Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6403.2023 R.A.C.L., promossa da:
Marisa Spagnolo
con il proc. avv. Insalata dom.
CONTRO
CP_
Parte ricorrente ha adito, in data 7.6.23, questo Tribunale chiedendo annullarsi la posizione CP_ debitoria lamentata da con atto del 28.10.21 in relazione alla Ds agricola corrisposta CP_ nel 2002 per il 2001 con condanna di alla restituzione di quanto trattenuto, oltre accessori e con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Lamenta:
-il difetto di motivazione del provvedimento suddetto;
-l'irripetibilità per difetto di dolo e la prescrizione del diritto al recupero dell'indebito.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, non si è costituita
Ebbene, nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta
4.8.10 n.18046].
Principio questo che ben può trovare applicazione anche nel presente giudizio.
Si deve pertanto, in assenza di elementi atti a coonestare una diversa soluzione, ritenere la sussistenza dell'indebito de quo, non avendo parte ricorrente documentato la sussistenza dei requisiti utili al conseguimento della prestazione.
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della ripetizione dell'indebito pensionistico, pretesa dall'ente previdenziale, è irrilevante il tenore dei provvedimenti con i quali l'istituto abbia disposto il recupero o negativamente risposto ad istanza volta ad evitare il recupero dell'indebito percepito [cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2009, n.
9986].
Pa L'autorità giudiziaria è chiamata non a sindacare l'atto della ma il diritto al conseguimento della prestazione previdenziale o assistenziale oggetto di recupero.
Ritenuta l'applicabilità dell'art.2033 c.c. sì da rendere irrilevante il profilo soggettivo dell'accipiens, si deve osservare come dalla comunicazione di indebito per cui è causa emerge come la prestazione indebita sia stata erogata nel 2002 (considerata la data della domanda ed i termini di definizione del procedimento) e l'indebito comunicato solo in data
28.10.21 e quindi oltre il termine decennale di prescrizione.
Sussistono comunque, alla luce delle emergenze processuali (comportamento processuale delle parti e motivazioni a supporto della decisione) gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale,
CP_ definitivamente pronunziando, annulla l'indebito per cui è causa e condanna a restituire quanto a detto titolo eventualmente trattenuto, oltre accessori ex lege. Spese compensate.
Lecce, 20/05/2025
Lorenzo Bellanova