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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3975/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3975/2025 promossa da:
(C.F. ), in nome e per conto di (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), e di (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO SALVATORE elettivamente domiciliato in VIA CONTE
AGOSTINO PEPOLI, 68 91100 TRAPANI, presso il difensore avv. D'ANGELO SALVATORE
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIONI Controparte_1 P.IVA_2
TT, elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO RIGHI, 2 37135 VERONA presso il difensore avv. CASTIONI TT
APPELLATO
In punto a: appello sentenza Giudice di pace di Bologna n. 445/2025 del 17.02.2025
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e per gli stessi la Parte_2 Parte_3 società chiedevano al Giudice di pace di Bologna, previo accertamento Parte_1 dell'inadempimento contrattuale della in p.Lr.p.t., di condannare quest'ultima al Controparte_2 pagamento della compensazione pecuniaria prevista dagli artt. 5/7 Reg. Ce 261/2004 nella misura di €
500,00 (cioè € 250,00 per passeggero), o nella somma maggiore o minore quantificata in corso di causa,
pagina 1 di 5 con vittoria delle spese.
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti premettevano di aver acquistato con la compagnia aerea biglietto per il volo n. FR3485 (Palma di Maiorca — Bologna) del 7.06.2022 delle ore Controparte_2
14:10, n. di riferimento A4WM9L e che il velivolo era giunto a destinazione con un ritardo all'arrivo superiore alle tre ore in assenza di circostanze eccezionali.
I ricorrenti sostenevano, pertanto, di avere diritto alla compensazione pecuniaria prevista dagli artt. 5/7
Reg. Ce 261/2004 che, in considerazione della tratta, era pari ad € 250,00 per ogni passeggero.
Assumeva al riguardo che nell'ipotesi in cui il vettore cancella/ritarda il volo richiamando motivi tecnici o di forza maggiore il medesimo è tenuto a fornire in giudizio la prova documentale, non di provenienza interna, dell'impedimento imprevedibile.
Unico metodo per il vettore aereo di sottrarsi all'obbligo risarcitorio, ove sia stata data tempestiva informazione al passeggero, sarebbe, dunque, quello di provare la sussistenza di circostanze eccezionali e imprevedibili che non potevano essere controllate in modo effettivo, pur agendo con la dovuta diligenza e adottando tutte le misure del caso.
(già si costituiva in giudizio contestando le domande di parte ricorrente ed CP_1 CP_3 eccependo: in via preliminare di merito, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato atteso il decorso del termine di prescrizione semestrale previsto dall'art. 418 Cod. Nav. ; nel merito l'infondatezza della domanda di pagamento della compensazione pecuniaria ex Reg. n. 261/2004 posto che il ritardo del volo è stato imposto da circostanze eccezionali, ossia le limitazioni al traffico aereo, la rideterminazione degli slot imposte da Eurocontrol alla Compagnia e la chiusura dell'aeroporto di Bologna.
Il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza n. 445/2025 del 17.02.2025, accertato il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 418 Cod. Nav., rigettava il ricorso, e, per l'effetto, condannava i ricorrenti a rifondere, in favore di le spese di lite pari ad € 278,00, oltre spese generali, I.V.A. e CP_1
C.P.A. come per legge.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e per Parte_2 Parte_3 gli stessi la società chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento Parte_1 delle domande formulate con conseguente condanna di al risarcimento di tutti i danni CP_1 subiti da parte ricorrente nella misura di € 500,00, per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Ce
261/2004.
Si è costituita l'appellata , la quale, nel chiedere il rigetto dell'appello, ha eccepito: CP_1 preliminarmente il difetto di legittimazione processuale di in assenza di un potere Parte_1 rappresentativo di natura sostanziale in relazione al contratto dedotto in giudizio;
in via subordinata, la prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 418 del Cod. Nav.; in via ulteriormente subordinata, pagina 2 di 5 l'infondatezza delle domande avversarie stante l'intervento di circostanze eccezionali consistenti nelle limitazioni al traffico aereo, la rideterminazione degli slot imposte da Eurocontrol alla Compagnia e la chiusura dell'aeroporto di Bologna che hanno determinato il ritardo del volo dei ricorrenti;
l'inammissibilità della domanda nuova sulle spese legali della (invalida) procedura di mediazione.
Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies all'odierna udienza di discussione.
L'appello proposto da e per gli stessi la società Parte_2 Parte_3 [...] non è fondato e va, dunque, rigettato. Parte_1
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione processuale dell'appellante e la conseguente inammissibilità dell'appello.
Risulta documentato in atti (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado) il mandato con rappresentanza conferito dai passeggeri alla società in ordine alla pratica relativa al disservizio Parte_1 aereo espressamente indicato.
Con il mandato con rappresentanza i passeggeri hanno espressamente conferito per iscritto i poteri rappresentativi sostanziali alla società mandataria, al fine di porre in essere ogni attività stragiudiziale e giudiziale concernente la compensazione pecuniaria ex Reg. Eu 261/2004, nonché ad agire in nome e per conto dei passeggeri medesimi ogni sede e grado del procedimento, potere che non risulta dunque limitato alla prima fase processuale.
Ciò detto, con unico motivo di appello i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Giudice di Pace di
Bologna nella parte in cui erroneamente ha ritenuto decorso il termine semestrale di prescrizione in applicazione dell'art. 418 Cod. Nav.
In particolare, gli appellanti ritengono non applicabile la disciplina di cui al Codice della Navigazione, dovendo invece applicarsi la Convenzione di Montreal del 28.05.1999 (Reg. Ce 261/2004). Con la conseguenza che il termine per azionare il diritto si prescriverebbe in due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.
Tale assunto non è condivisibile.
Si rende, pertanto, necessario accertare quale sia il termine di prescrizione applicabile al caso di specie, onde verificare se l'atto interruttivo abbia potuto esplicare il proprio effetto o se, invece, il diritto azionato dai ricorrenti si sia già prescritto prima di tale data.
Costituisce circostanza pacifica che il volo rientri nell'ambito di operatività del Reg. Com. n. 261/2004 essendo infatti la tratta in contestazione quella del 7.06.2022 da Palma di Maiorca a Bologna.
Al riguardo, occorre premettere che il regolamento CE n. 261/2004 non indica il termine di prescrizione delle azioni volte ad ottenere il versamento della compensazione prevista agli artt. 5 e 7 di tale pagina 3 di 5 regolamento.
Stante l'assenza di disposizioni del diritto dell'UE in materia, tale termine andrà, dunque, “stabilito conformemente alle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell'azione, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.” (Corte di Giustizia, sentenza del 22 novembre 2012, C-
139/2011).
Non può, tuttavia, accogliersi la tesi degli appellanti secondo cui, in virtù del rinvio alle “norme comunitarie” e alla “normativa internazionale” operato dall'art. 949 ter cod. della navigazione in combinato disposto con l'art. 941 cod. nav., sarebbe applicabile l'art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, che prevede un termine di prescrizione biennale per il risarcimento dei danni subiti dal passeggero (Cass. sez. III, ordinanza n. 4427 del 20/02/2024).
Tale norma, infatti, unitamente alle altre di cui al capitolo III di tale Convenzione, attiene al risarcimento dei danni subiti dal singolo passeggero (sentenza Corte di Giustizia UE del 9 luglio 2009,
C-204/08).
Come chiarito da consolidata giurisprudenza euro-unitaria, invece, la compensazione di cui all'art. 14
Reg. CE n. 261/2004 equivale ad un indennizzo eventuale, forfettario e standardizzato a carico del vettore, che copre i pregiudizi comuni a tutti i passeggeri e prescinde dall'esistenza di ulteriori danni per il singolo utente del trasporto aereo.
Stante il diverso ambito di operatività delle due normative, non può, dunque, applicarsi l'art. 35 della
Convenzione di Montreal alla compensazione pecuniaria in esame (Corte di Giustizia, sentenza del 10 gennaio 2006, C-344/2004).
