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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/07/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2523/2023 R.G. promossa da
(avv. Paolo Sarti) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. Roberto Ruzzenenti) Controparte_1 nonché contro
(avv. Giovanni Emilio Molinari) P_
(avv.ti Maurizio Gugliotta e Marco Ferrari) Controparte_3
(contumaci) Controparte_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di compravendita del 28 dicembre 2021 nn. 22721/5215 a rogito del Notaio dott.ssa (esecutivo di contratto preliminare del 29 luglio 2021), la sig.ra Controparte_3 [...] ha acquistato dal sig. l'abitazione sita in Via Pace n. 29 a Brescia ed Pt_1 P_ identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Brescia Sez. NCT, Fg. 118, Mapp. 227, Sub. 50
(ex Sub. 40 in forza di variazione del 26 novembre 2021).
Il venditore aveva conseguito la proprietà dell'immobile in forza di successione della madre
(deceduta in data 28 maggio 2021), avendo il fratello dello stesso, sig. Persona_1 CP_4
, rinunciato all'eredità materna con atto nn. 83138/36797 di repertorio del Notaio dott.
[...]
Persona_2
1 In data 4 ottobre 2021 – e, quindi, in data intermedia fra la stipulazione del contratto preliminare e la sottoscrizione del definitivo – la sig.ra ha iscritto ipoteca Controparte_1 giudiziale nn. 46460/8128 sull'immobile in questione.
L'attrice, in questa sede, ha quindi domandato: (i) in via principale, la cancellazione dell'ipoteca, perché iscritta su un bene di cui il soggetto debitore, sig. , non Controparte_4 sarebbe mai stato proprietario e, comunque, sulla base di un credito prescritto;
(ii) in via subordinata, la risoluzione del contratto di compravendita, la restituzione del prezzo versato e, quanto alla posizione del notaio dott.ssa il risarcimento del danno patito. CP_3
La convenuta ha eccepito, in via pregiudiziale, il mancato regolare Controparte_1 espletamento del tentativo di mediazione e la necessità di riunire il presente giudizio ad altro, precedentemente instaurato (n. 7002/2022 R.G. Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Alfredo De
Leonardis), nell'ambito del quale essa convenuta ha proposto domanda di risarcimento del danno nei confronti del notaio Nel merito, la sig.ra ha chiesto di: (i) accertare CP_3 CP_1
l'intervenuta accettazione dell'eredità materna da parte del sig. , che, nel possesso Controparte_4 dei beni ereditari, non avrebbe redatto inventario nel termine prescritto dall'art. 485 c.c.; (ii) dichiarare la nullità o inefficacia della dichiarazione di rinuncia all'eredità, con conseguente autorizzazione ad accettare l'eredità medesima ai sensi e per gli effetti dell'art. 524 c.c.; (iii) dichiarare la nullità o inefficacia del contratto di compravendita per la quota di 1/2 dell'immobile, di spettanza del coerede e comproprietario;
(iv) condannare l'attrice, il convenuto Controparte_4 sig. e il notaio dott.ssa al risarcimento del danno. P_ CP_3
Il convenuto sig. ha asserito che, al momento del decesso della madre, il P_ fratello si era già trasferito in altro immobile sito in Brescia, Via Carlo Botta n. 11, poiché
l'appartamento ereditario non era abitabile a causa di lavori di ristrutturazione di cui alla SCIA n.
255458 in data 8 ottobre 2021. Egli ha poi aggiunto di aver corrisposto, in via transattiva, alla sig.ra
«il totale teorico attivo ereditario netto (50% dell'attivo ereditario, costituito da Controparte_1 quanto incassato dalla vendita immobile ereditario alla Signora detratti il 50% del passivo Pt_1 ereditario) del Signor », per un totale di euro 60.000,00, di modo che ella non Controparte_4 conserverebbe più alcun interesse/legittimazione ad agire (cfr. doc. 4, transazione del 21 giugno
2022).
Il notaio dott.ssa ha affermato di aver adempiuto regolarmente alla prestazione e, CP_3 in ogni caso, ha contestato la quantificazione del danno e il nesso causale.
L'udienza di prima comparizione e trattazione si è svolta mediante il deposito di note scritte. Nelle note depositate in data 21 giugno 2023, in particolare, l'attrice ha eccepito la tardività della costituzione della convenuta e, di conseguenza, «l'inammissibilità delle domande CP_1
2 riconvenzionali tutte così come formulate dalla parte convenuta, che concernono per sommi capi (i)
l'impugnazione della rinuncia di all'eredità di (ii) la domanda di Controparte_4 Persona_1 accertamento della validità e dell'efficacia dell'ipoteca giudiziale nn. 46460/8128 del 4/10/2021 e (iii) la richiesta di risarcimento danni avanzata contro l'attrice , nonché ogni altra domanda formulata Parte_1 in atti e qui non elencata».
Con ordinanza del 2 luglio 2023 – respinte le eccezioni pregiudiziali (difetto di mediazione e riunione) sollevate dalla convenuta sig.ra – è stata dichiarata la contumacia Controparte_1 del convenuto e sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Controparte_4
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduti i termini dell'art. 190 c.p.c., la causa è infine transitata in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'ipoteca può avere ad oggetto beni del debitore o di un terzo (art. 2808 comma 2 c.c.).
