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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5852 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3996/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3996/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 10/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, pubblicata il 02.01.2017 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Carfora (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio in C.F._1
Gragnano, alla via Tommaso Sorrentino, n. 26, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
, (P.IVA: ), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente Parte_2
domiciliata in Caivano (Na) alla via Braucci n. 23 presso lo studio dell'Avv.
pagina 1 di 8 PP IT (C.F. ), che la rappresenta e difende come C.F._2
da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 29/06/2017 ha convenuto Parte_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, l
[...]
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, affinché venisse dichiarato unico responsabile ai sensi dell'art. 2048 c.c. o, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il sinistro avvenuto il 20/10/2010, tempo in cui l'odierno appellante era minore d'età, all'interno dell e più in particolare presso lo spazio adibito a campo da gioco. CP_1
In particolare, l'attore assumeva che durante la fruizione della prestazione offerta dall'oratorio, “stava giocando con il pallone insieme agli altri oratoriani nello spazio adibito a campo di gioco” (pag.1 punto b) dell'atto di citazione) e che
“durante lo svolgimento di detta attività ludica […] veniva violentemente colpito alla gamba destra” (pag.1 punto c) dell'atto di citazione).
Avendo riportato lesioni personali come da documentazione allegata chiedeva così provvedere: 1) “Sentire dichiarare l' , Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., ai sensi dell'art. 2048 c.c., o, in ogni caso, ai sensi dell'art.2043 c.c., esclusivo responsabile del sinistro de quo;
2) “sentire, per lo effetto, condannare esso convenuto, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento per le lesioni subite dal sig. , Parte_1
della complessiva somma di € 20.160,38 (ventimilacentosessanta/38 )di cui: - €
10.373,89 (diecimilatrecentosettantatre/89) per danno biologico da invalidità permanente;
- € 3.982,73 (tremilanovecentottantadue/73) per danni morali;
- € pagina 2 di 8 1.857,20 (milleottocentocinquantasette/20) per i 40 giorni di invalidità temporanea totale;
- € 696,45 (seicentonovantasei/45) per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; - € 348,23 (trecentoquarantotto/23) per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; - € 2.901,88 (duemilanovecentouno/88) per danno biologico temporaneo;
oltre le spese mediche sostenute o, in via gradata, della somma di denaro maggiore e/o minore che sarà ritenuta provata provata e/o giusta dell'On.le Giudicante, in ogni caso oltre rivalutazione ed interessi;
3) “ sentirsi condannare esso convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Nel corso del giudizio di prime cure, l
[...]
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 10/2017 del 02/01/2017 così provvedeva: “1) Rigetta la domanda attorea;
2) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese dell'espletata CTU medico-legale; 3) Nulla sulle spese”.
proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) Accogliere, per i motivi di cui in premessa, il presente appello, ed in particolare, in riforma della sentenza n. 10/2017 del Giudice Dott. Angelo Scarpati del Tribunale di Torre Annunziata del
27/12/2016, depositata il 02/01/2017, resa nel giudizio pandettato al n. 5543/14
R.G., non notificata, appellata, accogliere tutte le domande formulate al sig.
e, segnatamente: - accertare e dichiarare la responsabilità Parte_1
dell' , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
anche per fatto del suo personale, in ordine a tutti i danni patiti dall'allora minore
; per l'effetto, condannare l' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., all'integrale risarcimento degli
[...]
anzidetti danni, pagando in favore dell'istante la complessiva somma di € 9.226,27 di cui: - € 4.027,62 per danno biologico permanente;
€ 2.028,40 per I.T.T.; - €
576,25 per I.T.P. al 50%; - € 288,13 per I.T.P. al 25%; - € 2.306,57 per danno
pagina 3 di 8 morale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, o, in subordine, quella maggiore o minore somma ritenuta provata e/o giusta;
2) condannare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.”
Nel giudizio così incardinato si costituiva l
[...]