Come rilevato dall'appellata, il termine di prescrizione applicabile al caso di specie va, invece, individuato nell'art. 418 codice della navigazione. Tale norma, sebbene inserita nella prima parte del codice relativo al trasporto marittimo, può, infatti, senz'altro trovare applicazione anche a quello aereo stante il dettato dell'art. 1 co. 2 cod. nav. che, in caso di mancanza di disposizioni del diritto della navigazione, prevede in primo luogo il ricorso all'analogia.
In particolare, il termine di prescrizione che viene in rilievo risulta essere quello semestrale di cui all'art. 418 co. 1 cod. nav. e non quello annuale di cui al co. 3 della medesima norma, posto che il trasporto aereo è iniziato e terminato all'interno dell'Europa.
Calcolando il decorso del termine di prescrizione semestrale dal 28.08.2023, giorno in cui è stato per la prima volta interrotto il termine di prescrizione a seguito della trasmissione della diffida ad opera dei passeggeri, il diritto di credito vantato da questi ultimi, risulta, dunque, essersi prescritto al 28.02.2024, ben prima della notificazione a del ricorso unitamente al decreto di fissazione CP_1 dell'udienza in data 7.08.2024, con il conseguente inutile decorso del termine prescrizionale di cui pagina 4 di 5 all'art. 418 Cod.Nav.
È indubbio, dunque, che il Giudice di Pace abbia correttamente rigettato il ricorso, stante la sopravvenuta prescrizione del diritto.
Alla luce di quanto sopra, l'appello proposto da e per gli Parte_2 Pt_3 Parte_3 stessi la società va, dunque, rigettato con conseguente conferma della sentenza di Parte_1 primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la ridotta attività processuale svolta.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti (rigetto dell'impugnazione) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 445/2025 del 17.02.2025 del Giudice di pace di
Bologna, che per l'effetto conferma;
- condanna altresì parte appellante al rimborso alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in €
332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., I.V.A., C.P.A.
- dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater art. 13 D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per appello.
BOLOGNA, 21 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3975/2025 promossa da:
(C.F. ), in nome e per conto di (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), e di (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO SALVATORE elettivamente domiciliato in VIA CONTE
AGOSTINO PEPOLI, 68 91100 TRAPANI, presso il difensore avv. D'ANGELO SALVATORE
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIONI Controparte_1 P.IVA_2
TT, elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO RIGHI, 2 37135 VERONA presso il difensore avv. CASTIONI TT
APPELLATO
In punto a: appello sentenza Giudice di pace di Bologna n. 445/2025 del 17.02.2025
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e per gli stessi la Parte_2 Parte_3 società chiedevano al Giudice di pace di Bologna, previo accertamento Parte_1 dell'inadempimento contrattuale della in p.Lr.p.t., di condannare quest'ultima al Controparte_2 pagamento della compensazione pecuniaria prevista dagli artt. 5/7 Reg. Ce 261/2004 nella misura di €
500,00 (cioè € 250,00 per passeggero), o nella somma maggiore o minore quantificata in corso di causa,
pagina 1 di 5 con vittoria delle spese.
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti premettevano di aver acquistato con la compagnia aerea biglietto per il volo n. FR3485 (Palma di Maiorca — Bologna) del 7.06.2022 delle ore Controparte_2
14:10, n. di riferimento A4WM9L e che il velivolo era giunto a destinazione con un ritardo all'arrivo superiore alle tre ore in assenza di circostanze eccezionali.
I ricorrenti sostenevano, pertanto, di avere diritto alla compensazione pecuniaria prevista dagli artt. 5/7
Reg. Ce 261/2004 che, in considerazione della tratta, era pari ad € 250,00 per ogni passeggero.
Assumeva al riguardo che nell'ipotesi in cui il vettore cancella/ritarda il volo richiamando motivi tecnici o di forza maggiore il medesimo è tenuto a fornire in giudizio la prova documentale, non di provenienza interna, dell'impedimento imprevedibile.