La costituzione dell'ipoteca sui beni di un terzo presuppone che questi presti il proprio consenso all'iscrizione (art. 2868 c.c.). In difetto di consenso, la garanzia ipotecaria è «priva di oggetto e di causa» e deve essere cancellata (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 6958 del 26/07/1994).
Muovendo da questa premessa – che pare condivisa da tutte le parti in causa – il dato dirimente è quello del regime proprietario dell'immobile colpito dall'iscrizione ipotecaria, il quale,
a propria volta, dipende dalla ricostruzione della vicenda successoria della sig.ra Persona_1 originaria proprietaria del cespite.
A detta dell'attrice, avente causa dal solo , alla successione sarebbe estraneo P_
, avendo egli rinunziato all'eredità (apertasi il 28 maggio 2021) con atto del 7 Controparte_4 giugno 2021, a ministero del notaio dott. Di conseguenza, la convenuta avrebbe Persona_2 iscritto ipoteca giudiziale su un bene non di proprietà, nemmeno pro quota, del suo debitore
( ), bensì di esclusiva proprietà di un terzo ( ). Controparte_4 P_
Secondo la prospettazione della convenuta, di converso, la proprietà dell'immobile colpito dall'ipoteca sarebbe stata acquistata, iure successionis, da entrambi i figli della sig.ra Persona_1 sicché non vi sarebbe stata alcuna iscrizione sui beni di un terzo, atteso che la garanzia è stata costituita per la quota di 1/2 spettante al debitore, sig. . Per sostenere questa Controparte_4 posizione, la convenuta ha dedotto che la rinunzia sarebbe a) superata dall'acquisto legale dell'eredità a norma dell'art. 485 c.c., ovvero b) inefficace perché compiuta in danno dei creditori ex art. 524 c.c. Queste due fattispecie sono state dedotte nel processo attraverso altrettante
3 domande riconvenzionali, a cui la convenuta ha affiancato quelle di: - nullità e/o annullamento e/o inefficacia del contratto di compravendita concluso dall'attrice in data 28 dicembre 2021, «avendo essa acquistato a non domino per la quota della metà indivisa dei beni immobili oggetto del contratto medesimo»; - condanna dell'attrice e del convenuto al risarcimento del danno;
- Controparte_4 condanna del notaio al risarcimento del danno. Controparte_3
Tutte queste domande riconvenzionali sono inammissibili. La prima udienza è stata fissata e celebrata in data 22 giugno 2023, sicché il termine per la costituzione della convenuta scadeva giovedì 1° giugno 2023. Infatti, il 2 giugno è festivo, con conseguente anticipazione della scadenza al primo giorno antecedente non festivo1. La convenuta ha depositato la comparsa di CP_1 risposta il 2 giugno 2023 ed è quindi inevitabilmente decaduta dal potere di proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (art. 167 comma 2 c.p.c.).
L'inammissibilità delle domande in esame mina le fondamenta della difesa della convenuta, perché non è possibile alcuna declaratoria, con attitudine al giudicato, idonea ad affermare l'acquisto dell'eredità da parte del sig. e, quindi, la comproprietà dell'immobile Controparte_4 attinto dall'ipoteca. 1 Nel senso che, in presenza di termine a ritroso, la scadenza debba essere anticipata al giorno precedente non festivo, si vedano, tra le tante: Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023: «In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico - non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto tardivo il deposito dell'appello incidentale, avvenuto il 26 dicembre, giorno festivo, essendo il termine scaduto il primo giorno precedente non festivo, e dunque, il 24 dicembre)»; Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017: «Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. (Nella specie, fissata la camera di consiglio per il 3 marzo 2017 e scadendo, pertanto, il termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., nuova formulazione, di domenica 26 febbraio 2017, la S.C. ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie contemplate da tale norma avvenuto di lunedì 27 febbraio 2017, giacché il detto termine doveva intendersi prorogato a ritroso al venerdì 24 febbraio 2017)»; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014: «Il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo».
4 La convenuta ha criticato questa considerazione, perché ometterebbe «di operare la fondamentale e necessaria distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale, pervenendo a una conclusione che, se mantenuta, si tradurrebbe in una palese violazione del diritto di difesa e in una decisione fondata su un'incompleta valutazione dei fatti e del diritto applicabile» (così, pag. 2 della comparsa conclusionale).
In realtà, è nota allo scrivente la differenza che corre fra una domanda riconvenzionale e una eccezione riconvenzionale. Tuttavia, riqualificare le domande riconvenzionali come eccezioni o, se si preferisce, ritenere che la proposizione delle domande riconvenzionali ricomprenda anche la formulazione delle relative eccezioni, non risolve il problema della tenuta dell'impianto difensivo della convenuta. La ragione è semplice e riposa nel fatto che la costituzione tardiva non preclude solo l'esame delle domande riconvenzionali, ma anche delle eccezioni in senso stretto (riconvenzionali o meno che siano2), i.e., delle eccezioni non rilevabili d'ufficio. Il tema, allora, diventa stabilire se le fattispecie degli artt. 524 c.c. e 485 c.c. siano materia di eccezioni in senso stretto, ovvero di eccezioni in senso lato.
La questione va, anzitutto, impostata in linea astratta. È noto che le eccezioni in senso stretto sono, in primo luogo, quelle che la legge qualifica espressamente come tali (ad es., la prescrizione: art. 2938 c.c.). Quid iuris per quelle sulle quali la legge tace? Autorevole dottrina – che si omette di citare stante il divieto dell'art. 118 comma 3 disp. att. c.p.c. – ha proposto il seguente condivisibile criterio orientatore: il giudice può – dal momento che deve – tenere conto d'ufficio di quei fatti estintivi, impeditivi e modificativi che al tempo della sua decisione abbiano automaticamente prodotto i loro effetti estintivi impeditivi o modificativi (ad es., il pagamento, la nullità degli atti giuridici, la novazione, la risoluzione consensuale del contratto); di contro, non può tener conto d'ufficio quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che producono questi loro effetti non automaticamente, il che accade quando questi effetti sono oggetto di un controdiritto che la parte che resiste potrebbe far valere (e anche non far valere) con un'azione autonoma (si pensi, ad es., alla risoluzione del contratto per inadempimento o all'annullamento dei contratti per vizi della volontà). Si tratta, nella sostanza, del medesimo criterio seguito da Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
15661 del 27/07/2005, secondo cui, nell'eccezione in senso stretto, i fatti estintivi impeditivi o modificativi, qualora fatti valere con un'azione autonoma, concreterebbero un'azione costitutiva, mentre, nel caso dell'eccezione in senso lato, la deduzione autonoma dei suddetti fatti darebbe vita ad un'azione dichiarativa. Ciò posto a livello teorico, si debbono ora calare i principi descritti nel contesto della fattispecie concreta.
Iniziando dall'impugnazione ex art. 524 c.c., è opinione condivisa che la declaratoria di inefficacia della rinunzia sia materia di un diritto potestativo a necessario esercizio giudiziale che deve sfociare – per produrre le conseguenze che gli sono proprie – in una sentenza costitutiva. Ne discende, in applicazione del criterio discretivo poc'anzi esposto, che la relativa eccezione non è rilevabile d'ufficio e, se proposta all'interno di una comparsa di risposta depositata tardivamente
(come è avvenuto nel caso in decisione), è preclusa.
Vi è, poi, la fattispecie di acquisto legale dell'eredità ex art. 485 c.c. Questa è una fattispecie i cui effetti operano automaticamente, senza mediazione di una pronunzia del giudice, che, ove intervenga, riveste natura dichiarativa (o di mero accertamento, che dir si voglia). Pertanto,
l'eccezione in parola è rilevabile d'ufficio – quindi non preclusa dalla tardività della costituzione – ma è, altresì, infondata nel merito.
Sia consentito un breve excursus sul rapporto che intercorre tra l'acquisto dell'eredità a norma dell'art. 485 comma 2 c.c. e la dichiarazione di rinunzia all'eredità resa ai sensi dell'art. 519
c.c. prima del decorso dei tre mesi dall'apertura della successione.
Secondo un primo indirizzo, per formulare una valida rinuncia, il chiamato che è nel possesso dei beni ereditari dovrebbe necessariamente prima procedere all'inventario. Questa interpretazione disegna il rapporto fra l'art. 485 comma 2 c.c. e l'art. 519 c.c. nei termini della prevalenza del primo sul secondo. Il perfezionamento della fattispecie complessa dell'art. 485 comma 2 c.c. – il quale postula la verificazione dei fatti costitutivi del «possesso di beni ereditari» e della mancata redazione dell'inventario «entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione» – determina sempre e comunque l'acquisto della qualità di erede, senza che la tempestiva rinunzia all'eredità (i.e., una rinunzia compiuta entro i tre mesi) possa dispiegare alcuna efficacia impeditiva.
In altri termini, il rapporto di causalità giuridica che l'art. 485 comma 2 c.c. instaura fra la mancata redazione dell'inventario e l'acquisto della qualità di erede non può essere interrotto dalla dichiarazione negoziale di rinunzia all'eredità. Questa interpretazione ha talora trovato espressione nella giurisprudenza di legittimità. Si veda, ad es., la motivazione di Cass. n. 11018/2008, ove si legge che «l'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditar di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 c.c., ma anche quella di rinunciare all'eredità ai sensi dell'art. 519 c.c., dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice».
6 La dottrina maggioritaria è di diverso avviso e sostiene che il chiamato ben possa manifestare, nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, una rinunzia valida ed efficace, pur senza fare l'inventario. Anche nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono precedenti orientati in questo senso (cfr., ad es., Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 11634 del 30/10/1991).
Questa tesi si lascia preferire per varie ragioni.
L'opzione ermeneutica che condiziona la rinunzia all'inventario sembra basarsi sul disposto dell'art. 485 comma 3 c.c., il quale assegna al chiamato, che abbia compiuto l'inventario nei tre mesi, un ulteriore termine di quaranta giorni per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità.
Tuttavia, pretendere di ricavare dall'art. 485 comma 3 c.c. il principio generale della necessità dell'inventario ai fini della rinunzia significa attribuire all'enunciato normativo un significato che va ben oltre la sua ratio. L'art. 485 comma 3 c.c. considera il caso in cui il chiamato abbia un astratto interesse verso l'eredità, ma, prima di decidere se accettarla o meno, intenda accertarne la composizione, onde compiere una scelta ponderata. Il termine di quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario viene accordato al chiamato proprio per consentirgli di assumere una deliberazione consapevole. È evidente che l'ipotesi appena descritta è del tutto differente dalle situazioni in cui il chiamato – per i più disparati motivi – non ha un interesse, nemmeno potenziale o astratto, per l'eredità, non ha alcuna intenzione di accettarla e, di conseguenza, non ha nessuna volontà di sapere come è composta la massa. In casi simili, sarebbe assurdo pretendere dal chiamato un'inventariazione (con il relativo dispendio di tempi e costi), per consentirgli di esprimere una rinunzia, a cui egli si determinerebbe in ogni caso, a prescindere dagli esiti dell'inventario.
I requisiti della rinunzia sono quelli dettati dagli artt. 519 e 520 c.c., non altri. Non esiste nessuna norma che aggiunga ai presupposti della rinunzia quello della precedente redazione dell'inventario. Né una norma in tal senso potrebbe essere enucleata dall'art. 485 c.c., il quale prevede un'ipotesi di acquisto ope legis eccezionale rispetto alla disposizione di carattere generale costituita dall'art. 459 c.c. e, quindi, non è suscettibile di interpretazione analogica, ostandovi l'art. 14 prel.
A ciò si aggiunge un dato ulteriore. L'inventario può essere chiesto dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli (art. 769 comma 1 c.p.c.), ossia – per quanto interessa ai nostri fini – «coloro che possono avere diritto alla successione» (art. 753 comma 1 n. 2 c.p.c.). La rinunzia rimuove retroattivamente la vocazione, poiché «chi rinunzia all'eredità è considerato che se non vi fosse mai stato chiamato» (art. 521 comma 1 c.c.). Ne discende che non è possibile – pena un'evidente aporia logica – imporre la redazione dell'inventario a chi, avendo rinunziato all'eredità, è «come se non vi fosse mai stato chiamato» e, quindi, non può più vantare alcun «diritto alla successione».
7 In forza degli argomenti esposti, è corretto asserire che la rinunzia all'eredità compiuta entro tre mesi dall'apertura della successione impedisce l'acquisto dell'eredità ex art. 485 comma
2 c.c., anche se il chiamato, nel possesso dei beni ereditari, non ha provveduto alla predisposizione dell'inventario.
Ebbene, tornando al caso di specie, atteso che la rinunzia del sig. è Controparte_4 intervenuta il 7 giugno 2021, ben prima di tre mesi decorrenti dall'apertura della successione
(risalente al 28 maggio 2021), l'art. 485 comma 2 c.c. è del tutto inapplicabile.
In definitiva, il quadro è il seguente:
a) non può essere affermata, nemmeno incidenter tantum, la partecipazione del sig. CP_4 alla successione della madre, in quanto: (i) la rinunzia all'eredità prevale sulla fattispecie
[...] dell'art. 485 c.c.; (ii) l'impugnativa ex art. 524 c.c. è preclusa – sia come domanda, sia come eccezione – dalla tardiva costituzione della convenuta CP_1
b) tutte le altre domande riconvenzionali della convenuta sono anch'esse CP_1 inammissibili, sempre a causa della tardività della costituzione in giudizio;
di conseguenza,
c) l'ipoteca è stata iscritta su un bene di proprietà esclusiva di un soggetto diverso dal debitore e deve essere cancellata.
Poiché l'attrice ottiene la cancellazione dell'ipoteca, sono assorbite e non vengono esaminate le sue domande subordinate di risoluzione del contratto di compravendita e, quanto alla posizione del notaio dott.ssa di risarcimento del danno. CP_3
4.
La convenuta sig.ra dovrà rifondere le spese di lite a tutte le altre Controparte_1 parti, rispetto alle quali è soccombente. Vengono applicati i parametri medi per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, per ciascuna fase. Fa eccezione la fase di istruzione e trattazione, in relazione alla quale sono liquidati i compensi minimi, poiché non sono state assunte prove costituende.
Non viene emessa alcuna condanna ex art. 96 c.p.c., in difetto dei requisiti di mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire la cancellazione dell'ipoteca giudiziale nn. 46460/8128 del 4 ottobre 2021 contro e che grava sull'unità Controparte_4 immobiliare sita in Via Pace n. 29 a Brescia, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Brescia
Sez. NCT, Fg. 118, Mapp. 227, Sub. 50 (ex Sub. 40);
8
2. dichiara inammissibili tutte le domande riconvenzionali della convenuta sig.ra
[...]
Controparte_1
3. condanna la convenuta sig.ra a rifondere alle controparti Controparte_1 costituite le spese di lite, e così: - euro 751,51 per esborsi ed euro 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, a favore dell'attrice; - euro 8.320,003 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, a favore del convenuto sig. ; - euro P_
6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, a favore della convenuta sig.ra Controparte_3
Brescia, 29 luglio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La diversità fra eccezione ed eccezione riconvenzionale, secondo una delle ricostruzioni più seguite, starebbe in ciò che nell'eccezione è allegato un fatto giuridico, mentre nell'eccezione riconvenzionale è dedotto un diritto. In ambo le ipotesi, comunque, si resterebbe nell'alveo dell'eccezione, perché la deduzione del diritto verrebbe operata al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda avversaria.
5 3 Euro 6.713,00 per il giudizio ed euro 1.607,00 per la mediazione, come da nota spese depositata unitamente alla comparsa conclusionale.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2523/2023 R.G. promossa da
(avv. Paolo Sarti) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. Roberto Ruzzenenti) Controparte_1 nonché contro
(avv. Giovanni Emilio Molinari) P_
(avv.ti Maurizio Gugliotta e Marco Ferrari) Controparte_3
(contumaci) Controparte_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di compravendita del 28 dicembre 2021 nn. 22721/5215 a rogito del Notaio dott.ssa (esecutivo di contratto preliminare del 29 luglio 2021), la sig.ra Controparte_3 [...] ha acquistato dal sig. l'abitazione sita in Via Pace n. 29 a Brescia ed Pt_1 P_ identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Brescia Sez. NCT, Fg. 118, Mapp. 227, Sub. 50
(ex Sub. 40 in forza di variazione del 26 novembre 2021).
Il venditore aveva conseguito la proprietà dell'immobile in forza di successione della madre
(deceduta in data 28 maggio 2021), avendo il fratello dello stesso, sig. Persona_1 CP_4
, rinunciato all'eredità materna con atto nn. 83138/36797 di repertorio del Notaio dott.
[...]
Persona_2
1 In data 4 ottobre 2021 – e, quindi, in data intermedia fra la stipulazione del contratto preliminare e la sottoscrizione del definitivo – la sig.ra ha iscritto ipoteca Controparte_1 giudiziale nn. 46460/8128 sull'immobile in questione.
L'attrice, in questa sede, ha quindi domandato: (i) in via principale, la cancellazione dell'ipoteca, perché iscritta su un bene di cui il soggetto debitore, sig. , non Controparte_4 sarebbe mai stato proprietario e, comunque, sulla base di un credito prescritto;
(ii) in via subordinata, la risoluzione del contratto di compravendita, la restituzione del prezzo versato e, quanto alla posizione del notaio dott.ssa il risarcimento del danno patito. CP_3
La convenuta ha eccepito, in via pregiudiziale, il mancato regolare Controparte_1 espletamento del tentativo di mediazione e la necessità di riunire il presente giudizio ad altro, precedentemente instaurato (n. 7002/2022 R.G. Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Alfredo De
Leonardis), nell'ambito del quale essa convenuta ha proposto domanda di risarcimento del danno nei confronti del notaio Nel merito, la sig.ra ha chiesto di: (i) accertare CP_3 CP_1
l'intervenuta accettazione dell'eredità materna da parte del sig. , che, nel possesso Controparte_4 dei beni ereditari, non avrebbe redatto inventario nel termine prescritto dall'art. 485 c.c.; (ii) dichiarare la nullità o inefficacia della dichiarazione di rinuncia all'eredità, con conseguente autorizzazione ad accettare l'eredità medesima ai sensi e per gli effetti dell'art. 524 c.c.; (iii) dichiarare la nullità o inefficacia del contratto di compravendita per la quota di 1/2 dell'immobile, di spettanza del coerede e comproprietario;
(iv) condannare l'attrice, il convenuto Controparte_4 sig. e il notaio dott.ssa al risarcimento del danno. P_ CP_3
Il convenuto sig. ha asserito che, al momento del decesso della madre, il P_ fratello si era già trasferito in altro immobile sito in Brescia, Via Carlo Botta n. 11, poiché
l'appartamento ereditario non era abitabile a causa di lavori di ristrutturazione di cui alla SCIA n.
255458 in data 8 ottobre 2021. Egli ha poi aggiunto di aver corrisposto, in via transattiva, alla sig.ra
«il totale teorico attivo ereditario netto (50% dell'attivo ereditario, costituito da Controparte_1 quanto incassato dalla vendita immobile ereditario alla Signora detratti il 50% del passivo Pt_1 ereditario) del Signor », per un totale di euro 60.000,00, di modo che ella non Controparte_4 conserverebbe più alcun interesse/legittimazione ad agire (cfr. doc. 4, transazione del 21 giugno
2022).
Il notaio dott.ssa ha affermato di aver adempiuto regolarmente alla prestazione e, CP_3 in ogni caso, ha contestato la quantificazione del danno e il nesso causale.
L'udienza di prima comparizione e trattazione si è svolta mediante il deposito di note scritte. Nelle note depositate in data 21 giugno 2023, in particolare, l'attrice ha eccepito la tardività della costituzione della convenuta e, di conseguenza, «l'inammissibilità delle domande CP_1
2 riconvenzionali tutte così come formulate dalla parte convenuta, che concernono per sommi capi (i)
l'impugnazione della rinuncia di all'eredità di (ii) la domanda di Controparte_4 Persona_1 accertamento della validità e dell'efficacia dell'ipoteca giudiziale nn. 46460/8128 del 4/10/2021 e (iii) la richiesta di risarcimento danni avanzata contro l'attrice , nonché ogni altra domanda formulata Parte_1 in atti e qui non elencata».
Con ordinanza del 2 luglio 2023 – respinte le eccezioni pregiudiziali (difetto di mediazione e riunione) sollevate dalla convenuta sig.ra – è stata dichiarata la contumacia Controparte_1 del convenuto e sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Controparte_4
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduti i termini dell'art. 190 c.p.c., la causa è infine transitata in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'ipoteca può avere ad oggetto beni del debitore o di un terzo (art. 2808 comma 2 c.c.).
La costituzione dell'ipoteca sui beni di un terzo presuppone che questi presti il proprio consenso all'iscrizione (art. 2868 c.c.). In difetto di consenso, la garanzia ipotecaria è «priva di oggetto e di causa» e deve essere cancellata (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 6958 del 26/07/1994).
Muovendo da questa premessa – che pare condivisa da tutte le parti in causa – il dato dirimente è quello del regime proprietario dell'immobile colpito dall'iscrizione ipotecaria, il quale,
a propria volta, dipende dalla ricostruzione della vicenda successoria della sig.ra Persona_1 originaria proprietaria del cespite.
A detta dell'attrice, avente causa dal solo , alla successione sarebbe estraneo P_
, avendo egli rinunziato all'eredità (apertasi il 28 maggio 2021) con atto del 7 Controparte_4 giugno 2021, a ministero del notaio dott. Di conseguenza, la convenuta avrebbe Persona_2 iscritto ipoteca giudiziale su un bene non di proprietà, nemmeno pro quota, del suo debitore
( ), bensì di esclusiva proprietà di un terzo ( ). Controparte_4 P_
Secondo la prospettazione della convenuta, di converso, la proprietà dell'immobile colpito dall'ipoteca sarebbe stata acquistata, iure successionis, da entrambi i figli della sig.ra Persona_1 sicché non vi sarebbe stata alcuna iscrizione sui beni di un terzo, atteso che la garanzia è stata costituita per la quota di 1/2 spettante al debitore, sig. . Per sostenere questa Controparte_4 posizione, la convenuta ha dedotto che la rinunzia sarebbe a) superata dall'acquisto legale dell'eredità a norma dell'art. 485 c.c., ovvero b) inefficace perché compiuta in danno dei creditori ex art. 524 c.c. Queste due fattispecie sono state dedotte nel processo attraverso altrettante
3 domande riconvenzionali, a cui la convenuta ha affiancato quelle di: - nullità e/o annullamento e/o inefficacia del contratto di compravendita concluso dall'attrice in data 28 dicembre 2021, «avendo essa acquistato a non domino per la quota della metà indivisa dei beni immobili oggetto del contratto medesimo»; - condanna dell'attrice e del convenuto al risarcimento del danno;
- Controparte_4 condanna del notaio al risarcimento del danno. Controparte_3
Tutte queste domande riconvenzionali sono inammissibili. La prima udienza è stata fissata e celebrata in data 22 giugno 2023, sicché il termine per la costituzione della convenuta scadeva giovedì 1° giugno 2023. Infatti, il 2 giugno è festivo, con conseguente anticipazione della scadenza al primo giorno antecedente non festivo1. La convenuta ha depositato la comparsa di CP_1 risposta il 2 giugno 2023 ed è quindi inevitabilmente decaduta dal potere di proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (art. 167 comma 2 c.p.c.).
L'inammissibilità delle domande in esame mina le fondamenta della difesa della convenuta, perché non è possibile alcuna declaratoria, con attitudine al giudicato, idonea ad affermare l'acquisto dell'eredità da parte del sig. e, quindi, la comproprietà dell'immobile Controparte_4 attinto dall'ipoteca. 1 Nel senso che, in presenza di termine a ritroso, la scadenza debba essere anticipata al giorno precedente non festivo, si vedano, tra le tante: Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023: «In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico - non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto tardivo il deposito dell'appello incidentale, avvenuto il 26 dicembre, giorno festivo, essendo il termine scaduto il primo giorno precedente non festivo, e dunque, il 24 dicembre)»; Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017: «Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. (Nella specie, fissata la camera di consiglio per il 3 marzo 2017 e scadendo, pertanto, il termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., nuova formulazione, di domenica 26 febbraio 2017, la S.C. ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie contemplate da tale norma avvenuto di lunedì 27 febbraio 2017, giacché il detto termine doveva intendersi prorogato a ritroso al venerdì 24 febbraio 2017)»; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014: «Il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo».
4 La convenuta ha criticato questa considerazione, perché ometterebbe «di operare la fondamentale e necessaria distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale, pervenendo a una conclusione che, se mantenuta, si tradurrebbe in una palese violazione del diritto di difesa e in una decisione fondata su un'incompleta valutazione dei fatti e del diritto applicabile» (così, pag. 2 della comparsa conclusionale).
In realtà, è nota allo scrivente la differenza che corre fra una domanda riconvenzionale e una eccezione riconvenzionale. Tuttavia, riqualificare le domande riconvenzionali come eccezioni o, se si preferisce, ritenere che la proposizione delle domande riconvenzionali ricomprenda anche la formulazione delle relative eccezioni, non risolve il problema della tenuta dell'impianto difensivo della convenuta. La ragione è semplice e riposa nel fatto che la costituzione tardiva non preclude solo l'esame delle domande riconvenzionali, ma anche delle eccezioni in senso stretto (riconvenzionali o meno che siano2), i.e., delle eccezioni non rilevabili d'ufficio. Il tema, allora, diventa stabilire se le fattispecie degli artt. 524 c.c. e 485 c.c. siano materia di eccezioni in senso stretto, ovvero di eccezioni in senso lato.
