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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23821 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] C.F Parte_1 C.F._1
difensore avv. BARBATO ANNA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
Contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/11/2024, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in NAPOLI il 14/06/2014 (atto n. 46, P. II, Serie. A, anno 2014), riferendo
[...]
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 29/05/2019, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento
RG. 30491/2018. Riferiva altresì che dall'unione tra i predetti non nascevano figli.
Solo parte ricorrente compariva in data 29/04/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c., il quale, rilevata la regolarità del contraddittorio e la mancata costituzione della convenuta, ne dichiarava la contumacia.
Il Giudice, all'esito dell'ascolto del ricorrente, unica parte costituita, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della convenuta, non rilevava la necessità di adottare provvedimenti provvisori urgenti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava il ricorrente alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia della convenuta, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in NAPOLI il 14/06/2014 (atto n. 46, P. Pt_1 Controparte_1
II, Serie. A, anno 2014); a) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 46, P. II, Serie. A, anno 2014);
b) spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 9.5.25
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23821 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] C.F Parte_1 C.F._1
difensore avv. BARBATO ANNA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
Contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/11/2024, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in NAPOLI il 14/06/2014 (atto n. 46, P. II, Serie. A, anno 2014), riferendo
[...]
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 29/05/2019, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento
RG. 30491/2018. Riferiva altresì che dall'unione tra i predetti non nascevano figli.
Solo parte ricorrente compariva in data 29/04/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c., il quale, rilevata la regolarità del contraddittorio e la mancata costituzione della convenuta, ne dichiarava la contumacia.
Il Giudice, all'esito dell'ascolto del ricorrente, unica parte costituita, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della convenuta, non rilevava la necessità di adottare provvedimenti provvisori urgenti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava il ricorrente alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia della convenuta, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in NAPOLI il 14/06/2014 (atto n. 46, P. Pt_1 Controparte_1
II, Serie. A, anno 2014); a) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 46, P. II, Serie. A, anno 2014);
b) spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 9.5.25
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti