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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 2° grado iscritta al n° 1722/2023 R.G. affari contenziosi civili, intrapresa da: rappresentato/a e difeso/a dall' avv. SMURRA Parte_1
VERONICA - APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall' avv. RUFFO ESTER – APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del g.d.p. di Rossano n. 73/2023 opposizione a verbale irrogazione sanzione per violazione codice della strada– rito speciale ex art. 7 d. lvo 150/2011 – sentenza resa all' esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell' udienza del 17.3.2025 (art. 127 ter CPC)
Ragioni di fatto e di diritto
1 La sentenza impugnata ha accolto l' opposizione proposta da
[...] quale proprietaria dell' Controparte_1
autovettura AUDI targata FA625DE, avverso due verbale di accertamento redatti dalla Polizia Municipale del Comune di in data 11.10.2022 sulla SS Parte_1
106:
- Il verbale n. 1637/2022, che ha rilevato alle ore 9,58 il superamento del limite di velocità da parte della detta autovettura mentre questa viaggiava in direzione Sud;
- Il verbale n. 1592/2022, che ha rilevato alle ore 10,59 il superamento del limite di velocità da parte della medesima autovettura mentre questa viaggiava in direzione Nord.
2 Premesso che il superamento del limite di velocità (limite di 50 Km/h) è stato accertato a mezzo di apparecchio SCOUT SPEED FIXED montato sull' auto di
1 servizio della Polizia Municipale, il giudice di pace ha reputato fondato il motivo di opposizione relativo alla inadeguata visibilità sia dei segnali di preavviso di rilevamento della velocità a mezzo apparecchiatura elettronica sia della relativa postazione.
3 Avverso la sentenza ha proposto appello il Parte_1 lamentando l' errore in cui sarebbe incorso il giudice di pace in punto di onere della prova, atteso il principio di diritto secondo cui << in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, …>> [Cass. II^, 9 ottobre 2017, n. 23566, conforme Cass.
II^, 08/08/2023, n. 24166].
4 La società appellata ha resistito all' appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con condanna del alla rifusione delle spese dei Pt_1
due gradi di giudizio.
******
5 L' appello è infondato.
Il principio interpretativo richiamato dal appellante è a buon diritto Pt_1 invocato in relazione alla segnaletica di preavviso dell' esistenza del rilevamento elettronico della velocità: infatti, atteso che il ha prodotto le foto Pt_1 riproducenti i segnali apposti sulla strada, sarebbe stato onere dell' opponente società dimostrare l' inadeguatezza della loro visibilità, per non conformità ai regolamenti o altro.
6 Senonché, l' art. 142 comma 6 bis c.d.s. impone che le apparecchiature di controllo della velocità devono non solo essere preventivamente segnalate> ma anche ben visibili>. Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che < l' art. 142, comma 6 bis del codice della strada, …, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione>> (Cass. II^,
Ordinanza n. 4007 del 08/02/2022).
2 7 Nel caso di specie, quindi, stante l' apposizione dell' apparecchio all' interno dell' auto di servizio della Polizia Municipale, il avrebbe dovuto fornire la prova Pt_1
della segnaletica apposta su tale autoveicolo che rendesse consapevole gli utenti della strada che ivi era presente l' apparecchio (nella specie SCOUT SPEED
FIXED). Sarebbe stato poi onere dell' opponente dimostrare l' inadeguatezza della segnaletica de quo. Senonché, né il verbale di accertamento né la documentazione fotografica mostrano quale segnaletica promanasse dall' autovettura degli agenti accertatori (la foto che ritrae la detta auto, prodotta dal non consente di apprezzare alcuna segnaletica). Pt_1
Quanto esposto rende ragione del rigetto dell' appello.
8 Le spese del gravame seguono la soccombenza (valore della causa: inferiore a
€ 1.100,00). Per contro, non avendo la società proposto appello incidentale avverso il capo che ha disposto la compensazione delle spese, permane la statuizione di compensazione relativamente alle spese del primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull' appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 73/2023 del giudice di
[...]
pace di Rossano, così provvede:
- Rigetta l' appello;
- Condanna il al pagamento, in favore della Pt_1 CP_1
– e, per essa, dell' avv. ESTER RUFFO, procuratore
[...] distrattario – delle spese del grado che liquida in € 500,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Così deciso in Castrovillari, in data 17/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Di Pede)
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