La questione va, anzitutto, impostata in linea astratta. È noto che le eccezioni in senso stretto sono, in primo luogo, quelle che la legge qualifica espressamente come tali (ad es., la prescrizione: art. 2938 c.c.). Quid iuris per quelle sulle quali la legge tace? Autorevole dottrina – che si omette di citare stante il divieto dell'art. 118 comma 3 disp. att. c.p.c. – ha proposto il seguente condivisibile criterio orientatore: il giudice può – dal momento che deve – tenere conto d'ufficio di quei fatti estintivi, impeditivi e modificativi che al tempo della sua decisione abbiano automaticamente prodotto i loro effetti estintivi impeditivi o modificativi (ad es., il pagamento, la nullità degli atti giuridici, la novazione, la risoluzione consensuale del contratto); di contro, non può tener conto d'ufficio quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che producono questi loro effetti non automaticamente, il che accade quando questi effetti sono oggetto di un controdiritto che la parte che resiste potrebbe far valere (e anche non far valere) con un'azione autonoma (si pensi, ad es., alla risoluzione del contratto per inadempimento o all'annullamento dei contratti per vizi della volontà). Si tratta, nella sostanza, del medesimo criterio seguito da Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
15661 del 27/07/2005, secondo cui, nell'eccezione in senso stretto, i fatti estintivi impeditivi o modificativi, qualora fatti valere con un'azione autonoma, concreterebbero un'azione costitutiva, mentre, nel caso dell'eccezione in senso lato, la deduzione autonoma dei suddetti fatti darebbe vita ad un'azione dichiarativa. Ciò posto a livello teorico, si debbono ora calare i principi descritti nel contesto della fattispecie concreta.
Iniziando dall'impugnazione ex art. 524 c.c., è opinione condivisa che la declaratoria di inefficacia della rinunzia sia materia di un diritto potestativo a necessario esercizio giudiziale che deve sfociare – per produrre le conseguenze che gli sono proprie – in una sentenza costitutiva. Ne discende, in applicazione del criterio discretivo poc'anzi esposto, che la relativa eccezione non è rilevabile d'ufficio e, se proposta all'interno di una comparsa di risposta depositata tardivamente
(come è avvenuto nel caso in decisione), è preclusa.
Vi è, poi, la fattispecie di acquisto legale dell'eredità ex art. 485 c.c. Questa è una fattispecie i cui effetti operano automaticamente, senza mediazione di una pronunzia del giudice, che, ove intervenga, riveste natura dichiarativa (o di mero accertamento, che dir si voglia). Pertanto,
l'eccezione in parola è rilevabile d'ufficio – quindi non preclusa dalla tardività della costituzione – ma è, altresì, infondata nel merito.
Sia consentito un breve excursus sul rapporto che intercorre tra l'acquisto dell'eredità a norma dell'art. 485 comma 2 c.c. e la dichiarazione di rinunzia all'eredità resa ai sensi dell'art. 519
c.c. prima del decorso dei tre mesi dall'apertura della successione.
Secondo un primo indirizzo, per formulare una valida rinuncia, il chiamato che è nel possesso dei beni ereditari dovrebbe necessariamente prima procedere all'inventario. Questa interpretazione disegna il rapporto fra l'art. 485 comma 2 c.c. e l'art. 519 c.c. nei termini della prevalenza del primo sul secondo. Il perfezionamento della fattispecie complessa dell'art. 485 comma 2 c.c. – il quale postula la verificazione dei fatti costitutivi del «possesso di beni ereditari» e della mancata redazione dell'inventario «entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione» – determina sempre e comunque l'acquisto della qualità di erede, senza che la tempestiva rinunzia all'eredità (i.e., una rinunzia compiuta entro i tre mesi) possa dispiegare alcuna efficacia impeditiva.
In altri termini, il rapporto di causalità giuridica che l'art. 485 comma 2 c.c. instaura fra la mancata redazione dell'inventario e l'acquisto della qualità di erede non può essere interrotto dalla dichiarazione negoziale di rinunzia all'eredità. Questa interpretazione ha talora trovato espressione nella giurisprudenza di legittimità. Si veda, ad es., la motivazione di Cass. n. 11018/2008, ove si legge che «l'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditar di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 c.c., ma anche quella di rinunciare all'eredità ai sensi dell'art. 519 c.c., dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice».
6 La dottrina maggioritaria è di diverso avviso e sostiene che il chiamato ben possa manifestare, nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, una rinunzia valida ed efficace, pur senza fare l'inventario. Anche nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono precedenti orientati in questo senso (cfr., ad es., Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 11634 del 30/10/1991).
Questa tesi si lascia preferire per varie ragioni.
L'opzione ermeneutica che condiziona la rinunzia all'inventario sembra basarsi sul disposto dell'art. 485 comma 3 c.c., il quale assegna al chiamato, che abbia compiuto l'inventario nei tre mesi, un ulteriore termine di quaranta giorni per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità.
