Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 2654
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Sentenza 22 ottobre 2025

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Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, ha esaminato il ricorso proposto da una società e da due persone fisiche avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna che aveva rigettato la loro domanda di compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004, pari a € 500,00, per un ritardo di oltre tre ore del volo Palma di Maiorca-Bologna del 7 giugno 2022. I ricorrenti, che avevano acquistato i biglietti, lamentavano l'inadempimento contrattuale della compagnia aerea, sostenendo che il vettore avesse l'onere di provare documentalmente l'impedimento imprevedibile e che solo la dimostrazione di circostanze eccezionali e imprevedibili potesse esonerarlo dall'obbligo risarcitorio. La compagnia aerea appellata si era costituita contestando la domanda, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 418 del Codice della Navigazione, e nel merito l'infondatezza della pretesa, adducendo come cause del ritardo circostanze eccezionali quali limitazioni al traffico aereo, rideterminazione degli slot da parte di Eurocontrol e chiusura dell'aeroporto di Bologna. Il Giudice di Pace aveva accolto l'eccezione di prescrizione, rigettando il ricorso e condannando i ricorrenti alle spese. In appello, gli appellanti reiteravano la domanda di condanna al risarcimento, contestando l'applicabilità dell'art. 418 c.n. e invocando invece la Convenzione di Montreal con il suo termine biennale di prescrizione. La compagnia aerea appellata, costituendosi nuovamente, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione processuale di uno degli appellanti, la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 418 c.n., l'infondatezza nel merito per le medesime ragioni addotte in primo grado, e l'inammissibilità di una domanda nuova relativa alle spese di mediazione.

Il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata. In via preliminare, ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione processuale degli appellanti, ritenendo provato il mandato con rappresentanza conferito dai passeggeri alla società mandataria per ogni attività stragiudiziale e giudiziale. Nel merito, ha ritenuto infondato l'unico motivo di appello relativo all'errata applicazione del termine di prescrizione. Il Collegio ha chiarito che il Regolamento CE n. 261/2004 non disciplina il termine di prescrizione per la compensazione pecuniaria, rimettendo tale determinazione alle regole degli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 35 della Convenzione di Montreal, poiché tale norma riguarda il risarcimento dei danni subiti dal singolo passeggero, mentre la compensazione prevista dal Regolamento CE è un indennizzo forfettario e standardizzato. Di conseguenza, ha confermato l'applicabilità dell'art. 418 del Codice della Navigazione, ritenendo che, stante la tratta aerea intra-europea, fosse applicabile il termine prescrizionale semestrale. Calcolando tale termine dalla data dell'interruzione della prescrizione (diffida ad opera dei passeggeri), il Tribunale ha accertato che il diritto si era prescritto prima della notifica del ricorso introduttivo, confermando la correttezza del rigetto operato dal Giudice di Pace. Le spese del grado di appello sono state poste a carico degli appellanti soccombenti e liquidate in € 332,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 2654
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 2654
    Data del deposito : 22 ottobre 2025

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