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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2001/2023 R.G., decisa ex art. 281 sexies c.p.c., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 328/2023 TRA
, titolare della ditta individuale TR e Soluzioni di Parte_1
CH MO (P.I. ), rappresentata e difesa giusta procura in P.IVA_1 atti dagli avvocati Federica de Ritis e Gioacchino Bifulco, elettivamente domici- liata unitamente presso lo studio degli stessi in Napoli alla piazzetta Laura Terracina n. 1 OPPONENTE E in persona dell'amministratore delegato e Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avvocato Natale Pregevole, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Torre Annunziata alla Via Vesuvio n. 17 OPPOSTA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.1.90p.m2024, la parte opposta ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiun- tivo n. 328/2023 con il quale l'intestato Tribunale le ingiungeva di pagare alla la somma di euro 8.546,71, oltre interessi e spese Controparte_1 del procedimento. L'istante, dopo aver eccepito l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Nola, quale foro della sede della ditta convenuta, deduceva che l'importo richie- sto non sarebbe dovuto avendo la emesso una fattura di Controparte_1 circa euro 9.000,00, consegnando la fattura e la relativa merce con molto ritardo
1 rispetto a quanto si era convenuto ed ai conseguenti impegni che la ditta di MO CH aveva preso con terzi clienti. Contestando, dunque, la sussistenza del requisito della liquidità, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso con vittoria di spese di lite. Nel costituirsi in giudizio l'opposta ha contestato in toto la domanda attorea, e ne ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. 2. In limine litis deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente essendo stata la stessa formulata in maniera incomple- ta e, precisamente, solo in relazione al criterio generale del foro delle persone fisiche di cui all'art. 18 cod. proc. civ. e non anche, invece, avuto riguardo ai criteri dei fori alternativi fissati dall'art. 20 cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, Cass., 25.5.2009, n. 12100, alla cui stregua ‹‹nelle cause relative a diritti d'obbligazio- ne, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata mediante l'indicazione di tutti i fori concorrenti individuati: ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza››).
3. Nel merito l'opposta società, che si occupa del commercio e della vendita all'ingrosso di acciai e di materiali ferrosi, ha richiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento per cui è causa per il recupero del proprio credito documentato dalla fattura fiscale n. 480 del 31.01.2022 per complessivi euro 17.093,42 e dal documento di trasporto ivi richiamato (ddt n. 774 del 19.01.2022), rispetto alla quale in data 11.5.2022 la debitrice “TR e Soluzioni di CH MO”, ha corrisposto la minor somma di euro 8.546,71. 3.1. In punto di diritto è noto che in base alla costante opinione della giurispru- denza di legittimità, fatta propria dal giudicante, l'opposizione a decreto ingiun- tivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricor- so, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
2 contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limi- tandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui prete- Co
, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora inter- venuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adem- pimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'ine- sattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (ex multis Cass. n. 826 del 20/01/2015; Cass. n. 15659 del 15/07/2011; Cass. n. 13533 del 2001).
3.2. Partendo da tali premesse, e considerato che tale fondamentale regola in materia di onere probatorio trova certamente applicazione anche alla tipologia di giudizio azionato in tal sede (opposizione a decreto in giuntivo), nella quale l'opposta assume la veste di attrice in senso sostanziale, ad avviso del giudicante laddove l'opposta ha provato il rapporto obbligatorio tra le parti, l'opponente non ha, invece, dimostrato né il proprio assunto relativo alla ritardata consegna del materiale, né di avere adempiuto alla propria obbligazione di pagamento dell'ulteriore somma di euro 8.546,71 sulla fattura n. 480. Parte opponente difatti, pur non contestando il rapporto contrattuale con la Parte_2
né la consegna della merce, ha posto a fondamento della presente opposizione la non
[...] debenza del saldo della predetta fattura allegando un ritardo nella consegna della merce risetto a quanto tra le parti pattuito, circostanza che le avrebbe creato problematiche con terzi, nonché la presenza di difetti nel materiale, riscontrati dai clienti finali ed eccepiti alla TR e Soluzioni. La deduzione risulta infondata essendo rimasta del tutto sfornita di prova. Ebbene, se per un verso parte opponente non ha dimostrato il proprio assunto, per altro verso l'opposto ha provato l'esistenza del vincolo obbligatorio tra le parti. Invero, oltre alla fattura del complessivo importo di euro 17.093,42, la
[...] attraverso la produzione del documento di trasporto (ddt n. Controparte_1
774 del 19.1.2022) ha chiaramente dimostrato di avere consegnato la merce ed allegato che la stessa è stata solo in parte pagata. Alla luce del quadro documentale fornito si ritiene sufficientemente provata l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
3 Ora, alla stregua di quanto evidenziato, vale a dire la dimostrata sussistenza del rapporto tra le parti, le generiche e non circostanziate allegazioni dell'opponente circa la ritardata consegna e assunti vizi del materiale consegnato, rimaste peraltro indimostrate, e l'indiscusso omesso pagamento dell'importo di euro 8.546,71 sulla fattura in contestazione, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, del quale va dichiarata la definitiva esecutività.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i para- metri minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indica- ta in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 500,00; fase introduttiva, euro 500,00; fase istruttoria: euro 840,00; fase decisoria, euro 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 328/2023; B. condanna , nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
TR e Soluzioni di CH MO, al pagamento delle spese di lite in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., che liquida in euro 2.691,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, 20 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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, titolare della ditta individuale TR e Soluzioni di Parte_1
CH MO (P.I. ), rappresentata e difesa giusta procura in P.IVA_1 atti dagli avvocati Federica de Ritis e Gioacchino Bifulco, elettivamente domici- liata unitamente presso lo studio degli stessi in Napoli alla piazzetta Laura Terracina n. 1 OPPONENTE E in persona dell'amministratore delegato e Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avvocato Natale Pregevole, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Torre Annunziata alla Via Vesuvio n. 17 OPPOSTA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.1.90p.m2024, la parte opposta ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiun- tivo n. 328/2023 con il quale l'intestato Tribunale le ingiungeva di pagare alla la somma di euro 8.546,71, oltre interessi e spese Controparte_1 del procedimento. L'istante, dopo aver eccepito l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Nola, quale foro della sede della ditta convenuta, deduceva che l'importo richie- sto non sarebbe dovuto avendo la emesso una fattura di Controparte_1 circa euro 9.000,00, consegnando la fattura e la relativa merce con molto ritardo
1 rispetto a quanto si era convenuto ed ai conseguenti impegni che la ditta di MO CH aveva preso con terzi clienti. Contestando, dunque, la sussistenza del requisito della liquidità, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso con vittoria di spese di lite. Nel costituirsi in giudizio l'opposta ha contestato in toto la domanda attorea, e ne ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. 2. In limine litis deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente essendo stata la stessa formulata in maniera incomple- ta e, precisamente, solo in relazione al criterio generale del foro delle persone fisiche di cui all'art. 18 cod. proc. civ. e non anche, invece, avuto riguardo ai criteri dei fori alternativi fissati dall'art. 20 cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, Cass., 25.5.2009, n. 12100, alla cui stregua ‹‹nelle cause relative a diritti d'obbligazio- ne, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata mediante l'indicazione di tutti i fori concorrenti individuati: ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza››).
3. Nel merito l'opposta società, che si occupa del commercio e della vendita all'ingrosso di acciai e di materiali ferrosi, ha richiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento per cui è causa per il recupero del proprio credito documentato dalla fattura fiscale n. 480 del 31.01.2022 per complessivi euro 17.093,42 e dal documento di trasporto ivi richiamato (ddt n. 774 del 19.01.2022), rispetto alla quale in data 11.5.2022 la debitrice “TR e Soluzioni di CH MO”, ha corrisposto la minor somma di euro 8.546,71. 3.1. In punto di diritto è noto che in base alla costante opinione della giurispru- denza di legittimità, fatta propria dal giudicante, l'opposizione a decreto ingiun- tivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricor- so, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
2 contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limi- tandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui prete- Co
, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora inter- venuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adem- pimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'ine- sattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (ex multis Cass. n. 826 del 20/01/2015; Cass. n. 15659 del 15/07/2011; Cass. n. 13533 del 2001).
3.2. Partendo da tali premesse, e considerato che tale fondamentale regola in materia di onere probatorio trova certamente applicazione anche alla tipologia di giudizio azionato in tal sede (opposizione a decreto in giuntivo), nella quale l'opposta assume la veste di attrice in senso sostanziale, ad avviso del giudicante laddove l'opposta ha provato il rapporto obbligatorio tra le parti, l'opponente non ha, invece, dimostrato né il proprio assunto relativo alla ritardata consegna del materiale, né di avere adempiuto alla propria obbligazione di pagamento dell'ulteriore somma di euro 8.546,71 sulla fattura n. 480. Parte opponente difatti, pur non contestando il rapporto contrattuale con la Parte_2
né la consegna della merce, ha posto a fondamento della presente opposizione la non
[...] debenza del saldo della predetta fattura allegando un ritardo nella consegna della merce risetto a quanto tra le parti pattuito, circostanza che le avrebbe creato problematiche con terzi, nonché la presenza di difetti nel materiale, riscontrati dai clienti finali ed eccepiti alla TR e Soluzioni. La deduzione risulta infondata essendo rimasta del tutto sfornita di prova. Ebbene, se per un verso parte opponente non ha dimostrato il proprio assunto, per altro verso l'opposto ha provato l'esistenza del vincolo obbligatorio tra le parti. Invero, oltre alla fattura del complessivo importo di euro 17.093,42, la
[...] attraverso la produzione del documento di trasporto (ddt n. Controparte_1
774 del 19.1.2022) ha chiaramente dimostrato di avere consegnato la merce ed allegato che la stessa è stata solo in parte pagata. Alla luce del quadro documentale fornito si ritiene sufficientemente provata l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
3 Ora, alla stregua di quanto evidenziato, vale a dire la dimostrata sussistenza del rapporto tra le parti, le generiche e non circostanziate allegazioni dell'opponente circa la ritardata consegna e assunti vizi del materiale consegnato, rimaste peraltro indimostrate, e l'indiscusso omesso pagamento dell'importo di euro 8.546,71 sulla fattura in contestazione, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, del quale va dichiarata la definitiva esecutività.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i para- metri minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indica- ta in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 500,00; fase introduttiva, euro 500,00; fase istruttoria: euro 840,00; fase decisoria, euro 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 328/2023; B. condanna , nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
TR e Soluzioni di CH MO, al pagamento delle spese di lite in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., che liquida in euro 2.691,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, 20 gennaio 2025
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