Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 10.4.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 26522/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. GALDI MICHELE , con cui è Parte_1 elett.te domiciliato come in atti ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. MARZOCCHELLA AMODIO ed elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Con ricorso depositato il 3.12.2024, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio l' esponendo di aver presentato alla commissione sanitaria domanda CP_1 di riconoscimento della pensione di inabilità e dell'handicap grave di cui all'art. 3.
c. 3 ex lege 104/92 e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 13331/2023 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie, detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 3.12.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state in grado di determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante si duole di una erronea valutazione del c.t.u., limitandosi ad elencare le patologie di cui è affetto il ricorrente, senza muovere alcuna specifica censura all'operato del c.t.u., contrapponendosi esclusivamente alle conclusioni del c.t.u., senza evidenziare alcun errore tecnico e/o giuridico di quest'ultimo.
In linea generale e per tutte le patologie non è spiegato in che modo abbiano influenzato il calcolo finale, in modo tale che, ove non commessi gli eventuali errori
(tra l'altro non precisati) la percentuale riconosciuta sarebbe stata superiore a quella individuata dal c.t.u. e come tale determinante per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Pertanto, l'opposizione, che si risolve in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale, deve essere dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'art. 152 disp, att. cpc, nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, nella causa di cui in epigrafe così provvede:
A) Dichiara inammissibile l'opposizione
B) Nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 10/04/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo