Ordinanza cautelare 8 marzo 2024
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 20/02/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01439/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06022/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6022 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
N.F. Immobiliare Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LU Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Casapesenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Agrorinasce S.C.R.- Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- ELiberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.10.2023 recante oggetto: “Alienazione beni di proprietà comunale. Conferimento incarico ad Agrorinasce srlc dell''incarico di redazione ed esecuzione degli atti tecnico-contabili necessari per la stipula dell''atto di alienazione dei lotti di terreni di proprietà comunale in Casapesenna”, limitatamente alla parte in cui inserisce tra i beni oggetto di alienazione anche l''immobile di proprietà della ricorrente, distinto al catasto del Comune di Casapesenna al foglio 8 particella n. 214 e dei relativi allegati, in particolare dell''elenco richiamato, limitatamente al punto 30.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 6/2/2024:
- ELiberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.10.2023 recante oggetto: “Alienazione beni di proprietà comunale. Conferimento incarico ad Agrorinasce srlc dell''incarico di redazione ed esecuzione degli atti tecnico-contabili necessari per la stipula dell''atto di alienazione dei lotti di terreni di proprietà comunale in Casapesenna”, limitatamente alla parte in cui inserisce tra i beni oggetto di alienazione anche l''immobile di proprietà della ricorrente, distinto al catasto del Comune di Casapesenna al foglio 8 particella n. 214 e dei relativi allegati, in particolare dell''elenco richiamato, limitatamente al punto 30.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune del Casapesenna e della Agrorinasce S.C.R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A) Con ricorso notificato in data 21 dicembre 2023 e depositato in pari data, la N.F. Immobiliare Costruzioni s.r.l. (di seguito N.F.) ha premesso di essere proprietaria di un parco costituito da dieci villette a schiera insistenti su area ubicata alla via S. Filomena snc, distinta al catasto del Comune di Casapesenna al foglio 8 particella n. 214 e di aver appreso solo con la pubblicazione del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/10/2023, recante oggetto “Alienazione beni di proprietà comunale conferimento incarico ad Agrorinasce srlc, dell’incarico di redazione ed esecuzione degli atti tecnico-contabili necessari per la stipula dell’atto di alienazione dei lotti di terreni di proprietà comunali in Casapesenna” che con ordinanza n. 22 del 10.04.2019 il Comune ha acquisito gratuitamente al patrimonio.
La società attrice, sull’asserito presupposto che l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale non le sarebbe mai stata notificata, ha proposto accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, chiedendo di estrarre copia del provvedimento in discorso completo delle relate di notifica eseguite, al fine di verificare la correttezza della notificazione e di intraprendere ogni più opportuna iniziativa di tutela dei propri interessi.
Non avendo il Comune rilasciato le copie in questione, la società ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio in attesa di aver accesso agli atti, proponendo le seguenti censure.
I. Violazione e falsa applicazione della legge 3 agosto 1999 n. 265. Violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 143 c.p.c. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria carenza o erronea valutazione dei presupposti, irragionevolezza e contraddittorietà. Sviamento dell’attività amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa. Difetto di legittimazione attiva a poter disporre dell’immobile di proprietà della ricorrente per mancata notificazione degli atti acquisitivi della proprietà.
Parte ricorrente contesta la legittimità della deliberazione recante l’avviso pubblico, in quanto fondata sulla presupposta acquisizione degli immobili al patrimonio comunale che, però - contesta la ricorrente - non sarebbe mai stata notificata, pur essendo atto recettizio, con conseguente invalidità del provvedimento, in assenza della prova dell’avvenuta notifica.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, c.3 e 36 c. 1 del D.P.R: 380/2001 s.m.i. Eccesso di potere per assoluta mancanza dei presupposti.
Il difetto di notifica censurato - precisa parte ricorrente - sarebbe riferito sia al preliminare e necessario verbale di inottemperanza, sia all’ordinanza di acquisizione al patrimonio richiamata nella delibera impugnata.
Peraltro, l’art. 36 del TUE prefigura la possibilità di sanatoria, lasciando quindi intendere che vi sia un lasso temporale aggiuntivo, oltre la scadenza dei termini per l’ottemperanza all’ordine di demolizione, che presuppone necessariamente la notifica tanto del verbale di inottemperanza che dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale.
