TRIB
Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/11/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. LE SD - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. FIORITO FERRUCCIO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti, dall'avv. FIORITO FERRUCCIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/06/2025 nato a [...], il [...] e Parte_1 nata a [...], il [...] premettendo: Parte_2 di aver contratto matrimonio a Napoli il 04/12/1989; che dal matrimonio erano nati due figli: nato il [...] e , nato il [...]; Per_1 Per_2 che tra le parti in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
15/12/2020, era intervenuta separazione in forza del decreto di omologa n. 328 del 12/01/2021;
1 che nei patti della separazione non era stato previsto alcun contributo al mantenimento per i figli, in quanto maggiorenni e parzialmente indipendenti né alcun mantenimento tra i coniugi, in quando economicamente indipendenti;
ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(rectius scioglimento del matrimonio).
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) - i coniugi dichiarano la loro autosufficienza economica e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di ogni contributo a titolo di mantenimento.
B) - ai figli e rispettivamente nati il 21/05/1991 e 20/04/1998, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni per avere il primo 34 anni e il secondo 27 anni, non viene previsto alcun contributo al mantenimento.
C) - il sig. , segnatamente alla casa coniugale corrente in Napoli, alla Via Parte_1
Ponti Rossi n. 210, di sua proprietà esclusiva, si obbliga a trasferire la nuda proprietà ai propri figli, trattenendo per sé l'usufrutto, nella più ampia regolamentazione dei rapporti sia personali che patrimoniali. Detto accordo patrimoniale in favore dei figli è un elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Si precisa che i dati catastali dell'immobile di cui si promette il trasferimento sono i seguenti: C.F. del Comune di Napoli,
Sezione SCA, foglio 16, particella 750, sub 5, cat. A/3, vani 3,5, r.c. euro 325,37; con riferimento al trasferimento di detto immobile in favore dei figli, il sig. si impegna ad effettuarlo entro e Pt_1 non oltre un anno dal deposito della sentenza di divorzio e le spese notarili saranno corrisposte al
50% dai coniugi.
D) - I compensi legali e le spese processuali restano a carico del sig. .” Parte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter
2 porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 04/12/1989 (atto n. 100, parte I, S., Sez. AR, reg. Atti Matrimonio anno 1989);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025.
Il Presidente est.
LE SD
3