Tuttavia, pretendere di ricavare dall'art. 485 comma 3 c.c. il principio generale della necessità dell'inventario ai fini della rinunzia significa attribuire all'enunciato normativo un significato che va ben oltre la sua ratio. L'art. 485 comma 3 c.c. considera il caso in cui il chiamato abbia un astratto interesse verso l'eredità, ma, prima di decidere se accettarla o meno, intenda accertarne la composizione, onde compiere una scelta ponderata. Il termine di quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario viene accordato al chiamato proprio per consentirgli di assumere una deliberazione consapevole. È evidente che l'ipotesi appena descritta è del tutto differente dalle situazioni in cui il chiamato – per i più disparati motivi – non ha un interesse, nemmeno potenziale o astratto, per l'eredità, non ha alcuna intenzione di accettarla e, di conseguenza, non ha nessuna volontà di sapere come è composta la massa. In casi simili, sarebbe assurdo pretendere dal chiamato un'inventariazione (con il relativo dispendio di tempi e costi), per consentirgli di esprimere una rinunzia, a cui egli si determinerebbe in ogni caso, a prescindere dagli esiti dell'inventario.
I requisiti della rinunzia sono quelli dettati dagli artt. 519 e 520 c.c., non altri. Non esiste nessuna norma che aggiunga ai presupposti della rinunzia quello della precedente redazione dell'inventario. Né una norma in tal senso potrebbe essere enucleata dall'art. 485 c.c., il quale prevede un'ipotesi di acquisto ope legis eccezionale rispetto alla disposizione di carattere generale costituita dall'art. 459 c.c. e, quindi, non è suscettibile di interpretazione analogica, ostandovi l'art. 14 prel.
A ciò si aggiunge un dato ulteriore. L'inventario può essere chiesto dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli (art. 769 comma 1 c.p.c.), ossia – per quanto interessa ai nostri fini – «coloro che possono avere diritto alla successione» (art. 753 comma 1 n. 2 c.p.c.). La rinunzia rimuove retroattivamente la vocazione, poiché «chi rinunzia all'eredità è considerato che se non vi fosse mai stato chiamato» (art. 521 comma 1 c.c.). Ne discende che non è possibile – pena un'evidente aporia logica – imporre la redazione dell'inventario a chi, avendo rinunziato all'eredità, è «come se non vi fosse mai stato chiamato» e, quindi, non può più vantare alcun «diritto alla successione».
7 In forza degli argomenti esposti, è corretto asserire che la rinunzia all'eredità compiuta entro tre mesi dall'apertura della successione impedisce l'acquisto dell'eredità ex art. 485 comma
2 c.c., anche se il chiamato, nel possesso dei beni ereditari, non ha provveduto alla predisposizione dell'inventario.
Ebbene, tornando al caso di specie, atteso che la rinunzia del sig. è Controparte_4 intervenuta il 7 giugno 2021, ben prima di tre mesi decorrenti dall'apertura della successione
(risalente al 28 maggio 2021), l'art. 485 comma 2 c.c. è del tutto inapplicabile.
In definitiva, il quadro è il seguente:
a) non può essere affermata, nemmeno incidenter tantum, la partecipazione del sig. CP_4 alla successione della madre, in quanto: (i) la rinunzia all'eredità prevale sulla fattispecie
[...] dell'art. 485 c.c.; (ii) l'impugnativa ex art. 524 c.c. è preclusa – sia come domanda, sia come eccezione – dalla tardiva costituzione della convenuta CP_1
b) tutte le altre domande riconvenzionali della convenuta sono anch'esse CP_1 inammissibili, sempre a causa della tardività della costituzione in giudizio;
di conseguenza,
c) l'ipoteca è stata iscritta su un bene di proprietà esclusiva di un soggetto diverso dal debitore e deve essere cancellata.
Poiché l'attrice ottiene la cancellazione dell'ipoteca, sono assorbite e non vengono esaminate le sue domande subordinate di risoluzione del contratto di compravendita e, quanto alla posizione del notaio dott.ssa di risarcimento del danno. CP_3
4.
La convenuta sig.ra dovrà rifondere le spese di lite a tutte le altre Controparte_1 parti, rispetto alle quali è soccombente. Vengono applicati i parametri medi per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, per ciascuna fase. Fa eccezione la fase di istruzione e trattazione, in relazione alla quale sono liquidati i compensi minimi, poiché non sono state assunte prove costituende.
Non viene emessa alcuna condanna ex art. 96 c.p.c., in difetto dei requisiti di mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire la cancellazione dell'ipoteca giudiziale nn. 46460/8128 del 4 ottobre 2021 contro e che grava sull'unità Controparte_4 immobiliare sita in Via Pace n. 29 a Brescia, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Brescia
Sez. NCT, Fg. 118, Mapp. 227, Sub. 50 (ex Sub. 40);
8
2. dichiara inammissibili tutte le domande riconvenzionali della convenuta sig.ra
[...]
Controparte_1
3. condanna la convenuta sig.ra a rifondere alle controparti Controparte_1 costituite le spese di lite, e così: - euro 751,51 per esborsi ed euro 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, a favore dell'attrice; - euro 8.320,003 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, a favore del convenuto sig. ; - euro P_
6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, a favore della convenuta sig.ra Controparte_3
Brescia, 29 luglio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La diversità fra eccezione ed eccezione riconvenzionale, secondo una delle ricostruzioni più seguite, starebbe in ciò che nell'eccezione è allegato un fatto giuridico, mentre nell'eccezione riconvenzionale è dedotto un diritto. In ambo le ipotesi, comunque, si resterebbe nell'alveo dell'eccezione, perché la deduzione del diritto verrebbe operata al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda avversaria.
5 3 Euro 6.713,00 per il giudizio ed euro 1.607,00 per la mediazione, come da nota spese depositata unitamente alla comparsa conclusionale.
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