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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
- dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
- dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore
- dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 140/2023, promossa
DA in persona del l.r. p.t., con sede legale in Roma, V.le Europa n. 190, Parte_1
P.I. - C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandra Ceschi P.IVA_1 P.IVA_2
(C.F. - email . C.F._1 Email_1 Email_2 Email_3
fax 055/2736240), giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata Email_4
in data 21-2-2024, con allegata procura generale alle liti, domiciliata per il giudizio presso
[...]
di Firen- Controparte_1
ze, Via Porta Rossa n. 8 - 5123 Firenze.
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco CP_2 C.F._2
Rocchio del Foro di Arezzo (Codice Fiscale – email: C.F._3 Email_5
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente
[...]
domiciliato presso e nello studio del medesimo difensore in Talla (AR), Via Luigi Einaudi n°
1/A.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 743/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 30-6-2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 743/2022 emessa nel procedimento r.g.n. Parte_1
2837/2020 del Tribunale di Arezzo e depositata il 30/06/2022, riformare la suddetta sentenza nella parte impugnata per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Con le presenti note, questa parte, aderendo all'invito formulato dal
Collegio nell'ordinanza datata 11 dicembre 2024 di valutare ipotesi conciliative e comunque precisare e quantificare le rispettive disponibilità transattive, conclude affinché la Corte di Ap- pello voglia determinare la somma ad essa spettante a titolo di rimborso dei buoni postali frutti- feri tenendo conto dell'applicazione della ritenuta erariale di cui al D.M. 23.06.1997 e, quindi, dichiarare che il dovuto di ammonta ad €. 5.640,77 (come dalla stessa indicato nel Parte_1 primo grado del giudizio) invece che ad €. 6.383,41 (come riconosciuto dal Giudice di prime cu- re). Con vittoria di spese di causa che l'appellato, essendo comunque soccombente Parte_1 all'esito globale della lite e vista l'esiguità della minor somma da essa dovuta, ritiene possano essere eventualmente compensate, sia per il primo che per il secondo grado del giudizio, per una quota non superiore a 2/10 e liquidate a proprio favore per la rimanenza”.
Fatti di causa - Svolgimento del giudizio
1.- opponeva il decreto ingiuntivo n. 861/2020, con il quale il Tribuna- Parte_1 le di Arezzo le aveva ordinato di pagare in favore di – cointestatario dei buoni po- CP_2
stali fruttiferi trentennali serie Q da £ 500.000 (€ 258,23) emessi il 22 dicembre 1987 e il 1 marzo
2 1988 – l'intero importo di € 6.383,41, maturato in relazione ai suddetti titoli alla morte della cointestataria Persona_1
A sostegno dell'opposizione deduceva, in sintesi:
(a) che la controparte aveva errato nel calcolare i rendimenti maturati dal 21° al 30° anno,
tenuto conto delle previsioni di cui al D.M. 13-6-1986, istitutivo della serie Q e della re- lativa normativa (d.l. 556/1986, convertito in l. n. 759/1986), nonché di quelle di cui al
DM 23-6-1997 (art.7), con cui era stata data attuazione al d.lgs.239/1996, che aveva in- trodotto la nuova imposta sostitutiva (di quelle sui redditi) sugli interessi;
(b) che, in particolare, in base alla “Tabella dei saggi di interesse dei Buoni Postali Fruttiferi
(infra, BPF) della serie ordinaria distinta dalla lettera 'Q'”, allegata al predetto decreto ministeriale, per i BPF da £ 500.000, come quelli per cui si controverte, l'importo dell'interesse bimestrale che maturava a decorrere dal 21° anno di emissione del titolo era pari al 12% di quanto sino ad allora maturato, diviso per i 6 bimestri dell'anno (
12% di £ 3.281.880 = £ 393.825 / 6 = £ 65.637);
(c) che in pratica l'interesse fisso bimestrale era dato del rendimento massimo al 20° anno previsto per il titolo, cioè il 12%, e tale rimaneva sino al 30° anno;
(d) che, per effetto del diverso regime fiscale dovuto all'applicazione dell'imposta sostituti- va del 12,50%, l'importo base su cui calcolare il tasso fisso bimestrale da applicare si modificava da £ 3.281.880, come indicato a tergo del titolo, a £ 2.619.192; e su quest'ultimo importo doveva essere calcolato il rendimento annuo del 12%;
(e) che, in altre parole, la differenza fra quanto risultante dal calcolo effettuato dall'ingiungente e quello che risultava dal sito di Cassa Depositi e Prestiti derivava esclusivamente dalla diversa metodologia di calcolo utilizzata e dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50%;
(f) che, applicando correttamente la normativa fiscale, l'importo dovuto era pari a euro 5-
640,77 (importo complessivo per entrambi i BPF);
(g) che, inoltre, la regolamentazione dei buoni postali fruttiferi cointestati era sottoposta al combinato disposto degli artt. 187 e 203 d.P.R. 256/1989 del vecchio regolamento ban- coposta, con conseguente non rimborsabilità dei buoni postali in esame se non in pre-
3 senza della quietanza liberatoria di tutti gli aventi diritto (e, quindi, degli eredi di RI
CA).
