3 febbraio 2016, euro 327,40 per la fattura ( ) n. 2555361231 del 10 Controparte_3 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro 357,55 per la fattura (“ ) Controparte_3
n. 2555328946 del 10 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro 92,78 per la fattura
( ) n. 2555341246 del 10 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro Controparte_3
80,91 per la fattura ( ) n. 2555352152 del 10 dicembre 2014 in data 3 Controparte_3 febbraio 2016, euro 40,58 per la fattura ( ) n. 2555353255 del 10 Controparte_3 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro 37,11 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2555361233 del 10 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro 35,88 per la fattura (“
[...]
) n. 2555352153 del 10 dicembre 2014 in data 3 febbraio 2016, euro 311,48 CP_3 per la fattura ( ) n. 2555341245 del 10 dicembre 2014 in data 3 Controparte_3
5 febbraio 2016, euro 198,13 per la fattura (“ ) n. 0-2014-33077730 del 19 Parte_3 settembre 2014 in data 8 agosto 2016, euro 2.751,21 per la fattura ( ) n. 0-2014- Parte_3
31333795 del 5 settembre 2014 in data 8 agosto 2016, euro 97,34 per la fattura (
[...]
) n. 0-2014-22928000 del 6 giugno 2014 in data 8 agosto 2016, euro 11,85 per la Pt_3 fattura ( ) n. M-2014-146803033 del 5 settembre 2014 in data 8 agosto 2016, Parte_3 euro 54,47 per la fattura ( ) n. 0-2014-25598061 del 27 giugno 2014 in data 8 Parte_3 agosto 2016, euro 23,69 per la fattura ( ) n. 0-2014-27112906 del 18 luglio Parte_3
2014 in data 8 agosto 2016, euro 1.867,51 per la fattura ( ) n. 0-2014-23231359 Parte_3 del 6 giugno 2014 in data 8 agosto 2016, euro 1.846,00 per la fattura ( ) n. 0- Parte_3
2014-23225977 del 6 giugno 2014 in data 8 agosto 2016, euro 5.502,60 per la fattura (
[...]
) n. M-2014-146562139 del 6 giugno 2014 in data 10 febbraio 2017, euro 75,42 per Pt_3 la fattura ( ) n. 2338041355 del 7 dicembre 2012 in data 9 luglio 2020, Controparte_3 euro 3.485,41 per la fattura ( ) n. 2429859917 del 29 agosto 2013 in Controparte_3 data 31 agosto 2020, euro 1.077,27 per la fattura ( ) n. 2507014501 Controparte_3 del 12 febbraio 2014 in data 31 agosto 2020, euro 38,10 per la fattura ( CP_3
) n. 2012275439 del 7 ottobre 2009 in data 9 luglio 2020, euro 81,77 per la fattura
[...]
( ) n. 2209743350 dell'11 marzo 2011 in data 9 luglio 2020, restando,
Controparte_3 di conseguenza, debitore della sorta capitale di euro 6.304,56, di cui euro 242,04 per il residuo importo della fattura ( ) n. 2507092692 del 12 febbraio 2014,
Controparte_3 euro 8,03 per il residuo importo della fattura ( ) n. 2553370386 del 6
Controparte_3 dicembre 2014, euro 669,52 per il residuo importo della fattura ( ) n.
Controparte_3
2507014501 del 12 febbraio 2014, euro 79,69 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2554897494 dell'8 dicembre 2014, euro 29,27 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2550193173 del 17 novembre 2014, euro 160,03 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2550236849 del 19 novembre 2014, euro 92,98 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2550219508 del 18 novembre 2014, euro 344,25 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2511844284 del 10 marzo 2014, euro 153,35 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2520842193 del 13 maggio 2014, euro 1.161,04 per la fattura (“ ) n. Controparte_3
2541867876 del 9 ottobre 2014, euro 42,31 per la fattura ( ) n. Controparte_3
2521277223 del 13 maggio 2014 ed euro 3.322,05 per la fattura n. 2515718403 del 9 aprile
2014, e non, ad onta di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, di euro 6.068,86.
Fondato è anche il motivo di gravame con il quale la lamenta che Parte_1 il Tribunale di Nocera Inferiore le ha negato il diritto di ottenere il pagamento degli interessi al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002.
6 Ed invero, le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002 si applicano, ai sensi del suo art. 1, comma
1, ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per tale, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. a), il contratto tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il versamento di un prezzo.
Pertanto, il diritto del creditore di percepire, in caso di tardivo pagamento da parte del debitore, gli interessi moratori con la decorrenza e al tasso previsti dagli artt. 4 e 5 d.lgs.
n. 231/2002 deriva dalla natura commerciale della transazione e non da un'espressa previsione contrattuale, la cui mancanza non ne determina l'inesistenza.
Ne consegue che, essendo intercorsi tra l' , l' e il Controparte_3 Parte_3 [...]
contratti di somministrazione di servizi e, dunque, transazioni commerciali, CP_1 il Tribunale di Nocera Inferiore non poteva escludere il riconoscimento degli interessi moratori di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 sul presupposto che l'omessa produzione in giudizio di tale documenti ad opera della non consentiva di Parte_1 accertarne l'avvenuta pattuizione, proprio in ragione della loro applicabilità quale effetto normativo della fattispecie negoziale conclusa dalle parti.
In sostanza, essendosi la resa cessionaria di crediti scaturenti da Parte_1 transazioni commerciali, la pretesa di pagamento degli interessi al tasso legale di mora trovava fondamento direttamente negli artt. 1 e segg. d.lgs. n. 231/2002, sicché non occorreva comprovare la stipulazione di una specifica clausola contrattuale che ne prevedesse l'applicazione in caso di tardivo adempimento da parte del debitore.
Parimenti fondato è l'ultimo motivo di gravame, con il quale la Parte_1 censura il capo di condanna alla refusione delle spese del primo grado del giudizio in favore del , per avere il Tribunale Nocera Inferiore violato il Controparte_1 principio della soccombenza.
Al riguardo, è opportuno premettere che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente, dunque, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore di quella soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, purché ricorrano le ulteriori ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre
2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827).
7 Ne deriva che il giudice di primo grado, pur avendo accolto la domanda di pagamento spiegata dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo in misura Parte_1 inferiore a quella richiesta, con la conseguenziale condanna del Controparte_1 alla corresponsione al minor importo dovuto, non poteva onerare l'opposto istituto bancario, neppure pro quota, della refusione delle spese processuali, proprio in ragione del riconoscimento della fondatezza dell'azionata pretesa creditoria e, dunque, dell'inesistenza del presupposto della sua soccombenza quale attore in senso sostanziale, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che l'attività difensiva espletata dall'Ente opponente, quale convenuto in senso sostanziale, abbia comportato una netta riduzione del petitum¸ giacché le sue contestazioni non si sono tradotte nella proposizione di una domanda riconvenzionale, il cui parziale accoglimento avrebbe potuto effettivamente determinare un'ipotesi di soccombenza reciproca delle parti.
Né il Tribunale di Nocera Inferiore poteva derogare al principio della soccombenza mediante l'applicazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c., ai sensi del quale il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che l'ha rifiutata senza giustificato motivo al pagamento delle spese del processo maturate dopo la sua formulazione, fatto salvo il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non ricorrendone le condizioni.
In effetti, il giudice di primo grado, con ordinanza del 9 febbraio 2017, sulla base dell'art. 185 bis c.p.c., invitava “il a pagare alla controparte il minor Controparte_1 importo di € 3.000,00 comprensiva di interessi sull'ultimo importo di € 6.000,00 oggetto di contestazione oltre ad € 800,00 per spese legali oltre accessori, fermo restando che ove il Comune non provi di aver effettuato l'ulteriore versamento di € 6.000,00 dichiarato a verbale, dovrà provvedervi di modo che la somma che è invitato a pagare si elevi ad €
9.000,00”, in tal modo proponendo che l'Ente locale corrispondesse alla Parte_1
, a titolo di sorta capitale, una somma pari alla metà dell'ultimo pagamento eseguito
[...] in favore dell'istituto di credito.