Inoltre, il provvedimento di acquisizione non sarebbe meramente ricognitivo, residuando un potere amministrativo nello stabilire la concreta consistenza dell’area da acquisire che può essere fino a 10 volte l’estensione di quella abusivamente edificata.
Vero è che l’effetto acquisitivo - prosegue la ricorrente - si produce di diritto, ma nella fattispecie il verbale di inottemperanza non è stato comunicato, sicché anche l’effetto acquisitivo non avrebbe potuto prodursi.
Tale garanzia del cittadino risulterebbe poi avvalorata dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Si è costituito in giudizio il Comune di Casapesenna che ha depositato in giudizio l’ordinanza 22/2019 di acquisizione al patrimonio comunale e il verbale di inottemperanza.
B) Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 6 febbraio 2024 e depositato in pari data, la N.F. ha impugnato anche gli atti da ultimo depositati dal Comune, proponendo le seguenti censure.
Violazione e falsa applicazione della legge 3 agosto 1999 n. 265. Violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 143 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, c.3 e 36 c. 1 del D.P.R: 380/2001 s.m.i. Eccesso di potere per assoluta mancanza dei presupposti. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria carenza o erronea valutazione dei presupposti, irragionevolezza e contraddittorietà. Sviamento dell’attività amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa. Difetto di legittimazione attiva a poter disporre dell’immobile di proprietà della ricorrente per mancata notificazione degli atti acquisitivi della proprietà.
Dalla lettura delle relate di notifica emergerebbe che entrambi gli atti impugnati non sarebbero stati correttamente notificati alla società.
Difatti:
a) l’Ordinanza n. 22 del 10.04.2019 di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile distinto al catasto del Comune di Casapesenna al foglio 8 particella n. 214, risulta notificata (si legge) “a TA LU (padre)”; b) il verbale di accertamento dell’inottemperanza, n. 2565 del 03.04.2019 risulta notificato a “EL TE LA”.
Entrambi gli atti avrebbero dovuto invece essere notificati al rappresentante legale della società che è persona fisica diversa.
La società poi ripropone le medesime doglianze già articolate con il ricorso introduttivo anche in relazione agli atti in questione.
Si è costituita in giudizio anche la società Agrorinasce s.c.r.l.
C) Con ordinanza 8 marzo 2024, n. 494 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare.
Con ordinanza 17 aprile 2024, n. 1398 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e in riforma dell’ordinanza di questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione degli atti impugnati.
Le parti hanno prodotto memorie e documenti e all’udienza pubblica del 21 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
D) Può prescindersi dalle eccezioni preliminari di rito sollevate dalle parti resistenti perché il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio è la deliberazione n. 31/2023 con cui il Comune di Casapesenna ha posto in vendita il fabbricato di proprietà della società ricorrente in catasto al foglio 4 p.lla n. 214. Sennonché tale provvedimento presuppone la legittimità dei presupposti atti e cioè del verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione e del provvedimento di acquisizione del predetto fabbricato al patrimonio comunale n. 22 del 10 aprile 2019, impugnati con i motivi aggiunti a seguito del loro deposito in giudizio da parte del convenuto Comune.
Riveste quindi carattere preliminare dal punto di vista logico giuridico lo scrutinio della censura con la quale parte ricorrente si duole dell’omessa notificazione degli atti presupposti (verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione e provvedimento di acquisizione del fabbricato al patrimonio comunale).
Sul punto parte ricorrente adduce che la notifica di tali atti sarebbe nulla e/o inesistente e che tale vizio farebbe venire meno ogni effetto acquisitivo, atteso che se la società avesse avuto contezza di tali atti avrebbe potuto attivare la domanda di accertamento in sanatoria, ovvero altri strumenti volti ad evitare la perdita del diritto di proprietà sull’immobile.
L’eccezione è priva di fondamento.
Deve in primo luogo ribadirsi che non è oggetto di contestazione la piena conoscenza da parte della società ricorrente dell’ordine di demolizione avente ad oggetto il fabbricato acquisito dal Comune, atteso che il provvedimento demolitorio (ordinanza n. 7/2013) è stato oggetto anche di un giudizio proposto dalla medesima N.F. conclusosi con il rigetto del gravame (TAR Campania n. 1002/2015 e Consiglio di Stato n. 4149/2020).