Si costituiva in giudizio contrastando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_2
Con sentenza n. 743/2022, il tribunale di Arezzo rigettava l'opposizione e condannava
[...]
a pagare le spese di giudizio. Parte_2
2.- ha impugnato la sentenza di primo grado nella sola parte relativa alla Parte_1 quantificazione degli importi dovuti all'appellato, denunciando l'esistenza di un evidente error in iudicando.
Ha evidenziato che gli assunti che fondano la decisione di primo grado sono, in sintesi: (a) che il D.M. 23-6-1997 “nulla dispone in merito al calcolo degli interessi dell'ultimo decennio , modificando, quindi, per i buoni serie Q (istituiti con il D.M. 13 giugno 1986), la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale anziché al lordo, solamente per i primi venti anni”; (b) che “Quanto al periodo successivo [i.e. dal 21° al 30° anno, n.d.r.], in assenza di diver- se previsioni, debba farsi riferimento alle condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi, con conseguente correttezza del calcolo effettuato da nel ricorso per CP_2 ingiunzione in atti”.
Secondo l'appellante tali assunti non sono conformi, però, alla fattispecie concreta portata all'attenzione del giudice, nella quale, “ferma restando la capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta erariale per i primi 20 anni” (operazione considerata corretta dallo stesso giudice di primo grado), nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, essa appellante “aveva semplicemente evidenziato che tale modalità di applicazione influiva sulla determinazione dell'importo del ren- dimento fisso bimestrale [per gli ultimi dieci anni, ndr], derivando questo da un calcolo che prende a base l'importo massimo raggiunto al termine del 20° anno” e che, peraltro, era “del tut- to evidente che la modalità di applicazione della ritenuta erariale relativamente agli ultimi 10 anni non ha alcuna influenza sull'importo maturato, poiché dal 21° al 30° anno il rendimento dei titoli è costituito da un importo fisso che si aggiunge a quanto maturato in precedenza”. Ne risul- tava, pertanto, un'evidente contraddizione tra la ritenuta corretta capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta erariale per i primi vent'anni e l'esito della lite.
3.- Con la comparsa di costituzione in appello, ha contrastato, in tesi, CP_2
l'impugnazione; in ipotesi, ha evidenziato che qualora la Corte aderisse alla ricostruzione norma-
4 tiva e giurisprudenziale prospettata da ne risulterebbe un minor credito di €. Parte_1
5.640,77 (2.773,04 buono n° 37 + 2.867,73 buono n° 45) e in questi limiti la domanda dovrebbe trovare accoglimento, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
4.- Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, con ordinanza 11-12-
2024, nel fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni per l'11-3-2025, il collegio invitava le parti a trovare una soluzione conciliativa, tenendo conto, per un verso, che l'appello ha ad og- getto unicamente la quantificazione degli importi in relazione alle modalità di applicazione della ritenuta erariale e su tale questione, di recente, altre Corti di Appello avevano già giudicato cor- retta l'applicazione del D.M. 23.06.1997 e, quindi, accolto la tesi di (vedi App. Ve- Parte_1
nezia 20/2/2024 n. 355; App. Milano 27/6/2024 n. 1914; App. Napoli n. 25/9/2024 n. 3748) e, per altro verso, che comunque il era stato costretto ad agire in giudizio perché CP_2 CP_3
aveva rifiutato il rimborso, anche e soprattutto, per il difetto di quietanza degli altri cointe-
[...]
statari e, quindi, gli andava riconosciuto un contributo per le spese di giudizio.
In relazione a tale proposta il difensore dell'appellante ha dichiarato (v. nota scritta del 3-3-
2025) di non avere il potere d'accettare la soluzione conciliativa. L'appellato ha aderito, invece, alla proposta conciliativa, poi precisando le conclusioni nei termini proposti in epigrafe, con ri- nuncia quindi ad opporsi all'accoglimento dell'unico motivo d'appello.
Senza attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11-3-2025 sulle con- clusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con asse- gnazione di un termine ridotto a giorni venti per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
5.- L'appello è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado incorre nei vizi denunciati dall'appellante.
Al riguardo, occorre ricordare che il d.lgs n. 239 del 1996, recante “Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati”, ha introdotto (art.1) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cen- to quanto agli interessi e agli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari.
Lo stesso decreto ha stabilito, per quanto qui interessa, che: “per i titoli a più lunga scaden- za (con durata superiore ai 12 mesi) la tassazione va applicata annualmente sull'ammontare de-
5 gli interessi maturati, a prescindere dal fatto che i titoli siano o meno dotati di una cedola da ri- scuotere”.
Quanto ai buoni postali di risparmio, l'art.2, co.3 ha previsto che l'imposta sostitutiva sia applicata dall'Ente italiane (poi ) e ha stabilito che “Con decreto del Mi- Pt_1 Parte_1
nistro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle te- lecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalita' applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
In attuazione del D.lgs. 239/1996 (art.2) è stato emanato il D.M. 23.6.1997, con il quale è stato disposto, per quanto qui rileva (v. art.7, ultimo comma), che “Per i buoni delle serie ordina- rie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Il predetto decreto si configura, dunque, come norma di rango secondario che integra e spe- cifica, a ciò espressamente autorizzato, il contenuto della disposizione di rango primario, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 239/1996, potendone quindi stabilire le particolari modalità operative.
Dal che discende che è contraddittoria la sentenza di primo grado nella parte in cui ricono- sce che per i primi vent'anni di vita dei BPF per cui è causa gli interessi devono essere capitaliz- zati annualmente al netto della ritenuta fiscale, ma non considera che, così facendo, si ridetermina in diminuzione (rispetto a quanto indicato sul retro dei BPF) il montante al 20° anno su cui poi calcolare gli interessi per i successivi dieci anni.
In ordine agli effetti di tale ricostruzione sulla quantificazione del credito dell'appellato,
non ha contestato il conteggio proposto dal che ha indicato il proprio mi- Parte_1 CP_2
nor credito, rispetto a quello oggetto di ingiunzione di pagamento, in complessivi euro 5.640,77.
Peraltro, in tale cifra il credito era stato indicato dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado (v. atto di opposizione) e l'importo corrisponde a quello indicato dal sito di Cassa Depositi
e Prestiti (v. documenti prodotti in primo grado dall'appellato).
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va revocato il decreto ingiuntivo oppo- sto e, in accoglimento parziale dell'azione di pagamento proposta in via monitoria, Controparte_4
[...
[...] [...]
è condannata a pagare in favore di la somma di euro 5.640,77, oltre interessi
[...] CP_2 legali dall'atto di messa in mora del 31-3-2020 al saldo effettivo.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, comprese quelle della fase monitoria, nella misura di due decimi (2/10). Per il resto fanno carico a , che è la soccombente prevalente. L'importo indicato nel dispo- Parte_1
sitivo già tiene conto della compensazione parziale ed è liquidato sulla base delle notule deposita- te nel giudizio di primo grado, richiamate in appello, disattesa unicamente, quanto al giudizio di opposizione, la voce indicata per la fase istruttoria, stanti il mancato deposito delle memorie ex art.183, co.6 cpc e il mancato svolgimento di ogni attività di assunzione delle prove (pertanto, sono liquidate soltanto le fasi 1, 2, 4).
Le spese del giudizio d'appello sono compensate tra le parti ai sensi del combinato disposto degli artt.91 e 92 cpc. Al riguardo, va evidenziato che non è stata svolta attività istruttoria (sicché niente è dovuto per tale fase); che l'appellante ha rifiutato immotivatamente la proposta concilia- tiva avanzata dal collegio, il cui contenuto, accettato dall'appellato, è stato sostanzialmente rece- pito in sentenza;
che gli importi per i compensi dovuti per le fasi 1 e 2, che dovrebbero gravare sull'appellato, sono sostanzialmente equivalenti a quello dovuto per la fase 4, che dovrebbe gra- vare sull'appellante, giusta la previsione dell'art.91, co.1, secondo periodo cpc. Pertanto, si giu- stifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il de- creto ingiuntivo opposto;
- accoglie l'azione di pagamento proposta da nei confronti di CP_2 Parte_1
nei limiti della motivazione e, per l'effetto, condanna quest'ultima a pagare al primo
[...]
la somma di euro 5.640,77, oltre interessi legali dall'atto di messa in mora del 31-3-2020 al saldo effettivo;
- condanna a pagare a le spese del giudizio di primo grado Parte_1 CP_2
che, al netto della compensazione indicata in motivazione, sono liquidate in euro 3.020,00 per compenso professionale (di cui euro 432,00 per compenso della fase monitoria) ed eu-
7 ro 116,40 per spese vive della fase monitoria, oltre al rimborso delle spese generali (15%)
e degli accessori fiscali e previdenziali (se dovuti);
- compensa tra le parti le spese del giudizio d'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 30-4-2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Carmine Capozzi Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizio- nata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
- dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
- dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore
- dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 140/2023, promossa
DA in persona del l.r. p.t., con sede legale in Roma, V.le Europa n. 190, Parte_1
P.I. - C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandra Ceschi P.IVA_1 P.IVA_2
(C.F. - email . C.F._1 Email_1 Email_2 Email_3
fax 055/2736240), giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata Email_4
in data 21-2-2024, con allegata procura generale alle liti, domiciliata per il giudizio presso
[...]
di Firen- Controparte_1
ze, Via Porta Rossa n. 8 - 5123 Firenze.
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco CP_2 C.F._2
Rocchio del Foro di Arezzo (Codice Fiscale – email: C.F._3 Email_5
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente
[...]
domiciliato presso e nello studio del medesimo difensore in Talla (AR), Via Luigi Einaudi n°
1/A.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 743/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 30-6-2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 743/2022 emessa nel procedimento r.g.n. Parte_1
2837/2020 del Tribunale di Arezzo e depositata il 30/06/2022, riformare la suddetta sentenza nella parte impugnata per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Con le presenti note, questa parte, aderendo all'invito formulato dal
Collegio nell'ordinanza datata 11 dicembre 2024 di valutare ipotesi conciliative e comunque precisare e quantificare le rispettive disponibilità transattive, conclude affinché la Corte di Ap- pello voglia determinare la somma ad essa spettante a titolo di rimborso dei buoni postali frutti- feri tenendo conto dell'applicazione della ritenuta erariale di cui al D.M. 23.06.1997 e, quindi, dichiarare che il dovuto di ammonta ad €. 5.640,77 (come dalla stessa indicato nel Parte_1 primo grado del giudizio) invece che ad €. 6.383,41 (come riconosciuto dal Giudice di prime cu- re). Con vittoria di spese di causa che l'appellato, essendo comunque soccombente Parte_1 all'esito globale della lite e vista l'esiguità della minor somma da essa dovuta, ritiene possano essere eventualmente compensate, sia per il primo che per il secondo grado del giudizio, per una quota non superiore a 2/10 e liquidate a proprio favore per la rimanenza”.
Fatti di causa - Svolgimento del giudizio
1.- opponeva il decreto ingiuntivo n. 861/2020, con il quale il Tribuna- Parte_1 le di Arezzo le aveva ordinato di pagare in favore di – cointestatario dei buoni po- CP_2
stali fruttiferi trentennali serie Q da £ 500.000 (€ 258,23) emessi il 22 dicembre 1987 e il 1 marzo
2 1988 – l'intero importo di € 6.383,41, maturato in relazione ai suddetti titoli alla morte della cointestataria Persona_1
A sostegno dell'opposizione deduceva, in sintesi:
(a) che la controparte aveva errato nel calcolare i rendimenti maturati dal 21° al 30° anno,
tenuto conto delle previsioni di cui al D.M. 13-6-1986, istitutivo della serie Q e della re- lativa normativa (d.l. 556/1986, convertito in l. n. 759/1986), nonché di quelle di cui al
DM 23-6-1997 (art.7), con cui era stata data attuazione al d.lgs.239/1996, che aveva in- trodotto la nuova imposta sostitutiva (di quelle sui redditi) sugli interessi;
(b) che, in particolare, in base alla “Tabella dei saggi di interesse dei Buoni Postali Fruttiferi
(infra, BPF) della serie ordinaria distinta dalla lettera 'Q'”, allegata al predetto decreto ministeriale, per i BPF da £ 500.000, come quelli per cui si controverte, l'importo dell'interesse bimestrale che maturava a decorrere dal 21° anno di emissione del titolo era pari al 12% di quanto sino ad allora maturato, diviso per i 6 bimestri dell'anno (
12% di £ 3.281.880 = £ 393.825 / 6 = £ 65.637);
(c) che in pratica l'interesse fisso bimestrale era dato del rendimento massimo al 20° anno previsto per il titolo, cioè il 12%, e tale rimaneva sino al 30° anno;
(d) che, per effetto del diverso regime fiscale dovuto all'applicazione dell'imposta sostituti- va del 12,50%, l'importo base su cui calcolare il tasso fisso bimestrale da applicare si modificava da £ 3.281.880, come indicato a tergo del titolo, a £ 2.619.192; e su quest'ultimo importo doveva essere calcolato il rendimento annuo del 12%;
(e) che, in altre parole, la differenza fra quanto risultante dal calcolo effettuato dall'ingiungente e quello che risultava dal sito di Cassa Depositi e Prestiti derivava esclusivamente dalla diversa metodologia di calcolo utilizzata e dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50%;
(f) che, applicando correttamente la normativa fiscale, l'importo dovuto era pari a euro 5-
640,77 (importo complessivo per entrambi i BPF);
(g) che, inoltre, la regolamentazione dei buoni postali fruttiferi cointestati era sottoposta al combinato disposto degli artt. 187 e 203 d.P.R. 256/1989 del vecchio regolamento ban- coposta, con conseguente non rimborsabilità dei buoni postali in esame se non in pre-
3 senza della quietanza liberatoria di tutti gli aventi diritto (e, quindi, degli eredi di RI
CA).
Si costituiva in giudizio contrastando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_2
Con sentenza n. 743/2022, il tribunale di Arezzo rigettava l'opposizione e condannava
[...]
a pagare le spese di giudizio. Parte_2
2.- ha impugnato la sentenza di primo grado nella sola parte relativa alla Parte_1 quantificazione degli importi dovuti all'appellato, denunciando l'esistenza di un evidente error in iudicando.
Ha evidenziato che gli assunti che fondano la decisione di primo grado sono, in sintesi: (a) che il D.M. 23-6-1997 “nulla dispone in merito al calcolo degli interessi dell'ultimo decennio , modificando, quindi, per i buoni serie Q (istituiti con il D.M. 13 giugno 1986), la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale anziché al lordo, solamente per i primi venti anni”; (b) che “Quanto al periodo successivo [i.e. dal 21° al 30° anno, n.d.r.], in assenza di diver- se previsioni, debba farsi riferimento alle condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi, con conseguente correttezza del calcolo effettuato da nel ricorso per CP_2 ingiunzione in atti”.
Secondo l'appellante tali assunti non sono conformi, però, alla fattispecie concreta portata all'attenzione del giudice, nella quale, “ferma restando la capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta erariale per i primi 20 anni” (operazione considerata corretta dallo stesso giudice di primo grado), nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, essa appellante “aveva semplicemente evidenziato che tale modalità di applicazione influiva sulla determinazione dell'importo del ren- dimento fisso bimestrale [per gli ultimi dieci anni, ndr], derivando questo da un calcolo che prende a base l'importo massimo raggiunto al termine del 20° anno” e che, peraltro, era “del tut- to evidente che la modalità di applicazione della ritenuta erariale relativamente agli ultimi 10 anni non ha alcuna influenza sull'importo maturato, poiché dal 21° al 30° anno il rendimento dei titoli è costituito da un importo fisso che si aggiunge a quanto maturato in precedenza”. Ne risul- tava, pertanto, un'evidente contraddizione tra la ritenuta corretta capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta erariale per i primi vent'anni e l'esito della lite.
3.- Con la comparsa di costituzione in appello, ha contrastato, in tesi, CP_2
l'impugnazione; in ipotesi, ha evidenziato che qualora la Corte aderisse alla ricostruzione norma-
4 tiva e giurisprudenziale prospettata da ne risulterebbe un minor credito di €. Parte_1
5.640,77 (2.773,04 buono n° 37 + 2.867,73 buono n° 45) e in questi limiti la domanda dovrebbe trovare accoglimento, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
4.- Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, con ordinanza 11-12-
2024, nel fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni per l'11-3-2025, il collegio invitava le parti a trovare una soluzione conciliativa, tenendo conto, per un verso, che l'appello ha ad og- getto unicamente la quantificazione degli importi in relazione alle modalità di applicazione della ritenuta erariale e su tale questione, di recente, altre Corti di Appello avevano già giudicato cor- retta l'applicazione del D.M. 23.06.1997 e, quindi, accolto la tesi di (vedi App. Ve- Parte_1
nezia 20/2/2024 n. 355; App. Milano 27/6/2024 n. 1914; App. Napoli n. 25/9/2024 n. 3748) e, per altro verso, che comunque il era stato costretto ad agire in giudizio perché CP_2 CP_3
aveva rifiutato il rimborso, anche e soprattutto, per il difetto di quietanza degli altri cointe-
[...]
statari e, quindi, gli andava riconosciuto un contributo per le spese di giudizio.
In relazione a tale proposta il difensore dell'appellante ha dichiarato (v. nota scritta del 3-3-
2025) di non avere il potere d'accettare la soluzione conciliativa. L'appellato ha aderito, invece, alla proposta conciliativa, poi precisando le conclusioni nei termini proposti in epigrafe, con ri- nuncia quindi ad opporsi all'accoglimento dell'unico motivo d'appello.
Senza attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11-3-2025 sulle con- clusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con asse- gnazione di un termine ridotto a giorni venti per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
5.- L'appello è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado incorre nei vizi denunciati dall'appellante.
Al riguardo, occorre ricordare che il d.lgs n. 239 del 1996, recante “Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati”, ha introdotto (art.1) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cen- to quanto agli interessi e agli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari.
Lo stesso decreto ha stabilito, per quanto qui interessa, che: “per i titoli a più lunga scaden- za (con durata superiore ai 12 mesi) la tassazione va applicata annualmente sull'ammontare de-
5 gli interessi maturati, a prescindere dal fatto che i titoli siano o meno dotati di una cedola da ri- scuotere”.
Quanto ai buoni postali di risparmio, l'art.2, co.3 ha previsto che l'imposta sostitutiva sia applicata dall'Ente italiane (poi ) e ha stabilito che “Con decreto del Mi- Pt_1 Parte_1
nistro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle te- lecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalita' applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
In attuazione del D.lgs. 239/1996 (art.2) è stato emanato il D.M. 23.6.1997, con il quale è stato disposto, per quanto qui rileva (v. art.7, ultimo comma), che “Per i buoni delle serie ordina- rie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Il predetto decreto si configura, dunque, come norma di rango secondario che integra e spe- cifica, a ciò espressamente autorizzato, il contenuto della disposizione di rango primario, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 239/1996, potendone quindi stabilire le particolari modalità operative.
Dal che discende che è contraddittoria la sentenza di primo grado nella parte in cui ricono- sce che per i primi vent'anni di vita dei BPF per cui è causa gli interessi devono essere capitaliz- zati annualmente al netto della ritenuta fiscale, ma non considera che, così facendo, si ridetermina in diminuzione (rispetto a quanto indicato sul retro dei BPF) il montante al 20° anno su cui poi calcolare gli interessi per i successivi dieci anni.
In ordine agli effetti di tale ricostruzione sulla quantificazione del credito dell'appellato,
non ha contestato il conteggio proposto dal che ha indicato il proprio mi- Parte_1 CP_2
nor credito, rispetto a quello oggetto di ingiunzione di pagamento, in complessivi euro 5.640,77.
Peraltro, in tale cifra il credito era stato indicato dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado (v. atto di opposizione) e l'importo corrisponde a quello indicato dal sito di Cassa Depositi
e Prestiti (v. documenti prodotti in primo grado dall'appellato).
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va revocato il decreto ingiuntivo oppo- sto e, in accoglimento parziale dell'azione di pagamento proposta in via monitoria, Controparte_4
[...
[...] [...]
è condannata a pagare in favore di la somma di euro 5.640,77, oltre interessi
[...] CP_2 legali dall'atto di messa in mora del 31-3-2020 al saldo effettivo.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, comprese quelle della fase monitoria, nella misura di due decimi (2/10). Per il resto fanno carico a , che è la soccombente prevalente. L'importo indicato nel dispo- Parte_1
sitivo già tiene conto della compensazione parziale ed è liquidato sulla base delle notule deposita- te nel giudizio di primo grado, richiamate in appello, disattesa unicamente, quanto al giudizio di opposizione, la voce indicata per la fase istruttoria, stanti il mancato deposito delle memorie ex art.183, co.6 cpc e il mancato svolgimento di ogni attività di assunzione delle prove (pertanto, sono liquidate soltanto le fasi 1, 2, 4).
Le spese del giudizio d'appello sono compensate tra le parti ai sensi del combinato disposto degli artt.91 e 92 cpc. Al riguardo, va evidenziato che non è stata svolta attività istruttoria (sicché niente è dovuto per tale fase); che l'appellante ha rifiutato immotivatamente la proposta concilia- tiva avanzata dal collegio, il cui contenuto, accettato dall'appellato, è stato sostanzialmente rece- pito in sentenza;
che gli importi per i compensi dovuti per le fasi 1 e 2, che dovrebbero gravare sull'appellato, sono sostanzialmente equivalenti a quello dovuto per la fase 4, che dovrebbe gra- vare sull'appellante, giusta la previsione dell'art.91, co.1, secondo periodo cpc. Pertanto, si giu- stifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il de- creto ingiuntivo opposto;
- accoglie l'azione di pagamento proposta da nei confronti di CP_2 Parte_1
nei limiti della motivazione e, per l'effetto, condanna quest'ultima a pagare al primo
[...]
la somma di euro 5.640,77, oltre interessi legali dall'atto di messa in mora del 31-3-2020 al saldo effettivo;
- condanna a pagare a le spese del giudizio di primo grado Parte_1 CP_2
che, al netto della compensazione indicata in motivazione, sono liquidate in euro 3.020,00 per compenso professionale (di cui euro 432,00 per compenso della fase monitoria) ed eu-
7 ro 116,40 per spese vive della fase monitoria, oltre al rimborso delle spese generali (15%)
e degli accessori fiscali e previdenziali (se dovuti);
- compensa tra le parti le spese del giudizio d'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 30-4-2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Carmine Capozzi Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizio- nata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.
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