Unico metodo per il vettore aereo di sottrarsi all'obbligo risarcitorio, ove sia stata data tempestiva informazione al passeggero, sarebbe, dunque, quello di provare la sussistenza di circostanze eccezionali e imprevedibili che non potevano essere controllate in modo effettivo, pur agendo con la dovuta diligenza e adottando tutte le misure del caso.
(già si costituiva in giudizio contestando le domande di parte ricorrente ed CP_1 CP_3 eccependo: in via preliminare di merito, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato atteso il decorso del termine di prescrizione semestrale previsto dall'art. 418 Cod. Nav. ; nel merito l'infondatezza della domanda di pagamento della compensazione pecuniaria ex Reg. n. 261/2004 posto che il ritardo del volo è stato imposto da circostanze eccezionali, ossia le limitazioni al traffico aereo, la rideterminazione degli slot imposte da Eurocontrol alla Compagnia e la chiusura dell'aeroporto di Bologna.
Il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza n. 445/2025 del 17.02.2025, accertato il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 418 Cod. Nav., rigettava il ricorso, e, per l'effetto, condannava i ricorrenti a rifondere, in favore di le spese di lite pari ad € 278,00, oltre spese generali, I.V.A. e CP_1
C.P.A. come per legge.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e per Parte_2 Parte_3 gli stessi la società chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento Parte_1 delle domande formulate con conseguente condanna di al risarcimento di tutti i danni CP_1 subiti da parte ricorrente nella misura di € 500,00, per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Ce
261/2004.
Si è costituita l'appellata , la quale, nel chiedere il rigetto dell'appello, ha eccepito: CP_1 preliminarmente il difetto di legittimazione processuale di in assenza di un potere Parte_1 rappresentativo di natura sostanziale in relazione al contratto dedotto in giudizio;
in via subordinata, la prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 418 del Cod. Nav.; in via ulteriormente subordinata, pagina 2 di 5 l'infondatezza delle domande avversarie stante l'intervento di circostanze eccezionali consistenti nelle limitazioni al traffico aereo, la rideterminazione degli slot imposte da Eurocontrol alla Compagnia e la chiusura dell'aeroporto di Bologna che hanno determinato il ritardo del volo dei ricorrenti;
l'inammissibilità della domanda nuova sulle spese legali della (invalida) procedura di mediazione.
Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies all'odierna udienza di discussione.
L'appello proposto da e per gli stessi la società Parte_2 Parte_3 [...] non è fondato e va, dunque, rigettato. Parte_1
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione processuale dell'appellante e la conseguente inammissibilità dell'appello.
Risulta documentato in atti (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado) il mandato con rappresentanza conferito dai passeggeri alla società in ordine alla pratica relativa al disservizio Parte_1 aereo espressamente indicato.
Con il mandato con rappresentanza i passeggeri hanno espressamente conferito per iscritto i poteri rappresentativi sostanziali alla società mandataria, al fine di porre in essere ogni attività stragiudiziale e giudiziale concernente la compensazione pecuniaria ex Reg. Eu 261/2004, nonché ad agire in nome e per conto dei passeggeri medesimi ogni sede e grado del procedimento, potere che non risulta dunque limitato alla prima fase processuale.
Ciò detto, con unico motivo di appello i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Giudice di Pace di
Bologna nella parte in cui erroneamente ha ritenuto decorso il termine semestrale di prescrizione in applicazione dell'art. 418 Cod. Nav.
In particolare, gli appellanti ritengono non applicabile la disciplina di cui al Codice della Navigazione, dovendo invece applicarsi la Convenzione di Montreal del 28.05.1999 (Reg. Ce 261/2004). Con la conseguenza che il termine per azionare il diritto si prescriverebbe in due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.
Tale assunto non è condivisibile.
Si rende, pertanto, necessario accertare quale sia il termine di prescrizione applicabile al caso di specie, onde verificare se l'atto interruttivo abbia potuto esplicare il proprio effetto o se, invece, il diritto azionato dai ricorrenti si sia già prescritto prima di tale data.
Costituisce circostanza pacifica che il volo rientri nell'ambito di operatività del Reg. Com. n. 261/2004 essendo infatti la tratta in contestazione quella del 7.06.2022 da Palma di Maiorca a Bologna.
Al riguardo, occorre premettere che il regolamento CE n. 261/2004 non indica il termine di prescrizione delle azioni volte ad ottenere il versamento della compensazione prevista agli artt. 5 e 7 di tale pagina 3 di 5 regolamento.
Stante l'assenza di disposizioni del diritto dell'UE in materia, tale termine andrà, dunque, “stabilito conformemente alle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell'azione, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.” (Corte di Giustizia, sentenza del 22 novembre 2012, C-
139/2011).
Non può, tuttavia, accogliersi la tesi degli appellanti secondo cui, in virtù del rinvio alle “norme comunitarie” e alla “normativa internazionale” operato dall'art. 949 ter cod. della navigazione in combinato disposto con l'art. 941 cod. nav., sarebbe applicabile l'art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, che prevede un termine di prescrizione biennale per il risarcimento dei danni subiti dal passeggero (Cass. sez. III, ordinanza n. 4427 del 20/02/2024).
Tale norma, infatti, unitamente alle altre di cui al capitolo III di tale Convenzione, attiene al risarcimento dei danni subiti dal singolo passeggero (sentenza Corte di Giustizia UE del 9 luglio 2009,
C-204/08).
Come chiarito da consolidata giurisprudenza euro-unitaria, invece, la compensazione di cui all'art. 14
Reg. CE n. 261/2004 equivale ad un indennizzo eventuale, forfettario e standardizzato a carico del vettore, che copre i pregiudizi comuni a tutti i passeggeri e prescinde dall'esistenza di ulteriori danni per il singolo utente del trasporto aereo.
Stante il diverso ambito di operatività delle due normative, non può, dunque, applicarsi l'art. 35 della
Convenzione di Montreal alla compensazione pecuniaria in esame (Corte di Giustizia, sentenza del 10 gennaio 2006, C-344/2004).
Come rilevato dall'appellata, il termine di prescrizione applicabile al caso di specie va, invece, individuato nell'art. 418 codice della navigazione. Tale norma, sebbene inserita nella prima parte del codice relativo al trasporto marittimo, può, infatti, senz'altro trovare applicazione anche a quello aereo stante il dettato dell'art. 1 co. 2 cod. nav. che, in caso di mancanza di disposizioni del diritto della navigazione, prevede in primo luogo il ricorso all'analogia.
In particolare, il termine di prescrizione che viene in rilievo risulta essere quello semestrale di cui all'art. 418 co. 1 cod. nav. e non quello annuale di cui al co. 3 della medesima norma, posto che il trasporto aereo è iniziato e terminato all'interno dell'Europa.
Calcolando il decorso del termine di prescrizione semestrale dal 28.08.2023, giorno in cui è stato per la prima volta interrotto il termine di prescrizione a seguito della trasmissione della diffida ad opera dei passeggeri, il diritto di credito vantato da questi ultimi, risulta, dunque, essersi prescritto al 28.02.2024, ben prima della notificazione a del ricorso unitamente al decreto di fissazione CP_1 dell'udienza in data 7.08.2024, con il conseguente inutile decorso del termine prescrizionale di cui pagina 4 di 5 all'art. 418 Cod.Nav.
È indubbio, dunque, che il Giudice di Pace abbia correttamente rigettato il ricorso, stante la sopravvenuta prescrizione del diritto.
Alla luce di quanto sopra, l'appello proposto da e per gli Parte_2 Pt_3 Parte_3 stessi la società va, dunque, rigettato con conseguente conferma della sentenza di Parte_1 primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la ridotta attività processuale svolta.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti (rigetto dell'impugnazione) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 445/2025 del 17.02.2025 del Giudice di pace di
Bologna, che per l'effetto conferma;
- condanna altresì parte appellante al rimborso alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in €
332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., I.V.A., C.P.A.
- dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater art. 13 D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per appello.
BOLOGNA, 21 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
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