Tuttavia, con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure, dopo aver revocato l'opposto decreto ingiuntivo n. 1107/2016, condannava il al pagamento, in Controparte_1 favore della , della somma di euro 6.068,86 in linea capitale, vale Parte_1
a dire di un importo nettamente superiore a quello proposto per la definizione concordata della controversia, con la conseguenza che l'eccezionale deroga al generale principio della soccombenza, prevista dall'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. limitatamente alle spese processuali maturate dopo la formulazione della soluzione conciliativa e, dunque,
8 non anche per quelle sostenute per la fase di studio e di introduzione del giudizio, parimenti poste a carico dell'istituto di credito, era ab imis inapplicabile.
In definitiva, l'accoglimento dell'appello comporta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna del al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, della maggiore somma di euro 6.304,56, oltre interessi moratori con la Parte_1 decorrenza ed al tasso di cui agli art. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 e fino all'effettivo soddisfo, nonché la caducazione del capo con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha posto a carico dell'istituto di credito la refusione delle spese di lite.
Dall'accoglimento dell'appello, inoltre, deriva la condanna dell'avv. Luigi Lupone, quale difensore distrattario del , ex art. 93, comma 1, c.p.c., alla Controparte_1 restituzione, in favore della , della somma di euro 3.549,20, Parte_1 versatagli dall'istituto di credito per le spese del primo grado del giudizio con bonifico del
27 dicembre 2023, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso a quella del rimborso.
Ed infatti, la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado può essere formulata, per la prima volta, con lo stesso atto di appello, come avvenuto nel caso in esame, o, qualora il pagamento sia avvenuto dopo la sua proposizione, nel corso del giudizio di gravame, purché entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (o, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, entro il termine di cui all'art. 352, comma 1, n. 1, c.p.c.), non potendo tale domanda considerarsi nuova e, dunque, preclusa ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c., giacché conseguente alla invocata modifica della decisione impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 26 gennaio 2016, n. 1324;
Cass. 30 gennaio 2018, n. 2292; Cass. ord. 15 marzo 2021, n. 7144).
Quando sia riformata in appello una sentenza anche per il capo di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo è quest'ultimo, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, avendo il solvens diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e, cioè, ad ottenere la restituzione dell'importo versato, maggiorato degli interessi a decorrere dal giorno del pagamento (cfr., ex plurimis, Cass. 10 dicembre 2001, n. 15571; Cass. 11 maggio 2007,
n. 10827; Cass. 4 aprile 2013, n. 8215; Cass. 27 gennaio 2016, n. 1526).
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito
9 considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio nonché quelle del procedimento monitorio (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14 maggio 2018, n.
11606; Cass. 1 aprile 2019, n. 9035), in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inadempimento del quale si è reso responsabile il Controparte_1 per non aver provveduto all'integrale estinzione delle proprie obbligazioni, devono gravare sull'Ente locale e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito effettivamente vantato dalla , ed Parte_1 in rapporto all'attività difensiva da quest'ultima espletata, per il procedimento monitorio, in euro 645,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 500,00 per compenso, per il primo grado, in euro 2.600,00 per compenso, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.682,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.300,00 per compenso (euro
1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 2325/2023 del Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore con atto di citazione notificato il 21 maggio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado:
a) condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 6.304,56, oltre interessi moratori con la decorrenza ed al
[...] tasso di cui agli art. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 e fino all'effettivo soddisfo;
b) revoca il capo di condanna della “ alla refusione delle spese di lite;
Parte_1
2. condanna l'avv. Luigi Lupone alla restituzione, in favore in favore della
[...]
, della somma di euro 3.549,20, oltre interessi al tasso di cui all'art. Parte_1
1284, comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso al giorno dell'effettivo rimborso;
10 3. condanna il alla refusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
, delle spese del procedimento monitorio e del doppio grado del giudizio, che si
[...] liquidano, per il procedimento monitorio, in euro 645,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 500,00 per compenso difensivo, per il primo grado, in euro 2.600,00 per compenso difensivo, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.682,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.300,00 per compenso difensivo
(euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro
1.300,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e
12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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