, eccependo l'inammissibilità ai Controparte_1
sensi dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza del gravame, insistendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
La Corte, all'udienza del 02/07/2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, co. 1, e 352, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del c.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023,
n.23100; 03/03/2022, n.7081).
pagina 4 di 8 In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Venendo all'esame del merito, la Corte rileva che l'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi: 1) “erronea o/o omessa valutazione e/o travisamento delle risultanze probatorie e manifesta contraddizione della motivazione rispetto al complesso probatorio, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, erroneità, ingiustizia ed illogicità nel merito, in fatto ed in diritto, ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. ed ai fini dell'ammissibilità dell'appello.”; 2) “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. relativamente alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado”.
L'appello è infondato.
Ed invero, rileva la Corte che l'attore in primo grado, oggi appellante, con l'atto introduttivo del giudizio affermava testualmente che: “stava giocando con il pallone insieme agli altri oratoriani nello spazio adibito a campo di gioco” (pag.1 punto b) dell'atto di citazione), e che “durante lo svolgimento di detta attività ludica […] veniva violentemente colpito alla gamba destra” (pag.1 punto c) dell'atto di citazione). Il fatto storico in relazione al quale il medesimo assume di aver subito il Parte_3
danno di cui chiede il risarcimento è, dunque, dallo stesso esattamente definito nei termini di cui sopra, cioè in relazione ad un accadimento verificatosi allorché lo stesso stava giocando a pallone. Tant'è che dal medesimo atto, nonché dal verbale di prima udienza, risulta che il chiedeva: “ammettere prova per testi sulle circostanze Parte_1
pagina 5 di 8 di fatto di cui ai capi “a”; “b”; “c”; e “d” della premessa del presente atto di citazione”. Dunque anche al momento della richiesta istruttoria l'attore confermava la circostanza di fatto della sua partecipazione alla partita di calcio e chiedeva che in merito venisse ammessa prova testimoniale (al punto b dell'atto di citazione: “stava giocando con il pallone”). Inoltre, nella comparsa conclusionale di primo grado, parte attrice dapprima si riporta a quanto esposto nell'atto di citazione, quindi conferma la versione dei fatti esposta originariamente, e poi prosegue affermando genericamente che
“[…] , nel mentre si trovava all'interno dell'oratorio insieme ad altri Parte_1
oratoriani, veniva violentemente colpito alla gamba destra da un altro oratoriano che correva inseguendo un pallone e riportava gravi lesioni personali […]”, omettendo di precisare se stesse o meno prendendo parte all'attività sportiva.
Dai documenti allegati alla produzione dell'attore, poi, risulta che al momento dell'infortunio il era intento a disputare una partita di calcio. In particolare, Parte_1
nell'anamnesi realizzata dall'ospedale presso cui l'attore fu ricoverato, a pag. 1, alla voce “Anamnesi patologica prossima”, vi è scritto che: “La madre del ragazzo dichiara che il figlio si è infortunato giocando a pallone” (cfr.: Cartella Clinica n. 10665,
Presidio Ospedaliero San Leonardo – Castellammare di Stabia). Dall'analisi del verbale di accettazione n. 53622 del medesimo ospedale, sottoscritto dalla madre del , Parte_1
a pag.1, alla voce “Dichiarazione, con assunzione di responsabilità, del paziente circa le modalità dell'evento”, risulta che lo stesso: “Riferisce di essere caduto mentre disputava una partita di pallone [...]” (cfr.: Cartella Clinica n. 10665, Presidio Ospedaliero San
Leonardo – Castellammare di Stabia).
Alle dichiarazioni sopra riportate, siccome rese nell'immediatezza dei fatti, deve riconoscersi un'attendibilità maggiore a quella che può essere attribuita ai testimoni, sia dal punto di vista temporale che della genuinità. Le dichiarazioni rese dai due testi escussi in primo grado, che riferiscono di circostanze in parte diverse, contrastanti sia con le risultanze documentali che con quanto esposto dal medesimo attore in tutti i suoi pagina 6 di 8 scritti difensivi, dunque, non risultano attendibili quanto alla ricostruzione del fatto dannoso denunciato con il libello introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale.
In particolare, rileva la Corte che le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1
, escussi all'udienza del 12.03.2015, che riferivano: “in particolare, Testimone_2
ricordo che nel mentre io, ed un altro nostro amico, Parte_1 Tes_2
, ci trovavamo presso il campetto dell'oratorio, e stavamo parlando tra di noi,
[...]
all'improvviso il veniva violentemente travolto da una altro Parte_1
ragazzo….”), non sono, alla luce delle risultanze processuali di cui si è detto sopra, idonee a provare una diversa dinamica del fatto dannoso in contestazione incompatibile con quella esposta dal medesimo attore in prime cure e con lo svolgimento dell'attività sportiva in corso.
Dunque, il giudice di prime cure, analizzando correttamente le risultanze probatorie tutte acquisite agli atti di causa, ha esattamente valutato in termini di rigetto la domanda formulata dall'attore.
Pertanto, come affermato dal Tribunale di Torre Annunziata, non è contestabile alcuna violazione all Controparte_1
in quanto organizzatore della partita, non essendo nella possibilità
[...]
né negli obblighi dello stesso impedire un evento, ancorché prevedibile, imprevenibile.
Il secondo motivo di appello resta assorbito.
In definitiva, per le esposte ragioni in fatto e diritto, l'appello è infondato e va rigettato con integrale conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese del secondo giudizio, ex art 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si provvede alla relativa liquidazione in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo
2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre
2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) nei valori minimi in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014).
pagina 7 di 8 A norma dell'art.13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co.
17, della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro l Parte_3 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 10/2017 pubblicata il
02.01.2017, così provvede:
A) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
B) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell Parte_3 [...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese
[...]
di lite del presente grado che liquida in € 150,00 per spese ed € 1.984,00 per compenso, oltre rimborso spese generali I.V.A. e C.P.A. se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
C) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13, co. 1, quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_3
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3996/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 10/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, pubblicata il 02.01.2017 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Carfora (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio in C.F._1
Gragnano, alla via Tommaso Sorrentino, n. 26, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
, (P.IVA: ), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente Parte_2
domiciliata in Caivano (Na) alla via Braucci n. 23 presso lo studio dell'Avv.
pagina 1 di 8 PP IT (C.F. ), che la rappresenta e difende come C.F._2
da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 29/06/2017 ha convenuto Parte_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, l
[...]
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, affinché venisse dichiarato unico responsabile ai sensi dell'art. 2048 c.c. o, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il sinistro avvenuto il 20/10/2010, tempo in cui l'odierno appellante era minore d'età, all'interno dell e più in particolare presso lo spazio adibito a campo da gioco. CP_1
In particolare, l'attore assumeva che durante la fruizione della prestazione offerta dall'oratorio, “stava giocando con il pallone insieme agli altri oratoriani nello spazio adibito a campo di gioco” (pag.1 punto b) dell'atto di citazione) e che
“durante lo svolgimento di detta attività ludica […] veniva violentemente colpito alla gamba destra” (pag.1 punto c) dell'atto di citazione).
Avendo riportato lesioni personali come da documentazione allegata chiedeva così provvedere: 1) “Sentire dichiarare l' , Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., ai sensi dell'art. 2048 c.c., o, in ogni caso, ai sensi dell'art.2043 c.c., esclusivo responsabile del sinistro de quo;
2) “sentire, per lo effetto, condannare esso convenuto, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento per le lesioni subite dal sig. , Parte_1
della complessiva somma di € 20.160,38 (ventimilacentosessanta/38 )di cui: - €
10.373,89 (diecimilatrecentosettantatre/89) per danno biologico da invalidità permanente;
- € 3.982,73 (tremilanovecentottantadue/73) per danni morali;
- € pagina 2 di 8 1.857,20 (milleottocentocinquantasette/20) per i 40 giorni di invalidità temporanea totale;
- € 696,45 (seicentonovantasei/45) per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; - € 348,23 (trecentoquarantotto/23) per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; - € 2.901,88 (duemilanovecentouno/88) per danno biologico temporaneo;
oltre le spese mediche sostenute o, in via gradata, della somma di denaro maggiore e/o minore che sarà ritenuta provata provata e/o giusta dell'On.le Giudicante, in ogni caso oltre rivalutazione ed interessi;
3) “ sentirsi condannare esso convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Nel corso del giudizio di prime cure, l
[...]
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 10/2017 del 02/01/2017 così provvedeva: “1) Rigetta la domanda attorea;
2) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese dell'espletata CTU medico-legale; 3) Nulla sulle spese”.
proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) Accogliere, per i motivi di cui in premessa, il presente appello, ed in particolare, in riforma della sentenza n. 10/2017 del Giudice Dott. Angelo Scarpati del Tribunale di Torre Annunziata del
27/12/2016, depositata il 02/01/2017, resa nel giudizio pandettato al n. 5543/14
R.G., non notificata, appellata, accogliere tutte le domande formulate al sig.
e, segnatamente: - accertare e dichiarare la responsabilità Parte_1
dell' , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
anche per fatto del suo personale, in ordine a tutti i danni patiti dall'allora minore
; per l'effetto, condannare l' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., all'integrale risarcimento degli
[...]
anzidetti danni, pagando in favore dell'istante la complessiva somma di € 9.226,27 di cui: - € 4.027,62 per danno biologico permanente;
€ 2.028,40 per I.T.T.; - €
576,25 per I.T.P. al 50%; - € 288,13 per I.T.P. al 25%; - € 2.306,57 per danno
pagina 3 di 8 morale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, o, in subordine, quella maggiore o minore somma ritenuta provata e/o giusta;
2) condannare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.”
Nel giudizio così incardinato si costituiva l
[...]
, eccependo l'inammissibilità ai Controparte_1
sensi dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza del gravame, insistendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
La Corte, all'udienza del 02/07/2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, co. 1, e 352, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del c.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023,
n.23100; 03/03/2022, n.7081).
pagina 4 di 8 In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Venendo all'esame del merito, la Corte rileva che l'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi: 1) “erronea o/o omessa valutazione e/o travisamento delle risultanze probatorie e manifesta contraddizione della motivazione rispetto al complesso probatorio, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, erroneità, ingiustizia ed illogicità nel merito, in fatto ed in diritto, ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. ed ai fini dell'ammissibilità dell'appello.”; 2) “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. relativamente alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado”.
L'appello è infondato.
Ed invero, rileva la Corte che l'attore in primo grado, oggi appellante, con l'atto introduttivo del giudizio affermava testualmente che: “stava giocando con il pallone insieme agli altri oratoriani nello spazio adibito a campo di gioco” (pag.1 punto b) dell'atto di citazione), e che “durante lo svolgimento di detta attività ludica […] veniva violentemente colpito alla gamba destra” (pag.1 punto c) dell'atto di citazione). Il fatto storico in relazione al quale il medesimo assume di aver subito il Parte_3
danno di cui chiede il risarcimento è, dunque, dallo stesso esattamente definito nei termini di cui sopra, cioè in relazione ad un accadimento verificatosi allorché lo stesso stava giocando a pallone. Tant'è che dal medesimo atto, nonché dal verbale di prima udienza, risulta che il chiedeva: “ammettere prova per testi sulle circostanze Parte_1
pagina 5 di 8 di fatto di cui ai capi “a”; “b”; “c”; e “d” della premessa del presente atto di citazione”. Dunque anche al momento della richiesta istruttoria l'attore confermava la circostanza di fatto della sua partecipazione alla partita di calcio e chiedeva che in merito venisse ammessa prova testimoniale (al punto b dell'atto di citazione: “stava giocando con il pallone”). Inoltre, nella comparsa conclusionale di primo grado, parte attrice dapprima si riporta a quanto esposto nell'atto di citazione, quindi conferma la versione dei fatti esposta originariamente, e poi prosegue affermando genericamente che
“[…] , nel mentre si trovava all'interno dell'oratorio insieme ad altri Parte_1
oratoriani, veniva violentemente colpito alla gamba destra da un altro oratoriano che correva inseguendo un pallone e riportava gravi lesioni personali […]”, omettendo di precisare se stesse o meno prendendo parte all'attività sportiva.
Dai documenti allegati alla produzione dell'attore, poi, risulta che al momento dell'infortunio il era intento a disputare una partita di calcio. In particolare, Parte_1
nell'anamnesi realizzata dall'ospedale presso cui l'attore fu ricoverato, a pag. 1, alla voce “Anamnesi patologica prossima”, vi è scritto che: “La madre del ragazzo dichiara che il figlio si è infortunato giocando a pallone” (cfr.: Cartella Clinica n. 10665,
Presidio Ospedaliero San Leonardo – Castellammare di Stabia). Dall'analisi del verbale di accettazione n. 53622 del medesimo ospedale, sottoscritto dalla madre del , Parte_1
a pag.1, alla voce “Dichiarazione, con assunzione di responsabilità, del paziente circa le modalità dell'evento”, risulta che lo stesso: “Riferisce di essere caduto mentre disputava una partita di pallone [...]” (cfr.: Cartella Clinica n. 10665, Presidio Ospedaliero San
Leonardo – Castellammare di Stabia).
Alle dichiarazioni sopra riportate, siccome rese nell'immediatezza dei fatti, deve riconoscersi un'attendibilità maggiore a quella che può essere attribuita ai testimoni, sia dal punto di vista temporale che della genuinità. Le dichiarazioni rese dai due testi escussi in primo grado, che riferiscono di circostanze in parte diverse, contrastanti sia con le risultanze documentali che con quanto esposto dal medesimo attore in tutti i suoi pagina 6 di 8 scritti difensivi, dunque, non risultano attendibili quanto alla ricostruzione del fatto dannoso denunciato con il libello introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale.
In particolare, rileva la Corte che le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1
, escussi all'udienza del 12.03.2015, che riferivano: “in particolare, Testimone_2
ricordo che nel mentre io, ed un altro nostro amico, Parte_1 Tes_2
, ci trovavamo presso il campetto dell'oratorio, e stavamo parlando tra di noi,
[...]
all'improvviso il veniva violentemente travolto da una altro Parte_1
ragazzo….”), non sono, alla luce delle risultanze processuali di cui si è detto sopra, idonee a provare una diversa dinamica del fatto dannoso in contestazione incompatibile con quella esposta dal medesimo attore in prime cure e con lo svolgimento dell'attività sportiva in corso.
Dunque, il giudice di prime cure, analizzando correttamente le risultanze probatorie tutte acquisite agli atti di causa, ha esattamente valutato in termini di rigetto la domanda formulata dall'attore.
Pertanto, come affermato dal Tribunale di Torre Annunziata, non è contestabile alcuna violazione all Controparte_1
in quanto organizzatore della partita, non essendo nella possibilità
[...]
né negli obblighi dello stesso impedire un evento, ancorché prevedibile, imprevenibile.
Il secondo motivo di appello resta assorbito.
In definitiva, per le esposte ragioni in fatto e diritto, l'appello è infondato e va rigettato con integrale conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese del secondo giudizio, ex art 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si provvede alla relativa liquidazione in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo
2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre
2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) nei valori minimi in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014).
pagina 7 di 8 A norma dell'art.13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co.
17, della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro l Parte_3 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 10/2017 pubblicata il
02.01.2017, così provvede:
A) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
B) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell Parte_3 [...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese
[...]
di lite del presente grado che liquida in € 150,00 per spese ed € 1.984,00 per compenso, oltre rimborso spese generali I.V.A. e C.P.A. se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
C) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13, co. 1, quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_3
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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