Ciò premesso, la notifica del verbale di inottemperanza non costituisce presupposto di legittimità del provvedimento di acquisizione. La giurisprudenza ha infatti chiarito che tale verbale << è solo uno strumento per l’amministrazione volto a verificare la persistenza dell’inottemperanza, ma che non costituisce atto recettizio che debba essere comunicato al privato ai fini della legittimità del provvedimento di acquisizione – invece destinato ad essere comunicato all’interessato - anche perché l’atto di per sé non ha alcuna efficacia lesiva >> (da ultimo Consiglio di Stato, sez. II, n. 495/2025).
Il verbale è atto endoprocedimentale ed ha efficacia dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale – va sottolineato – non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva.
L’autorità amministrativa decidente fa proprio l’esito delle predette con formale atto di accertamento, sicché, conclusivamente, il verbale non ha alcun effetto lesivo che ne giustifichi la previa notifica, sicché l’effetto lesivo è interamente riconducibile all’atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, col quale l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e adotta il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, n. 7253/2023).
Peraltro, dalle sentenze che hanno respinto il ricorso avverso l’ordine di demolizione risulta che parte ricorrente aveva già proposto un’istanza di accertamento in sanatoria, ma che anche questa era stata respinta dal Comune, sicchè l’unica possibilità che le residuava a seguito dell’accertamento della natura abusiva dei manufatti era l’abbattimento delle opere, che però non è stato eseguito.
D.1) Quanto poi alla notifica dell’ordinanza di acquisizione del fabbricato al patrimonio comunale risulta dalla richiesta di notifica del Comune compiutamente indicato l’indirizzo della sede legale; inoltre, nella relazione di notifica si afferma che il provvedimento è stato effettivamente notificato alla N.F. in San Cipriano di Aversa, ma non risulta leggibile l’indirizzo preciso. Nondimeno ritiene il Collegio che dal complesso degli elementi indicati nella relazione di notifica e nella relativa richiesta emerga chiaramente che il messo comunale si sia effettivamente recato presso la sede della società ed abbia ivi consegnato l’atto a tale TA LU.
Quest’ultimo dalla ricostruzione effettuata dal Comune mediante le risultanze anagrafiche risulta essere il padre, convivente, del sig. TA OL, ex socio ed amministratore della società, nonché marito di LA EL TE attualmente socia della N.F. nonché delegata alla ricezione degli atti, secondo quanto risultante dal verbale di constatazione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Ora, secondo la giurisprudenza, ai fini della regolarità della notificazione eseguita nel domicilio del destinatario a mani di “persona di famiglia” (parente o affine) ivi reperita, non occorre che il consegnatario sia anche convivente, salva la prova contraria dell’occasionalità della presenza di questi all’indirizzo dell’interessato (cfr. Cass. 16499/2016).
Ritiene il Collegio che tale orientamento possa essere applicato anche nel caso di specie in cui la notifica è avvenuta presso la sede della società, ma ad un parente del soggetto delegato alla ricezione degli atti (sig.ra EL TE), non avendo fornito parte ricorrente alcuna prova che il sig. TA LU fosse presente all’interno della società per ragioni di tipo occasionale.
Ne consegue che anche la notifica dell’ordine di acquisizione del fabbricato oggetto di causa deve ritenersi perfezionata, con la conseguenza che tale provvedimento è divenuto da tempo inoppugnabile e i motivi aggiunti proposti nel presente giudizio devono ritenersi per questa parte irricevibili per tardività.
Da ciò deriva anche l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse al ricorso introduttivo proposto avverso l’avviso di vendita, posto che per effetto dell’ordinanza di acquisizione del 2019 la società attrice aveva già perso la proprietà al momento in cui il compendio immobiliare è stato posto in vendita dal Comune.
In definitiva, il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza di interesse, non essendo più la società proprietaria del compendio immobiliare, mentre il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui è impugnato il verbale di inottemperanza, quale atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo, mentre è irricevibile nella parte in cui è stato proposto avverso l’ordinanza di acquisizione del fabbricato oggetto di causa, in quanto divenuta inoppugnabile per decorso del termine.
In considerazione della complessità di alcune delle questioni trattate e dell’andamento della fase cautelare, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso introduttivo;
- dichiara i motivi aggiunti in parte inammissibili per carenza di interesse e in parte irricevibili per tardività;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO